Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 2
La Corte di Cassazione che rilevi la fondatezza del ricorso con cui si lamenti l'illegale assunzione di una prova non deve procedere all'automatico annullamento della sentenza ma, invece, effettuare la cd. "prova di resistenza" e cioè valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti. (Fattispecie in cui la Corte, pur rilevando l'illegittima utilizzazione di dichiarazioni rese in contrasto con l'art. 63 cod. proc. pen. non ha proceduto all'annullamento, in quanto gli altri elementi di prova raccolti in sede di merito consentivano di non tener conto della dichiarazione inutilizzabile).
Integra il delitto di calunnia la denuncia con la quale si rappresentino circostanze vere, astrattamente riconducibili ad una determinata figura criminosa, celando, però, consapevolmente la concorrenza di una causa di giustificazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato nella denuncia contenente un'accusa verso persone intervistate da un'emittente televisiva di aver mentito con intenzioni diffamatorie, essendo il denunciante, invece, consapevole della verità dei fatti dichiarati).
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La massima Integra il delitto di calunnia la denuncia con la quale si rappresentino circostanze vere, astrattamente riconducibili ad una determinata figura criminosa, celando, però, consapevolmente la concorrenza di una causa di giustificazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato nella denuncia contenente un'accusa di lesioni personali verso un soggetto che, invece, il denunciante sapeva aver agito per legittima difesa - Cassazione penale , sez. III , 19/07/2017 , n. 41562). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2013, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/11/2013
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1822
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 22446/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 24/09/2012 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dr. Guglielmo Leo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile EX UK, avv. Severi Daniele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato ricorrente, avv. Naso Giosuè, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 24/09/2012, con la quale l'odierno ricorrente, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stato dichiarato responsabile del delitto di calunnia (art. 368 c.p., capo a dell'imputazione) e del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche (art. 589 c.p., capo b dell'imputazione), con pena rideterminata nella misura di cinque anni di reclusione. PA NI, oltreché per gli stessi reati, era stato condannato dal Tribunale di Viterbo, con sentenza del 21/12/2010, anche per un delitto di minaccia qualificato ex art. 611 c.p. (capo f dell'imputazione), con determinazione della pena principale in sei anni di reclusione. Per ulteriori illeciti contravvenzionali era stata rilevata, già dal primo Giudice, la sopravvenuta prescrizione.
1.1. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che in data 01/09/2003 era stato ricoverato in ospedale, ed era lì deceduto per un grave traumatismo cranico, un cittadino albanese di nome EX AR. L'uomo era stato condotto presso il nosocomio da congiunti del PA, il quale aveva poi dichiarato alla polizia giudiziaria, il giorno stesso, di avere soccorso EX dopo averlo trovato esanime sul ciglio di una strada. Caricato sul proprio veicolo il ferito, che non avrebbe presentato lesioni vistose, PA l'avrebbe condotto presso la propria abitazione. Qui, per altro, avrebbe notato che EX perdeva sangue dalla bocca, dal naso e dalle orecchie, affidandolo quindi alla moglie ed al genero perché lo portassero in ospedale. Dal canto suo, PA sarebbe rimasto nella propria abitazione, provvedendo a lavare le tracce di sangue lasciate dal ferito. Richiesto in seguito di condurre gli agenti di polizia giudiziaria presso il luogo del ritrovamento, l'odierno ricorrente aveva rifiutato, spiegando che non sarebbe stato in grado di trovarlo.
Si era aperto un procedimento penale, fondato sull'ipotesi che EX fosse rimasto vittima di un incidente sul lavoro, data l'esistenza di un cantiere privo delle necessarie protezioni di sicurezza presso l'abitazione del PA. Era stata espletata una consulenza medica, che aveva accreditato in via prevalente l'ipotesi di una caduta dall'alto, con eventuale schiacciamento derivante dalla caduta concomitante di oggetti. Il procedimento comunque, ed alla fine, era stato definito con una archiviazione.
