Sentenza 9 maggio 2017
Massime • 2
In tema di misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, la verifica della sussistenza dello stato di convivenza con il coniuge di nazionalità italiana, condizione ostativa alla sua applicazione ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c.), del d.lgs. n. 286 del 1998, va compiuta all'esito dell'espiazione della pena, momento in cui il magistrato di sorveglianza dispone l'esecuzione del provvedimento, non richiedendosi invece che sia presente già alla data di commissione del fatto-reato. (La S.C., in applicazione del suddetto principio, ha rigettato il ricorso del p.g. avverso l'ordinanza di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero che aveva contratto matrimonio con persona di nazionalità italiana dopo che il provvedimento espulsivo gli era stato debitamente comunicato).
Il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica a tutte le espulsioni giudiziali, ivi compresa quella dello straniero condannato per i reati in materia di sostanze stupefacenti.
Commentario • 1
- 1. L'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 29 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2017, n. 40529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40529 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2017 |
Testo completo
40529 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/05/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA MARIASTEFANIA DI TOMASSIDott. N. 1661/2017 - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. MONICA BONI N. 32425/2016 Dott. STEFANO APRILE - Consigliere - - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA nei confronti di: NE AM N. IL 12/09/1982 avverso l'ordinanza n. 324/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 09/06/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FIULLO ROMAno CHIC HA CHIESTO IL RIGETTO DEL RIGASO Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO -1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 9 14 giugno 2016, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha accolto l'appello proposto da HA IN, o Huossine, avverso l'ordinanza n. 305/2015 emessa il 21 - 27 aprile 2015 dal Magistrato di sorveglianza di Perugia ed, in corrispondente accoglimento dell'istanza dell'IN, ha revocato la misura di sicurezza dell'espulsione a fine pena applicata nei suoi confronti dal Tribunale di Perugia con la sentenza del 25 febbraio 2011, irrevocabile il 23 novembre 2011, in uno alla condanna alla pena detentiva di anni uno, mesi quattro di reclusione per violazione del d.P.R. n. 309 del 1990, in materia di sostanze stupefacenti, ed altri reati. Il Magistrato di sorveglianza, all'esito dell'espiazione da parte dell'IN della pena inflittagli con la sentenza di cognizione ora menzionata, la quale aveva anche applicato all'imputato, di nazionalità tunisina, la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato, ricevuta la richiesta del P.m. di accertamento della persistente pericolosità del condannato, esaminati tutti gli indici ritenuti rilevanti, aveva concluso, nel succitato provvedimento, per la certa persistenza di tale pericolosità sociale disponendo l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione. Gravata dall'IN l'ordinanza in questione, con la deduzione, fra l'altro, di avere nelle more contratto matrimonio con la cittadina italiana IN SU in data 2 maggio 2015 e di avere successivamente ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari, il Tribunale, svolta anche istruttoria, ha accolto l'impugnazione ed ha revocato la misura di sicurezza.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia chiedendone l'annullamento e lamentando, con unico motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, essendosi la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione fondata sull'applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998, il Tribunale aveva erroneamente sussunto il caso in esame sotto l'ambito delle fattispecie regolate dalla citata disposizione. La norma stabiliva il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana. La misura di sicurezza in esame era stata applicata all'IN dalla sopra indicata sentenza di condanna, sulla scorta dell'acclarata sua pericolosità sociale e soltanto successivamente alla sua emanazione, avvenuta il 25 febbraio 2011, ed 2 al momento in cui la stessa era stata messa in esecuzione, ossia il 21 aprile 2015, il destinatario della misura di sicurezza aveva, in data 2 maggio 2015, contratto matrimonio con la cittadina italiana IN SU. Posto ciò, l'interpretazione preferibile era nel senso che, allorquando il matrimonio con persona italiana fosse stato contratto dallo straniero dopo che il provvedimento espulsivo era stato debitamente comunicato al destinatario di esso, non era possibile revocarlo, in mancanza di una norma espressa che autorizzasse tale revoca. Invece, non era da ritenersi conferente l'interpretazione a cui si era riferito il Tribunale nell'ordinanza impugnata perché esso afferiva a caso diverso, in cui si era trattato di stabilire soltanto l'applicabilità, in via di principio, della disposizione di cui all'art. 19 cit. alle espulsioni giudiziali.