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Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33526 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NC LO nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2022 del CORTE DI APPELLO DI BRESCIA visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR udite le conclusioni del Procuratore Generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udite le conclusioni de difensori Avv. Marcello LATTARI a Avv. Roberto GUARESCHI, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona del 03/03/2020, appellata dal AN, lo assolveva dal reato ascritto al capo 15) per non aver commesso il fatto, confermando nel resto e rideterminando la pena per i delitti allo stesso ascritti dai capi 1 a 14 (art. 110, 56, 629, comma secondo in relazione all'art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen.; art. 110, 48, 629 comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 e 3- quinquies, cod. pen.). Penale Sent. Sez. 2 Num. 33526 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 17/05/2023 2. Il AN, a mezzo dei propri difensori ha proposto ricorso per cassazione deducendo diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo per tutti i reati contestati, con particolare riferimento all'evidenza probatoria attribuita:- al materiale documentale acquisito;
- alla conversazione telefonica di cui al RIT 86-15 progressivo 309; - all'effettiva ricorrenza di una strategia concordata da AN con AN. Il processo, nelle sue emergenze, secondo la prospettazione difensiva non ha portato neanche ad un accertamento di tipo indiziario, mancando la necessaria significatività degli elementi richiamati quanto alla configurazione dell'elemento soggettivo del reato contestato in concorso con il AN. In tal senso si deve tener conto che presso lo studio del ricorrente non è stato effettuato alcun sequestro e la documentazione rinvenuta, alla quale è stato attribuito valore determinante in mancanza di adeguata e logica argomentazione e motivazione, è tutta riferibile al AN. La Corte ha dedotto senza adeguata giustificazione, in modo manifestamente illogico, che le annotazioni poste dal AN sul materiale in sequestro fossero a conoscenza del AN. Ricorre sul punto un evidente travisamento della prova, anche considerato l'esito dell'ampia istruttoria dibattimentale espletata. In tal senso, in modo contraddittorio, si è poi parlato di un sequestro presso lo studio legale del AN in concreto mai avvenuto. Infine la presenza di un timbro dello studio legale sul materiale in sequestro e nella diretta disponibilità del AN non vale a provare in modo effettivo che proprio la documentazione contenuta in queste carpette fosse quella in concreto consegnata al difensore. Non vi è dunque alcuna prova, al fine di ritenere la ricorrenza del concorso e dell'elemento soggettivo del reato, quanto alla circostanza che i fascicoli clienti sequestrati presso gli uffici del AN fossero noti in tutti i loro contenuti al AN. Le dichiarazioni della teste NO confermavano questa ricostruzione. Quanto alla conversazione intercettata, la difesa rileva come anche in questo caso la Corte di appello ne abbia, in modo manifestamente illogico e contraddittorio, desunto una portata decisiva e risolutiva nel ritenere che la catalogazione fosse proprio direttamente funzionale ad un illegittimo recupero crediti concordato e pianificato dal AN con il AN. Il richiamo ai maledetti appunti per AN, effettuato dalla segretaria del AN non vale a connotare in alcun modo e inequivocamente un coinvolgimento dello stesso nelle intenzioni e attività chiaramente riferibili al AN. Tale manifesta illogicità si appalesa poi nella sua oggettiva portata nell'affermazione della Corte di appello secondo la quale il AN avrebbe avuto anche un ruolo di partecipazione nella 2 Wik, fatturazione c.d. di massa del 14/09/2004, pur avendo effettuato la sua attività di recupero credito a distanza di anni, in particolare a decorrere dal 2009 in poi, così incorrendo in un evidente travisamento della prova, avendo attribuito al ricorrente un fatto esplicitamente escluso dal TI e riferito esclusivamente al AN. Infine la difesa ha stigmatizzato la manifesta illogicità della motivazione che, nel richiamare e considerare l'esito della prova testimoniale, ha ritenuto elemento risolutivo per ricostruire la responsabilità del AN il penetrante controllo effettuato sull'attività dei collaboratori di studio ai quali veniva a turno affidata la gestione delle pratiche del AN. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria in relazione all'art. 629 cod. pen. quanto all'affermata ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato contestato all'imputato in ordine al capo 1) della rubrica. 2.3. Violazione di legge in relazione agli art. 56, commi terzo e quarto, art. 629 cod. pen. quanto al capo 8) della rubrica. È stata immotivatamente esclusa l'applicabilità, invocata in via subordinata dell'istituto della desistenza volontaria, attesa la volontaria interruzione nel caso concreto del recupero del credito da parte del ricorrente. 