Alcuni anni dopo, e precisamente in data 08/01/2007, la madre del defunto, EX IJ, insieme a tale LI DE, aveva preso parte alla trasmissione televisiva Chi l'ha visto. Nell'ambito di un servizio che prospettava nuovamente la possibilità di un infortunio sul lavoro poi dissimulato, le donne avevano riferito che il congiunto avrebbe lavorato "in nero" per il PA, e che la mattina della sua morte era uscito di casa per recarsi a lavorare proprio con il PA.
Il 10/02/2007 l'odierno ricorrente aveva sporto querela per diffamazione mediante il mezzo televisivo. A tale querela si riferisce l'attuale imputazione di calunnia, secondo cui PA avrebbe falsamente accusato la EX e la LI del delitto di diffamazione, pur sapendole innocenti.
Disposta la riapertura delle indagini a seguito della citata trasmissione e di alcune delle dichiarazioni raccolte dai giornalisti televisivi, la competente Procura, sulla base di nuove emergenze, aveva concluso che il EX era effettivamente deceduto a seguito di caduta dal terrazzo dell'abitazione di PA, ove stava effettuando opere di coibentazione richiestegli dal suo datore di lavoro. La caduta sarebbe stata favorita dall'assenza di un idoneo parapetto e dal negligente posizionamento di un paranco, poi caduto dal tetto insieme al corpo del lavoratore, provocandogli lesioni da schiacciamento. Dunque PA - secondo l'ipotesi accusatoria - aveva simulato il ritrovamento del corpo in altro luogo, provvedendo nel contempo a cancellare le tracce dell'accaduto, sul luogo effettivo del fatto, prima dell'intervento della polizia giudiziaria. A tali avvenimenti si riferisce, com'è ovvio, la contestazione del reato di omicidio colposo. Il reato di minaccia, dichiarato prescritto dalla Corte di appello, si sarebbe invece consumato nel febbraio del 2004, ai danni della già citata EX IJ, affinché commettesse il delitto di favoreggiamento, negando il rapporto di lavoro tra lo stesso PA e la vittima.
1.2. Il Tribunale di Viterbo aveva fondato il proprio giudizio di colpevolezza, anzitutto, sulle dichiarazioni dibattimentali di tale LV UG. Questi aveva ammesso d'essere stato presente sul luogo dei fatti, in un locale dal quale era uscito non appena si era udito un grido, constatando che EX, giunto in mattinata nella proprietà del PA, si trovava al suolo, con il corpo schiacciato da un paranco;
aveva riferito che l'imputato, dopo aver chiesto alla moglie ed al genero di portare il ferito in ospedale, aveva provveduto, con l'aiuto dello stesso LV, a rimuovere il paranco ed a cancellare le tracce di sangue.
Era stata apprezzata la testimonianza di parenti della vittima, secondo cui quest'ultima lavorava in nero per l'odierno ricorrente. Era stata valorizzata la consulenza tecnica già menzionata, ed era stata evidenziata una circostanza emersa da altra consulenza, cioè la presenza di tracce ematiche riferibili al EX sulla maniglia della porta del garage di PA.
Da ultimo, secondo il Tribunale, non poteva essere "trascurata" la circostanza per la quale l'imputato, avendo asseritamente rinvenuto la vittima dopo un sinistro stradale "mai rilevato", l'avrebbe condotto a casa propria invece che nel più vicino ospedale.
1.3. Con il proprio atto di appello, la difesa aveva posto in evidenza il carattere asseritamente dubitativo del parere fornito dal consulente medico legale sulla causa delle lesioni riscontrate sulla vittima;
aveva attaccato la credibilità del LV, asseritamente mosso da motivi di rancore verso PA;
aveva evidenziato l'assenza di impronte digitali del EX sul luogo dei fatti (attrezzi di lavoro compresi) e di tracce riconducibili al microambiente del terrazzo sulla suola delle scarpe calzate dallo stesso EX;
aveva rilevato come, in querela, l'odierno ricorrente si fosse limitato a prospettare un fatto vero, cioè le dichiarazioni rese dalla madre del defunto, sia pure qualificandole come diffamatorie, con il che avrebbe dovuto escludersi la ricorrenza della contestata calunnia.
1.4. Come anticipato, il Giudice di appello ha sostanzialmente confermato l'impianto della sentenza di condanna, limitandosi a rilevare la prescrizione del delitto di minacce.
