Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
LA CORTE 0 2 6 6 2/ 0 3 REPUBBLICA ITALIANA P Oggetto IACP credito servizi SEZIONE TERZA CIVILE accessori locazione -prescrizione ex art. 6, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ul. Parte, l. 841/73 R.G.N. 13937/00 Dott. Vittorio DUVA - Presidente Dott. Michele LO PIANO Consigliere 6122 Cron. Dott. Fabio MAZZA Consigliere MALZONE Rel. Consigliere Rep. 769 Dott. Ennio Ud.16/10/02 Consigliere Dott. Giovanni BA PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.L.E.R. Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano, (già IACP PROV MILANO), in persona del Presidente pro tempore Ing. Vincenzo Guerrieri e del Direttore Generale Avv. Domenico Ippolito, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SANTA CATERINA DA SIENA 46, presso 10 studio dell'avvocato US GRECO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato $ VALERIA CAPPELLINI, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2002 NI IN, CO LA, IN IS, SI 94 EO, RA MA, MO ET, DI GI 1 LA, OS LI, NO AN, LI PIETRA n.q. erede di AM NI, DE IS UI, IN UI, AN NC, EO US e LO MA n.q. eredi di AN OM, DE SE US, MA LE, IG RI, CI CA n.q. erede di SB DA, AN TR n.q. erede di RI AR AN, PE MA n.q. erede di UO IN, SANTAMA US, LO LO RC per Auletta NI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1233/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione III Civile, emessa il 10/03/98 e depositata 1'11/05/99 (R.G. 2093/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato AR CERULO (per delega Avv. Giuseppe GRECO); udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa eventuale correzione della motivazione della. sentenza impugnata con declaratoria manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata IN NE s e altri assegnatari-conduttori di alloggi di edi- lizia residenziale pubblica di proprietà dell'I.A.C.P. di Milano, in epigrafe indicati, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano tale ente, chiedendo che si dichiarasse prescritto (e perciò estinto) il credito vantato nei loro confronti dallo stesso I.A.C.P. per 1983-1984-1985 per conguaglio relativo alle gestioni in subordine, si dichiarasse fornitura di servizi l'illegittimità delle richieste di pagamento in propo- sito formulate dall'ente locatore, in quanto non confor- mi alle previsioni contrattuali e di legge. Assumevano in proposito gli attori che i conguagli in questione erano stati richiesti dall'I.A.C.P. nel 1987, quando il relativo credito si era già dicembre prescritto a sensi dell'art. 6, ul.co.,1.841/73,ed erano stati calcolati con criteri arbitrari e diversi da quello del "consumo", previsto nei contratti di loca- zione. L'I.A.C.P., costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di mero accertamento ex adverso proposta e comunque la sua infodatezza nel me- rito, sostenendo che non trovava applicazione nella specie la prescrizione biennale di cui all'art. 6 3 1.841/73, bensì quella quinquennale ordinaria ex art.2948 c.c. Con sentenza 26.5./22.6.92 il Tribunale di Mila- no, in accoglimento della domanda dichiarava estinto per prescrizione biennale ex art. 6 1. 841/73 il credito vantato nei confronti degli attori dall'I.A.C.P. in base al titolo innanzi specificato e compensava intera- mente fra le parti le spese processuali Avverso tale sentenza proponeva appello l'I.A.C.P. della Provincia di Milano, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dagli assegnatari degli alloggi. Gli appellati, costituitisi anche in appel- lo, resistevano al gravame, chiedendo in via incidentale la condanna dell'I.A.C.P. al pagamento delle spese pro- cessuali del primo grado compensate integralmente dal tribunale. La Corte d'Appello di MILANO con sentenza n. 1233 del 10.3.98 depositata 1'11.5.99 rigettava l'appello principale, confermando la sentenza impugnata, e com- pensava fra le parti le spese del grado. Per la cassazione della decisione ricorre l'IACP di Milano, esponendo tre motivi. Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati. 4 Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.2697,2935,2946 e 2948 C.C.; dell'art. 6 1. 