Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
L'inutilizzabilità, per carenza di spontaneità, delle dichiarazioni rese dall'indagato alla P.G. ai sensi dell'art. 350, comma settimo, cod. proc. civ. non si comunica al successivo interrogatorio cui il pubblico ministero, edotto di tali dichiarazioni, sottoponga l'indagato, poichè - non operando in tema di inutilizzabilità il principio della propagazione previsto, invece, per la materia delle nullità - la sanzione processuale della inutilizzabilità rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide sulle altre risultanze probatorie, pur se ad esse collegate.
Commentario • 1
- 1. Prove illegittimamente acquisite: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2015, n. 45550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45550 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
45 55 0/15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 854/2015 MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - Consigliere - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. REGISTRO GENERALE N. 43399/2014 - Consigliere - Dott. FILIPPO CASA - Rel. Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AR AM N. IL 23/01/1974 avverso la sentenza n. 8/2013 CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA, del 04/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RASSING GAW che ha concluso per IL RIGETTO DEL RIC O Udit i difensor Avv. ENRICA CAGA Udito, per la parte civile, l'Avv сода RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Venezia, in parziale riforma di quella del G.U.P. del Tribunale di Rovigo, assolveva El HA MO dal reato di detenzione di stupefacente per insussistenza del fatto, confermava la condanna per i delitti di omicidio volontario e tentata distruzione e soppressione di cadavere, ritenuti riuniti per continuazione, e rideterminava la pena in anni quindici e mesi due di reclusione. El HA MO è imputato dei suddetti reati per aver cagionato la morte di El HY SA, colpendolo ripetutamente al capo con un grosso martello da carpentiere ed un'ascia da boscaiolo, nonché per aver tentato di sopprimere e distruggerne il cadavere, caricandolo su un'autovettura e procurandosi una tanica di benzina da utilizzare per l'incendio del mezzo, senza riuscirvi perché sorpreso in flagranza dalla polizia giudiziaria. La Polizia stradale di Legnago era giunta nel cortile dell'abitazione dell'imputato per effettuare degli accertamenti relativi ad un incidente stradale;
F gli operanti avevano notato il corpo dell'El TA all'interno di un'autovettura e . avevano visto l'imputato mentre usciva dall'abitazione indossando guanti di lattice sormontati da guanti da lavoro imbrattati di sangue. I successivi accertamenti avevano permesso di rinvenire un martello e un'ascia imbrattati di sangue, una tanica e una bottiglia contenenti benzina, coperte e asciugamani intrisi di sangue riposti in un sacchetto di plastica, una borsa contenente i vestiti di El HA, così ipotizzandosi il tentativo dell'imputato di dare fuoco . all'autovettura contenente il cadavere senza lasciare tracce e di fuggire. - L'imputato aveva reso ampia confessione nel corso di spontanee dichiarazioni, inquadrando l'omicidio nei rapporti per motivi di droga tra lui e la vittima, per il quale egli fungeva da autista. Nel corso dell'interrogatorio davanti : : al P.M., invece, El HA aveva fornito una versione differente, sostenendo di F avere ucciso El TA per legittima difesa, in quanto l'uomo lo aveva aggredito con un coltello da cucina, negando di avere avuto intenzione di bruciare il cadavere e affermando di essere all'oscuro dell'attività illecita del connazionale per il quale fungeva da autista. L'autopsia era stata eseguita con la procedura dell'art. 359 cod. proc. pen.: la vittima era stata colpita ripetutamente e con violenza al lato destro della testa;
erano presenti anche tre ferite prodotte da mezzo tagliente;
non si riscontravano lesioni da difesa: il consulente del P.M. aveva ipotizzato che l'uomo fosse stato assalito senza rendersene conto e senza quindi opporre resistenza. L'imputato non presentava ferite. 2 La sentenza impugnata riteneva inutilizzabile il verbale di spontanee dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, negandone la natura spontanea;
affermava che la procedura ex art. 359 cod. proc. pen. seguita dal P.M. per l'esecuzione dell'autopsia aveva prodotto una nullità a regime intermedio, sanata dal ricorso al rito abbreviato;
valutava come inattendibile la versione fornita dall'imputato nel corso dell'interrogatorio davanti al P.M. e nelle spontanee dichiarazioni rese in udienza quanto all'aggressione con un coltello da parte di El TA: l'imputato non aveva riportato nessuna ferita, mentre i segni sul cadavere dimostravano che la vittima non si era difesa in alcun modo e aveva ricevuto i colpi alla testa nello stesso punto, dato che smentiva che essi fossero stati inferti nel corso di una colluttazione;
