Sentenza 11 dicembre 2006
Massime • 1
In caso di sentenza di condanna emessa al termine del giudizio abbreviato e non appellabile dal pubblico ministero, ai sensi del comma terzo dell'art. 443 cod. proc. pen. non essendovi stata modificazione del titolo del reato, l'appello presentato dal pubblico ministero non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art.568, comma quinto cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2006, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 11/12/2006
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 1581
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 19401/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. BE MA AB;
2. BE MA ZI;
avverso la sentenza in data 7.12.2004 della Corte di appello di Perugia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSSI Agnello;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
FATTO
1. BE MA AB e BE MA ZI propongono due distinti ricorsi per Cassazione avverso la sentenza in data 7.12.2004 della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza emessa il 17.7.2003 dal GUP del Tribunale di Perugia, ha rideterminato in anni 4 di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa la pena nei loro confronti per i reati ascritti (reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73;
illecita detenzione di un'arma clandestina e di un fucile da caccia provento di furto, ricettazione).
2. Nel primo dei due ricorsi, a firma dell'avv. Donatella Panzani, vengono svolte tre doglianze tutte attinenti alla motivazione della decisione impugnata.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).
Secondo la difesa dei ricorrenti è insufficiente la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto gli imputati responsabili dei reati loro ascritti solo per effetto del rinvenimento, all'interno di un capannone abbandonato ed accessibile a tutti e nei pressi dei loro giacigli, delle armi e della droga di cui ai capi di imputazione senza considerare ne' lo stato di indigenza degli imputati ne' il fatto che il casolare era stato frequentato anche da altri soggetti.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ancora, la illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte territoriale non ha spiegato perché ha ritenuto impossibile che un altro tunisino di nome DO che, secondo le dichiarazioni degli imputati aveva dormito nel capannone, abbia lasciato nel capannone le armi e la droga mentre ha considerato verosimile che tale condotta sia stata tenuta dagli imputati.
2.3. Nel terzo motivo di ricorso ci si duole della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il fatto di lieve entità atteso che il luogo di rinvenimento della droga (un casolare abbandonato ed accessibile a tutti) attesta il carattere non professionale dell'attività di spaccio.
3. Nel secondo ricorso a firma dell'avv. Silvia Egidi vengono svolti quattro motivi di ricorso.
3.1. Nel primo motivo si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett e) (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inutilizzabilità o di decadenza) in relazione all'art. 192 c.p.p., nonché l'art. 443 c.p.p., comma 3, all'art. 580 c.p.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Premesso che nel caso in esame il Procuratore generale, di sua iniziativa e precedentemente al deposito dell'impugnazione da parte della difesa degli imputati, ha proposto appello nei confronti della sentenza di primo grado, censurando la sussistenza dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la difesa sostiene che tale impugnazione non era consentita alla pubblica accusa in base alla statuizione dell'art. 443 c.p.p., comma 3, ed al fatto che il riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73, comma 5 (testo unico in materia di stupefacenti) non modifica il titolo del reato.
Nè può trovare applicazione, nella fattispecie in esame, l'art. 580 c.p.p. giacché l'appello proposto dal Pubblico Ministero era di per sè inammissibile (art. 443 c.p.p., comma 3) e non poteva essere considerato come ricorso per Cassazione perché esorbitante dai motivi di cui all'art. 606 c.p.p.. 3.2. Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza) e quella di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) in relazione all'art. 192 c.p.p., nonché a tutte le norme contemplate nei capi di imputazione. Si sostiene che è illogica la ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza impugnata che ha fondato il giudizio di responsabilità dei ricorrenti sul rinvenimento, all'interno di un capannone abbandonato ed accessibile a tutti e nei pressi dei loro giacigli, delle armi e della droga di cui ai capi di imputazione senza valutare che il casolare era stato frequentato anche da altri soggetti e che agli imputati nel corso della perquisizione avvenuta la notte precedente era stata preannunciata una nuova perquisizione;
circostanza, questa, che rende illogica la detenzione nello stesso luogo di armi e droga.
3.3. La difesa sostiene poi la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p. ed al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, affermando che la Corte territoriale ha escluso la diminuente di cui al citato art. 73, comma 5, senza motivazione adeguata e senza considerare le condizioni personali dei ricorrenti non inseriti in alcuna organizzazione in grado di procurare sostanze stupefacenti.