2.4. Violazione di legge in considerazione della mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. per tutti capi di imputazione oggetto di condanna, in applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen., tenuto conto della pronuncia intervenuta sul punto, definitiva il 12/04/2022, nella sentenza resa per gli stessi fatti nei confronti del coimputato AN TO. La mancata applicazione dell'effetto estensivo si risolve in un insanabile contrasto di giudicati ed impedisce di considerare l'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 2,7,8. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla affermata sussistenza della aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen.; la Corte di appello, nonostante non fosse stato proposto specifico motivo di appello sul punto, aveva il potere di escludere ex officio la circostanza aggravante contestata e ritenuta dal primo giudice, di fatto ritenuta insussistente nel giudizio a carico del AN, rientrando tale attività nella sua possibilità di qualificare correttamente la condotta oggetto di giudizio;
ne poteva dunque conseguire la dichiarazione di prescrizione di numerose condotte oggetto di imputazione. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché carente, omessa e manifestamente illogica, oltre che violazione di legge, in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e più in generale al bilanciamento e complessiva determinazione della pena. Non poteva 3 essere ritenuto elemento decisivo per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche la scelta, tra l'altro determinata dal certificato stato di salute, di non sottoporsi ad esame. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il quarto e quinto motivo di ricorso devono essere rigettati in quanto infondati;
gli altri motivi proposti sono manifestamente infondati perché generici e non consentiti. 2. Il primo, il secondo e terzo motivo di ricorso, oltre che manifestamente infondati, non sono consentiti. In via preliminare occorre osservare come il primo e il secondo motivo di ricorso siano sostanzialmente sovrapponibili, essendosi concentrati, con ampie ed approfondite argomentazioni, sull asserita ricorrenza di un vizio della motivazione, oltre che sul vizio di violazione di legge, quanto all'elemento soggettivo dei delitti contestati. La Corte di appello ha reso sul punto una decisione, logica ed ampiamente argomentata, del tutto conforme al giudice di primo grado, mentre il ricorrente ha sostanzialmente reiterato le argomentazioni che erano già state proposte in sede di appello (quanto alla ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei delitti contestati). In tal senso, si deve osservare come tali motivi si presentino del tutto reiterativi dei motivi di appello e si risolvano in una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede a fronte di una motivazione che si presenta del tutto esente da censure, con la quale il ricorrente non si confronta. I motivi dunque si caratterizzano anche per genericità ed aspecificità; difatti, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945- 01). Nel riproporre temi già ampiamente argomentati con i motivi di appello, come emerge dall'articolazione di una serie di considerazioni in tutto corrispondenti, al 4 ift fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della Corte di appello. Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 2.1. Inoltre, nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente con motivazione del tutto conforme e piena condivisione delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado. Vi è stata, dunque, non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa. Si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). In tal senso, neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo 5 all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01): ciò è all'evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie. In altri termini occorre ricordare che in sede di legittimità non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01). I motivi di ricorso hanno inoltre, come già detto, denunciato la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con una generica deduzione, contrastante con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; ed anche in motivazione Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01). Quindi i motivi di ricorso predetti, pur essendosi formalmente espressi richiamando censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non hanno, effettivamente, denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritannente errata del materiale probatorio. 3. Con numerose argomentazioni sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile;
tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli 6 Hu ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). 3.1. La Corte di appello ha ampiamente ricostruito gli elementi a supporto della affermazione di responsabilità del AN, con motivazione logica e persuasiva, dando atto in modo analitico: - dei rapporti tra lo stesso e il AN;
- dei ripetuti contatti tra gli stessi;
- della consapevole attività di tutela giudiziaria avviata nell'interesse del proprio cliente in mancanza di qualsiasi valido fondamento, anche a seguito di numerosi contatti con le persone alle quali venivano inoltrate le domande di pagamento e le successive attività di ingiunzione in favore del AN;
- dei costanti contatti tra il ricorrente, i collaboratori dello studio e il AN e il suo personale ammnistrativo;
