Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2008, n. 39432
CASS
Sentenza 2 ottobre 2008

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Non integra il falso innocuo ma il reato di falsità in scrittura privata la condotta di colui che falsifica alcune pagine di una memoria redatta dal proprio difensore, sostituendole a quelle originali, e quindi provvedendo al deposito dell'atto presso la cancelleria, considerato che il vantaggio richiesto dalla norma incriminatrice del falso in scrittura privata può avere anche natura esclusivamente morale, nella specie costituito dal deposito della memoria nel testo voluto dall'imputato anziché in quello voluto dal difensore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2008, n. 39432
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39432
    Data del deposito : 2 ottobre 2008

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