Sentenza 15 novembre 2005
Massime • 2
Qualora l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni sia disposta, ai sensi dell'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, per ragioni di urgenza derivanti dal pericolo di grave pregiudizio alle indagini, tali ragioni possono valere anche a giustificare, sotto il profilo delle "eccezionali ragioni d'urgenza", l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., di impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica, per cui, ove tale utilizzazione sia stata disposta già nel decreto del pubblico ministero, in funzione anche dell'esigenza di un pronto intervento da effettuarsi nei pressi della fonte sonora (venendo in tal caso ad integrarsi la situazione di urgenza con quella di inidoneità degli impianti in dotazione alla procura), ciò può soddisfare anche le esigenze di motivazione di cui al citato art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., una volta che sul decreto emesso dal pubblico ministero sia intervenuta la convalida del giudice, ancorchè questa non abbia investito anche il profilo dell'utilizzazione degli impianti esterni.
In tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, l'inosservanza del termine di legge entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di ammissione al beneficio avanzata dall'interessato non sussiste qualora quest'ultimo risulti già assistito da un difensore di fiducia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2005, n. 25255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25255 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente - del 15/11/2005
Dott. DE ROBERTO OV - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1402
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 8480/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
VE NI, OF PI, RI CO, De PA IO, SI IA AS, DD IE;
avverso la sentenza 23 aprile 2004 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE ROBERTO;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso: per VE, annullamento con rinvio, con riferimento al 1^ ed al 2^ motivo;
per RI, rigetto;
per DD, annullamento con rinvio in relazione al 1^ motivo;
per la SI, annullamento con rinvio con riferimento al 2^ ed al 4^ motivo;
per i ricorsi di OF PI e De PA IO analoghe conclusioni;
rigetto degli altri motivi per tutti;
uditi i difensori degli imputati, Avv. Petrillo IG, per VE NI;
Avv. Striani Erminio, per OF PI e De PA IO;
Avv. Preziosi Massimo, per RI CO;
Avv. Stile Alfonso, per SI IA AS;
Avv. Villani Alberto, per DD IE.
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza 23 aprile 2004 la Corte di appello di Napoli confermava, per quel che qui direttamente interessa, la decisione 30 ottobre 2002 del Tribunale di Avellino che aveva affermato la penale responsabilità:
I) di VE NI, OF PI e De PA IO in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.;
II) del VE in ordine alla estorsione in danno di Di ZO IC e ST NI ed ai reati connessi in materia di armi (capi I ed L);
III) del VE e del OF relativamente all'estorsione in danno di NO IG ed AN (capo G), nonché alla estorsione in danno di AL OV e TE e reati connessi in materia di armi (capi O e P);
IV) del VE relativamente all'estorsione in danno di LL AL CH e reati connessi in materia di armi;
V) di RI IN e di DD IE in ordine ai reati di detenzione e porto di armi;
VI) di SI IA AS relativamente alla detenzione di armi clandestine.
Con la stessa, sentenza, a seguito di impugnazione del Pubblico Ministero, veniva ritenuta a carico di SI IA AS, condannata in primo grado per il reato di cui all'art. 418 c.p., la partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso;
per gli altri imputati i reati diversi dal reato di cui all'art.416 bis c.p. venivano qualificati come reati fine
DEassociazione, donde l'applicazione della circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203. 2. Comune a pressoché tutti i ricorrenti sono le censure incentrate sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali poste a base DEassetto probatorio in punto di responsabilità, per non avere il Pubblico ministero adempiuto l'onere della motivazione quanto all'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica procedente. Tanto più che nel procedimento a carico di RO CO ed altri, separato dal presente avendolo gli imputati definito con rito abbreviato, le dette captazioni erano state dichiarate inutilizzabili sia dal Tribunale sia dalla Corte di appello, con decisione impugnata per cassazione dal Procuratore Generale il cui ricorso era stato rigettato dalla Corte Suprema.
2.1. La ricorrente IA AS SI, proprio a seguito della decisione della Corte di cassazione, invoca l'estensione di tale sentenza in forza del precetto DEart. 587 c.p.p., estensione denegata dalla Corte territoriale solo perché ci si trova in presenza di procedimento separato, nonostante il compendio probatorio fosse riferibile a tutti gli imputati.
3.1. Sempre il difensore della SI denuncia violazione degli artt. 266 e 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p., comma 1. Premesso che la Corte territoriale si era discostata dal costante indirizzo di questa Corte Suprema circa l'applicabilità del regime di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, anche alle intercettazioni ambientali, la ricorrente contesta pure la motivazione "di rincalzo" adottata in proposito dalla Corte di appello circa l'effettività di una motivazione quanto all'uso della disciplina derogatoria.
3.2. Ampiamente argomentato è anche il motivo di ricorso di VE NI nel quale si precisa che:
a) il 23 marzo 1998 il Pubblico ministero chiedeva al Giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione ad effettuare alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali, segnalando che quelle telefoniche sarebbero state eseguite mediante l'utilizzo delle apparecchiature in uso al Commissariato di Cervinara, mentre quelle ambientali sarebbero state eseguite "con l'ausilio del Centro SISDE di Salerno";
b) una volta emesso il decreto autorizzativo, il Pubblico ministero emanava un primo decreto esecutivo;
c) il 31 marzo veniva adottato un ulteriore decreto esecutivo circoscritto alle sole intercettazioni ambientali;
in esso si prescriveva che le captazioni dovessero essere eseguite "per mezzo degli impianti installati nelle postazioni ed apparecchiature in dotazione al Commissariato di Cervinara";
d) tale esecuzione sarebbe avvenuta, quindi, dissentendo dal provvedimento autorizzativo che aveva fatto proprie le originarie richieste del Pubblico ministero;
con la conseguenza che non potrebbe trasferirsi sul decreto 31 marzo la motivazione DEoriginario provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, sia perché l'inidoneità funzionale degli impianti installati presso la Procura di Avellino si riferiva esclusivamente alle intercettazioni telefoniche (tanto è vero che per quelle ambientali era stato soltanto richiesto l'ausilio del SISDE di Salerno) sia perché per le intercettazioni ambientali il Pubblico ministero ha adottato modalità di esecuzione del tutto diverse da quelle telefoniche.
In conclusione, sussiste assoluta mancanza di motivazione dei decreti esecutivi, con conseguente inutilizzabilità dei loro risultati.
3.3. Gli argomenti sopra riportati sono stati ripresi pure dalla difesa di DD IE.
3.4. De PA IO e OF PI si limitano a richiedere l'estensione dei motivi avanzati sul punto dagli altri imputati.
4. VE NI e De PA IO denunciano violazione della L.30 luglio 1990, n. 217, art. 6, comma 1, modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 134, e conseguente nullità di tutti gli atti compiuti dopo la scadenza dei dieci giorni dalla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo il provvedimento intervenuto oltre un anno dopo. Tutti questi ricorrenti censurano le argomentazioni adottate dal provvedimento impugnato. La motivazione della sentenza, stando alla quale gli imputati non avrebbero subito alcun nocumento dal ritardo sarebbe del tutto arbitraria non avendo potuto il difensore utilizzare gli strumenti probatori (consulenza tecnica, etc.), nella specie necessari. Il tutto anche alla stregua della sentenza costituzionale n. 204 del 2003.
5. VE NI deduce, ancora, violazione DEart. 146 bis disp. att. c.p.p. per non essere stato l'imputato in videoconferenza in condizione di vedere ciò che accadeva in aula.
Più in particolare:
a) fino all'udienza del 27 settembre 2002 in aula erano stati installati un monitor per la Corte ed un unico schermo-video servente i numerosi imputati presenti in aula, i loro difensori ed i testimoni;
b) fino alla detta udienza il dibattimento veniva filmato da due telecamere fisse;
c) a decorrere da tale udienza venivano utilizzati cinque schermi televisivi e cinque telecamere;
d) in precedenza il sistema tecnico-televisivo nella disponibilità del Tribunale di Avellino non aveva consentito una effettiva difesa.
