Sentenza 21 novembre 2019
Massime • 1
La rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove sia compiuta per fini di utilità patrimoniale e in adempimento di una promessa corruttiva, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen.,eventualmente in concorso con il delitto di corruzione, mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto economico e morale, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la fattispecie di reato disciplinata all'art.326, comma terzo, cod.pen., non necessariamente richiede la rivelazione ad estranei del segreto, sicché, ove si verifichi anche quest'ultima condotta, si configura il concorso con il reato previsto all'art.326, comma primo, cod.pen.).
Commentario • 1
- 1. Cosa occorre ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 gennaio 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 326, c. 3) Il fatto Il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., annullava la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di un indagato in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110 e 326, comma terzo, cod. pen. allo stesso ascritto per aver concorso, quale istigatore/determinatore, nella rivelazione di notizie di ufficio, che dovevano rimanere segrete. La rivelazione concerneva notizie riguardanti un procedimento amministrativo relativo ad una “interdittiva antimafia” mentre la decisione di annullamento si fonda sul rilievo di come dagli atti di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2019, n. 4512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4512 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2019 |
Testo completo
04512-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent.n.sez.1743/19 Orlando Villoni Presidente - -UP 21/11/2019 Angelo Capozzi R.G.N. 22426/2019 Ersilia Calvanese Riccardo Amoroso Maria Sabina Vigna - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2018 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore, avvocato Luca Pardini in sostituzione dell'avvocato Filippo Tacchi, che si è riportato ai motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lucca del 9 novembre 2011 che, all'esito di giudizio abbreviato, condannava AN AN alla pena di legge per due ipotesi di utilizzazione di segreto d'ufficio.
1.1. Si contesta in particolare all'imputato, quale pubblico ufficiale in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lucca e come tale incaricato dello svolgimento di indagini relative ad intercettazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento penale che riguardava la società PERINI, di essersi avvalso, per procurarsi indebito profitto patrimoniale, di notizie d'ufficio le quali avrebbero dovuto rimanere segrete, informando RI IO, a mezzo di biglietto manoscritto recapitatogli presso la sua abitazione, della necessità di non effettuare comunicazioni a mezzo di due utenze telefoniche a lui intestate ed entrambe sottoposte ad intercettazione (capo A commesso il 6 marzo 2011). Si contesta, altresì, all'imputato di essersi avvalso delle notizie segrete di cui sopra al fine di informare il maresciallo dei carabinieri TO Giuseppe, affinché di tali notizie si facesse latore presso RI IO, ovvero lo mettesse direttamente in contatto con quest'ultimo per poterlo avvisare del fatto che erano in corso intercettazioni telefoniche da parte della Guardia di Finanza relativamente alle due utenze di cui sopra a lui intestate (capo B commesso il 7 marzo 2011).
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla integrazione del reato di cui all'art. 326, comma 3, cod. pen. di cui al capo a) sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo. Dalla lettura del documento consegnato a RI si evince chiaramente che il ricorrente si era limitato a proporre l'imprenditore un incontro;
il generico invito a non usare le utenze telefoniche, ritenute oggetto della condotta contestata, non disvelava in realtà il segreto afferente l'indagine in corso. Nel documento anonimo non veniva riferita l'apertura di un'indagine né, soprattutto, esplicitato fatto che dette utenze fossero sotto intercettazione e, infatti, RI non comprese la portata dell'invito rivoltogli. Quanto poi all'ulteriore elemento di "avvalersi del segreto per procurarsi un indebito profitto", la Corte erroneamente ritiene che tale circostanza possa desumersi dal fatto che nel biglietto medesimo si faceva riferimento ad "affari interessanti". 2 18 ل wr Anche si ritenesse indebitamente integrato l'elemento della divulgazione del segreto, potrebbe, al più, ritenersi configurabile l'ipotesi di cui all'art. 326, primo comma, cod. pen. Ove pure si reputasse completamente integrato e dimostrato un profitto, non risultando la natura patrimoniale dello stesso, dovrebbe derubricarsi la condotta nella fattispecie autonoma regolata nel secondo capoverso dell'art. 326 cod. pen.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al capo b) di imputazione (e cioè la rivelazione fatta al sottufficiale dell'arma dei carabinieri TO Giuseppe), in specie avendo riguardo all'elemento dell' "avvalersi della notizia di ufficio". Il fatto che in occasione dell'incontro del 7 marzo 2011, l'imputato abbia riferito l'esistenza di una indagine nei confronti del RI, niente aggiunge al quadro di conoscenza del maresciallo, rappresentando una mera conferma di quanto già noto. La rivelazione era già stata effettuata con il deposito del foglietto incriminato, e quindi non può dirsi, in ogni caso, integrato l'elemento oggettivo del reato contestato. Quanto osservato con riferimento al capo a) in merito alla inesistenza della condotta dell'avvalersi del segreto d'ufficio deve essere ribadito anche con riferimento al capo b).
