Sentenza 15 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di nomina di difensore d'ufficio, non configura alcuna nullità la nomina di un difensore iscritto in un elenco di cui al secondo comma dell'art. 97 cod. proc. pen. di un distretto diverso da quello cui appartiene l'autorità giudiziaria procedente.
Commentario • 1
- 1. Difesa anche d'ufficio immutabile (Cass. 29317/09)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2003, n. 6089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6089 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 15/12/2003
1. Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 1677
3. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 017889/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT PO n. il 26-4-1973;
avverso la sentenza 15-11-2002 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Romano;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Monetti Vito che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 15 novembre 2002 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza 24/4/2001 del Giudice Monocratico del Tribunale della stessa città, con la quale NT PO era stato condannato alla pena di mesi 7 di reclusione (con revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena concessigli con le sentenze 4/12/98 e 8/5/96 del Tribunale detto) per il reato di cui all'art. 385 c.p.. Avverso detta sentenza l'NT ha proposto ricorso per Cassazione. Deduce: con il primo motivo che con il decreto di citazione a giudizio (la doglianza era già stata prospettata con i motivi di appello) gli era stato nominato un difensore di ufficio iscritto nell'albo di un circondario di tribunale appartenente ad un distretto diverso (Salerno) da quello della Corte di Appello di Napoli, con violazione del diritto di difesa consistente nella difficoltà di prestare assistenza ad un imputato a cui carico si procede in località distante qualche centinaio di chilometri;
con il secondo motivo che la di lui condotta era stata determinata dall'intenzione di salvaguardare la propria salute;
con il terzo motivo che la motivazione della sentenza impugnata era illogica e contraddittoria.
Osserva questo Collegio che il primo e il secondo motivo del ricorso sono manifestamente infondati mentre il terzo motivo non è specifico.
Per quanto concerne il primo motivo deve osservarsi che, se è vero che l'art. 97 comma 4 c.p.p. prescrive che nel dibattimento possa essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2, ciò non vuol dire che il difensore iscritto nell'elenco predisposto dal Consiglio dell'ordine di altro distretto non sia abilitato ad esercitare la difesa di ufficio. Già un'interpretazione letterale del combinato disposto dei commi 2 e 4 esclude tale soluzione, in quanto il comma 4, ultimo alinea, richiede unicamente l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, cosa che non significa necessariamente che l'elenco debba essere quello del distretto in cui è situata l'Autorità giudiziaria che procede, essendo previsto dal comma 2 solo a livello organizzativo che l'ufficio centralizzato sia predisposto a livello distrettuale. Anche l'interpretazione logico-finalistica porta alle stesse conseguenze: il requisito dell'iscrizione in uno degli elenchi del distretto non incide sull'idoneità o capacità professionale, ma opera unicamente come norma di organizzazione professionale, sì che non pregiudica o limita territorialmente in alcun modo l'attitudine alla difesa di ufficio, regolarmente verificata sia pur presso altro distretto.
Pertanto, ove non si volesse accedere all'interpretazione letterale, potrebbe al più trattarsi di mera irregolarità in quanto, in difetto di previsione di una sanzione processuale testuale, deve valutarsi soltanto se l'ipotesi possa ricadere nella sanzione della nullità virtuale comminata dagli artt. 178, lett. C), e 180 c.p.p., ed una tale eventualità va decisamente esclusa, in quanto l'esercizio della difesa da parte di avvocato che è stato ammesso a far parte dell'elenco dei difensori d'ufficio, e quindi dotato della qualità che la legge richiede e ritenuto idoneo a garantire l'effettività della difesa, assicura l'assistenza dell'imputato (ed altresì la rappresentanza ove questi sia contumace). Tanto può affermarsi con maggiore certezza dopo che, a seguito della legge 27/97, sono cadute le barriere territoriali per l'esercizio della professione forense, sì che non avrebbe senso un'invalidità dell'attività compiuta extra districtum dall'avvocato. Nei termini suddetti è anche la recentissima sentenza di questa S.C.: (sez. 4^, Udienza pubblica 8/10/03, ricorrente Bottega Lucilia).
Anche il secondo motivo, come si è detto, è manifestamente infondato, avendo la corte territoriale sul dedotto (peraltro soltanto in appello) stato di necessità osservato che la sussistenza dell'allegata crisi di astinenza, derivante dalla sua condizione di tossicodipendente, oltre che "assolutamente inverosimile" è priva di prova perché ove, come da lui asserito, avesse lasciato l'abitazione per recarsi in ospedale "...ben avrebbe potuto evidenziare la sua necessità al drappello di p.s. dell'ospedale per giustificare il suo allontanamento dal luogo di detenzione".
Quanto, infine al terzo motivo deve osservarsi che esso è del tutto generico risolvendosi in una mera asserzione di illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei motivi del ricorso, al versamento della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrete al pagamento delle spese processuali ed a quello di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004