5.1. Il motivo è ripreso diffusamente dalla difesa del De PA e del OF la quale osserva che per il 95% DEistruttoria dibattimentale l'aula di udienza era priva della centralina telefonica che consente il collegamento diretto tra il sito e l'aula di udienza;
così costringendo a far transitare la chiamata da e per l'aula d'udienza nonché da e per il sito collegato attraverso la centrale Telecom, con l'effetto di privare gli imputati collegati ed il loro difensore del diritto di usufruire di un immediato collegamento telefonico. L'aula era inoltre priva di un numero di telecamere sufficiente per consentire la visione DEintera aula e delle persone presenti;
in un quadro in cui durante alcune udienze è assolutamente mancato qualsiasi collegamento.
6. Sempre la difesa del De PA addebita alla sentenza impugnata anche violazione DEart. 146 bis disp. att. c.p.p., comma 2, per l'omessa notifica DEavviso che l'udienza del 27 settembre 2002 si sarebbe svolta nel carcere di Secondigliano e non in quello di Cuneo. Il Tribunale rinviava il processo di soli tre giorni, non rispettando il termine previsto dalla norma di cui si lamenta la violazione.
7. Lo stesso difensore del De PA e del OF, denuncia, ancora, violazione DEart. 116 c.p.p., per non avere ottenuto, nonostante la sua espressa richiesta, copia integrale degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e per avere il Tribunale denegato il rinvio DEudienza nonostante l'espressa richiesta del difensore motivata, appunto, dalla omessa riproduzione della copia di atti, nonché nullità ex art. 178 c.p.p., lettera a), per avere fatto parte del collegio giudicante un magistrato appartenente all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari.
8. La SI lamenta, altresì, violazione DEart. 401 c.p.p., comma 3, per non essersi proceduto alla traduzione DEimputata
per l'udienza per l'espletamento DEincidente probatorio del 28 aprile 2000, allorché si è conferito l'incarico peritale per la trascrizione delle intercettazioni.
9. L'imputata denuncia, ancora, violazione degli artt. 468 c.p., comma 4, e art. 495 c.p., comma 5, per essersi disattese, per tardività, dopo il mutamento del Collegio una serie di richieste di prova, tra cui anche quelle a prova contraria;
inoltre, per le altre richieste di prova si era affermato arbitrariamente la loro genericità.
10. Sempre la SI deduce violazione DEart. 522 c.p.p. Si osserva, più in particolare, che l'imputazione di all'art. 416 bis c.p. contestata al capo A) faceva riferimento al ruolo
DEimputata esclusivamente in ragione del reinvestimento in Arezzo dei proventi dei reati-fine. Da tale reato la ricorrente era stata assolta con derubricazione del fatto ex art. 418 c.p. Un elemento poi ricondotto dalla sentenza di appello nell'ambito della partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso.
11. Tutti gli imputati condannati per il delitto di cui all'art.416 bis c.p. contestano ora l'esistenza DEassociazione ora la partecipazione di ciascuno di loro.
11.1. Il VE denuncia che la sua affermazione di responsabilità sarebbe basata esclusivamente sul contenuto di un'intercettazione intercorsa tra De PA IO e De PA AR;
senza considerare gli apporti dichiarativi dei collaboratori CC e NO. 11.2. Il difensore del Di PA e del OF con più specifico riferimento al primo dei ricorrenti lamenta la valenza probatoria conferita alle intercettazioni fra colloquianti tossicodipendenti, l'illogicità della costruzione di una associazione a struttura "bicefala" l'omesso esame delle dichiarazioni dei collaboranti, l'assenza di ogni stabilità del preteso contributo alla pretesa associazione, l'erronea affermazione che il De PA sarebbe stato condannato per l'appartenenza al clan Pagnozzi, la presenza, assolutamente giustificabile, DEimputato in Arezzo, luogo di residenza della SI alla quale era sentimentalmente legato, l'omessa verifica sulla circostanza che il De PA sia la persona di cui si parla nel corso delle conversazioni intercettate. 11.3. La SI denuncia mancanza di motivazione quanto alla sua partecipazione al preteso sodalizio, ritenuta senza argomentare circa la conoscenza di esso da parte DEimputata;
in ogni caso anche se la ricorrente avesse avuto la consapevolezza di aiutare dei malavitosi, non per questo sarebbe ipotizzabile il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Si duole, altresì, del diniego delle attenuanti generiche e della circostanza di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5. 12. Il VE lamenta omessa e carente motivazione circa la dedotta inammissibilità DEappello del Procuratore Generale relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.L. n.152 del 1991, art. 7, convertito dalla L. n. 203 del 1991. Ciò
perché mentre l'atto di impugnazione e la sentenza della Corte territoriale si basano sull'astratta compatibilità tra i reati per cui l'aggravante è stata contestata e l'aggravante stessa, la sentenza di primo grado l'aveva in concreto esclusa, non essendovi la prova che gli imputati volessero agevolare tale sodalizio ovvero intendessero avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo.
13.1. Pressoché identiche le censure sul punto del OF, del De PA e del DD nonché DERI, questi ultimi neppure condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. 14. Il VE denuncia mancanza di motivazione circa l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi I, L, Q ed R, nonché quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 15. Il DD lamenta violazione DEart. 192 c.p.p. e difetto di motivazione in punto di responsabilità, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del Mainolfi;
si duole, ancora, della misura della pena inflitta.
16. Analoghe sono le censure proposte dall'RI che contesta la motivazione, in quanto assolutamente generica, circa la sua responsabilità, fondata sulle sole dichiarazioni del Mainolfi, acriticamente valutate. Si duole, altresì della misura della pena inflitta in continuazione, non essendo neppure indicata la pena più grave da porre a base della continuazione stessa. OSSERVA IN DIRITTO
1. Va preliminarmente esaminato il motivo di ricorso, espressamente enunciato dalla SI (ma sottostante alle censure proposte in tema di intercettazioni dal VE, dall'RI e dal DD), con il quale si invoca l'applicazione DEart. 587 c.p.p., sotto il profilo, peraltro, della estensione della sentenza, in quanto nel procedimento a carico di RO AR e TO BE, separato dal presente avendolo gli imputati definito con rito abbreviato, la Corte di appello di Napoli con sentenza passata in giudicato, avendo la Corte di cassazione rigettato il ricorso del Procuratore Generale, avrebbe affermato l'inutilizzabilità delle captazioni per assoluta mancanza di motivazione dei decreti esecutivi quanto alla inidoneità degli impianti installati nella Procura della Repubblica, pur avendo la Corte Suprema riconosciuto la nozione di inidoneità funzionale.
Anche a prescindere dalla specialità del rito prescelto nel processo separato (cfr., però, Sez. un. 21 giugno 2000, Tammaro, ed il correlativo concetto di inutilizzabilità "patologica" contrapposto alla inutilizzabilità "fisiologica") è lo stesso precetto DEart. 587 c.p.p., comma 2, ad escludere la possibilità di chiamare in causa l'estensione DEimpugnazione in presenza di procedimenti separati, prevedendo che nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non siano esclusivamente personali.
La circostanza che a fondamento DEeffetto estensivo sia riscontrabile pure l'esigenza di evitare il contrasto di giudicati (v. Cass., 19 gennaio 1984, Leccato) non ha determinato la giurisprudenza ad affermarne l'operatività fuori del caso di decisione con un'unica sentenza (Cass., 12 maggio 1986, Pagano;
Cass., 21 aprile 1987, Morena;
Cass., 13 luglio 1987, Ben Fadhein;
Cass., 2 giugno 1995, Gentile); di conseguenza, in caso di separazione di procedimenti, i motivi proposti da alcuni imputati non si estendono ad altri (Cass., 12 aprile 1984, Solimano). Un principio, quello ora ricordato, riaffermato dalle Sezioni unite le quali hanno statuito che, nel sistema del nuovo codice, quando la corte di cassazione annulli con rinvio, in applicazione della normativa transitoria di cui alla L. 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, una sentenza in relazione alla quale il ricorrente abbia lamentato l'utilizzazione di dichiarazioni accusatorie non confermate in dibattimento, l'annullamento deve essere pronunciato anche a favore del coimputato per gli stessi fatti non ricorrente, qualora egli possa fruire degli effetti estensivi conseguenti all'accoglimento DEimpugnazione nella parte in cui sono contestate l'utilizzazione e la valutazione della prova acquisita nella fase delle indagini preliminari (Sez. un., 13 luglio 1998, Citaristi).