- del passaggio della documentazione dal AN allo studio e viceversa, dopo aver identificato la posizione da affrontare giuridicamente;
- della chiara consapevolezza della infondatezza delle pretese avanzate, anche considerati i plurimi contatti delle persone offese con lo studio legale del AN, che pur tuttavia proseguiva nella propria attività, con piena comprensione e conoscenza della diversità tra la reale situazione delle posizioni rispetto alle quali aveva avviato l'attività giudiziaria, in mancanza di effettivo fondamento e titolo, anche considerata la decisa risalenza delle attività poste in essere dal proprio cliente rispetto alla data di avvio della tutela legale. 3.2. Il giudice di secondo grado, in modo del tutto conforme al primo giudizio, ha ampiamente considerato una serie di elementi convergenti, documentali e testimoniali, dalla portata univoca, riscontrando tali elementi sulla base di una approfondita considerazione delle diverse fonti di prova, degli accertamenti tecnici espletati, della documentazione acquisita, ricostruendo in modo analitico e puntuale l'insieme delle condotte poste in essere in un complessivo regime di accordo e 7 ML cointeressenza rispetto alle diverse posizioni e attività avviate nell'interesse del AN. In tale contesto, è stata ampiamente ricostruita la piena consapevolezza e intenzionalità del ricorrente, la volontà dello stesso di portare avanti tali azioni giudiziarie, nonostante le esplicite comunicazioni delle persone offese e la documentazione dalle stesse allegata, a fronte di inequivoche conversazioni tra il ricorrente e il proprio cliente anche a mezzo mail, con una attività incisiva e assai rilevante rispetto a pretese datate, contestate, in relazione alle quali si utilizzava materiale documentale specificamente indicato dal AN, senza reale controllo sulla fondatezza e effettività delle pretese azionate, con comunicazioni costanti con anche con la sua struttura amministrativa del cliente, oltre che mediante il costante impulso e controllo delle attività realizzate, nell'interesse del AN dal personale dipendente nello studio del ricorrente. A fronte di una situazione caratterizzata dalla piena intenzionalità di agire al fine di azionare una serie di pretese tutte nello stesso momento, nonostante le esplicite rimostranze dei destinatari delle comunicazioni e ingiunzioni, oltre che dalla decisa rilevanza del dato documentale (che dimostrava come tali pretese si riferissero a teorici lavori posti in essere oltre un decennio prima, senza alcun altra interlocuzione tra le parti in precedenza, in relazione ad attività di fatturazione posta in essere tutta nella medesima data) la Corte di appello ha compiutamente ricostruito il profilo dell'elemento soggettivo dei reati contestati, con motivazione puntuale e logicamente articolata che non si presta a censure. La molteplicità degli elementi richiamati dalla difesa, sebbene approfonditamente proposti, non incidono sulla argomentata conclusione della Corte di appello nel ricostruire la piena consapevolezza del AN in ordine alle imputazioni allo stesso contestate. Il ricorrente ha, inoltre richiamato, la ricorrenza di un travisamento della prova quanto alla documentazione allegata e valutata dai giudici di merito. Tuttavia, tale travisamento viene evidenziato in modo esplicito ed argomentato solo in questa sede;
come è noto detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, RV. 258774-01), circostanza certamente non ricorrente nel caso in esame, attesa la pluralità di elementi convergenti considerati nella valutazione probatoria dalla Corte di appello. Occorre poi ricordare che quando, come nel caso in esame ricorra una c.d. "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come 8 ‘94- oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837). Ciò posto, appare evidente come la deduzione del ricorrente sia sul punto del tutto generica, aspecifica e non puntuale, con evidente inammissibilità della stessa per come articolata, di fatto ancora una volta tendente ad introdurre una inammissibile rilettura nel merito dell'insieme degli elementi probatori acquisiti in giudizio (secondo i principi di diritto già richiamati). 3.3. E' stato, dunque, correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale integra gli estremi del reato di estorsione, e non quello di truffa, la minaccia di prospettare azioni giudiziarie, nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti, al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l'agente ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto, ai fini dell'integrazione del più grave delitto, nella pretestuosità della richiesta (Sez. 2, n. 34242 del 11/07/2018, Del Zompo, Rv. 273542-01; Sez. 2, n. 48733 del 29/12/2012, Parvez, Rg. 253844- 01). 3.4. Considerazioni analoghe, quanto ad aspecificità, reiteratività e volontà di giungere ad una lettura alternativa del merito, devono essere spese quanto al terzo motivo di ricorso. La Corte ha esplicitato con argomentazioni specifiche il proprio giudizio in relazione alla contestazione elevata al capo 8), chiarendo come il rapporto di conoscenza tra il AN e le persone offese lo avesse portato a desistere (unico caso tra quelli indicati) dal proseguire nella azione legale, con ciò escludendo la possibile ricorrenza di una desistenza (pag. 70 della motivazione). Anche in questo caso, dunque, ricorre una evidente volontà di giungere ad una lettura alternativa del merito, rispetto alle logiche argomentazioni articolate dalla Corte di appello. 