841/73; dell'art. 19 legge regionale Lombardiadpr.io35/972, dell'art.26 92/1983 e succ. mod.ni, nonché omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della decisione, in re- lazione all'art. 360 nn.3 e 5 cpc., si assume che la Cor- te di merito ha omesso di valutare che, una volta af- fermato il principio della soggezione degli oneri ac- cessori inerenti a locazioni stipulate dall' IACP al di- sposto dell'art.6 1.841/73,avrebbe dovuto tener conto della specialità dei rapporti controversi ed in parti- colare che la quantificazione degli oneri accessori è sottratta alla determinazione contrattuale di tipo pri- vatistico ed affidata ad un procedimento amministrati- vo, nel quale si sommano le competenze dell'Istituto lo- catore e della Giunta Regionale quanto alla determina- zione del quantum debeatur con la conseguenza che il diritto dell'Istituto stesso alla riscossione delle re- lative somme da parte degli assegnatari degli alloggi sorge, quanto al dies a quo, solo con il completamento della stessa procedura comportando in conformità al di- sposto dell'art.2935 c.c. che solo da quel momento può iniziare a decorrere la prescrizione. Non vale a spostare l'inizio del termine entro cui il diritto di credito avrebbe potuto essere fatto vale- re la questione della complessità del procedimento di accertamento del credito stesso sollevata con il primo motivo del ricorso perché non risulta che tale questio- ne sia stata portata all'esame dei giudici di merito. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo viola- zione e falsa applicazione dell'art.2948 C. C.; dell'art.6 1.841/73; dell'art.26 1.r. Lombardia 92/1983 e succ. mod., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata per avere applicato al credito della parte ricorrente la prescrizione biennale ex art.6 1.841/73 nonostante che gli stessi giudici di appello I avessero dato atto che la ripartizione degli oneri in questione non era avvenuta in base al calcolo dei con- sumi individuali e cioè con il metodo della consunzione reale, bensì per gruppi d'immobili in base al criterio mutualistico di cui all'art. 19 lett.d) D. P. R. 1035/1972, tant'è che nella comparsa conclusionale si era chiarito che i contatori individuali erano stati iniziale dell'erogazionedisattivati fin dal momento dell'acqua e nell'atto d'appello era stata dedotta la circostanza, totalmente ignorata dai giudici d'appello, 6 che nella fattispecie non poteva parlarsi di “mero rim- borso spese", in quanto l'Istituto accorda riduzioni in considerazione delle condizioni economico-familiari dei singoli inquilini. Non è in contestazione il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con sentenza n.11260 del 28.10.1995, richiamata in ricorso, secondo cui è sog- biennale, ai sensi dell'art. 6getto a prescrizione 1.841/73, il credito degli istituti autonomi case popo- lari, relativo al recupero delle spese per erogazione dei servizi rientranti nella previsione dell'art.19 lett. d D. P. R. n.1035/1972, qualora il calcolo di dette spese e relativi conguagli venga effettuato in relazio- ne ad ogni singolo edificio e rispecchi servizi effet- tivamente resi., ed infatti, è pacifico in causa che il problema dell'applicazione della prescrizione biennale ex.art.6 1.841/73 al credito per il servizio vantato dall'Istituto va risolto in base all'identificazione del credito fatto valere in concreto, nel senso che la quota per tale servizio dovuta dagli assegnatari degli alloggi di edilizia pubblica entra a far parte del ca- none ed è, quindi, soggetta alla prescrizione ordinaria ex art.2948 co. 3 c.C., se ed in quanto tale quota sia calcolata in base al principio mutualistico di cui all'art. 19 lett.d) D.P.R. 1035/72 e cioè sia annualmen- 7 te fissata dall'IACP in relazione al costo del servizio prestato calcolato sul complesso degli immobili gesti- ti, mentre, invece, tale quota ha una regolamentazione del tutto autonoma rispetto al canone di locazione quando è calcolata in base al criterio dell'effettività della spesa e cioè tenendo conto delle spese effettiva- mente sostenute dal locatore per la prestazione del servizio per ogni singolo edificio o gruppi di edifi- cio (e non sull'intero quartiere gestito dall'ente) perché in tal caso le suddette spese sono oggetto di un'obbligazione contrattuale degli inquilini autonoma e distinta da quella relativa al canone e la quota serve a reintegrare l'istituto delle somme anti- cipate per la prestazione di tale servizio. Nel caso in esame è, invece, in discussione la sus- sistenza delle condizioni oggettive di applicabilità dello stesso principio. Si sostiene, cioè, che nel caso di specie non ri- sulterebbe accertato in facto che il canone delle spese per consumi sia avvenuto in base al criterio della con- sunzione reale, mentre particolari circostanze, quali l'abolizione dei contatori individuali e le consuetudi- ni dell'istituto locatore di accordare riduzioni ai singoli inquilini