ancora, la Corte non credeva alla dichiarazione dell'imputato di avere portato l'ascia nell'abitazione per difesa, non essendosi reso conto della morte del connazionale: era certo che l'imputato avesse colpito la vittima anche con uno strumento da taglio. In definitiva, secondo la Corte territoriale, l'omicidio era stato eseguito con dolo diretto e in assenza di una minaccia per l'incolumità dell'imputato. La Corte escludeva, di conseguenza, anche l'ipotesi di una legittima difesa . putativa e quella di un eccesso colposo nella legittima difesa, così come la prospettazione alternativa della qualificazione giuridica della condotta come omicidio preterintenzionale, valorizzando la regione del corpo colpita nonché la violenza e il numero dei colpi inferti. Quanto al tentativo di soppressione di cadavere, veniva disattesa la versione dell'imputato secondo cui egli aveva intenzione di avvisare la polizia o un suo conoscente;
quanto rinvenuto dimostrava che l'imputato aveva intenzione di bruciare il mezzo e il cadavere, avendo acquistato la tanica con la benzina dopo l'omicidio, né era credibile la versione secondo cui la benzina veniva tenuta nell'automezzo per sicurezza. Non a caso, l'imputato aveva sostituito le targhe originali dell'autovettura, a lui intestata, con altre di diversa autovettura di proprietà di altra persona: in questo modo voleva impedire di risalire a lui come proprietario del mezzo, mentre la distruzione di tutta la documentazione della vittima avrebbe impedito di ricostruire la sua presenza nell'abitazione. Secondo la Corte sussistevano sia l'idoneità che la univocità degli atti. La Corte negava l'invocata attenuante della provocazione, escludendo che l'omicidio fosse stato deliberato ed eseguito nel corso di un litigio violento tra imputato e vittima e che El TA avesse minacciato con un coltello o vessato l'imputato: la stessa versione difensiva restringeva i contrasti tra i due uomini nell'immediatezza dell'omicidio. Veniva, infine, confermato il diniego delle attenuanti generiche operato dal giudice di primo grado. 3 2. Ricorre per cassazione il difensore di El HA MO, deducendo distinti motivi. In un primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., violazione degli artt. 64 comma 3 bis e 191 cod. proc. pen.. La Corte territoriale, previa declaratoria di inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rilasciate dall'imputato, aveva utilizzato il verbale dell'interrogatorio reso davanti al P.M.: ma, in quell'atto, era stato omesso l'avviso di cui all'articolo 64, comma 2, lett. a) e c) cod. proc. pen., essendosi il P.M. limitato ad avvisare l'imputato della facoltà di non rispondere. L'omissione aveva determinato l'inutilizzabilità patologica ed assoluta dell'atto, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Le dichiarazioni dell'imputato, inoltre, erano considerate dalla sentenza elemento decisivo di prova della sua responsabilità, in forza della loro ritenuta falsità. In un secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e violazione dell'art. 191 cod. proc. pen.. Il P.M., infatti, nel corso dell'interrogatorio dell'imputato, aveva utilizzato per porre le domande le spontanee dichiarazioni rese da El HA, ritenute inutilizzabili dalla Corte territoriale;
ma la sentenza, a sua volta, aveva : ampiamente utilizzato tali dichiarazioni. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. in relazione all'esame autoptico e contraddittorietà della motivazione. Benché si trattasse di atto irripetibile, l'autopsia era stata disposta dal P.M. ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., senza le garanzie difensive previste: ciò aveva violato il diritto di difesa dell'imputato. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale si trattava di inutilizzabilità che non era stata sanata dal ricorso al rito abbreviato, in quanto frutto di violazione di diritti costituzionalmente garantiti. Per di più, nella relazione erano riportate integralmente le dichiarazioni dell'imputato dichiarate inutilizzabili. In un quarto motivo, il ricorrente deduce contraddittorietà e travisamento dei fatti e della prova. La Corte territoriale aveva negato credibilità all'imputato che aveva F sostenuto di avere reagito all'aggressione di El TA SA, ma non aveva valutato il rapporto tra i due soggetti: l'imputato autista della vittima, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. La sentenza non teneva conto che l'imputato, regolare in Italia, con 4 un'attività lavorativa e che aveva acquistato un'abitazione, per la quale pagava un mutuo, aveva ospitato l'El TA solo da pochi mesi con la speranza che contribuisse al pagamento delle rate, avendo perso il lavoro;
aveva poi effettuato solo saltuariamente il compito di autista, senza essere coinvolto nell'attività che il connazionale poneva in essere. I tabulati telefonici dimostravano che, mentre i rapporti di El TA erano : intensissimi, quelli con l'El HA erano saltuari: spesso il primo chiamava il secondo che non rispondeva. L'aggressione da parte di El TA con un coltello da cucina era stata la reazione al rifiuto da parte dell'imputato di continuare a lavorare per lui, avendo trovato un impiego nell'agricoltura. La motivazione della sentenza impugnata, che aveva negato che i colpi inferti con il martello fossero conseguenza di una lite tra i due soggetti, non si basava su circostanze oggettive e utilizzava le dichiarazioni dell'imputato, invece inutilizzabili: depurando l'argomentazione dalla versione dell'imputato emergeva : una dinamica niente affatto certa, che non contrastava la versione difensiva. : Nessuna prova, poi, emergeva dell'uso di un'ascia, che l'imputato aveva