Ma la ragione alla base DEinapplicabilità DEeffetto estensivo al di fuori del simultaneus processus sta, come pare chiaramente desumersi dalla sentenza delle Sezioni unite adesso rammentata, nelle peculiarità di tale effetto, direttamente collegato al mancato esercizio del diritto di impugnazione o alla proposizione di un'impugnazione inammissibile;
il che implica che nei casi in cui uno dei processi sia tuttora pendente mai una sentenza passata in giudicato potrebbe costituire un effetto preclusivo alla verifica della regiudicanda da parte del giudice del processo pendente, in funzione, oltre tutto, della prevenzione di un contrasto di giudicati che, costituisce (insieme al favor rei) la ratio alla base DEart. 587 c.p.p.; non potendo, oltre tutto, il vizio denunciato annoverarsi neppure tra i casi di revisione previsti dall'art. 630 c.p.p.
2. Nel prendere in esame le censure comuni a pressoché tutti i ricorrenti incentrate sull'inutilizzabilità delle captazioni, va subito stigmatizzata la motivazione esplicitata in via, per così dire, principale, dalla sentenza impugnata secondo cui il regime di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, non troverebbe applicazione con riferimento alle intercettazioni ambientali.
In proposito le Sezioni unite, componendo il contrasto giurisprudenziale sullo specifico tema, hanno, infatti, affermato, che la detta disposizione - secondo cui è necessario, a pena di inutilizzabilità dei relativi risultati, ex art. 271 c.p.p., un decreto motivato del pubblico ministero perché sia consentito il ricorso a impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, in caso di insufficienza o inidoneità di quelli installati nella procura della Repubblica ed esistendo eccezionali ragioni di urgenza - si applica anche alle intercettazioni tra presenti (Sez. un., 31 ottobre 2001, Policastro).
Nonostante ciò la censura è egualmente infondata.
2.1. Di "rincalzo" alle erronee affermazioni di principio circa l'inapplicabilità della disposizione DEart. 268 c.p.p., comma 3, alle intercettazioni ambientali, la sentenza impugnata ha avuto cura di precisare che, comunque, le sue statuizioni sono conformi alla decisione delle Sezioni unite, osservando che se anche la norma adesso ricordata dovesse applicarsi alle captazioni fra presenti non si potrebbe negare, "ed il principio deve valere, ovviamente ancor più in tema di delitti di criminalità organizzata ove le esigenze di tutela della collettività ...inducono ad una tal quale recessività del diritto alla riservatezza, che la motivazione richiesta per le intercettazioni telefoniche... per ipotesi e per un momento equiparata a quella delle intercettazioni ambientali... ben può essere succinta, stringata e paucis verbis per relationem" (si cita, oltre alla sentenza Policastro, anche Sez. un., 21 giugno 2000, Primavera) e "che, come giustamente osservato dal giudice a quo, il P.M. ha perfettamente ottemperato alle, pervero, non "esose" richieste di motivazione del Giudice di legittimità: è stato operato l'esplicito riferimento al provvedimento intercettivo del Gip, ed è stato motivato lo "spostamento della sede operativa" trasparentemente evidenziando... "che per ragioni di urgenza connesse alla necessità di effettuare immediati riscontri sul territorio, le operazioni di intercettazione telefonica, se autorizzate, avverranno ex art. 268 c.p.p., comma 3, per il tramite di postazioni di ascolto installate presso il Commissariato di P.S. di Cervinara, mentre per ciò che riguarda le intercettazioni ambientali, si può fare riferimento all'ausilio tecnico fornito dal Centro SISDE di Salerno". La implicita ma estesa" (l'uso di un ossimoro è qui tanto palese quanto irrilevante) "motivazione del P.M. sia quanto all'urgenza sia quanto all'inidoneità degli impianti 'in sede' è certamente da ritenere più esaustiva rispetto ad una affermazione, più farisaica che succinta, e della quale - si noti - il Supremo Collegio è pago, del tipo attesa l'urgenza e attesa l'inidoneità... che, quanto a trasparenza motivazionale, ha valenza pari a zero".
È da notare che la sentenza di appello (aggiungendo argomenti talora davvero "suggestivi") riprende - contraendola - la motivazione della decisione di primo grado nella quale, fra l'altro, si chiarisce come appaia evidente dalla motivazione del decreto esecutivo che è stata individuata "nella necessità di effettuare immediati riscontri sul territorio, non solo l'esigenza ma, implicitamente, anche l'inidoneità degli impianti esistenti presso gli uffici della Procura, con ciò assolvendo all'obbligo di motivazione prescritto" dall'art. 268 c.p.p., comma 3, il quale "richiede, tra i presupposti legittimanti la deroga, la insufficienza, l'indisponibilità degli impianti esistenti in sede, ovvero l'inidoneità degli stessi al raggiungimento dello scopo che con l'intercettazione" si intende perseguire;
così adempiendo al dovere di motivazione prescritto DEart. 268 c.p.p., comma 3, secondo i principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte Suprema.
2.2. Come si è già detto, le Sezioni unite hanno avuto occasione di statuire che si applica anche alle intercettazioni tra presenti la disposizione DEart. 268 c.p.p, comma 3, secondo cui è necessario, a pena di inutilizzabilità degli esiti delle operazioni (art. 271 c.p.p., comma 1), il decreto motivato del pubblico ministero perché possa farsi ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria in caso di insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso la procura della Repubblica e in presenza di eccezionali ragioni di urgenza. Le Sezioni unite hanno, poi, precisato che è legittima la motivazione per relationem del decreto del pubblico ministero che disponga lo svolgimento delle operazioni di captazione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, allorché: il provvedimento a tal fine richiamato contenga idonea giustificazione della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e DEinsufficienza o inidoneità degli apparati installati presso l'ufficio di procura;
abbia natura di atto del medesimo procedimento;
sia, se non allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, conosciuto dall'interessato ovvero sia a lui ostensibile quanto meno al momento - giudizio di riesame - in cui si rende attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame, con conseguente controllo DEorgano DEimpugnazione (Sez. un., 31 ottobre 2001, Policastro).
La parte largamente maggioritaria ha dato piena attuazione alla sentenza del massimo organo di nomofilachia, soffermando - in tema sia di intercettazioni telefoniche sia di intercettazioni ambientali - le riflessioni più significanti, e sempre rispetto alle concrete fattispecie sottoposte al suo esame, da un lato, sulla insufficienza o inidoneità degli impianti installati nella procura della Repubblica, dall'altro lato, sulle "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano l'utilizzazione del regime derogatorio.
Sotto il primo profilo, si è rimarcato che per impianto inidoneo, ai sensi DEart. 268 c.p.p., comma 3, tale da giustificare l'utilizzo di apparati diversi, deve intendersi, non solo quello che non funzioni materialmente, ma anche quello che, pur essendo disponibile e funzionante, non sia in grado di raggiungere, nel caso concreto, lo scopo al quale è destinato, in relazione al reato per cui si procede e alla tipologia di indagine necessaria per il suo accertamento (Sez. I, 18 giugno 2003, Di Matteo); che il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti, previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 3, riguarda, non solo i problemi tecnici delle apparecchiature, ma anche la loro insufficienza o inadeguatezza rispetto alla specifica indagine probatoria ed alla necessità di acquisire, con sollecitudine, eventuali elementi utili alle indagini: tanto da ritenere non suscettibile di censura il decreto esecutivo che giustifichi l'esecuzione di intercettazioni ambientali mediante impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della procura della Repubblica con il richiamo all'opportunità di non creare ritardi nell'azione investigativa (Sez. IV, 13 marzo 2003, Pronestì); che la valutazione della inidoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica e della sussistenza delle ragioni di urgenza deve riferirsi alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'esecuzione delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, ai sensi DEart. 268 c.p.p., comma 3, dovendosi escludere che si debba procedere ad una verifica successiva e continua della indisponibilità, una volta accertata (Sez. II, 11 febbraio 2002, Panaro).
