Sentenza 18 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di nomina del difensore di ufficio, non configura alcuna nullità la mancata iscrizione del difensore nominato nell'apposito elenco dei difensori di ufficio, non essendo tale sanzione prevista espressamente dalla norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2004, n. 14742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14742 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 18.02.2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 212
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 25308/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI NI;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Ragusa in data 3 aprile 2003;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Zumbo;
Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 3 aprile 2003, il giudice del Tribunale di Ragusa, con funzioni di giudice dell'esecuzione, rigettava le istanze avanzate da IO TO (nullità del decreto di citazione del 17.7.2000 emesso nel procedimento n. 1043/99; nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia nell'udienza del 12.4.2001; nullità della sentenza del 23 giugno 2001). Il difensore del IO proponeva ricorso per erronea applicazione di legge, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e manifesta illogicità della motivazione rilevando che non era rituale la nomina del difensore d'ufficio e che erano irregolari le notifiche del decreto di citazione e della sentenza contumaciale. Con il primo motivo il ricorrente si duole della nullità dell'intero giudizio per essere stato nominato, con il primo atto del procedimento, un difensore d'ufficio non iscritto nell'apposito elenco. Occorre in primo luogo osservare che nel ricorso non si afferma con chiarezza se il difensore nominato non fosse iscritto negli appositi elenchi o che di tale iscrizione non fosse stato dato atto al momento della nomina.
In entrambi i casi il ricorso è privo di fondamento.
Ove la doglianza riguardi la mancata iscrizione del difensore all'apposito elenco, basta rilevare che le modalità di reperimento del difensore d'ufficio non sono mai motivo di nullità della nomina, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla norma dovendo trovare applicazione il principio di tassatività fissato dall'art. 177 c.p.p.. Nè può ritenersi che tale nullità derivi dalla violazione radicale del diritto di difesa, essendo stata in ogni caso garantita un'assistenza tecnica professionalmente qualificata attraverso la nomina di un difensore abilitato all'esercizio della professione avanti al giudice.
A maggior ragione, ove la doglianza riguardi la mancata attestazione dell'avvenuta previa consultazione degli elenchi dei difensori d'ufficio, deve osservarsi che, non essendo tale attestazione in nessun modo prevista, dalla sua omissione non può derivare alcun vizio del provvedimento.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata disamina, nella motivazione del provvedimento, degli elementi di fatto addotti per comprovare la certa reperibilità dell'imputato. Anche tale motivo è privo di fondamento, avendo il giudice correttamente proceduto a verificare la ritualità e legittimità della procedura di notifica e di dichiarazione di irreperibilità seguita dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, indipendentemente dalle situazioni di fatto prospettate dal ricorrente ed inidonee a determinare la nullità di atti compiuti nel rispetto delle prescrizioni di legge.
Osserva, comunque, la Corte che il ricorso è inammissibile. "Pur dopo l'entrata in vigore del nuovo c.p.p., opera la regola che, in sede di esecuzione, non possono dedursi questioni concernenti la fase di cognizione, proponibili soltanto mediante i normali mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria, dovendo le richieste da far valere nel procedimento di esecuzione riguardare esclusivamente l'esistenza del giudicato e la validità formale del titolo che legittima l'esecuzione penale".
"In sede di incidente di esecuzione, l'indagine affidata al giudice di merito è limitata al controllo dell'esistenza di un titolo esecutivo valido e della legittimità della sua emissione. A tal fine, il giudice dell'esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca antecedente a quella del passaggio in giudicato della decisione".
L'inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma, che appare equa di 500 euro.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 500 euro a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2004