In esordio della motivazione, la Corte territoriale ha apprezzato le dichiarazioni rese da PA, nel giorno dei fatti, alla polizia giudiziaria, contestandone l'attendibilità e definendole false. Ha poi valutato gli argomenti spesi dall'appellante contro l'attendibilità del LV, sentito quale imputato di reato connesso, negando che i pretesi motivi di rancore potessero indurre l'interessato ad accusare se stesso di favoreggiamento, prima ancora che il PA quale responsabile della morte della vittima. Tra i riscontri delle sue dichiarazioni, la Corte ha indicato le conclusioni perfettamente compatibili della consulenza medico-legale, e le numerose testimonianze raccolte a proposito del rapporto di lavoro tra EX e l'odierno ricorrente. Ha negato invece rilevanza all'esito infruttuoso delle ulteriori indagini dattiloscopiche e chimiche, sostanzialmente mettendolo in relazione con l'attività di manipolazione delle prove attribuita al PA.
Da ultimo, si legge nella sentenza come non vada "dimenticato" che l'imputato, rimasto contumace, non avrebbe mai dato spiegazione delle dichiarazioni "palesemente false" rese alla polizia giudiziaria.
2. Con un primo motivo di impugnazione, evocando congiuntamente l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) il ricorrente lamenta la violazione di diverse norme concernenti l'acquisizione e la vantazione della prova.
In particolare, la Corte d'appello non avrebbe potuto tenere alcun conto del verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto dalla polizia giudiziaria nel giorno dei fatti, mai inserito nel fascicolo del dibattimento, mai posto ad oggetto di lettura a norma dell'art.513 c.p.p., mai confermato, neppure indirettamente, da dichiarazioni successive del PA (rimasto silente anche in un "interrogatorio di garanzia"). Poiché la decisione di condanna si sarebbe incentrata "essenzialmente" sull'atto inutilizzabile, la sentenza dovrebbe essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio. Osserva d'altra parte il ricorrente, con un secondo motivo, che il verbale in questione sarebbe stato comunque inutilizzabile. Anzitutto, la polizia giudiziaria avrebbe dovuto attivare nei confronti di PA le garanzie di cui agli artt. 63 e 64 c.p.p., visto che aveva già provveduto al sequestro della sua auto e l'aveva appositamente convocato per sentirlo. Ove poi l'atto dovesse essere riferito a spontanee dichiarazioni dell'indiziato, la sua utilizzazione dibattimentale resterebbe comunque preclusa dal disposto dell'art. 350 c.p.p., comma 7, (non rilevando nella specie, data la scelta di contumacia del ricorrente, la possibilità dell'uso per le contestazioni).
Con un terzo motivo di ricorso, proposto a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in via dichiaratamente subordinata,
la difesa prospetta una violazione dell'art. 192 c.p.p., dato il carattere congetturale degli argomenti utilizzati per formulare un giudizio di falsità delle originarie dichiarazioni del PA. Si tratterebbe, oltretutto, di argomenti in buona parte fondati sul travisamento di alcune risultanze (in primis quelle desunte dalla consulenza medico legale) o sul riferimento ad ulteriori atti inutilizzabili.
D'altra parte, la Corte territoriale sarebbe venuta meno all'obbligo di applicare, nella vantazione delle dichiarazioni di LV UG, il criterio fissato dal combinato disposto dell'art. 197 bis, comma 6, e art. 192, comma 3.
Non potrebbero definirsi "riscontri" delle dichiarazioni accusatorie elementi acquisiti anni prima delle dichiarazioni stesse (come, ancora una volta, la consulenza medico legale). L'esito negativo delle verifiche dattiloscopiche e chimiche varrebbe a ridimensionare positivamente la credibilità del dichiarante, che non potrebbe essere confermata, comunque, mediante generiche congetture su presunte attività di "depistaggio" dell'imputato. La sentenza impugnata avrebbe dato risposta solo apparente, quindi, alle critiche mosse dall'appellante contro la ricostruzione dei fatti accolta dal giudice di prime cure.
Il quarto motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio logico di motivazione in ordine alla condanna inflitta per il delitto di calunnia, sollecita l'annullamento senza rinvio della parte corrispondente della sentenza impugnata.