Sotto il secondo profilo, si è statuito che la situazione di eccezionale urgenza di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, legittimante l'utilizzazione di impianti diversi da quelli della procura, può essere desunta anche dal complesso della motivazione del provvedimento autorizzativo e dalle cadenze procedimentali eventualmente ravvicinate (o concitate) desumibili dagli atti, a prescindere dalla loro specifica enunciazione da parte del pubblico ministero (Sez. II, 6 novembre 2002, Osuala Uchenna Emeniche); che non può considerarsi idonea ad integrare la motivazione richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3, la semplice affermazione DEassoluta urgenza delle operazioni, connotata da genericità ed apoditticità; soprattutto quando dagli atti non è desumibile in alcun modo una situazione di necessità dovuta a cadenze processuali ravvicinate e concitate (Sez. II, 19 novembre 2003, Malaj); che la situazione di eccezionale urgenza di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, menzionata nel decreto di autorizzazione, legittimante l'utilizzazione di impianti diversi da quelli della procura, può essere desunta anche dal complesso della motivazione del provvedimento autorizzativo, a prescindere dalla specifica enunciazione da parte del pubblico ministero;
dandosi rilievo alla situazione concretamente emergente dagli atti e contrassegnata dall'esistenza di un'indagine relativa ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ove si era richiamato il particolare contesto investigativo nel quale era essenziale l'urgente predisposizione dei mezzi di ricerca della prova anche al fine di interrompere l'esecuzione criminosa in atto;
obiettivi che sarebbero stati vanificati dai tempi di attesa della disponibilità e ripristino degli impianti della procura (Sez. VI, 6 marzo 2003, Ferizi). Da rammentare sono pure quelle statuizioni che, facendo emergere (secondo un modello implicito in talune delle decisioni di legittimità i cui principi di diritto sono stati sopra riportati) l'esigenza DEimpiego di una sorta di sincretismo ermeneutico - sempre attento alle concrete situazioni di fatto - istituiscono un rapporto di complementarità (o, forse, meglio, di interdipendenza) tra i due requisiti. Tanto da pervenire alla conclusione che le eccezionali ragioni di urgenza, che autorizzano il pubblico ministero a disporre il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, si riferiscono alla sola ipotesi in cui gli impianti esistenti presso la procura della Repubblica siano insufficienti, potendosi ritenere che, trascorso un ragionevole periodo di tempo, l'intercettazione autorizzata non possa essere eseguita, ma deve escludersi che il presupposto DEurgenza debba ricorrere anche nella diversa ipotesi in cui gli impianti siano ritenuti inidonei, dal momento che il ricorso ad uno strumento di ricerca della prova non può essere condizionato dal tempo necessario all'ufficio giudiziario per dotarsi di attrezzature più moderne ed efficienti;
con la conseguenza che qualora lo strumento della captazione ambientale sia funzionale ad evitare la commissione di altri delitti, come nel caso in cui si proceda nei confronti di una associazione per delinquere ancora operativa, l'urgenza di procedere utilizzando impianti diversi da quelli esistenti presso la procura è desumibile dallo stesso contesto processuale e dalla natura delle imputazioni (Sez. V, 9 maggio 2002, Pinto).
2.3. Sempre con riferimento alla motivazione dei decreti esecutivi, una più recente decisione delle Sezioni unite (peraltro, per quanto possa valere, successiva alla sentenza RO), dopo aver enunciato il principio di diritto secondo il quale il decreto del pubblico ministero che dispone, ricorrendone i presupposti, a norma DEart. 268 c.p.p., comma 3, ultima parte, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, è legittimamente motivato per relationem al provvedimento autorizzativo del giudice, e il rinvio, pur non richiedendo, ai fini della congruità e sufficienza della motivazione, formule particolari, non può prescindere dalla considerazione che le condizioni richieste per il decreto del giudice non coincidono con quelle imposte per il provvedimento esecutivo del pubblico ministero, perché il primo non comporta necessariamente l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" occorrenti per legittimare il secondo, ne ha tratto la conclusione che, in tanto può risultare utile il rinvio integrativo al primo provvedimento, in quanto dalla motivazione dello stesso emergano anche quelle specifiche, eccezionali, ragioni. Ha ritenendo così immune da vizi di motivazione l'espressione "visto il decreto del g.i.p." contenuta nel provvedimento del pubblico ministero, sul rilievo - altamente significante perché delinea la soglia argomentativa minima non superabile, altrimenti incorrendosi nella "sanzione processuale" comminata dall'art. 271 c.p.p. - che nel primo il presupposto DEeccezionalità delle ragioni di urgenza risultava da uno specifico passo nel quale si descriveva la "situazione in atto di svolgimento DE attività organizzativa dei reati fine DEassociazione", non contestata dal ricorrente. Ma, quel che più rileva per la verifica delle censure di legittimità ora al vaglio della Corte, le Sezioni unite hanno enunciato l'ulteriore principio di diritto secondo cui ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma DEart. 268 c.p.p., comma 3, ultima parte, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto DEesistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità; subito precisando che per l'uso del regime derogatorio è sufficiente una indicazione sintetica, alla condizione che questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del pubblico ministero, che ha dato causa ad essa: ritenendo così correttamente motivato - anche qui con decisivi riverberi sulle censure ora al vaglio di questa Corte - il decreto del pubblico ministero che utilizzi l'espressione "attesa l'indisponibilità di linee presso la procura", che, non ripetendo la formula legislativa, consente di identificare il fatto che ha determinato l'insufficienza degli impianti e offre quindi al giudice e alle parti uno strumento di controllo della correttezza DEoperato del pubblico ministero (Sez. un., 26 novembre 2003, Gatto). Dall'ormai stabilizzata giurisprudenza di questa Corte Suprema ne emerge così una nozione di inidoneità definibile non solo in relazione alla struttura DEimpianto (vale a dire alla sua indisponibilità episodica o permanente) ma anche alla funzione DEattività intercettiva in quanto espletabile se non ricorrendo ad impianti diversi. In tali termini, perciò, inidoneità e situazione di eccezionale urgenza vengono a coincidere (meglio, ad integrarsi) perché è proprio l'esigenza di un pronto intervento nei pressi della fonte sonora a rendere necessario l'utilizzazione del regime derogatorio. Va aggiunto - ad ogni buon conto - che ove si ricorra alla procedura prevista dall'art. 267 c.p.p., comma 2, è richiesto, non soltanto la presenza di eventi definibili in termini di "casi di urgenza", ma anche "che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini". Con la conseguenza che mentre, per un verso, il provvedimento ex abrupto resta, una volta convalidato - quale atto interno della procedura - sovrastato dalla convalida emessa a norma del penultimo periodo della di adesso rammentata (cfr., per qualche riferimento, Sez. II, 12 novembre 1994, Seminara), per un altro verso, l'urgenza cui si riferisce l'art.267 c.p.p., comma 2, viene a coincidere con le eccezionali ragioni di urgenza che autorizzano il pubblico ministero a disporre il compimento delle operazioni con impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica. Ma se il provvedimento di urgenza incorpora pure la statuizione concernente l'utilizzazione di impianti diversi è, di norma, il decreto che dispone l'intercettazione a contenere - senza che tale parte del provvedimento debba essere oggetto di convalida dal parte del giudice per le indagini preliminari - il segmento derogatorio sull'utilizzazione degli impianti;
secondo una logica assolutamente simmetrica alla ratio della decisione delle Sezioni unite stando alla quale il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria è legittimamente motivato per relationem al provvedimento autorizzativo del giudice purché dalla motivazione dello stesso emergano anche quelle specifiche, eccezionali, ragioni (Sez. un., 26 novembre 2003, Gatto;
Sez. VI, 2 novembre 2004, Commisso).