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso propendendo per l'interpretazione secondo cui lo stato di convivenza dell'espulso con il coniuge di nazionalità italiana era ostativo all'espulsione se questa condizione esisteva al momento della decisione, non richiedendosi invece che fosse già presente alla data di commissione del reato. Al riguardo l'Autorità requirente ha specificato che un precedente arresto aveva affermato questo principio ed aveva riguardato un caso sovrapponibile a quello in esame, in cui il matrimonio da parte dell'espulso era stato contratto nel tempo intercorso tra la decisione monocratica e quella collegiale sul riesame della pericolosità, per cui l'avvenuta instaurazione del legame matrimoniale in questo arco temporale doveva rilevare ai presenti fini, mentre all'eventualità di trovarsi di fronte ad un espediente disperato finalizzato ad evitare l'espulsione mediante la costituzione di un vincolo coniugale artificioso si doveva porre argine attraverso la verifica di effettività del vincolo, verifica positivamente esperita nel caso concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione non è fondata e va, di conseguenza, rigettata.
2. Si premette che a ragione del provvedimento emesso il Tribunale di sorveglianza ha riformato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza valutando in concreto la deduzione dell'IN di avere contratto matrimonio con la cittadina italiana IN SU in data 2 maggio 2015 e di avere successivamente ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari. In effetti, i giudici dell'appello - promossi gli accertamenti ritenuti necessari per la verifica degli allegati presupposti di fatto hanno considerato che all'espulsione in- 3 questione si applicasse il disposto dell'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998, con l'effetto che, dopo aver verificato l'effettività della convivenza coniugale scaturita dal matrimonio contratto dall'IN, erano da ritenersi venute meno le condizioni per l'esecuzione della misura di sicurezza, stante il citato divieto normativo.
3. E' da osservare che la materia involta dall'impugnazione registra approdi non sempre univoci nell'interpretazione precedente e l'Autorità ricorrente, dando per assodata l'applicabilità della causa ostativa all'espulsione stabilita dall'art. 19, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 al provvedimento di espulsione applicato ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 (costituente quello emesso nel caso di specie nei confronti dell'IN all'esito della condanna identificata in parte narrativa), reputa però che l'evento integratore della causa ostativa sia intervenuto tardivamente. L'art. 19, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13 comma 1, dello stesso d. Igs., degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana. concerneL'eccezione richiamata, con riguardo al succitato art. 13, l'espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato disposta dal Ministro dell'Interno. La condizione ostativa fissata dall'art. 19, comma 2, lett. c), si applica - secondo l'opinione che il Collegio condivide e riafferma a tutte le espulsioni - giudiziali e, quindi, anche all'espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 (la quale accede, come è avvenuto nel caso di specie, alla condanna dello straniero per uno dei reati sanzionati dagli artt. 73, 74 e 79 e art. 82, commi 2 e 3, dello stesso d.P.R. (in tal senso v. Sez. 6, n. 3516 del 12/01/2012, Farid Nn, Rv. 251580; Sez. 2, n. 3607 del 18/01/2011, Messaoud, Rv. 249160; Sez. 3, n. 18527 del 03/02/2010, Nabil, Rv. 246974). Non è quindi condivisibile il diverso indirizzo secondo cui il divieto di espulsione dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana, previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c), d. Igs. cit. non si applica all'espulsione prevista per il caso dello straniero condannato per reati concernenti gli stupefacenti (Sez. 6, n. 25150 del 19/04/2010, Harem, Rv. 247775; in analoga direzione v. Sez. 4, n. 26938 del 04/02/2004, Hatta Abderrazzak, Rv. 228921, secondo cui l'art. 15 del d. lgs. n. 286 del 1998, concernente l'espulsione dello straniero condannato per uno dei reati previsti negli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., non contrasta con l'art. 29 Cost. sotto il profilo della garanzia dell'unità familiare, attesa la ratio della norma che, a titolo di misura di sicurezza, esprime 4 l'interesse giuridico dello Stato di far venir meno la presenza di un soggetto straniero).