Con la propria querela, PA avrebbe denunciato un fatto realmente accaduto, trascrivendo fedelmente le dichiarazioni rese a Chi l'ha visto da EX IJ e LI DE, e solo genericamente indicandole come diffamatorie. Mancherebbe inoltre, in capo al denunciante, "il dolo specifico richiesto dalla norma". Infine, e sempre a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio logico di motivazione relativamente ai punti concernenti il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena inflitta. La Corte territoriale si sarebbe limitata a generici rilievi sulla gravità del fatto (pur sempre un evento colposo intervenuto con il concorso della vittima), e la pretesa attività di inquinamento della prova sarebbe stata sopravvalutata, non essendosi accertato altro che il "getto d'acqua per rimuovere macchie di sangue". Sarebbe stato pretermesso, nel contempo, l'esame di circostanze rilevanti, come la condizione di incensuratezza dell'imputato o il versamento di provvidenze economiche, da parte sua, in favore dei congiunti della vittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato, perché fondato su motivi inammissibili o infondati. Dalla decisione di rigetto consegue per il ricorrente, oltre che la condanna al pagamento delle spese processuali, l'ulteriore condanna al rimborso delle spese sostenute, per questo grado di giudizio, dalla parte civile EX UK, che la Corte liquida, alla stregua dei criteri di legge, in complessivi Euro 3.000,00, cui vanno aggiunte le somme pertinenti all'I.v.a. ed alla C.p.a..
2. Con i primi due motivi di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente, la difesa del PA eccepisce in ordine alla utilizzazione, ai fini della decisione del caso, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, dallo stesso PA, nell'immediatezza dei fatti. Come si è visto in dettaglio (supra, 2), quelle dichiarazioni sarebbero state inutilizzabili, sia perché rese da persona che avrebbe dovuto ab initio essere sentita con le garanzie difensive (art. 63 c.p.p.), sia perché (e comunque) mai convogliate nel fascicolo per il dibattimento.
Va detto che un cenno alla narrazione che l'odierno imputato aveva fatto sulle circostanze che avrebbero condotto la vittima presso la sua abitazione si legge anche nella sentenza di primo grado, sia pure mediante un rilievo del tutto marginale ("non va poi trascurata la circostanza che ..."). Di contro, per quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, il presunto vizio di inutilizzabilità non era stato denunciato con i motivi di appello, e deve dunque considerarsi proposto, per la prima volta, con il ricorso di legittimità.
È noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione dell'esistenza di indizi a carico di persona sentita senza le garanzie difensive attiene a profili del fatto, che non possono essere per la prima volta dedotti in Cassazione (ex multis, Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Lubiana, Rv. 253798; Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, C, Rv. 250263). Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio non ritiene dirimente il carattere di "novità" della questione. Infatti, la difesa del ricorrente non si limita a dedurre l'irregolarità dell'escussione di PA in qualità di persona informata dei fatti, ma assume anche, senza essere contraddetta dagli atti di causa, che il relativo verbale di sommarie informazioni non è mai entrato nel compendio probatorio valutabile dal giudice del dibattimento. Occorre poi dire che una certa valorizzazione delle dichiarazioni dell'imputato - nei limiti che saranno di seguito precisati - è stata sostanzialmente operata solo con la sentenza di appello, e che dunque i motivi di ricorso hanno rappresentato la prima effettiva occasione di porre il tema della legittimità di una decisione fondata (anche) sulla prova asseritamente inutilizzabile. Nondimeno, i motivi di ricorso non possono essere accolti, nel senso che la denunciata inutilizzabilità non implica un vizio rilevante a fini di annullamento della sentenza impugnata.