negato di avere utilizzato, ammettendo soltanto di averla trasportata dal garage all'abitazione a scopo difensivo, non avendo compreso che El TA fosse morto (l'imputato si trovava in stato confusionale per quanto avvenuto e per l'uso degli stupefacenti). In definitiva, doveva essere riconosciuta la legittima difesa, quanto meno putativa. : Analogo travisamento della prova viene denunciata quanto al diniego di qualificazione della condotta come omicidio preterintenzionale: era verosimile I che l'imputato non avesse agito con il dolo omicidiario. In un quinto motivo il ricorrente deduce analogo vizio con riferimento al delitto di tentata distruzione del cadavere. La Corte aveva utilizzato le dichiarazioni dell'imputato ritenendole false, ma aveva travisato le prove, che non dimostravano affatto l'univocità degli atti compiuti rispetto al delitto contestato. Si trattava di atti preparatori di significato niente affatto univoco, non idonei e per i quali mancava la prova della volontà dell'imputato di commettere il reato di distruzione di cadavere. D'altro canto, la giustificazione addotta di tenere nel veicolo una scorta di benzina era verosimile ed era confermata dalla presenza di due contenitori nel mezzo;
il contenuto di essi, del resto, non era stato nemmeno analizzato. In un sesto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione della condotta come tentativo di occultamento di cadavere. La sentenza non motivava affatto su questa ricostruzione alternativa, nonostante l'assenza di elementi che dimostrassero la chiara intenzione di sopprimere il cadavere. In un settimo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante della provocazione, nonostante il ricorrente avesse agito in uno stato emotivo alterato conseguente al comportamento antigiuridico e vessatorio posto in essere dalla vittima. In un ultimo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO - concernente l'omesso avviso1. Con riferimento al primo motivo all'imputato che le sue dichiarazioni avrebbero potuto sempre essere utilizzate nei suoi confronti - il ricorso non risulta autosufficiente: in effetti, il ricorrente si limita a riferire che, come risulterebbe dal verbale stenotipico dell'interrogatorio, il P.M. si era limitato ad avvisare l'indagato della facoltà di non rispondere, senza allegare l'atto né il verbale sintetico redatto dal Cancelliere - - e nemmeno riportandolo integralmente. Si deve sottolineare che si tratta di questione posta per la prima volta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che la Corte territoriale non ha valutato l'esistenza del vizio denunciato. Questa Corte ha già affermato che l'inutilizzabilità di atti processuali conseguente all'omissione di adempimenti formali è configurabile soltanto se quest'ultima risulti positivamente dimostrata e non anche quando essa sia meramente ipotizzabile per l'assenza di prova documentale degli adempimenti di cui si tratta, qualora l'esistenza di una siffatta prova, nella fase procedimentale in cui la questione viene sollevata, non sia espressamente prevista dalla legge (Sez. 4, n. 15117 del 02/03/2006 - dep. 03/05/2006, Imperatore Antonucci, Rv. 233961). In ogni caso, il motivo è infondato: il mancato avvertimento dell'utilizzabilità nei suoi confronti delle dichiarazioni che il soggetto interrogato sarà chiamato a rendere (art. 64 comma 3, lett. a), cod. proc. pen.) non attiene a norme inderogabili di ordine pubblico, le quali non sono identificabili con tutto il 6 complesso delle regole dettate, sia pure a pena di nullità o inutilizzabilità, dalla legge processuale (v. in genere, per il principio, tra le altre, Sez. I, 22 gennaio 2009, Pizzata;
Sez. V, 21 settembre 2007, Basco;
Sez. I, 7 ottobre 2005, Schneeberger;
Sez. VI, 22 settembre 2004, Cuomo;
Sez. I, 3 marzo 2003, P.G. in proc. Acri), al contrario dell'avvertimento della facoltà di non rispondere (art. 64 comma 3, lett. b), cod. proc. pen.), che richiama al fondamentale principio nemo tenetur se detegere (v. sul punto tra le altre Corte E.D.U., sent. 8 febbraio 1996, John Murray c. Regno Unito;
nonché art. 14 comma 3, lett. g), Patto int. dir. civ. e pol.), e che logicamente, se pure non in senso strettamente giuridico, implica quello della utilizzabilità delle dichiarazioni contro chi le ha rese. In sostanza, anche a voler ritenere non dato l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. a) cod. proc. pen., l'interrogatorio non può ritenersi avvenuto in violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione o dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: riferimento che, in base all'insegnamento delle Sezioni Unite Tammaro (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 - dep. 30/06/2000, Tammaro, Rv. 216246) permette di distinguere tra i casi di inutilizzabilità fisiologica e quelli di inutilizzabilità patologica della prova, che permane anche nel ricorso al giudizio abbreviato. Si deve, ancora, aggiungere che l'imputato come emerge dalla sentenza impugnata ha reso in udienza preliminare dichiarazioni spontanee che - recepivano quelle fatte nell'interrogatorio al P.M.; e che, infine, la responsabilità dell'imputato per i reati contestati è stata tratta da elementi oggettivi davvero eloquenti, che sono stati sommariamente esposti nella prima parte della presente decisione.