4. Il quarto e quinto motivo di ricorso sono infondati. Il ricorrente lamenta, richiamando l'art. 587 cod. proc. pen., la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen., perché ritenuta insussistente nel diverso giudizio, ad esito di rito abbreviato a carico del SA. In via preliminare occorre osservare, come 9 Re d'altra parte ammesso nella stessa proposizione del motivo, come la questione non sia stata proposta con specifico motivo al giudice di appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto, elemento questo che renderebbe già di per sé non vagliabile il motivo proposto. E pur tuttavia è bene precisare che non è applicabile nel caso in esame l'invocato effetto estensivo del giudicato svoltosi nei confronti del AN. Questa Corte (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756-01; Sez. 2, n. 47844 del 13/09/2019, Recca, Rv. 277684-01) ha già chiarito che l'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, c.p.p. in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato;
la previsione trova la propria giustificazione, atteso che l'art. 587 cod. proc. pen. è dettato dall'esigenza di evitare giudicati contraddittori ed ingiuste disparità di trattamento nei confronti di imputati che si trovino nella stessa posizione, nell'ambito del medesimo giudizio;
circostanza non ricorrente nel caso in esame, dove si sono svolti giudizi diversi, con riti diversi, caratterizzati da diversa forma di cognizione. 5. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha specificamente argomentando sul punto (pag. 74), richiamando una serie di elementi che il ricorrente nel proprio motivo di ricorso non considera, limitandosi a criticare, in modo astratto e parcellizzato, il tema della mancata sottoposizione ad esame. Al contrario di quanto affermato la Corte di appello ha evidenziato una pluralità di elementi in senso ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, con motivazione persuasiva e congrua, che non si presta a censure in questa sede. In tal senso, occorre ricordare che le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice: «posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza» (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694, nonché Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044, non mass. sul punto). 10 Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può infatti essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). 6. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR udite le conclusioni del Procuratore Generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udite le conclusioni de difensori Avv. Marcello LATTARI a Avv. Roberto GUARESCHI, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona del 03/03/2020, appellata dal AN, lo assolveva dal reato ascritto al capo 15) per non aver commesso il fatto, confermando nel resto e rideterminando la pena per i delitti allo stesso ascritti dai capi 1 a 14 (art. 110, 56, 629, comma secondo in relazione all'art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen.; art. 110, 48, 629 comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 e 3- quinquies, cod. pen.). Penale Sent. Sez. 2 Num. 33526 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 17/05/2023 2. Il AN, a mezzo dei propri difensori ha proposto ricorso per cassazione deducendo diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo per tutti i reati contestati, con particolare riferimento all'evidenza probatoria attribuita:- al materiale documentale acquisito;
- alla conversazione telefonica di cui al RIT 86-15 progressivo 309; - all'effettiva ricorrenza di una strategia concordata da AN con AN. Il processo, nelle sue emergenze, secondo la prospettazione difensiva non ha portato neanche ad un accertamento di tipo indiziario, mancando la necessaria significatività degli elementi richiamati quanto alla configurazione dell'elemento soggettivo del reato contestato in concorso con il AN. In tal senso si deve tener conto che presso lo studio del ricorrente non è stato effettuato alcun sequestro e la documentazione rinvenuta, alla quale è stato attribuito valore determinante in mancanza di adeguata e logica argomentazione e motivazione, è tutta riferibile al AN. La Corte ha dedotto senza adeguata giustificazione, in modo manifestamente illogico, che le annotazioni poste dal AN sul materiale in sequestro fossero a conoscenza del AN. Ricorre sul punto un evidente travisamento della prova, anche considerato l'esito dell'ampia istruttoria dibattimentale espletata. In tal senso, in modo contraddittorio, si è poi parlato di un sequestro presso lo studio legale del AN in concreto mai avvenuto. Infine la presenza di un timbro dello studio legale sul materiale in sequestro e nella diretta disponibilità del AN non vale a provare in modo effettivo che proprio la documentazione contenuta in queste carpette fosse quella in concreto consegnata al difensore. Non vi è dunque alcuna prova, al fine di ritenere la