Sentenza 30 maggio 2017
Massime • 1
In tema di circostanze attenuanti generiche, la presunzione di non meritevolezza, impone al giudice di primo grado di spiegare le ragioni che giustificano la decisione di mitigare il trattamento sanzionatorio, mentre nel caso di mancato riconoscimento di tale riduzione l'obbligo di motivazione non sussiste, in assenza di richiesta da parte dell'interessato o nell'ipotesi di richiesta generica. (Fattispecie in cui il difensore si era limitato a chiedere soltanto il "minimo della pena").
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con la sentenza emessa in data 17.10.2020 dal GIP del Tribunale di Bari, l'imputato Vi.Ma. è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, e, applicata la diminuente per il rito, è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale ha applicato le seguenti pene accessorie di cui agli artt. 12 del D.Lgs. n. 74 del 2000 e 36 c.p.: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per un periodo di anni uno; l'incapacità di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2017, n. 35570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35570 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2017 |
Testo completo
35570-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Асл ∙1736 Sent. n. Sez. -Presidente Piero Savani Angelo Matteo Socci PU 30/05/2017 R.G.N. 457/2017Relatore - Aldo Aceto motivazione semplificata Andrea Gentili Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di CA US, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 28/09/2016 del Tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sig.ra US Di CA ricorre per l'annullamento della sentenza del 28/09/2016 del Tribunale di Torre Annunziata che l'ha condannata alla pena di tremila euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 5, lett. b), e 6, legge n. 283 del 1962 (detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione), commesso in Torre del Greco il 27/02/2014. 1.1.Con il primo motivo, deducendo di averne fatto richiesta in sede di conclusioni (come da verbale stenotipico dell'udienza del 28/09/2016) eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di difetto assoluto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur astrattamente applicabili alla fattispecie in esame.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.
3.Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.1. L'imputata non si lamenta dell'affermazione della propria responsabilità, ormai irrevocabile, ma del fatto che il Tribunale non ha spiegato le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche pur richieste, afferma, in sede di discussione.
3.2.Occorre preliminarmente ribadire che la applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di primo grado si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti, sicché la loro mancata applicazione può essere legittimamente giustificata anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).
3.3.Peraltro, già da prima della suddetta modifica normativa, questa Corte, in tema di attenuanti generiche, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta 2 all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696, che ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza).
3.4.Ne consegue che, in primo grado, l'obbligo di motivazione non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, oltre le pronunce già citate, anche Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, Bagli, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, Trocarico, Rv. 177678). La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta generica.
3.5. Nel caso di specie, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è mai stata proposta, risultando (sia dal verbale di udienza che dal resoconto stenografico) che il difensore ha chiesto solo "il minimo della pena".
4.Il secondo motivo è invece fondato.
4.1.Quando l'imputato, nel processo di primo grado, ne faccia richiesta in sede di conclusioni (come risulta sia effettivamente accaduto nel caso di specie), il giudice ha comunque il dovere di spiegare le ragioni per le quali ritiene di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena (così, da ultimo, Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012, Giovanrosa, Rv. 253057), a meno che il beneficio non sia concedibile per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto (Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 250583; Sez. 6, n. 20383 del 21/04/2009, Bomboi, Rv. 243841, con richiamo, in motivazione, ad ulteriori precedenti).
4.2. Nel caso in esame il Tribunale ha omesso di pronunciarsi del tutto sulla richiesta dell'imputata e poiché non risultano, né dalla lettura della sentenza, né dal certificato penale, fatti astrattamente ostativi alla concessione del beneficio, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla omessa valutazione della richiesta della sua concessione con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio sul punto. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Torre Annunziata. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 30/05/2017. PresidenteI Presidente Il Consigliere estensore Piero Savani Aldo Aceto Alolo Neel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 9 LUG 2017 BRE ana/Mariani 4