2.4. Non sembra inutile, ancora, ricordare che la giurisprudenza successiva alle decisioni delle Sezioni unite sopra rammentate ha interpretato i dicta da esse derivanti nel senso che l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3, per l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso la procura della Repubblica può essere anche motivata per implicito, come si verifica allorquando sia desumibile dal riferimento ad attività criminosa in corso (Sez. V, 11 maggio 2004, Mancuso); o che, comunque, tali ragioni sono implicitamente sussistenti ogni qualvolta nel provvedimento autorizzativo si dia per presupposto che il reato in relazione al quale il provvedimento stesso è adottato sia tuttora in fase di svolgimento: così, nel caso di associazione di tipo mafioso, se si è escluso che le ragioni di urgenza ineriscano necessariamente ai delitti di criminalità organizzata, si è sottolineato però come esse siano coessenziali alla ritenuta esistenza di un'attività criminosa in atto, per la quale sussiste il dovere della polizia giudiziaria di intervenire con la massima sollecitudine possibile per impedire che essa venga portata a conseguenze ulteriori.
A tali criteri risulta essersi confermata la motivazione "di rincalzo" della sentenza impugnata, riprendendo le perspicue statuizioni della sentenza di primo grado anche alla luce del decreto autorizzativo delle captazioni in data 25 marzo 1998, contenente un esplicito richiamo pure alle modalità di esecuzione.
2.5. Circa, poi, il decreto di proroga della durata delle operazioni va ricordato che, secondo la pressoché costante giurisprudenza di questa Corte, esso non comporta, di per sè, il venir meno delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica, e pertanto non è necessaria, neanche nelle ipotesi in cui l'attività di captazione sia effettuata mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, l'adozione, da parte del pubblico ministero, di un ulteriore provvedimento esecutivo delle operazioni medesime, che si limiterebbe solo a confermare quanto già precedentemente disposto in ordine alle modalità spazio-temporali DEintercettazione e, in particolare, all'impiego di apparecchiature alternative (Sez. un., 31 ottobre 2001, Policastro).
3. Priva di fondamento è pure la censura proposta da VE NI e De PA IO con la quale si denuncia violazione della L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 6, comma 1, modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 134, e conseguente nullità di tutti gli atti compiuti dopo la scadenza dei dieci giorni dalla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo il provvedimento intervenuto oltre un anno dopo. Tutti questi ricorrenti censurano la motivazione della sentenza, stando alla quale gli imputati non avrebbero subito alcun nocumento dal ritardo;
un'argomentazione del tutto arbitraria non avendo potuto il difensore utilizzare i mezzi di prova nella specie necessari. Il tutto anche alla stregua della sentenza costituzionale n. 204 del 2003. A parte la considerazione che poiché le istanze risultano presentate anteriormente alla entrata in vigore della L. 29 marzo 2001, n. 134, art. 6, comma 1, che ha modificato la L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 6, comma 1, con la conseguenza che il nuovo regime del patrocinio dei non abbienti, non avendo efficacia retroattiva, operando esclusivamente per le istanze presentate successivamente alla sua entrata in vigore (cfr. Sez. VI, 1^ marzo 2002, Vivola), non sarebbe applicabile nel caso di specie, resta decisivo il rilievo che i ricorrenti sono stati assistiti da un difensore di fiducia per tutto il corso del processo;
con la conseguenza che, essendo mancata ogni effettiva lesione del diritto di difesa nessun vizio appare essersi realizzato (cfr. Sez. VI, 22 marzo 2005, Savà). Le censure dei ricorrenti, poi, circa l'impedimento alla richiesta di determinati atti processuali devono definirsi sprovviste del necessario requisito della specificità.
5. Da disattendere sono pure le censure relative all'asserita violazione DEart. 146 bis disp. att. c.p.p., perché la violazione degli standars tecnici previsti dalla norma ora ricordata, non è sanzionata a pena di nullità se non nei casi un cui comporti una lesione del diritto di difesa. Una conclusione qui non ravvisabile tanto da far ritenere, secondo il "canone della effettività" che sia stata "adeguatamente garantita la possibilità per l'imputato... e del suo difensore di esercitare concretamente i loro diritti" (v. la sentenza costituzionale n. 342 del 1999). Il tutto in un quadro in cui le doglianze parrebbero dirette a provocare un giudizio di fatto sul livello di effettività partecipativa.
6. Il medesimo principio di effettività vale a destituire di fondamento anche l'ulteriore denuncia della difesa del De PA che addebita alla sentenza impugnata anche violazione DEart.146 bis disp. att. c.p.p., comma 2, per la motivazione relativa alla denunciata omessa notifica DEavviso che l'udienza del 27 settembre 2002 si sarebbe svolta nel carcere di Secondigliano e non in quello di Cuneo, con conseguente rinvio del procedimento, da parte del Tribunale, di soli tre giorni.
7. Inammissibili sono gli ulteriori motivi di ordine processuale proposti dal De PA e dal OF: quella incentrata sulla violazione DEart. 116 c.p.p., perché il giudice è tenuto a contemperare le esigenze della difesa, non irrimediabilmente compromesse da una dilazione nel rilascio di copie di atti richiesti e comunque depositati a norma DEart. 415 bis c.p.p., comma 2, con le esigenze di celerità della procedura,
correttamente denegando il rinvio DEudienza;
quella in cui si denuncia nullità ex art. 178 c.p.p., lettera a, per avere fatto parte del collegio giudicante un magistrato appartenente all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari, non denunciandosi nessuna violazione della legge processuale (o DEordinamento giudiziario) che possa incidere sulla regolare costituzione del collegio.
8. Manifestamente priva di fondamento è la censura con la quale la SI lamenta violazione DEart. 401 c.p.p., comma 3, per non essersi proceduto alla traduzione DEimputata per l'udienza per l'espletamento DEincidente probatorio del 28 aprile 2000, allorché si è conferito l'incarico peritale per la trascrizione delle intercettazioni. A norma DEart. 401 c.p.p., comma 3, la persona sottoposta alle indagini deve essere avvisata DEudienza fissata per l'incidente probatorio solo nei casi in cui si debba esaminare un testimone o un'altra persona;
a sua volta l'art. 268 c.p.p., comma 7 - che parrebbe dotato di assoluta autonomia rispetto alla norma sopra rammentata - stabilisce che il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni "osservando, le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie". Del resto la sentenza di primo grado (pag. 24) ha dato atto del fatto che la trascrizione avvenne con le forme prescritte per l'incidente probatorio.