4. La tesi contraria ad annettere rilievo all'art. 19 nel caso in esame ritiene che la misura dell'espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, potendo essere disposta anche nei confronti del cittadino comunitario, si connota per una sua specialità che determina l'effetto della non interferenza su di essa della regolamentazione contenuta nel d.lgs. n. 286 del 1998. L'argomento, pur muovendo da un presupposto non discusso, ossia l'applicazione dell'espulsione stabilita dall'art. 86 cit. anche ai cittadini comunitari (su tale punto v. anche Sez. 1, n. 44336 del 18/11/2008, Grosso, Rv. 242202), perviene ad una conclusione non necessaria, ossia l'omologazione attraverso la - degli effetti qualifica della specialità della misura di sicurezza in esame dell'espulsione nei riguardi dei cittadini comunitari ed extracomunitari, prescindendo dalle tutele offerte dall'ordinamento, nelle sue varie articolazioni, alle rispettive categorie. Più persuasive sono, invece, le considerazioni che valorizzano gli argomenti che si traggono dalla lettera dell'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 (la cui rubrica riguarda i divieti di espulsione e di respingimento), in relazione all'inserimento di essa fra le disposizioni di carattere umanitario (di cui al capo III del titolo II del suddetto d. lgs.), atteso che essa, anche nel testo modificato dalla I. n. 94 del 2009, esclude espressamente dal divieto di espulsione soltanto i casi regolati dal ricordato art. 13, comma 1, ossia casi in cui risulta messi in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, in relazione ai quali il potere di espulsione è attribuito esclusivamente all'autorità politica apicale del relativo plesso, ossia al Ministro dell'Interno, lasciando regolati dall'art. 19 cit. tutti i casi di espulsione giudiziale. L'ampia formulazione della disposizione in commento, dunque, qualora avesse inteso escludere, per l'ambito che essa regola, dal divieto di espulsione i casi disciplinati dall'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, avrebbe dovuto espressamente indicare tale eccezione nel testo della norma. Nella stessa prospettiva ermeneutica valgono le considerazioni che fanno leva sui principi sanciti dall'art. 8 CEDU, in forza dei quali ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei 5 diritti e delle libertà altrui: ed è inevitabile considerare che l'espulsione dello straniero, costituente misura di sicurezza, dovrebbe comunque risultare, nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi, fondata su ragioni tali da garantire anche l'osservanza del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'ora richiamato art.
8. Non appare superfluo ricordare che, già in epoca antecedente all'entrata in vigore d. lgs. n. 286 del 1998, è stato dalla giurisprudenza interna affermato che la "particolare forza di resistenza, rispetto alla normativa ordinaria successiva, della regola di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tende a premunire l'individuo contro ingerenze arbitrarie da parte dei pubblici poteri, comporta che la disposizione di cui all'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. leggi sugli stupefacenti), relativa all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato, deve essere interpretata nel senso che l'applicazione pratica di questa ultima non può risolversi immotivatamente nella violazione del principio sancito nella norma convenzionale. Pertanto, poiché, quando uno straniero possiede una famiglia in un Paese determinato, l'esecuzione della misura di espulsione costituisce una ingerenza dell'autorità pubblica nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare quale garantito al paragrafo 1 dell'art. 8 della predetta Convenzione, per ritenere giustificata la violazione di tale diritto, la misura di espulsione deve risultare necessaria in una società democratica" (così Sez. 1, n. 2194 del 12/05/1993, Medrano, Rv. 195661). Ed è noto che la giurisprudenza