In effetti, se non in forza delle preclusioni sancite dall'art. 63 c.p.p., comma 2, e art. 350 c.p.p., comma 7, l'utilizzazione da parte della Corte territoriale dei verbali concernenti le dichiarazioni di PA (mai successivamente sentito dall'Autorità giudiziaria) doveva considerarsi preclusa a norma dell'art. 526 c.p.p., come specificamente si è denunciato dal ricorrente. Tuttavia deve ritenersi, anche in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, che l'apprezzamento giudiziale di fonti inutilizzabili (in forza di una preclusione patologica o, a maggior ragione, fisiologica), pur dando luogo alla violazione di norme processuali stabilite appunto a pena di inutilizzabilità, non implica il necessario annullamento della decisione censurata. Da tempo le Sezioni unite hanno stabilito che "la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena d'inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza quelle dichiarazioni, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento" (Sez. Un., n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249;
in precedenza, Sez. Un., n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, Rv. 210200). In questa logica, si è affermato frequentemente che la constatazione dell'utilizzo di una prova che avrebbe dovuto essere esclusa dalla base cognitiva genera, per il giudice dell'impugnazione, l'obbligo di condurre una "prova di resistenza". Solo l'esito negativo della prova in questione, cioè la constatazione del valore decisivo della fonte inutilizzabile per la tenuta della decisione censurata, implica la riforma o l'annullamento della decisione medesima, che resta di contro legittima quando l'eliminazione concettuale del dato cognitivo contestato non conduce ad un diverso esito decisionale (da ultimo Sez. 2, n. 14665 del 13/03/2013, Consoli, Rv. 255786; in precedenza, Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299; Sez. 2, n. 40381/06 del 18/10/2005, Formoso, Rv. 235303; Sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, Ricco, Rv. 231832; Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, Bonandrini, Rv. 226972; Sez. 1, n. 1495/99 del 02/12/1998, Archine, Rv. 212274).
La maggior parte delle decisioni citate si riferisce al giudizio di legittimità, e considera espressamente ammissibile la "prova di resistenza" anche in tale contesto. Si tratta propriamente, più che di una rivantazione complessiva del quadro probatorio da parte della Corte di cassazione, della tipica verifica, alla stessa demandata, circa la "tenuta" della motivazione del provvedimento impugnato in esito all'eliminazione concettuale dei riferimenti alla prova inutilizzabile. Non è ovviamente questione di rilievo "grafico" dei citati riferimenti, o di enfasi maggiore o minore nella presentazione del dato probatorio, quanto piuttosto di ricostruzione della logica della decisione censurata e del ragionamento probatorio che le sottende.
Nel caso di specie - non v'è dubbio - il Giudice territoriale ha conferito un notevole rilievo "grafico" alle prime dichiarazioni di PA, aprendo con esse il proprio percorso argomentativo e con esso chiudendolo, dopo averle più volte definite "false". Tuttavia l'evocazione in esordio è chiaramente (e dichiaratamente) dovuta alla volontà di seguire un criterio cronologico nell'esposizione dei fatti. Per altro verso - sul piano logico e non certo (soltanto) su quello psicologico - i riferimenti alle dichiarazioni dell'imputato assumono un ruolo (ultroneo) di verifica della tenuta dell'ipotesi accusatoria anche alla luce dell'unica prospettazione alternativa acquisita al processo, visto che in seguito il PA non ha mai inteso difendersi sul merito delle contestazioni. Il Collegio ritiene, in altre parole, che la funzione prevalente assegnata alla fonte inutilizzabile sia consistita nel controllo delle prove considerate decisive, e non nella chiusura di un quadro cognitivo altrimenti insufficiente.
Non a caso, introducendo le dichiarazioni dibattimentali del teste LV, la Corte territoriale ha scritto: "tali dichiarazioni etero e autoaccusatorie sono decisive per pervenire all'affermazione di colpevolezza del prevenuto in quanto hanno consentito di riempire quei vuoti probatori che avevano determinato l'originaria archiviazione e sotto il profilo della dinamica dell'infortunio e sotto il profilo dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra il EX e PA nel cui ambito si era verificato l'incidente". Segue, nel contesto della motivazione, una argomentata vantazione della credibilità del dichiarante (anche riguardo ad obiezioni riproposte con i motivi dell'odierna impugnazione), le cui indicazioni coprono l'intero sviluppo dei fatti (dalla caduta della vittima alle successive attività di inquinamento della prova). Tra gli elementi di riscontro sono citati: il valore autoaccusatorio delle dichiarazioni, in assenza di credibili e soverchianti interessi a mentire;
la consulenza medico-legale sulle plausibili dinamiche di produzione delle ferite mortali;
l'esistenza di una spiegazione per le conferme solo parziali venute dalle perizie dattiloscopiche, chimiche e merceologiche (le già citate attività di inquinamento). Solo in ultimo è citata la ritenuta inattendibilità delle prime dichiarazioni di PA.
