Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2005, n. 25255
CASS
Sentenza 15 novembre 2005

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Qualora l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni sia disposta, ai sensi dell'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, per ragioni di urgenza derivanti dal pericolo di grave pregiudizio alle indagini, tali ragioni possono valere anche a giustificare, sotto il profilo delle "eccezionali ragioni d'urgenza", l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., di impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica, per cui, ove tale utilizzazione sia stata disposta già nel decreto del pubblico ministero, in funzione anche dell'esigenza di un pronto intervento da effettuarsi nei pressi della fonte sonora (venendo in tal caso ad integrarsi la situazione di urgenza con quella di inidoneità degli impianti in dotazione alla procura), ciò può soddisfare anche le esigenze di motivazione di cui al citato art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., una volta che sul decreto emesso dal pubblico ministero sia intervenuta la convalida del giudice, ancorchè questa non abbia investito anche il profilo dell'utilizzazione degli impianti esterni.

In tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, l'inosservanza del termine di legge entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di ammissione al beneficio avanzata dall'interessato non sussiste qualora quest'ultimo risulti già assistito da un difensore di fiducia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2005, n. 25255
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25255
    Data del deposito : 15 novembre 2005

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