della Corte EDU ha evidenziato come certamente spetti agli Stati contraenti assicurare l'ordine pubblico, in particolare nell'esercizio del loro diritto di controllare l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, per cui gli Stati hanno, per svolgere tale funzione, hanno diritto di espellere coloro, tra questi, che delinquono, ma ha sottolineato, in pari tempo, che le loro decisioni in materia, siccome possono incidere sui diritti protetti dall'art. 8 della CEDU, devono riferirsi a casi previsti dalla legge ed essere necessarie in una società democratica, vale a dire giustificate da un "bisogno sociale imperioso" e, dunque, proporzionate allo scopo che perseguono. In mancanza di tali presupposti, può venire meno, a fondamento della misura dell'espulsione, il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco - il diritto dello straniero al rispetto della sua vita privata e familiare, da un lato, e la protezione dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati, dall'altro e lo sbilanciamento a favore di questo secondo interesse può rappresentare un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare (tale impostazione è sottesa a varie decisioni fra cui Corte EDU 07/04/2009, Cherif ed altri c. Italia, n. 1860/2007; Corte EDU 30/06/2005, Bove c. Italia, n. 30595/2002). 6 Il diritto al rispetto della vita familiare di matrice convenzionale è stato condivisibilmente collegato alla tutela offerta anzitutto dall'art. 2 e, poi, anche dagli artt. 29, 30 e 31 Cost. In tale direzione si richiamano le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale circa l'estensione agli stranieri della speciale protezione garantita dal richiamato tessuto della Carta fondamentale alla famiglia in generale ed ai figli minori in particolare, che hanno il diritto di essere educati all'interno del nucleo familiare per conseguire un idoneo sviluppo della loro personalità (cfr. Corte cost. n. 376 del 2000, anche per la ricognizione delle ulteriori fonti sovranazionali, quali l'art. 10 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali aperto alla firma a New York il 16 dicembre 1966, e gli artt. 23 e 24 del Patto internazionale relativo ai diritti civili politici aperto alla firma il 19 dicembre 1966, resi esecutivi in Italia dalla I. n. 881 del 1977, nonché gli artt. 3, 9 e 10 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dalla I. n. 176 del 1991, ed anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000, recepita dal Trattato di Lisbona, agli artt. 7, 9 e 24). Per la garanzia della più ampia protezione ed assistenza del nucleo familiare nel momento della sua formazione ed in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno per il mantenimento e l'educazione dei figli minori, si è precisato che l'assistenza e la protezione non possono non prescindere dalla condizione, di cittadini o di stranieri dei genitori, afferendo esse a diritti umani fondamentali, la deroga dei quali può ammettersi soltanto in presenza di specifiche e motivate esigenze volte alla tutela delle stesse regole della convivenza democratica. Nella stessa prospettiva, in caso comunque relativo alla verifica di applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, sebbene in relazione a divieto di espulsione inerente ad altra fattispecie (quella di cui all'art. 19, comma 2, lett. d, d.P.R. n. 286 del 1998), si è sottolineato che è necessario, non soltanto il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (v. l'approfondita analisi di Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, 261378). Pertanto, deve darsi convinta continuità all'orientamento secondo cui la previsione in esame che non consente l'espulsione dello straniero effettivamente 7 convivente con il coniuge di nazionalità italiana attiene a tutte le espulsioni giudiziali, compresa l'espulsione applicata a titolo di misura di sicurezza (in tal senso cfr. ulteriormente Sez. 1, n. 22100 del 28/04/2011, Ben Abdallah, Rv. 250241).