9. Infondato è da ritenere anche il motivo proposto sempre dalla SI circa il diniego delle prove richieste ivi comprese quelle a controprova, avendo il Tribunale esercitato il suo potere di verifica quanto all'affermata genericità della richiesta. 10. Da disattendere è, infine, l'ultimo motivo di ordine processuale introdotto dalla SI e concernente la dedotta violazione DEart. 522 c.p.p. risultando la condanna pronunciata in appello in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. puntualmente conforme alla contestazione originaria derubricata dal Tribunale nell'ipotesi di reato previsto dall'art. 418 c.p. - stante il contenuto DEimputazione di cui al capo A) e le contestazioni effettuate nel giudizio di primo grado. 11. Poiché quasi tutti i ricorrenti hanno contestato la sussistenza di un'associazione di tipo mafioso, occorre precisare che a qualificare o ad escludere la configurabilità di un'associazione di questo tipo è essenziale, anzi tutto, che questa si avvalga della pressione derivante dal vincolo associativo in se stesso (Sez. I, 21 ottobre 1986, Musacco); nel senso che è l'associazione, e solo l'associazione,
indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione (Sez. I, 21 ottobre 1986, Musacco). Dunque, nella struttura del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, la forza di intimidazione del vincolo associativo, da cui deriva la situazione di assoggettamento e di omertà, rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri
DEassociazione; con la conseguenza che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis c.p., è indispensabile che quell'elemento effettivamente sussista e che gli associati siano consapevoli della sua esistenza. Si richiede, cioè, che l'associazione abbia conseguito nell'ambiente circostante una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvalsi in modo effettivo al fine di realizzare il loro programma criminoso (Sez. VI, 6 dicembre 1994, Imerti). Ma, proprio perché la carica intimidatoria rappresenta l'in sè del fenomeno mafioso, è necessario - lo si ripete - che essa sia dotata di una ontologica autonomia, nel senso che, costituendo tale carica patrimonio DEassociazione, l'assoggettamento e l'omertà derivi da questa e non da altri fattori (Sez. VI, 31 gennaio 1996, Alleruzzo;
Sez. VI, 11 gennaio 2000, Ferone). Un profilo correttamente colto dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, allorché ha rilevato che nei casi in cui la forza di intimidazione sia soltanto la risultante delle qualità soggettive di alcuni componenti il sodalizio, si potrà ipotizzare, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, un'associazione per delinquere comune, ma non certo un'associazione per delinquere di tipo mafioso.
Un'associazione può, infatti, considerarsi tale solo se abbia sviluppato intorno a sè una carica intimidatrice autonoma, ricollegabile, cioè, esclusivamente al nucleo associativo, creando nei confronti del gruppo un alone permanente di timore diffuso.
In cosa consista, poi, l'avvalersi della forza intimidatrice è concetto che può essere espresso solo adottando una formula di genere, considerato il ruolo cruciale del "metodo mafioso" e la sua possibilità di manifestarsi nei modi più disparati. Sia limitandosi a sfruttare la carica intimidatoria già conseguita dal sodalizio sia ponendo in essere nuovi atti di violenza o di minaccia. Nel primo caso è evidente che il sodalizio è già pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi in quanto tale, all'esterno; nel secondo caso, è stato perspicuamente posto in luce dall'interpretazione giurisprudenziale come gli atti di violenza o di minaccia (forse, parrebbe più rigoroso parlare di "atti di intimidazione", non soltanto perché non necessariamente la violenza e la minaccia esauriscono la categoria delle condotte di intimidazione ma anche, e soprattutto perché in tal modo diviene possibile fissare un discrimine concettualmente non irrilevante tra "forza di intimidazione" ed "attività di intimidazione") non realizzano l'effetto di per sè soli, ma in quanto costituiscano espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio (Sez. VI, 3 giugno 1993, De Tommasi). Ulteriori elementi indispensabili per configurazione di quello che si è definito l'"in sè" del delitto di associazione di stampo mafioso sono la condizione di assoggettamento e quella di omertà, entrambe come conseguenza della forza di intimidazione del vincolo associativo da cui derivano causalmente;
se, infatti - come si è già detto - l'assoggettamento e l'omertà dipendano da fattori diversi dalla forza intimidatrice del vincolo (ad esempio, da qualità soggettive di taluni componenti il sodalizio) può ritenersi, in presenza dei propri elementi costitutivi, la sussistenza di un'associazione per delinquere comune (Sez. I, 21 ottobre 1986, Musacco;
e, più di recente, Sez. VI, 11 gennaio 2000, Ferone;
Sez. VI, 7 giugno 2002, Cammarata). Anche se tale definizione delinea, forse, una non troppo corretta individuazione dei rapporti tra l'avvalersi del vincolo associativo e della situazione di assoggettamento e di omertà, con l'art. 416 bis c.p., che si esaurisce nella previsione del far parte di una simile associazione, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la norma in parola configura un delitto associativo a condotta multipla o mista, nel senso che, mentre perché si abbia associazione semplice è sufficiente la creazione di un'organizzazione stabile, sia pure rudimentale, diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, perché ci si trovi di fronte ad un'associazione mafiosa è altresì necessario che questa abbia conseguito nell'ambiente circostante una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale forza al fine di realizzare il loro programma criminoso (Sez. VI, 6 dicembre 1994, Imerti). Pur non essendo componente della condotta, ma dato di qualificazione del sodalizio, il metodo si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice, quale effetto, si sprigiona per il singolo sia all'esterno DEassociazione sia al suo interno (Sez. I. 10 febbraio 1992, D'Alessandro; Sez. VI, 10 marzo 1995, Monaco;
Sez. VI, 11 gennaio 2000, Ferone;
Sez. VI, 7 giugno 2002, Cammarata). Si assiste, cioè, ad una separazione concettuale DEattività dal metodo. L'una si incentra sul contributo prestato all'associazione; l'altra nell'utilizzazione del sodalizio in modo da creare assoggettamento e omertà. Non basta, dunque, l'uso della violenza o della minaccia, che può essere previsto come elemento costitutivo dei delitti programmati - altrimenti tutte le associazioni criminose aventi come programma tali delitti diverrebbero necessariamente di tipo mafioso - ma è necessario che la forza intimidatrice sia, non solo componente strutturale del programma criminoso, ma anche espressione dello stesso vincolo associativo e sia diretta a creare nel territorio condizioni di assoggettamento tali da rendere difficile l'intervento preventivo o repressivo dei poteri dello Stato e da creare una diffusa omertà (Sez. I, 1^ luglio 1987, Ingemi). Quasi compendiando i riferiti principi, gli elementi qualificanti il sodalizio criminoso di cui all'art. 416 bis c.p. sono stati correttamente ritenuti essenzialmente inerenti al modus operandi DEassociazione ed alla specificità del bene giuridico leso. Il primo consiste nell'avvalersi della forza intimidatrice che promana dalla stessa esistenza DEorganizzazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell'ambiente sociale e, dunque, una situazione di generale omertà.
La seconda si incentra nel rilievo che, attraverso lo strumento intimidatorio, l'associazione si assicura la possibilità (fra l'altro) di commettere più delitti. Dal profilo concernente il "vincolo associativo" e la sua forza intimidatrice paiono estranei gli aspetti organizzativi e pluripersonali del sodalizio che devono rispondere soltanto ai requisiti di cui all'art. 416 bis c.p. Pure se sembra evidente che il richiamo alla "stabilità" ed alla "intensità" del vincolo non può non riverberarsi (nonostante talune pronunce di questa Corte affermino il contrario), anche in relazione ai fini perseguiti dall'associazione, sul "modello mafioso".
Quanto alla prova del carattere mafioso di una consorteria, la giurisprudenza è orientata nel senso che essa può essere desunta dall'esistenza di un'efficiente organizzazione e di un rigoroso legame associativo, che può ben essere desunta anche con metodo logico induttivo in base al rilievo che il clan presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso (Sez. VI, 31 gennaio 1996, Alleruzzo); che, ai fini della valutazione della prova, occorre procedere alla verifica delle condotte criminose, ciascuna delle quali può essere non dimostrativa del nucleo associativo;
tanto che solo attraverso un ragionamento logico può ricavarsi correttamente la conclusione che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono espressione del programma delinquenziale, oggetto della stessa associazione (Sez. V, 11 novembre 1999, Bonavota). Non si è, poi, mancato più volte di rimarcare che in tema di reato associativo la prova della esistenza del delitto può essere legittimamente ricavata dalla commissione dei reati fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, quando questi valgano ad inquadrarli nella finalità DEassociazione, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività DEassociazione stessa (Sez. un, 28 marzo 2001, Cinalli); che, in specie, quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione, etc. (Sez. V., 14 settembre 1991, Monaco), la persona la quale attui più volte, in concorso con i partecipi del sodalizio criminoso - reati fine di questo, sia raggiunta per ciò stesso da gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla commissione del reato associativo (Sez. V, 25 marzo 1997, Puglia). L'aspetto predominante della forza intimidatrice del vincolo associativo nell'ambito del fatto reato descritto dall'art. 416 bis c.p. ha finito per relegare ad un ruolo, in un certo senso secondario il profilo concernente le finalità il cui perseguimento è richiesto dalla legge per qualificare l'associazione come di tipo mafioso.