ricorrenza del concorso e dell'elemento soggettivo del reato, quanto alla circostanza che i fascicoli clienti sequestrati presso gli uffici del AN fossero noti in tutti i loro contenuti al AN. Le dichiarazioni della teste NO confermavano questa ricostruzione. Quanto alla conversazione intercettata, la difesa rileva come anche in questo caso la Corte di appello ne abbia, in modo manifestamente illogico e contraddittorio, desunto una portata decisiva e risolutiva nel ritenere che la catalogazione fosse proprio direttamente funzionale ad un illegittimo recupero crediti concordato e pianificato dal AN con il AN. Il richiamo ai maledetti appunti per AN, effettuato dalla segretaria del AN non vale a connotare in alcun modo e inequivocamente un coinvolgimento dello stesso nelle intenzioni e attività chiaramente riferibili al AN. Tale manifesta illogicità si appalesa poi nella sua oggettiva portata nell'affermazione della Corte di appello secondo la quale il AN avrebbe avuto anche un ruolo di partecipazione nella 2 Wik, fatturazione c.d. di massa del 14/09/2004, pur avendo effettuato la sua attività di recupero credito a distanza di anni, in particolare a decorrere dal 2009 in poi, così incorrendo in un evidente travisamento della prova, avendo attribuito al ricorrente un fatto esplicitamente escluso dal TI e riferito esclusivamente al AN. Infine la difesa ha stigmatizzato la manifesta illogicità della motivazione che, nel richiamare e considerare l'esito della prova testimoniale, ha ritenuto elemento risolutivo per ricostruire la responsabilità del AN il penetrante controllo effettuato sull'attività dei collaboratori di studio ai quali veniva a turno affidata la gestione delle pratiche del AN. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria in relazione all'art. 629 cod. pen. quanto all'affermata ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato contestato all'imputato in ordine al capo 1) della rubrica. 2.3. Violazione di legge in relazione agli art. 56, commi terzo e quarto, art. 629 cod. pen. quanto al capo 8) della rubrica. È stata immotivatamente esclusa l'applicabilità, invocata in via subordinata dell'istituto della desistenza volontaria, attesa la volontaria interruzione nel caso concreto del recupero del credito da parte del ricorrente. 2.4. Violazione di legge in considerazione della mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. per tutti capi di imputazione oggetto di condanna, in applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen., tenuto conto della pronuncia intervenuta sul punto, definitiva il 12/04/2022, nella sentenza resa per gli stessi fatti nei confronti del coimputato AN TO. La mancata applicazione dell'effetto estensivo si risolve in un insanabile contrasto di giudicati ed impedisce di considerare l'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 2,7,8. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla affermata sussistenza della aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen.; la Corte di appello, nonostante non fosse stato proposto specifico motivo di appello sul punto, aveva il potere di escludere ex officio la circostanza aggravante contestata e ritenuta dal primo giudice, di fatto ritenuta insussistente nel giudizio a carico del AN, rientrando tale attività nella sua possibilità di qualificare correttamente la condotta oggetto di giudizio;
ne poteva dunque conseguire la dichiarazione di prescrizione di numerose condotte oggetto di imputazione. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché carente, omessa e manifestamente illogica, oltre che violazione di legge, in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e più in generale al bilanciamento e complessiva determinazione della pena. Non poteva 3 essere ritenuto elemento decisivo per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche la scelta, tra l'altro determinata dal certificato stato di salute, di non sottoporsi ad esame. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il quarto e quinto motivo di ricorso devono essere rigettati in quanto infondati;
gli altri motivi proposti sono manifestamente infondati perché generici e non consentiti. 2. Il primo, il secondo e terzo motivo di ricorso, oltre che manifestamente infondati, non sono consentiti. In via preliminare occorre osservare come il primo e il secondo motivo di ricorso siano sostanzialmente sovrapponibili, essendosi concentrati, con ampie ed approfondite argomentazioni, sull asserita ricorrenza di un vizio della motivazione, oltre che sul vizio di violazione di legge, quanto all'elemento soggettivo dei delitti contestati. La Corte di appello ha reso sul punto una decisione, logica ed ampiamente argomentata, del tutto conforme al giudice di primo grado, mentre il ricorrente ha sostanzialmente reiterato le argomentazioni che erano già state proposte in sede di appello (quanto alla ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei delitti contestati). In tal senso, si deve osservare come tali motivi si presentino del tutto reiterativi dei motivi di appello e si risolvano in una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede a fronte di una motivazione che si presenta del tutto esente da censure, con la quale il ricorrente non si confronta. I motivi dunque si caratterizzano anche per genericità ed aspecificità; difatti, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945- 01). Nel riproporre temi già ampiamente argomentati con i motivi di appello, come emerge dall'articolazione di una serie di considerazioni in tutto corrispondenti, al 4 ift fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della Corte di appello. Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 2.1. Inoltre, nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente con motivazione del tutto conforme e piena condivisione delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado. Vi è stata, dunque, non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa. Si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). In tal senso, neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo 5 all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01): ciò è all'evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie. In altri termini occorre ricordare che in sede di legittimità non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01). I motivi di ricorso hanno inoltre, come già detto, denunciato la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con una generica deduzione, contrastante con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; ed anche in motivazione Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01). Quindi i motivi di ricorso predetti, pur essendosi formalmente espressi richiamando censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non hanno, effettivamente, denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritannente errata del materiale probatorio. 3. Con numerose argomentazioni sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile;
tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli 6 Hu ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). 3.1. La Corte di appello ha ampiamente ricostruito gli elementi a supporto della affermazione di responsabilità del AN, con motivazione logica e persuasiva, dando atto in modo analitico: - dei rapporti tra lo stesso e il AN;
- dei ripetuti contatti tra gli stessi;
- della consapevole attività di tutela giudiziaria avviata nell'interesse del proprio cliente in mancanza di qualsiasi valido fondamento, anche a seguito di numerosi contatti con le persone alle quali venivano inoltrate le domande di pagamento e le successive attività di ingiunzione in favore del AN;
- dei costanti contatti tra il ricorrente, i collaboratori dello studio e il AN e il suo personale ammnistrativo;
- del passaggio della documentazione dal AN allo studio e viceversa, dopo aver identificato la posizione da affrontare giuridicamente;
- della chiara consapevolezza della infondatezza delle pretese avanzate, anche considerati i plurimi contatti delle persone offese con lo studio legale del AN, che pur tuttavia proseguiva nella propria attività, con piena comprensione e conoscenza della diversità tra la reale situazione delle posizioni rispetto alle quali aveva avviato l'attività giudiziaria, in mancanza di effettivo fondamento e titolo, anche considerata la decisa risalenza delle attività poste in essere dal proprio cliente rispetto alla data di avvio della tutela legale. 3.2. Il giudice di secondo grado, in modo del tutto conforme al primo giudizio, ha ampiamente considerato una serie di elementi convergenti, documentali e testimoniali, dalla portata univoca, riscontrando tali elementi sulla base di una approfondita considerazione delle diverse fonti di prova, degli accertamenti tecnici espletati, della documentazione acquisita, ricostruendo in modo analitico e puntuale l'insieme delle condotte poste in essere in un complessivo regime di accordo e 7 ML cointeressenza rispetto alle diverse posizioni e attività avviate nell'interesse del AN. In tale contesto, è stata ampiamente ricostruita la piena consapevolezza e intenzionalità del ricorrente, la volontà dello stesso di portare avanti tali azioni giudiziarie, nonostante le esplicite comunicazioni delle persone offese e la documentazione dalle stesse allegata, a fronte di inequivoche conversazioni tra il ricorrente e il proprio cliente anche a mezzo mail, con una attività incisiva e assai rilevante rispetto a pretese datate, contestate, in relazione alle quali si utilizzava materiale documentale specificamente indicato dal AN, senza reale controllo sulla fondatezza e effettività delle pretese azionate, con comunicazioni costanti con anche con la sua struttura amministrativa del cliente, oltre che mediante il costante impulso e controllo delle attività realizzate, nell'interesse del AN dal personale dipendente nello studio del ricorrente. A fronte di una situazione caratterizzata dalla piena intenzionalità di agire al fine di azionare una serie di pretese tutte nello stesso momento, nonostante le esplicite rimostranze dei destinatari delle comunicazioni e ingiunzioni, oltre che dalla decisa rilevanza del dato documentale (che dimostrava come tali pretese si riferissero a teorici lavori posti in essere oltre un decennio prima, senza alcun altra interlocuzione tra le parti in precedenza, in relazione ad attività di fatturazione posta in essere tutta nella medesima data) la Corte di appello ha compiutamente ricostruito il profilo dell'elemento soggettivo dei reati contestati, con motivazione puntuale e logicamente articolata che non si presta a censure. La molteplicità degli elementi richiamati dalla difesa, sebbene approfonditamente proposti, non incidono sulla argomentata conclusione della Corte di appello nel ricostruire la piena consapevolezza del AN in ordine alle imputazioni allo stesso contestate. Il ricorrente ha, inoltre richiamato, la ricorrenza di un travisamento della prova quanto alla documentazione allegata e valutata dai giudici di merito. Tuttavia, tale travisamento viene evidenziato in modo esplicito ed argomentato solo in questa sede;