5. Trasponendo al caso qui esaminato l'esito delle considerazioni svolte deve prendersi atto che il Tribunale ha rilevato che, prima della concreta messa in esecuzione dell'espulsione, l'IN, destinatario della misura di sicurezza, aveva, in data 2 maggio 2015, contratto matrimonio con la cittadina italiana IN SU e che i controlli promossi sono sfociati in specifica informativa della Questura di Perugia, Ufficio Immigrazione, in data 8 giugno 2016, da cui è stato evinto che la convivenza fra il cittadino extracomunitario e la coniuge IN SU era effettiva. Dunque, il giudice di merito ha ritenuto, con motivazione congrua, che i presupposti stabiliti dall'art. 19, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998, siano stati del tutto integrati, pur se essi si sono concretati in epoca susseguente alla commissione del reato ed alla decisione di cognizione. Nella prospettiva dell'Autorità ricorrente tale collocazione cronologica dell'evento integratore della fattispecie idonea a devitalizzare la disposizione di espulsione dello straniero renderebbe inapplicabile il divieto al presente caso. La Corte non concorda con tale inquadramento ritenendo che la verifica debba essere necessariamente effettuata, non soltanto al momento della commissione ed al momento della decisione di cognizione, ma anche e necessariamente all'attualità, vale a dire con riguardo al momento della messa in esecuzione del provvedimento di espulsione, anche quando la situazione ostativa intervenga in tempo susseguente all'inizio del relativo procedimento e prima della sua conclusione. Orienta in tal senso la riflessione (scaturente in modo coerente dalle considerazioni già richiamate in tema di identificazione dei contrapposti interessi e del bilanciamento fra gli stessi, normativo e provvedimentale, contemplato dall'ordinamento ai suoi vari livelli) che la verifica in parola riguarda anche ed ineludibilmente, al pari dell'esame di pericolosità in senso proprio, il momento dell'esecuzione del provvedimento che ha disposto la specifica misura di sicurezza: ossia la sedes in cui sono state emesse l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza e, poi, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza impugnata in questa sede. E' con riguardo a tale momento, infatti, che il giudice deve poter apprezzare la situazione familiare, nella specie il vincolo coniugale caratterizzato da effettiva convivenza, che, secondo la norma applicata dai giudici di merito, legittima, per 8 la preminenza dell'interesse all'unità del nucleo familiare, il divieto di dare luogo al provvedimento espulsivo. Del resto, ogni accertamento che volesse escludere la maturazione dell'evento ostativo dopo una determinata epoca antecedente all'attualità della verifica giudiziale in sede esecutiva potrebbe dover (in modo non coerente con la ratio della disposizione) dare rilievo a situazioni di fatto esistenti nel passato, ma venute meno all'attualità. Nel senso indicato la Corte si è già pronunciata (cfr. Sez. 1, n. 26753 del 27/05/2009, Boshi, Rv. 244715, in fattispecie sovrapponibile a quella attuale;
cfr. anche, sia pure per implicito e nell'ambito di diversa problematica, Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi, Rv. 268038, per la rilevanza della situazione sussistente al momento in cui il provvedimento viene messo in esecuzione). Deve pertanto affermarsi il principio di diritto secondo cui la verifica della situazione ostativa ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c.) d. lgs. n. 286 del 1998 all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione deve essere effettuata anche con riferimento all'attualità, ossia al momento in cui il provvedimento di espulsione, all'esito dell'espiazione della pena, viene posto concretamente in esecuzione. Certo, è ben possibile che, in punto di fatto, nella delicata fase corrispondente all'iter procedimentale relativo all'esame di pericolosità ed alla verifica delle condizioni ostative al provvedimento di espulsione, il destinatario dell'espulsione possa risolversi a precostituire situazioni fittizie o comunque artificiose finalizzate a creare la loro sola apparenza. Epperò non può non osservarsi che per scongiurare la realizzazione di tale eventualità patologica rileva il controllo che giudice di merito, dando impulso ad ogni congrua attività istruttoria, può e deve compiere, al fine di verificare l'effettività dei fatti allegati ed applicare, quindi, la norma secondo la finalità sua propria, ossia per l'attuazione dell'equilibrato bilanciamento degli interessi che la stessa sottende. Ed è quanto ha correttamente fatto nel caso scrutinato il Tribunale di sorveglianza verificando, con lo svolgimento di una specifica istruttoria, l'effettività della situazione addotta dall'IN e, di conseguenza, in applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), d. Igs. cit., affermando l'evenienza della situazione ostativa all'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione a lui applicata con la sentenza del 25 febbraio 2011. 6. Le considerazioni fin qui esposte conducono a ritenere infondata l'impugnazione proposta. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, senza conseguenze in ordine alle 9 spese, ex art. 616 cod. proc. pen., in considerazione della natura della parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 9 maggio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Siani MariaStefania Di Tomassi DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 SET 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 10