Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2017, n. 40529
CASS
Sentenza 9 maggio 2017

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In tema di misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, la verifica della sussistenza dello stato di convivenza con il coniuge di nazionalità italiana, condizione ostativa alla sua applicazione ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c.), del d.lgs. n. 286 del 1998, va compiuta all'esito dell'espiazione della pena, momento in cui il magistrato di sorveglianza dispone l'esecuzione del provvedimento, non richiedendosi invece che sia presente già alla data di commissione del fatto-reato. (La S.C., in applicazione del suddetto principio, ha rigettato il ricorso del p.g. avverso l'ordinanza di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero che aveva contratto matrimonio con persona di nazionalità italiana dopo che il provvedimento espulsivo gli era stato debitamente comunicato).

Il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica a tutte le espulsioni giudiziali, ivi compresa quella dello straniero condannato per i reati in materia di sostanze stupefacenti.

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  • 1L'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 29 ottobre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2017, n. 40529
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40529
Data del deposito : 9 maggio 2017

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