Ancora, la decisione è motivata sulle asserzioni dibattimentali di cinque testi, a proposito del rapporto di lavoro esistente tra l'imputato e la vittima ed a proposito dei rapporti più volte reiterati, dopo l'infortunio, coi familiari del EX. Inoltre sono richiamati gli accertamenti di polizia giudiziaria sul luogo dei fatti, ove si attesta che il luogo di lavoro identificato come luogo della caduta era privo delle protezioni necessarie a prevenire cadute dall'alto.
Da quegli stessi accertamenti, e dalle successive verifiche ematologiche (poste in rilievo nella decisione di primo grado, oggetto per questo verso di integrale conferma), si desume che il corpo della vittima era stato presente con elevata probabilità nel cantiere in questione (corrispondenza tra il sangue prelevato in ospedale dai suoi abiti e le tracce rinvenute sulla maniglia del garage), e si desume, nel contempo, una probabilità altrettanto alta di interventi di manipolazione delle tracce, vista appunto l'assenza di segni ulteriori della presenza dell'interessato. Dunque, ulteriori elementi oggettivi di conferma della rappresentazione diretta dei fatti, come operata dal dichiarante, che prescindono completamente dalla versione "difensiva" raccolta dalla polizia giudiziaria. Ritiene il Collegio, in queste condizioni, che la sentenza impugnata non possa essere annullata nonostante i riferimenti, in essa contenuti, a dati cognitivi tratti da una fonte di prova non utilizzabile.
3. Nell'approccio alle censure espresse con il terzo motivo di ricorso va posta in luce, preliminarmente, l'irrilevanza delle critiche mosse ai rilievi della Corte territoriale sulla ritenuta intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese da PA alla polizia giudiziaria. Irrilevanza che discende, com'è ovvio, dall'eliminazione della fonte quale componente del percorso decisionale ed argomentativo che sorregge la decisione impugnata. Restano, di conseguenza, i rilievi sulla pretesa inattendibilità del dichiarante LV, in larga parte generici e comunque attinenti ad una vantazione della prova che la Corte territoriale ha condotto secondo i criteri di legge e con motivazione non censurabile in questa sede.
Non sussiste in particolare - se questo è il senso delle censure difensive - un "travisamento della prova" nell'approccio alla consulenza di carattere medicolegale. Prima ancora che avviare una disamina sui criteri in base ai quali può assumere rilevanza il detto "travisamento" - che notoriamente si fondano sul carattere decisivo dell'errore di percezione del significante compiuto dal giudice - occorre mettere in luce la sostanziale correttezza dell'apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale (e comunque della percezione posta alla base del ragionamento probatorio). È vero che, nel passaggio indicato dal ricorrente (p. 6), si legge che il consulente avrebbe "decisamente" escluso la dipendenza delle lesioni patite dalla vittima dall'investimento, ad opera di un veicolo, nell'ambito di un sinistro stradale. Ma, poche righe sotto, è riportata testualmente la porzione pertinente dell'elaborato tecnico, ove l'ipotesi dell'investimento è definitiva meno suggestiva di quella della caduta: ne' più, ne' meno. Ed infatti, in ogni altro passaggio della decisione, l'indicazione tecnica della "migliore compatibilità" tra le caratteristiche del traumatismo e l'ipotesi di una caduta dall'alto, con schiacciamento conseguente all'ulteriore precipitazione di un oggetto sul corpo della vittima, è valutata appunto come tale: alla stregua, non a caso, di riscontro dell'attendibilità della fonte di prova storica raccolta sulla dinamica dei fatti, e cioè della narrazione di LV. Il ricorrente prospetta - a tale ultimo proposito - la violazione dei criteri di vantazione prescritti dal combinato disposto del comma 6 dell'art. 197 bis, comma 6 e dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Detta violazione non sussiste. Va escluso, in particolare, che la legge esprima una preclusione a considerare, quali elementi di prova che confermano l'attendibilità del dichiarante, fonti antecedenti alla relativa escussione, e dunque potenzialmente conoscibili dall'interessato.