3.4. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.132 c.p. per essere eccessiva la pena inflitta.
DIRITTO
1. Va preliminarmente esaminato il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Silvia Egidi nel quale si sostiene che l'appello del Procuratore generale nei confronti della sentenza di primo grado, proposto precedentemente al deposito dell'impugnazione da parte della difesa degli imputati e rivolto a censurare la sussistenza dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non era consentito in base alla statuizione dell'art. 443 c.p.p., comma 3, ed al fatto che il riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, (testo unico in materia di stupefacenti) non modifica il titolo del reato.
Nè potrebbe trovare applicazione, nella fattispecie in esame, l'art.580 c.p.p. giacché l'appello proposto dal Pubblico ministero era di per sè inammissibile (art. 443 c.p.p., comma 3) e non poteva essere considerato come ricorso per Cassazione perché esorbitante dai motivi di cui all'art. 606 c.p.p.. La doglianza è infondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di proposizione da parte del Pubblico Ministero di appello avverso sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato che non modifica il titolo del reato, e pertanto non appellabile da parte sua ai sensi dell'art. 443 c.p.p., comma 3, l'impugnazione così proposta non è inammissibile ma si converte in ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5 (Cass., 1^, n. 1012 del 18.11.1993). Inoltre è stato più volte affermato che l'appello del Pubblico Ministero contro sentenza di condanna in giudizio abbreviato, precluso (salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo di reato) dall'art. 443 c.p.p., comma 3, va tuttavia, ai sensi dell'art.568 c.p.p., qualificato ricorso per Cassazione, che a sua volta, nel caso sia stato proposto appello anche da parte dell'imputato, si converte in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p. (cfr ex plurimis Cass., 4^, n. 6593 del 5.5.1998).
2. Passando ad esaminare il primo ed il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Panzani ed il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Egidi che si appuntano sulla motivazione della sentenza impugnata il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziali (cfr. al riguardo, tra le pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996 e, successivamente alle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006, all'art. 606 c.p.p., lett. e), Cass. 4^, sent. n. 10951 del
15.3.2006 e Cass., 6^, sent. 14054 del 24.3.2006). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
Occorre inoltre che la motivazione non sia logicamente inconciliabile con "atti del processo" - specificamente indicati e rappresentati dal ricorrente - che siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" o da "altri atti del processo" specificamente indicati e rappresentati nei motivi di gravame - il controllo di legittimità si appunta sulla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico - argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il giudice del merito - con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere la responsabilità dei ricorrenti per i fatti loro contestati mettendo in luce le modalità del ritrovamento di droga (eroina e cocaina) ed armi nel capannone dismesso sito in località Pila - Vocabolo Trebbio ove gli imputati dormivano, il rinvenimento di circa 500 grammi di hashih in parte indosso a BE MA AB e in parte nei pressi dei giacigli degli imputati nonché gli ulteriori dati di fatto e le considerazioni di ordine logico che deponevano per la consapevole detenzione delle res delittuose da parte degli imputati. I ricorrenti dal canto loro non hanno indicato punti o passaggi della motivazione viziati da evidenti illogicità o logicamente incompatibili tra di loro o rispetto a specifici atti processuali ma si sono limitati ad una critica diffusa e generica delle conclusioni cui è giunto il giudice di merito ed a prospettare una diversa possibile ricostruzione dei fatti peraltro su base meramente congetturale o pretendendo di assumere come criterio per vagliare l'illogicità della motivazione il contrasto con le loro affermazioni difensive. I motivi di ricorso sono pertanto da ritenere infondati.
3. Del pari infondati i motivi paralleli dei due ricorsi nei quali si sostiene che la Corte territoriale ha escluso la diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, senza motivazione adeguata e senza considerare le condizioni personali dei ricorrenti non inseriti in alcuna organizzazione in grado di procurare sostanze stupefacenti, atteso che già il solo dato ponderale e la natura delle sostanze sono idonei ad escludere in radice la configurabilità dell'attenuante di cui si discute.
4. In ordine all'ultimo motivo del ricorso dell'avv. Egidi con il quale si lamenta la violazione dell'art. 132 c.p. per essere eccessiva la pena inflitta, il collegio ritiene che esso sia inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali in ordine all'entità della pena rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito ove sorrette, come nel caso in esame, da adeguata motivazione.
5. I ricorsi vanno pertanto respinti ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2007