Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dall'art. 10 ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione al debito IVA scaduto e da versare.
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Reato di omesso versamento IVA anche dopo la domanda di concordato preventivo Massima Giurisprudenziale In tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche se antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dall'art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione al debito IVA scaduto e da versare. Secondo un diverso orientamento, il reato non è configurabile nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell'imposta. Decisione: Sentenza n. 13744/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Societario, …
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Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in esame, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla tormentata fattispecie delittuosa dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, prevista dall'art. 2, comma 1-bis del d.l. 463 del 1983, convertito in legge n. 683 del 1983, annullando la condanna emessa dal Tribunale di Piacenza e confermata dalla Corte d'Appello di Bologna nei confronti del legale rappresentante di una s.a.s., il quale, a causa di un'improvvisa crisi aziendale, non aveva versato le ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti nell'anno 2013, per l'ammontare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2016, n. 12912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12912 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
1 29 12/ 1 6 12 Sent. n.274 REPUBBLICA ITALIANA UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 04/02/2016 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 28469/2015 TERZA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott. SILVIO AMORESANO Presidente Dott. ORONZO DE MASI Consigliere Dott. MAURO MOCCI Consigliere Consigliere Rel. Dott.ssa ANTONELLA DI STASI : Dott. ALESSANDRO M.ANDRONIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Я LI OR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/05/2015 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con restituzione di quanto in sequestro;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 14.5.2015, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di LI NO avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del predetto Tribunale con la quale era disposto sequestro preventivo sui beni personali- mobili, immobili, conti correnti, conti di deposito di LI NO fino alla concorrenza della somma di euro 1.359.622,00 + euro 51.215,24. LI NO, nella qualità di liquidatore della società NO NE Utensili s.r.l. in liquidazione, con sede in Bomporto (Mo), era indagato per i reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter del d.lgs. 74/2000 (commessi in Bomporto rispettivamente il 20.9.2013 ed il 27.12.2013).
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione NO LI, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen: Art. 606 comma 1 lett. b) per erronea applicazione della legge penale in punto di sussistenza del fumus commissi delicti e dell'elemento soggettivo del reato contestato all'indagato . Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è stato adottato in violazione di legge per non aver il Tribunale ritenuto che l'ammissione al r concordato preventivo della società della quale l'indagato risulta essere legale rappresentante escluda sia il fumus commissi deliciti che l'elemento psichico del reato. Argomenta che il Giudice del riesame non ha ritenuto di uniformarsi alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha sostenuto che in presenza di concordato preventivo non sia possibile ipotizzare il reato per omesso versamento dell'IVA a carico del legale rappresentante, nel caso in cui tale versamento sia da effettuarsi successivamente alla domanda di ammissione al concordato ex art. 161 comma sesto L.F. Aggiunge che, nella specie, il sistema concordatario previsto dalla procedura concorsuale adita dalla NO NE Utensili srl prevede che il tributo venga versato solo quando gli organi della procedura avranno realizzato gli scopi previsti ed omologati dal Giudice. Chiede, quindi, l'annullamento della ordinanza impugnata con gli ulteriori provvedimenti di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Va preliminarmente rilevato che l'art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158, entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato l'art. 10 bis del d.lgs. 74/2000 nel senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente alle condotte di omesso versamento dell'imposta per un ammontare superiore ad euro 150.000,00 per ciascun periodo di imposta;
va aggiunto che tale modifica, in quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si applica, ex art. 2, comma 4, c.p., anche ai fatti posti in essere antecedentemente. Nella specie, il decreto di sequestro preventivo risulta emesso anche in relazione al reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74/200 contestato per un importo non versato pari ad euro 51.215,54, importo inferiore al limite di legge di cui sopra. Conseguentemente, posto che la soglia di rilevanza penale suddetta deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del 05/11/2015, Vanni, non ancora massimata), l'intervenuta modifica legislativa ha inciso negativamente sul fumus commissi delicti, determinandone l'insussistenza. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio in relazione al reato di cui l'art. 10 bis del d.lgs. 74/2000 unitamente al decreto di sequestro in parte qua, con conseguente restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro con riferimento a detto reato.
2. Il ricorso proposto in relazione al reato di cui l'art. 10 ter del d.lgs. 74/2000 r è infondato. Correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus del predetto reato pur in presenza di ammissione, in data antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento Iva, al concordato preventivo da parte della società della quale l'indagato risulta essere legale rappresentante. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale che il Collegio condivide ed al quale ritiene di dovere dare seguito, infatti, in tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dall'art. 10 ter D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione al debito IVA scaduto e da versare (Sez.3, n.44283 del 14/05/2013, Rv.257484; Sez.3, n. 39101 del 24/04/2013, Rv.257285). Questa Corte ha osservato che l'Iva è un tributo comunitario e che, in base al diritto dell'Unione ed alle decisioni della Corte di Giustizia (sentenza 29.3.2012, causa C 500/10) gli Stati membri sono tenuti a garantire la riscossione sul proprio territorio;
la disciplina del concordato preventivo, inoltre, impone il pagamento integrale dell'Iva con la disposizione di cui all'art. 182 ter L. Fall, norma di ordine pubblico e, pertanto, inderogabile, che, nel prevedere la "transazione fiscale", A 3 vieta il pagamento parziale dell'Iva e consente unicamente la dilazione del pagamento (analoga disposizione di rinviene nell'art. 7 della legge 3/2012 in materia di crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile); il debitore concordatario, infine, non violerebbe il principio di uguaglianza tra i creditori ove versi il tributo pur dopo la presentazione della domanda di concordato. In definitiva, all'iniziativa del debitore di accedere alla procedura di concordato preventivo, frutto di una scelta di natura privatistica, non consegue l'elisione di obblighi giuridici di natura pubblicistica, come il versamento dell'Iva alla scadenza di legge, la cui omissione è sanzionata penalmente. Il reato tributario, inoltre, ha natura istantanea e si consuma con l'inutile scadenza del termine per il versamento, così come individuato dall'art. 10 ter d.lgs. 74/2000. Consegue il rigetto del ricorso con riferimento al profilo esaminato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in relazione al reato di cui all'art. 10 bis D.lvo 74/2000 e del provvedimento di sequestro in "parte qua", disponendo la restituzione di quanto in sequestro, con riferimento a detto reato, all'avente diritto. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso il 4/2/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Di Stasi Silvio Amoresan С o DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 MAR 2016 LCANCELLIERE Luana banani