È ovvio che l'esatta indicazione da parte del dichiarante di fatti o circostanze sconosciuti agli inquirenti, e non conoscibili se non attraverso una diretta percezione dei medesimi, costituisce l'elemento di più alta capacità persuasiva circa la sua attendibilità. Ciò però non implica - sembra altrettanto ovvio - che sia indifferente la corrispondenza tra la sua narrazione ed elementi di fatto conoscibili aliunde o addirittura conosciuti (Sez. 6, n. 295 del 18/11/1994, Di Gregorio, Rv. 200839). Il rischio di una costruzione calunniosa concepita badando alle compatibilità con ulteriori fonti di rappresentazione del fatto esiste, ed implica una attenzione proporzionalmente adeguata da parte del giudice, ma tale eventualità astratta non si risolve in principio di prova della sua attuazione in concreto.
Nel caso di specie, ove il riscontro "antecedente" è costituito da obiettive risultanze mediche e dalla loro lettura ad opera di un consulente, ed ove si può presumere l'assoluta estraneità dei protagonisti a contesti di criminalità organizzata, gli attacchi al dichiarante si sono risolti in generiche allegazioni circa motivi di presunto rancore verso l'imputato, comunque futili: allegazioni che, per altro, sono state prese in specifica considerazione da parte del Giudice territoriale. Il quale, del resto, non si è limitato a formulare l'usuale ma non inutile considerazione del pregiudizio che LV ha recato anche a se stesso (liquidata in sede di ricorso senza alcuna seria argomentazione), ma ha posto in luce diversi elementi confermativi esterni ed ulteriori delle dichiarazioni accusatorie, alcuni dei quali coevi o successivi alle dichiarazioni stesse.
Una diligente applicazione dei criteri di legge, dunque, le critiche alla quale si sostanziano nella richiesta, non accoglibile, di una diversa ricostruzione del fatto ad opera del giudice di legittimità. 4. È infondata anche la censura concernente l'intervenuta condanna del PA per il delitto di calunnia.
Anzitutto, non v'è alcuna difficoltà normativa o concettuale a considerare il delitto di diffamazione quale oggetto di una falsa incolpazione rilevante a mente dell'art. 368 c.p.. Poiché neppure il ricorrente sembra discutere questo aspetto della questione, è inutile diffondersi al proposito.
Il nucleo essenziale della doglianza difensiva sembra in effetti connettersi a quel "requisito" di falsità della prospettazione che si suole indicare tra gli elementi costitutivi del delitto di calunnia. L'accusato deve essere "innocente", di talché la rappresentazione di circostanze che ne implicherebbero una responsabilità penale deve risultare falsa, con l'ulteriore conseguenza che la narrazione di fatti veri non varrebbe ad integrare l'elemento obiettivo della calunnia. Nel caso di specie, PA si sarebbe limitato a riportare nella propria querela la dichiarazioni effettivamente rese in televisione dalla parte civile e dall'altra persona intervistata, dichiarazioni realmente lesive del suo onore e della sua reputazione. Di qui, l'irrilevanza del fatto contestato in termini di condotta calunniosa ex art. 368 c.p.. Sebbene colga un'alternativa frequentemente riscontrabile nei casi concreti, la costruzione appena evocata, nei suoi termini generali, non è accettabile. È vero che la rappresentazione di fatti veri, sia pure accompagnata dalla (erronea) prospettazione della loro rilevanza penale, non integra il delitto di calunnia (Sez. 6, n. 34825 del 01/07/2009, Rocchetta, Rv. 244767; Sez. 6, n. 1638 del 07/11/2002, Volonterio, Rv. 223246). L'assunto si giustifica per altro in termini di interpretazione letterale (accusare di "un reato") e di conformazione al principio di offensività, posto che l'incolpazione deve ingenerare almeno il rischio dell'apertura di un procedimento penale contro l'innocente, e che la qualificazione dei fatti denunciati è riservata all'Autorità giudiziaria. Si percepisce immediatamente, quindi, come diverso sia il caso (considerato nelle trattazioni dottrinali specialistiche) della raffigurazione d'una determinata fattispecie in termini solo parziali, tale - in ragione appunto dell'esclusione dal racconto di elementi essenziali per la qualificazione giuridica del fatto - da determinare la condizione utile all'apertura di un procedimento penale contro una persona "innocente".
