Sentenza 20 settembre 2005
Massime • 1
Non sussiste la nullità della sentenza nel caso in cui il giudice, nel corso del giudizio, in assenza del difensore d'ufficio regolarmente citato e non comparso, designi quale difensore un legale, occasionalmente presente in aula, non iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense (art. 97, comma secondo, cod. proc. pen.), posto che la disciplina dettata dall'art. 97, comma quarto - che prevede l'obbligo di nominare, in tal caso, un difensore d'ufficio iscritto nel suddetto elenco - fa riferimento al difensore immediatamente riperibile e non richiama le regole che presiedono alla designazione del difensore d'ufficio e che, in ogni caso, l'ultima parte del succitato art. 97, comma quarto, non commina alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza di tale obbligo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2005, n. 35178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35178 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 20/09/2005
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 1731
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 032940/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AN N. IL 18/11/1928;
avverso SENTENZA del 27/02/2004 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Santi Consolo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. MARINO Pietro, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
OSSERVA
RA NC è stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81-469 c.p. (capo A) per aver contraffatto le impronte dei timbri "Revisione regolare" per gli anni 1997-1998-1999, o comunque per aver fatto uso di tali impronte apponendole sulla carta di circolazione di un autocarro, e del reato di cui agli artt. 81-477- 482 c.p. (capo B) per aver alterato il certificato di circolazione predetto falsificando la sottoscrizione del funzionario responsabile. Gol ricorso il suo difensore propone sei motivi di impugnazione, come segue rubricati e svolti.
- Il primo motivo deduce violazione dell'art. 552, c. 1^ lett. e) e c. 2 c.p.p., recando la contestazione del capo A) l'indicazione d'un articolo di legge (468 c.p.) non rispondente al fatto enunciato. La censura è infondata.
Ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto,non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, così che, quando il fatto è - come nella specie - contestato con chiarezza, la erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale che non può essere causa di nullità del decreto di citazione (S.U. 21 giugno 2000, Pranzo;
Sez. 4^, 25 novembre 1999, Montello). - Il secondo motivo deduce nullità della sentenza di primo grado, ex artt. 97, c. 4 e 178, c. 1 lett. c) c.p.p., per avere il giudice, riscontrata l'assenza del difensore d'ufficio ritualmente nominato all'imputato, designato quale difensore un legale non iscritto nell'apposito elenco di cui al secondo comma dell'art. 94 cit.. Anche questo profilo di doglianza deve essere disatteso. Il giudice che debba nominare un sostituto del difensore di fiducia o d'ufficio, regolarmente citato ma non comparso, può avvalersi di un avvocato occasionalmente presente in aula, senza dover attingere all'elenco di cui al secondo comma dell'art. 97 c.p.p. (così come sostituito dagli artt. 1 ss della legge 6 marzo 2001 n. 60). La disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 97 c.p.p. si riferisce infatti alla nomina del difensore immediatamente reperibile senza che tale adempimento comporti alcun riferimento alle regole che presiedono alla designazione del difensore di ufficio (Cass. Sez. 2^, 8 giugno 2004, Isaldi, rv. 229030). Ne, peraltro, l'ultima parte del comma 4 dell'art. 97 c.p.p. commina la nullità per l'ipotesi dell'inosservanza dell'obbligo di nominare nel corso del giudizio un difensore di ufficio iscritto nel predetto elenco, di talché, per il principio della tassatività vigente in materia, la nomina quale difensore di ufficio di un professionista non iscritto in detto elenco non potrebbe ritenersi affetta da nullità (Cass. Sez. 3^, 25.2.04, Troina, 2275I3). - Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza di appello ex art. 522 c.p.p., per immutazione del fatto.
La censura è manifestamente infondata.
Il fatto contestato - con estrema chiarezza, come si è detto - nel decreto di citazione è quello di contraffazione di impronte e proprio in relazione ad esso è intervenuta condanna, essendosi i giudici del merito limitati a correggere, come dovevasi, l'indicazione della norma violata: sicché non è a parlare di immutazione del fatto, rilevante ex art. 521-522 c.p.p.. - Il quarto motivo lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al ritenuto concorso formale tra le fattispecie p.e p. dagli artt. 469 e 477 c.p.. Va in contrario rilevato che,per costante ed uniforme giurisprudenza, il delitto previsto dall'art. 469 c.p. (al pari di quello di cui all'art. 468 c.p.) può concorre, re con il reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative(art. 477 c.p.), poiché nel primo caso è tutelata la fiducia attribuita ai mezzi simbolici di autenticazione pubblica, nel secondo la fede pubblica documentale;
e, inoltre, il secondo reato può essere perfezionato anche senza l'espediente della contraffazione (e nella specie, infatti, è stata contestata la falsificazione della firma del funzionario responsabile).
- Il quinto e il sesto motivo denunciano, rispettivamente, violazione dell'art. 530, c. 1 e 2, c.p.p. in punto responsabilità e violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Entrambi i motivi sono inammissibili perché, in violazione dell'art. 606 c.p.p., propongono censure che attengono al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile ricostruzione dei fatti e alla negativa personalità del giudicabile, desunta dai sui precedenti penali.
In conclusione,il ricorso deve essere respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese al procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2005