Due ulteriori precisazioni sembrano estremamente significative sulla tematica dei fini perseguiti.
La prima è che le finalità DEassociazione di tipo mafioso devono essere intese in senso alternativo e non cumulativo, anche perché, con la previsione, fra gli scopi del sodalizio mafioso, del controllo di attività economiche, il legislatore ha avuto di mira l'esigenza di ampliare l'ambito applicativo della fattispecie, estendendolo alla realizzazione di attività di per sè formalmente lecite;
con la conseguenza che, prevedendo l'art.416 bis c.p. finalità associative non direttamente riferibili all'economia pubblica, l'ordine pubblico economico si atteggia soltanto come oggetto giuridico eventuale del delitto in esame, il quale, come risulta dalla rubrica del titolo V del libro II del codice, in cui è inserito, è essenzialmente diretto contro l'ordine pubblico generale (Sez. VI, 3 giugno 1993, De Tommasi). La seconda è che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente gli scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice ne', perché si realizzi la situazione di partecipazione dei singoli associati, è indispensabile che ciascuno utilizzi la forza di intimidazione;
la condotta di partecipazione può, infatti, assumere forme e contenuti diversi e variabili, consistendo nel contributo apprezzabile e concreto sul piano causale all'esistenza ed al rafforzamento DEassociazione e, quindi, alla realizzazione DEoffesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'associazione (Sez. I, 15 aprile 1994, Matrone).
Si è aggiunto che fa parte di un'associazione mafiosa chi presti un consapevole contributo alla vita del sodalizio di cui conosca le caratteristiche, sapendo di avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti dall'ultima parte del terzo comma DEart. 416 bis c.p. (Sez. VI, 22 gennaio 1997, Dominante). Non mancandosi di precisare che, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. VI, 17 novembre 1998, Cortes).
Sul piano del discrimine tra la fattispecie di cui all'art. 416 e la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., si è osservato che se per la configurabilità del primo reato la condotta penalmente rilevante sì incentra nella costituzione di un sodalizio avente per scopo la consumazione di più delitti (quindi, il fatto associativo è previsto dal legislatore nel suo prodursi come entità che è criminosa per la natura criminosa del fine che ispira e muove gli autori del fatto), perché sussista, invece, il reato di cui all'art. 416 bis c.p. è penalmente rilevante non il fatto e la condotta produttiva del sodalizio - momento indifferente, in astratto, per la valutazione del giudice penale - ma il metodo, i mezzi utilizzati dal sodalizio stesso e dai suoi associati, le finalità una sola delle quali (commettere delitti) è comune all'associazione per delinquere. I fatti oggetto delle norme ora ricordate sono, quindi, sostanzialmente diversi, ontologicamente distinti, funzionalmente autonomi, pur sussistendo la possibilità di conversione di un'associazione per delinquere di tipo comune un'associazione per delinquere di tipo mafioso (Sez. I, 10 aprile 1987, Saviano), ovvero anche la trasformazione di questo tipo in un'associazione per delinquere di tipo comune, tutte le volte in cui - di norma, per effetto di una diaspora - l'associazione abbia perduto la carica intimidatoria che la contrassegnava ferma restando la presenza di un nucleo organizzativo avente la finalità di commettere delitti (cfr., amplius, sul punto, Sez. VI, 31 gennaio 1996, Alleruzzo). È appena il caso di rammentare che l'elemento distintivo tra i delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. e la semplice compartecipazione criminosa di cui all'art. 110 c.p. è costituito dalla natura DEaccordo criminoso. Nel concorso di persone nel reato l'accordo si realizza in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali si esaurisce, sicché cessa ogni pericolo per l'ordine pubblico;
nei delitti associativi, invece, accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo il compimento di ciascuno di essi (Sez. I, 1^ luglio 1987, Ingemi). Peraltro, pure se l'accordo può costituire elemento comune sia al concorso di persone nel reato sia all'associazione per delinquere, i due fenomeni restano caratterizzati da aspetti strutturali e teleologici profondamente differenziati. Dal primo punto di vista, l'accordo che designa la fattispecie plurisoggettiva semplice (sia essa necessaria ovvero eventuale) è funzionale alla realizzazione di uno o più reati (anche uniti dal vincolo della continuazione), consumati i quali l'accordo si esaurisce o si dissolve (cfr., ex plurimis, Sez. I, 22 settembre 1994, Mauriello). Del resto, l'accordo, in tanto diviene rilevante nei confini della mera ipotesi concorsuale in quanto pervenga alla concreta realizzazione DEassetto divisato, ad un'attività esecutiva, dunque, che non si arresti alle soglie del tentativo. Può ribadirsi, allora, che il mero accordo allo scopo di commettere un reato, non traducendosi in un'attività di partecipazione al reato stesso, resta assoggettato al principio di ordine generale stabilito dall'art. 115 c.p. A questa regola il comma 1 di tale articolo enuncia un'espressa eccezione ma sempre relativa all'ipotesi in cui "due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso"; cosicché può sin da ora contestarsi che i criteri interpretativi destinati a risolvere le (solo apparenti) antinomie fra accordo non punibile e reato associativo possano essere compiutamente individuati chiamando in causa il solo principio di specialità. Ciò per la mancanza di un vero e proprio rapporto di genere a specie, postulando il reato associativo una base plurisoggettiva qualificata, non richiesta, invece, nell'ipotesi di accordo. Una constatazione che vale anche ai fini della distinzione tra fattispecie meramente concorsuale e fattispecie associativa, rappresentando il minimum soggettivo richiesto dalla legge relativamente alla seconda categoria di reati;
un dato non richiesto per l'attività di mera partecipazione;
così da consentire l'utilizzazione del medesimo criterio interpretativo pure - è quel che più interessa - nel discriminare le categorie ora ricordate.
Già le problematiche scaturite relativamente alla forza intimidatrice del vincolo associativo ed ai fini DEassociazione lasciano intravedere la tipologia di condotta delineata dal legislatore sotto l'espressione "chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso" richiesta (per ciò solo) perché venga integrata la fattispecie di reato prevista dall'art. 416 bis c.p. Fa parte, cioè, di un'associazione mafiosa chi presti un consapevole contributo alla vita del sodalizio di cui conosca le caratteristiche, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti dall'ultima parte del terzo comma DEarticolo in esame.
