Sentenza 23 novembre 2005
Massime • 1
In tema di perizia e consulenza tecnica, la scelta dell'esperto tra soggetti non iscritti nell''Albo dei consulenti del giudice non produce alcuna nullità della nomina, né tantomeno incide sulla relazione da questi prodotta, o sulla attendibilità della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2005, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 23/11/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 02125
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 029434/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL NE, N. IL 16/02/1971;
avverso SENTENZA del 18/05/2005 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANCINI FRANCO;
Udito il P.M. nella persona del Dr. PASSACANTANDO G., che ha concluso: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 maggio 2005 la Corte d'AppeLL di Trieste decidendo sulla impugnazione proposta da SI SS e LE AN avverso la sentenza del Tribunale di Udine del 28 gennaio 2003 ed in parziale riforma della stessa dichiarava di non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine alla contravvenzione loro contestata di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, mentre riduceva la pena loro inflitta per il reato di gioco d'azzardo sostituendo inoltre la pena detentiva con quella pecuniaria. Replicando ai motivi di appeLL la Corte Territoriale osservava:
legittimamente si era fatto a meno della perizia sul funzionamento degli apparecchi da gioco richiesta dalla difesa dal momento che si era potuto utilizzare proficuamente l'accertamento compiuto dal consulente del P.M. ed i suoi chiarimenti resi in dibattimento, confrontati con le dichiarazioni del consulente di parte;
bene era stata revocata l'ammissione del teste AL che avrebbe dovuto deporre sulla credibilità del consulente del P.M.;
nessuna nullità derivante dalla mancata conferma in dibattimento della comunicazione della notizia di reato con gli allegati posto che l'autore di essa era stato il M.LL CC, deceduto nel frattempo per incidente stradale come riferito dal collega M.LL Roscani;
nessuna nullità era ravvisabile nel fatto che il consulente del P.M. non fosse iscritto in alcun albo;
regolare doveva poi considerarsi la mancata riunione del procedimento a queLL a carico del citato AL dal momento che pendevano davanti a giudici diversi ed erano in fasi diverse;
non affetta da difetto di correlazione la pronuncia di condanna in ordine al capo di imputazione dal momento che essa è stata emessa per un reato commissivo a seguito di una contestazione parimenti formulata per reato commissivo.
Quanto al merito la Corte Territoriale considerava che il fine di lucro necessario per integrare il gioco d'azzardo era nella specie rappresentato dalla ingente entità della vincita in denaro che non vi era ragione alcuna di credere soltanto virtuale.
Propone ricorso per Cassazione la sola LE ripetendo in pratica e sviluppando le stesse censure formulate con i motivi di appeLL con particolare riguardo alla evoluzione subita dalla disciplina della materia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Puntuali e condivisibili sono invero le risposte fornite dalla Corte Territoriale alle eccezioni di carattere preliminare avanzate dalla difesa dell'imputata.
Rifiutando la perizia d'ufficio il primo Giudice, osserva la Corte stessa, ha correttamente esercitato un suo potere discrezionale. Disponeva infatti degli accertamenti di polizia giudiziaria nonché della consulenza dell'esperto nominato dal P.M. e dei chiarimenti da quest'ultimo forniti in dibattimento in contraddittorio per di più con il consulente di parte: non può dunque fondatamente affermarsi che con tanto materiale informativo a disposizione il giudicante, per il solo fatto di non avere voluto disporre una ulteriore perizia, sia arrivato a conclusioni avventate o immotivate sulla natura del gioco praticato con le macchine in questione.
Nè, contrariamente all'avviso della ricorrente, può sostenersi l'inattendibilità della relazione peritale perché opera di soggetto non iscritto in albi professionali.