2. Anche il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha già affermato che il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'indagato, senza assistenza difensiva, alla polizia giudiziaria, non si comunica al successivo interrogatorio nel quale il pubblico ministero, edotto di tali dichiarazioni, sottoponga l'indagato, ritualmente assistito dal difensore (Sez. 1, n. 8632 del 10/02/2009 - dep. 26/02/2009, Pacicca e altri, Rv. 242847); in effetti, in tema di inutilizzabilità differentemente che per la - materia della nullità - non opera il principio della propagazione, cosicché, in forza del principio vitiatur sed non vitiat, la sanzione processuale dell'inutilizzabilità di una prova rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie, anche se queste sono collegate a quelle inutilizzabili (Sez. 1, n. 21923 del 30/01/2007 - dep. 06/06/2007, Cirillo e 7 altri, Rv. 236694): non trova quindi applicazione il principio fissato dall'art. 185, primo comma, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 12105 del 04/03/2008 - dep. 18/03/2008, P.G. in proc. Fiaccabrino, Rv. 239746).
3. Anche la nullità derivata dal ricorso alla procedura di cui all'art. 359 cod. proc. pen. per l'esecuzione dell'autopsia non rileva in conseguenza della scelta dell'imputato di essere giudicato con il rito abbreviato. La giurisprudenza costante di questa Corte insegna che l'omissione dell'avviso all'indagato, alla persona offesa e ai difensori di accertamenti irripetibili integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio e che la richiesta di rito abbreviato comporta la rinuncia ad eccepire la nullità derivante dalla effettuazione di un accertamento tecnico irripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti (Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013 - dep. 02/07/2013, Ramella, Rv. 256105 e 256106; Sez. 4, n. 360 del 11/11/1994 dep. 18/01/1995, Presta ed altri, Rv. 201551). Del resto, la sanzione della inutilizzabilità non è prescritta dall'art. 360 quinto comma cod. proc. pen. per il caso in cui non siano stati avvisati la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i difensori, ma per il solo caso in cui il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva di promuovere incidente probatorio formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur potendo gli accertamenti essere utilmente compiuti, anche se differiti, ha ugualmente disposto di procedere a tali accertamenti (Sez. 1, n. 3066 del 22/01/1996 - dep. 26/03/1996, Altomare, Rv. 204301).
4. I motivi dal quarto al settimo concernenti la decisione di merito sulle due imputazioni sono inammissibili. Con essi, in effetti, il ricorrente ripropone considerazioni in fatto relative alla ricostruzione dell'omicidio e alle sue intenzioni in ordine alla soppressione del cadavere che sono già state valutate dalla Corte territoriale e che in nessun modo dimostrano la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata o la sua contraddittorietà con atti del processo. A ben vedere, il ricorso propugna la tesi della credibilità della versione dell'imputato di essersi difeso da un'aggressione da parte della vittima senza tenere conto che la Corte territoriale non ha negato la legittima difesa - reale o putativa esclusivamente sulla base dell'inattendibilità delle parole di El HA, ma piuttosto alla luce degli elementi oggettivi accertati: gli esiti dell'autopsia concentrazione delle lesioni su un punto del cranio, assenza di lesioni da difesa sul corpo della vittima, presenza di lesioni di arma da taglio inferte quando la vittima era morente e assenza di ferite nell'imputato, reperimento ed- individuazione delle armi usate per l'omicidio. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, quindi, la dinamica dell'omicidio è valutata come certa dalla Corte territoriale, atteso che nessun elemento oggettivo dimostrava un'aggressione da parte della vittima o una colluttazione tra i due soggetti. Anche con riferimento al tentativo di soppressione del cadavere, l'argomentazione della sentenza impugnata ampia, completa e perfettamente - logica non si fonda tanto sull'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato, ma 1 sui dati oggettivi che il fortuito e inatteso arrivo della polizia giudiziaria mentre El HA stava realizzando il suo disegno aveva permesso di acquisire in grande quantità. Anche l'ottavo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza: la motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche è ampia ed effettiva, del tutto adeguata alla luce dei parametri indicati da questa Corte. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Maria Cristina Siotto Gett DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 NOV 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIEDA 9