L'ipotesi più immediata è proprio quella del consapevole occultamento di elementi che escludono, nel caso di specie, l'antigiuridicità del fatto. La denuncia calunniosa rappresenta circostanze vere, ed astrattamente riconducibili ad una determinata figura criminosa (ad esempio le lesioni personali), ma cela la concorrenza di una causa di giustificazione (ad esempio la legittima difesa), così da creare falsamente l'apparenza della commissione di un reato da parte dell'incolpato. L'odierno giudizio concerne una incolpazione fondata sull'attribuzione di dichiarazioni effettivamente rese (ciò che non consta alla Corte ma si può dare per ammesso), nella concomitante obliterazione del fatto che quelle dichiarazioni riferivano il vero, su un episodio penalmente e socialmente rilevante, nell'ambito di un servizio giornalistico che rappresentava espressione del diritto di cronaca.
Accusare le persone intervistate d'aver mentito con intenzioni diffamatorie, nella consapevolezza della verità delle loro affermazioni, implica sul piano oggettivo quella falsa incolpazione che costituisce l'essenza del delitto di calunnia. E, naturalmente, la citata consapevolezza si risolve in cognizione dell'innocenza dell'incolpato, con piena integrazione del dolo punibile. L'atteggiamento doloso della volontà, nel delitto di calunnia, non è "specifico", come ipotizzato dal ricorrente, ma semmai "diretto", nel senso che non rileva il dolo a carattere "eventuale", e che dunque l'agente deve essere consapevole appieno e senza dubbi dell'innocenza dell'incolpato. Ma di ciò, nella specie, non si è fatta specifica questione, e l'impugnazione non indica realmente quale porzione del dolo tipico farebbe difetto nel caso della querela sporta dal PA. È ovvio, d'altra parte, che nessuna rilevanza potrebbe attribuirsi all'eventuale convinzione dell'interessato circa la possibilità che la sua condotta, riferendosi alla trascrizione di dichiarazioni realmente effettuate, sarebbe comunque andata esente da pena: si tratterebbe del più classico tra gli errori sulla portata del precetto penale.
5. I motivi concernenti il riconoscimento delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena sono inaccoglibili.
Come si riconosce dallo stesso ricorrente, in sede di legittimità la decisione del giudice di merito può essere sindacata sotto il solo profilo dell'esistenza di una congrua motivazione. Nel caso di specie, per quanto sintetici, i riferimenti alla "estrema gravità dei fatti" e ad una elevata capacità a delinquere, "desunta in particolare dalla freddezza con cui (l'imputato) alterò lo stato dei luoghi per sottrarsi alle sue responsabilità" possono considerarsi sufficienti. Essi si innestano infatti su un tessuto narrativo che giustifica appieno, dal punto di vista logico, la conclusione espressa, anche dopo la doverosa espunzione del dato concernente le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria.
Le obiezioni difensive si fondano su allusioni a non meglio specificate elargizioni ai familiari della vittima (del resto, secondo le imputazioni originarie, posti ad oggetto di gravi minacce, e comunque raggiunti da una denuncia calunniosa ad opera del ricorrente), a circostanze del tutto indimostrate (un presunto concorso della vittima nella causazione dell'evento mortale), ad una ingiustificata minimizzazione del comportamento successivo al fatto, ridotto nella prospettazione difensiva ad "un getto d'acqua per rimuovere macchie di sangue".
Restando ai fatti, la Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi di gravità della vicenda criminosa, ampiamente elencati ed apprezzati, dovessero prevalere sulla condizione di incensuratezza del reo, ed orientare nella determinazione della pena a norma dell'art. 133 c.p.: una valutazone sufficientemente motivata, e dunque non suscettibile di modificazione nella presente sede di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alla parte civile EX UK le spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila), oltre ai versamenti accessori concernenti I.V.A. e C.p.A..
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014