Osserva invero la Corte di merito che non esistono albi per questa categoria professionale. Peraltro ove anche esistessero non vi è dubbio che la scelta dell'esperto al di fuori dell'albo dei consulenti del Giudice non può avere ripercussioni di invalidità sulla nomina e meno che mai sull'elaborato dell'esperto. Neppure è vero che l'esperto in questione versasse in una condizione di incompatibilità per il solo fatto di svolgere l'attività di noleggiatore di apparecchi e congegni del tipo di quelli di cui nella specie si tratta: attività che lungi dal sottacere lo stesso aveva subito dichiarato all'atto di assumere l'incarico. Quanto alla revoca dell'ordinanza ammissiva della deposizione del teste AL la Corte di merito osserva correttamente che essa sarebbe stata superflua alla luce delle emergenze processuali già disponibili dalle quali risultava che: 1) trattavasi del perito inizialmente nominato dal P.M. e successivamente revocato perché indiziato di favoreggiamento personale e falsa perizia;
2) al momento dell'esonero aveva soltanto ispezionato i due apparecchi incriminati ma lo stesso accertamento era stato effettuato dall'esperto nominato in sua sostituzione di modo che l'escussione come teste del AL (peraltro possibile dato che dall'accusa era stato prosciolto) avrebbe avuto un carattere meramente ripetitivo;
3) irrilevante doveva considerarsi la verifica dei rapporti fra il AL e l'esperto che gli era definitivamente subentrato.
Sull'eccezione concernente la comunicazione della notitia criminis osserva la Corte Territoriale che la conferma di essa e degli atti che la corredavano non era potuta avvenire in sede dibattimentale ad opera del pubblico ufficiale che ne era stato autore a causa del suo decesso,sopravvenuto all'accertamento e validamente attestato in giudizio - pur non essendo stato prodotto il relativo certificato, preteso dalla difesa - dal collega M.LL Roscani.
Sul merito della questione infine il Collegio osserva: è stato motivatamente accertato che i congegni in questione funzionavano secondo le regole del poker. Non c'è conseguentemente dubbio che si trattasse di gioco illecito e quindi d'azzardo giusta la previsione sia del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6 e comma 7 bis, come formatosi a seguito delle modifiche apportatevi sia dalla L. n. 289 del 2002 che del D.L. n. 269 del 2003 convenite con modifiche nella L. n. 326 del 2003. Tali commi infatti, in calce alle disposizioni in essi rispettivamente contenute, statuiscono che sono in ogni caso vietati gli apparecchi o congegni - sia quelli che a mente del comma 6 erogano vincite in denaro sia quelli che invece a mente del comma 7, lett. b), consentono in caso di vincita il prolungamento o la ripetizione della partita - quando funzionino in tutto o in parte secondo le regole del gioco del poker. Ne deriva che sarebbe stata affermata la responsabilità della ricorrente in ordine al reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, ove non si fosse dovuta dichiarare l'improcedibilità
dell'azione penale in ordine a tale imputazione per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. E di tale indubbia realtà occorre sia pure incidenter tantum tenere conto. Ed invero in tanto si può parlare di gioco d'azzardo in quanto ci si riferisca a gioco che non sia di sola abilità o di puro intrattenimento secondo il R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Ove questo dato sia acquisito occorre ulteriormente verificare che il soggetto, nel praticare tale gioco, si proponga un fine di lucro.
Ebbene i giudici di merito ad entrambi i quesiti hanno dato una motivata risposta affermativa. Lo hanno fatto con riferimento al primo punto - il poker elettronico è gioco avente natura totalmente aleatoria come affermato ex multis da Cass. sez. 3^, 13 febbraio 2003 n. 13041, Lucia V. - anche se hanno dovuto tenere conto del tempo trascorso e dichiarare la prescrizione.
Quanto al secondo hanno stabilito che ciascuno dei due apparecchi era predisposto per consentire l'erogazione di un massimo di 22.0000 punti, pari al controvalore di L.
2.200.000 per una giocata di L. 2.000: evidente dunque il fine di lucro che il giocatore poteva proporsi, con la conseguente, piena integrazione della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 718 c.p. Scaturisce dal rigetto del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2006