2.3. Violazione di legge per indebita contestazione di due distinti fatti di reato, essendo invece unica la condotta incriminata. Il segreto d'ufficio sarebbe stato rivelato con l'indicazione, fatta nel biglietto anonimo lasciato a RI, delle utenze telefoniche da non utilizzare. Il contenuto di tale biglietto veniva da subito riferito da RI al maresciallo TO il quale aveva quindi avuto immediata contezza della portata dell'informazione ricevuta in forma anonima. Logico corollario è quello per cui nessun nuovo differente segreto d'ufficio era stato comunicato al maresciallo TO dall'imputato.
2.4. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.5. Violazione di legge in relazione alla mancata concessione della non menzione della condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Coglie nel segno il motivo di ricorso che lamenta l'erroneo riconoscimento della sussistenza della fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 326 cod. pen. 3 Secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, infatti «la rivelazione, da parte del pubblico ufficiale, di notizie ufficio destinate a rimanere segrete, anche se avvenga verso corrispettivo in danaro o altra utilità (circostanza che può, se del caso, comportare il concorso con il reato di corruzione), integra l'ipotesi delittuosa prevista dal comma primo dell'art. 326, e non quella prevista dal successivo comma terzo, per la cui configurabilità occorre che l'utilizzazione illegittima della notizia si concreti in un'azione diversa dalla mera trasmissione di essa ad estranei all'ufficio ovvero in una condotta di suo autonomo e diretto sfruttamento o impiego da parte dell' intraneus, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio» (Sez. 6, n. 39428 del 31/03/2015, Berlusconi, Rv. 264783; Sez. 1, n. 39514 del 0340/2007 - dep. 25/10/2007 -, Ferrari, Rv. 237747). La disposizione dell'art. 326 cod. pen. pone, quindi, ad oggetto del primo comma la rivelazione della notizia e del terzo comma l'avvalersi della notizia stessa. Il coordinamento delle due previsioni porta a concludere, e per motivi letterali (rivela si avvale) e per motivi sistematici (concorso con la corruzione) e per motivi teleologici (superfluità altrimenti della previsione del terzo comma), nel senso che la condotta del pubblico ufficiale che riveli un segreto di ufficio è esaustivamente prevista nel primo comma, applicabile anche se tale rivelazione è fatta ai fini di utilità patrimoniale in adempimento di una promessa corruttiva, concorrendo in questo caso la corruzione con il delitto di cui alla disposizione in esame. La fattispecie contemplata dal comma terzo riguarda, invece, l'illegittimo avvalersi da parte del pubblico ufficiale, che lo sfrutti per profitto patrimoniale o non patrimoniale, non del valore economico eventualmente derivante dalla rivelazione del segreto, ma proprio del contenuto economico o morale in sé delle informazioni che devono rimanere segrete. Fattispecie che dunque non comporta necessariamente la rivelazione ad estranei del segreto e che, perciò, eventualmente concorre con quella già illustrata nel comma primo (cfr. Sez. 6, n. 37559 del 27/09/2007, Spinelli, Rv. 237447).
3. Ciò premesso, rileva il Collegio che sussistono, invece, gli estremi, del reato di cui all'art. 326, primo comma cod. pen. sia in relazione al capo a) che in relazione al capo b).
3.1. Partendo dal presupposto che l'interesse protetto dalla norma in esame è quello rappresentato dal buon funzionamento della Pubblica Amministrazione attraverso il dovere di fedeltà del funzionario, appare corretta e sorretta da logica la motivazione della Corte territoriale allorchè evidenzia che l'imputato, informando RI di non parlare sui suoi numeri personali, numeri che lui sapeva essere intercettati, sia venuto meno al suo dovere di fedeltà rivelando un 4 segreto d'ufficio. E ciò a prescindere dal fatto che quest'ultimo non abbia inizialmente compreso il significato del biglietto.
3.2. La rivelazione del segreto di ufficio è ancora più palese avendo riguardo alla condotta di cui al capo b) tenuta dall'imputato nei confronti del maresciallo TO. La sentenza impugnata mette puntualmente in evidenza che AN ha pacificamente rivelato a TO il segreto d'ufficio di avere i telefoni di RI sotto intercettazione e non può certo ritenersi, come sostenuto dalla difesa, che l'azione dell'imputato sia stata unica avendo ad oggetto lo stesso segreto di d'ufficio, dal momento che i destinatari della rivelazione sono state due distinte persone in due differenti momenti.
4. Ritenuto di dovere riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 326, primo comma, cod. pen. e rilevato che i reati anche tenuto conto della sospensione dei - termini di prescrizione pari a mesi otto e giorni ventinove si sono prescritti il 16 e il 17 aprile 2019, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per prescrizione, risultando assorbiti gli altri motivi dedotti.
P.Q.M.
Riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 326, comma 1, cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 21 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Sabina Vigna Orlando DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 FEB 2020 II. NC E E IC IZ Di Lorenzio M E H P U 5