come è noto detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, RV. 258774-01), circostanza certamente non ricorrente nel caso in esame, attesa la pluralità di elementi convergenti considerati nella valutazione probatoria dalla Corte di appello. Occorre poi ricordare che quando, come nel caso in esame ricorra una c.d. "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come 8 ‘94- oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837). Ciò posto, appare evidente come la deduzione del ricorrente sia sul punto del tutto generica, aspecifica e non puntuale, con evidente inammissibilità della stessa per come articolata, di fatto ancora una volta tendente ad introdurre una inammissibile rilettura nel merito dell'insieme degli elementi probatori acquisiti in giudizio (secondo i principi di diritto già richiamati). 3.3. E' stato, dunque, correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale integra gli estremi del reato di estorsione, e non quello di truffa, la minaccia di prospettare azioni giudiziarie, nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti, al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l'agente ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto, ai fini dell'integrazione del più grave delitto, nella pretestuosità della richiesta (Sez. 2, n. 34242 del 11/07/2018, Del Zompo, Rv. 273542-01; Sez. 2, n. 48733 del 29/12/2012, Parvez, Rg. 253844- 01). 3.4. Considerazioni analoghe, quanto ad aspecificità, reiteratività e volontà di giungere ad una lettura alternativa del merito, devono essere spese quanto al terzo motivo di ricorso. La Corte ha esplicitato con argomentazioni specifiche il proprio giudizio in relazione alla contestazione elevata al capo 8), chiarendo come il rapporto di conoscenza tra il AN e le persone offese lo avesse portato a desistere (unico caso tra quelli indicati) dal proseguire nella azione legale, con ciò escludendo la possibile ricorrenza di una desistenza (pag. 70 della motivazione). Anche in questo caso, dunque, ricorre una evidente volontà di giungere ad una lettura alternativa del merito, rispetto alle logiche argomentazioni articolate dalla Corte di appello. 4. Il quarto e quinto motivo di ricorso sono infondati. Il ricorrente lamenta, richiamando l'art. 587 cod. proc. pen., la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen., perché ritenuta insussistente nel diverso giudizio, ad esito di rito abbreviato a carico del SA. In via preliminare occorre osservare, come 9 Re d'altra parte ammesso nella stessa proposizione del motivo, come la questione non sia stata proposta con specifico motivo al giudice di appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto, elemento questo che renderebbe già di per sé non vagliabile il motivo proposto. E pur tuttavia è bene precisare che non è applicabile nel caso in esame l'invocato effetto estensivo del giudicato svoltosi nei confronti del AN. Questa Corte (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756-01; Sez. 2, n. 47844 del 13/09/2019, Recca, Rv. 277684-01) ha già chiarito che l'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, c.p.p. in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato;
la previsione trova la propria giustificazione, atteso che l'art. 587 cod. proc. pen. è dettato dall'esigenza di evitare giudicati contraddittori ed ingiuste disparità di trattamento nei confronti di imputati che si trovino nella stessa posizione, nell'ambito del medesimo giudizio;
circostanza non ricorrente nel caso in esame, dove si sono svolti giudizi diversi, con riti diversi, caratterizzati da diversa forma di cognizione. 5. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha specificamente argomentando sul punto (pag. 74), richiamando una serie di elementi che il ricorrente nel proprio motivo di ricorso non considera, limitandosi a criticare, in modo astratto e parcellizzato, il tema della mancata sottoposizione ad esame. Al contrario di quanto affermato la Corte di appello ha evidenziato una pluralità di elementi in senso ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, con motivazione persuasiva e congrua, che non si presta a censure in questa sede. In tal senso, occorre ricordare che le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice: «posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza» (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694, nonché Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044, non mass. sul punto). 10 Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può infatti essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). 6. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 maggio 2023.