in considerazione delle loro condi- zioni economico-familiari, avrebbero dovuto indurre a 8 considerare che il calcolo del credito per lo specifi- cato servizio fosse avvenuto in base al principio di della mutualità, come tale escludendo la previsione prescrizione biennale del medesimo credito. Il motivo è infondato, la Corte di merito ha, in- fatti, evidenziato, senza incorrere in vizi di insuffi- cienza о di contraddittorietà di motivazione, che 1' IACP non ha contestato specificamente di aver calco- lato i conguagli delle spese in oggetto in base al cri- terio dell'effettività delle spese sostenute per l'erogazione in piccoli gruppi di stabili e non già in base al criterio di mutualità generale;
ha specifica- mente aggiunto: "Dalle richieste di pagamento dei con- guagli in questione risulta in modo inequivocabili che gli importi richiesti dall'IACP sono stati determinati sulla base di piccoli gruppi di stabili e ripartiti in base alla superficie di ciascuna unità abitativa che è pur sempre un criterio di rimborso effettivo (svincolato cioè da quello mutualistico generale), imposto dall'impossibilità di rilevare i consumi dei singoli alloggi, causata a sua volta dalla mancanza di contato- ri individuali funzionanti. E' evidente l'iter logico-argomentativo seguito dalla Corte di merito per giungere alla predetta con- clusione: tesi degli assegnatari degli alloggi di edi- 9 lizia pubblica secondo cui la quota per l'erogazione è stata fissata in base al principio di consunzione rea- le, non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte dell'istituto locatore e ad un tempo ha trova- to conferma nell'esame delle richieste di pagamento dei conguagli da cui risulta che gli importi richiesti dall'IACP sono stati determinati, in assenza dei conta- tori individuali, sulla base dei piccoli gruppi di sta- bili e ripartiti in base alla superficie di ciascuna unità abitativa, laddove se si fosse applicato il prin- cipio di mutualità generale si sarebbe preso in consi- dell'intero quartiere gestitoderazione il consumo dall'istituto e nella ripartizione della spesa si sa- rebbe tenuto conto anche delle condizioni economico- familiari dei singoli inquilini. Con il terzo motivo del ricorso subordinatamente, in ipotesi di ritenuta applicabilità alla fattispecie dell'art. 6 1.841/73, si solleva questione d'incostituzionalità della stessa norma in riferimento all'art. 3 Cost. e in relazione all'art.2948 co.3 C. C.; si sostiene che, poiché con l'entrata in vigore della nuova disciplina sulle locazioni degli immobili urbani di cui alla legge 392/78 gli oneri accessori sono en- trati a far parte di un'obbligazione pecuniaria posta a carico del conduttore e a favore del locatore, dando 10 del pari luogo alla risoluzione del contratto di loca- zione, il diverso regime giuridico delle prescrizioni degli oneri accessori che risulterebbe dall'applicazione dell'art.6 1.841/73, sarebbe chiara- mente lesivo del principio di uguaglianza, atteso che la norma censurata determinerebbe, ove applicata nel senso preteso dalla sentenza impugnata, una palese di- sparità di trattamento rispetto a situazioni sostan- zialmente omogenee. La questione risulta manifestamente infondata, per- ché ontologicamente errata nella sua premessa, laddove pone a confronto situazioni oggettive che se hanno una diversa regolamentazione giuridica, tuttavia non causa- no discriminazione sociale, perché le relative regola- mentazioni sono uniformemente applicate per tutti i soggetti giuridici. La questione avrebbe potuto essere proposta sotto il profilo della ragionevolezza se le due situazioni oggettive risultassero sostanzialmente omogenee, il che non è per la natura stessa delle due obbligazioni, quella principale di pagamento del canone e quella ag- giuntiva del pagamento degli oneri accessori. Per le considerazioni suesposte il ricorso va ri- gettato, senza onere statuire sulle spese del pre- sente giudizio stante la mancata costituzione degli in- 11 timati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese di giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma addì 16.10.02 Il Consigliere relatore-esteusou Il Presidente -dr. Ennio Malzone-Ennio -dr. Vittorio Duva- Vittorio guде та Инео IL CANCELLIERE C1 ZE BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 21 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 IN BA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 1-12-2003 Serie 4 al n. 39868 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DISANCELLERIA Roberto Ricore 12