Un'espressione che - nella sua assoluta sinteticità - pare in grado di ripercorrere i tracciati interpretativi seguiti dalla giurisprudenza nel delineare sia la condotta materiale sia l'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 416 bis c.p. L'affermazione che la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso presuppone che l'attività materiale DEimputato deve poter essere riferita alla vita DEorganizzazione criminale ritenuta sussistente ed in vista del perseguimento delle sue finalità, divenute così causa comune DEagire del singolo e della struttura delinquenziale (Sez. I, 26 ottobre 1987, Bongiorno) sembra descrivere con assoluta puntualità il rapporto di immedesimazione che unisce il singolo al sodalizio criminale. Al contempo, l'individuazione di un'espressione come "fa parte" non può che alludere ad una condotta idonea ad acquisire forme e contenuti diversi e variabili così da delineare una tipica figura di reato "a forma libera" (Sez. I, 29 aprile 1988, Stabile). Il "far parte" non è, però una condizione statica, quasi una rendita di posizione, ma è una condizione necessariamente dinamica, consistendo in un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento DEassociazione e, quindi, alla realizzazione DEoffesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolge nell'associazione (Sez. I, 25 febbraio 1991, Grassonelli;
Sez. I, 13 giugno 1987, Altivalle) . Un contributo di qualsivoglia genere, purché non occasionale, e che venga svolto con la consapevolezza e la volontà di associarsi, allo scopo di contribuire al programma
DEassociazione (Sez. I, 29 novembre 1990, Avitabile, senza che si possa distinguere salva l'operatività DEart. 416 bis c.p., comma 2, tra ruolo principale e ruolo secondario: Sez. I, 6 aprile 1987, Aruta). In conclusione, stando alle pronunce giurisprudenziali prese in esame, l'elemento materiale del reato è costituito dalla condotta di partecipazione, intendendosi per tale la stabile permanenza di vincolo associativo tra gli autori del reato (almeno in numero di tre), allo scopo di realizzare una serie di attività tipiche DEassociazione e per "tipo mafioso", la sussistenza degli elementi elencati dall'art. 416 bis c.p., comma 3, qualificanti tal genere di organizzazione criminosa, mentre quello soggettivo è rappresentato dal dolo specifico caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare a detta associazione con il fine di realizzarne il particolare programma e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa (Sez. I, 15 maggio, 1994, Clementi;
(Sez. VI, 7 giugno 2002, Cammarata). 11. A tali criteri risulta essersi uniformata la sentenza impugnata, sia con riferimento alla sussistenza della duplice associazione mafiosa sia con riguardo alla partecipazione del VE, del OF e del De PA, col richiamare integralmente la sentenza di primo grado - pagg. 41-83 della decisione del Tribunale, che contengono un'ampia ed incontrastata motivazione circa la mafiosità del sodalizio - ampiamente argomentando circa la posizione di tali tre imputati.
12. Venendo ora all'esame delle singole censure concernenti la partecipazione ai sodalizi mafiosi del VE del De PA e del OF va detto che le riferite doglianze, in quanto direttamente incidenti nel meritimi causae, non sono sindacabili in sede di legittimità (v. sentenza impugnata, pagg. 18-21).
13. Non diversa deve essere la conclusione derivante dall'esame del motivo concernente la partecipazione al sodalizio criminoso della SI, per la quale il reato di cui al capo A) era stato qualificato come "assistenza agli associati" dal Tribunale. Le sue censure sono da ritenere prive di fondamento alla stregua delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata la quale ha enucleato i singoli elementi di prova DEinserimento a pieno titolo della ricorrente nella detta consorteria, ponendo in luce gli specifici dati dimostrativi a carico della SI, legata sentimentalmente al De PA, e che univocamente confermano come l'imputata non si limitò ad "assistere" gli associati ma contribuì direttamente alla realizzazione del programma associativo. Il tutto seguendo il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, stando alla quale il delitto di cui all'art. 418 c.p. ricorre quando, al di fuori del concorso nel reato associativo o del favoreggiamento, si da rifugio o si fornisce vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione per delinquere;
il contributo DEagente, cioè, non si sostanzia, nel caso di "assistenza agli associati", nella prestazione volta ad arrecare un consapevole vantaggio DEorganizzazione" (perché in tal caso si riscontrerebbero gli estremi di una condotta di partecipazione all'associazione), ma è rivolta nei confronti del singolo associato anche se può, di volta in volta, riguardare soggetti diversi della stessa organizzazione (cfr. Cass. 29 novembre 1995, Passaro;
Cass., 13 giugno 1987, Abbate). Va, peraltro, qui ribadito, con riferimento a tutte le contestazioni in punto di responsabilità, come esse si risolvano in una non ammessa rilettura sia delle fonti di prova sia del contenuto dei mezzi di ricerca della prova. Ma, come è ormai diritto vivente, in sede di ricorso per cassazione sono rilevabili esclusivamente i vizi di motivazione che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso argomentativo svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova e diversa valutazione degli elementi probatori o a un diverso esame degli elementi materiali e di fatto delle vicende oggetto del giudizio. Le ricostruzioni alternative, al pari delle censure sulla selezione e la interpretazione del materiale probatorio, non possono essere idonee ad accedere al giudizio di legittimità ai sensi DEart. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), quando la motivazione sia, nei suoi contenuti fondamentali, coerente e plausibile. In presenza di una corretta ricostruzione della vicenda, in questa sede non è ammessa incursione alcuna nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di scrutinare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr., ex plurimis, Sez. un., 23 febbraio 2003, Putrella).
14. Come si è esposto in narrativa, il VE denuncia mancanza di motivazione circa l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi I (estorsione in danno di Di ZO IC e ST NI), L (detenzione e porto di una mitraglietta), Q (tentata estorsione in danno di AL CH LL) ed R (detenzione e porto di una pistola al fine di commettere il reato di cui al capo Q), ma le censure ora generiche ora non consentite devono essere ritenute inammissibili.
15. Ad identica sorte sono destinate le censure DERI e del DD che denunciano la sentenza impugnata relativamente all'affermazione di responsabilità quanto al delitto di cui al capo X (detenzione di una pistola e di ordigni esplosivi); censure che risultano precluse in quanto si traducono nella richiesta di una rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita in sede di legittimità.
16. Tutti gli imputati, ad eccezione della SI, denunciano omessa o carente motivazione in relazione all'applicazione, o per i reati-fine (VE, De PA, OF) o per l'unico reato per cui è intervenuta condanna della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito dalla L. n. 203 del 1991. 16.1. Va, anzi tutto, disattesa l'eccezione di inammissibilità DEappello del Procuratore Generale relativo alla sussistenza della detta circostanza aggravante non essendo riscontrabile alcun vizio di tale impugnativa.
16.2. Non fondati sono da ritenere i ricorsi proposti, sul punto, dal VE, dal De PA, e del OF nei quali si denuncia la motivazione della sentenza della Corte territoriale perché l'applicata aggravante si baserebbe sull'astratta compatibilità tra i reati per cui l'aggravante è stata contestata e l'aggravante stessa, mentre la sentenza di primo grado l'aveva in concreto esclusa, non essendovi la prova che gli imputati volessero agevolare il sodalizio ovvero intendessero avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo. L'esame delle argomentazioni esplicitate in relazione a ciascun reato - diverso da quello di cui all'art. 416 bis c.p. - per cui è internata condanna evidenzia un'adeguata motivazione quanto alla circostanza che gli imputati o si avvalsero delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero posero in essere l'attività criminosa al fine di agevolare l'associazione contemplata da tale precetto (si vedano pagg. 23r-30r della sentenza impugnata), avendo il giudice a quo, con motivazione incensurabile in questa sede, ampiamente argomentato circa la sussistenza DEapplicata circostanza.
16.3. La sentenza impugnata deve, invece essere annullata nei confronti DERI e del DD limitatamente alla ritenuta aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito dalla L. n. 203 del 1991, stante l'evidente insussistenza di essa emergente anche dalla assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata, che condurrebbe, invece, ad escluderla;
pure riflettendo sulla complementare circostanza che i due erano estranei all'associazione e che il giudice a quo, del tutto inopinatamente, ha fatto anche riferimento alla detenzione ed al porto di una pistola, cioè al reato effettivamente contestato. La detta aggravante va, conseguente eliminata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la sola determinazione della pena.
17. Ai limiti DEinammissibilità sono da ritenere sia le censure concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avanzate dalla SI e dal VE, sia quella proposta dalla stessa SI circa la mancata concessione della circostanza attenuante di cui alla L. n. 865 del 1967, art. 5 stante l'ampia, articolata, motivazione contenuta, su tutti i punti in questione nella sentenza impugnata.
18. Analoga è la sorte da assegnare alla censura DERI in ordine alla misura della pena inflitta, considerate le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata e l'eliminazione della circostanza di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito dalla L. n. 203 del 1991. 18. Al totale rigetto dei ricorsi consegue la condanna di VE NI, OF PI, De PA IO e SI IA AS al pagamento, in solido, delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito dalla L. n. 203 del 1991, ascritta ad RI CO e DD IE, aggravante che elimina;
rinvia per la determinazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli;
rigetta nel resto i ricorsi DERI e del DD;
rigetta i ricorsi di VE NI, OF PI, De PA IO e SI IA AS che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2006