Sentenza 20 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2001, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA 0244 8 /0 1 CG516690 LA CONDE DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 11019/98 Dott. Angelo GRIECO - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MILEO Cron.5060 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Ud.27/09/00 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere ha pronunciato la seguente CANCELLERIA 677 SENTENZA sul ricorso proposto da: ET LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Мижо DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FABBRI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 contro 20 FEB. 2001 OPEL ITALIA S.p.A. già GENERAL MOTORS ITALIA SPA, in IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE GIORDANO Richiesta copia studio dal Sig. KROMOS 36, presso lo studio dell'avvocato MAZZETTI LEOPOLDO, per diritti 13000 20002000 21.02.01 che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
il IL CANCELLIERE -> controricorrente - 3786 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio avverso la sentenza n. 11647/97 del Tribunale di ROMA, dal Sig. D'AMATI 3000 depositata il 12/06/97 R.G.N. 84132/94; per diritti L. 21 FEB. 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
CANCELLERIA Mt udito l'Avvocato FABBRI;
udito l'Avvocato MAZZETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. While -2- 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma in data 26.2.93 RE Claudio, premesso di aver lavorato alla dipendenza della General Motors Italia SpA dal 1972; di avere in precedenza ricevuto alcune contestazioni disciplinari datoriali per scarso rendimento;
di essere stato licenziato con comunicazione del 16.11.1992, per giusta causa, per giustificato motivo, ovvero per impossibilità della prestazione, a seguito sopravvenuta dell'ultima contestazione in data 29.10.1992, impugnava detto provvedimento espulsivo, con } pedissequa istanza di declaratoria di nullità del 7 legge LE per violazione dell'art. recesso illegittimità del n.300/1970, ovvero di licenziamento per violazione delle norme del C.C.N.L. di categoria in materia, per carenza di giusta causa e giustificato motivo soggettivo, e per lenonché per violazione dell'art. 2106 c.c., conseguenti pronunce ripristinatorie del rapporto e risarcitorie. Resistente la Società convenuta, la quale, richiamati i precedenti disciplinari del soggetto e ribadita la legittimità del recesso, concludeva per la reiezione del ricorso, il giudice adito 3 rigettava la domanda con sentenza del 18.3.1994, confermata, per la parte che ancora interessa in questa sede, dal Tribunale del luogo con decisione del 12 giugno 1997 all'esito dell'appello del soccombente. Ritenevano, in sintesi, i giudici di merito che, nella specie, legittimamente in prime cure era stata ravvisata la ricorrenza del giustificato licenziamento, indipendentemente dalmotivo di fatto che analoghi episodi precedenti di scarso rendimento del soggetto fossero stati sanzionati con semplici provvedimenti disciplinari di natura LE conservativa;
che non si configurava alcuna violazione della procedura prevista dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, in tema di mancata contestazione della recidiva;
che nessuna violazione del C.C.N.L. si era verificata, con riferimento ai presupposti ivi elencati per l'adozione del licenziamento disciplinare. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, ancorato ad un unico motivo articolato in triplice direzione;
resiste la Società con controricorso. Il RE ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civile. bh MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 3 legge n.604/1966; 7, secondo e terzo comma lavoratori;
1362 segg. e 2106 C.C., inStatuto relazione agli artt. 139 e 144 segg. del C.C.N.L. 14.12.1990 per i dipendenti da Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché contraddittoria in motivazione insufficiente e ordine a punti decisivi della il controversia;
tutto con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile. Deduce, nell'ordine: a) la insussistenza del LE giustificato motivo di licenziamento, rapportato al contestato scarso rendimento relativo all'ultimo periodo preso in considerazione (4.5.1992/19/10- 1992), atteso che, in precedenza, comportamenti analoghi erano stati varie volte puniti da parte datoriale soltanto con sanzioni conservative;
b) la violazione della disciplina dettata dall'art. 7 legge n.300/1970, in quanto la contestazione doveva comprendere anche la recidiva nel medesimo addebito, siccome ritenuta anch'essa a base del licenziamento, laddove detta contestazione riguardava l'ultimo fatto addebitato, sicchè non si wh poteva tener conto degli analoghi comportamenti precedenti al fine di ritenere la ricorrenza del giustificato motivo soggettivo del recesso;
c) la violazione dell'art. 144 del C.C.N.L. di categoria in tema di licenziamento disciplinare, la cui applicazione è prevista unicamente nella ipotesi di triplice recidiva nella medesima condotta, di guisa che, in difetto di contestazione specifica di tale circostanza, il recesso risultava connotato da elementi di assoluta illiceità. Le doglianze sono tutte infondate. M iles Quanto alla prima, osserva il Collegio che, nella specie, non è dato configurare alcuna violazione degli artt. 1 e 3 della legge n.604/66 in tema di valutazione della valenza dello scarso rendimento contestato, e ciò per un triplice ordine di considerazioni. In primo luogo va rilevato che trattasi di valutazione di fatto circa la gravità della inadempienza, sorretta da idonea, congrua motivazione nella sentenza del Tribunale, e dunque insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n.8571/96). Inoltre è da puntualizzare che la ritenuta gravità dello scarso rendimento è stata valutata не con ad analoghi episodi anche riferimento precedenti, la cui minore sanzione conservativa applicata non solo evidenzia chiari profili di irrilevanza rispetto a quella espulsiva attuale, essendo rimessa al datore di lavoro ogni determinazione ragionevole al riguardo (cfr. Cass. nn.1505/95 e 360/97, in tema di mera tolleranza datoriale in relazione a precedenti mancanze del lavoratore, che non giustifica e rende legittimi i comportamenti lesivi, né preclude alla Azienda di M iles mutare atteggiamento in occasione di successive mancanze, ovvero esclude che quelle precedenti possano essere comprese in una valutazione globale del comportamento del dipendente), ma anzi si pone quale ulteriore indice rivelatore della idoneità del fatto per ultimo contestato a costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, rafforzandone la gravità in funzione della circostanza che gli episodi precedenti e le relative sanzioni adottate - questè ultime non M non hannovincolanti per il datore di lavoro sortito efficacia deterrente. Infine, non si profilano dubbi sul fatto che lo scarso rendimento del lavoratore possa costituire una ipotesi di recesso per notevole inadempimento Wh degli obblighi contrattuali assunti, con riguardo alle ragionevoli prestazioni da effettuare secondo parametri rapportati alla attività media degli altri dipendenti del medesimo settore, e quindi per giustificato motivo soggettivo, ex art. 3 legge n.604/66 (cfr. Cass. n.8973/91), soprattutto quando le precedenti, analoghe contestazioni, pur se punite con sanzioni minori, non hanno avuto efficacia positiva di ravvedimento del soggetto. Circa la seconda prospettazione, afferente alla asserita necessità di contestazione della recidiva, LE va ribadito, in contrario, l'orientamento di questa Corte, in base al quale detto onere deve far carico al datore di lavoro soltanto qualora la recidiva rappresenti un elemento costitutivo dell'addebito, non quando questo integri autonoma e grave violazione degli obblighi contrattuali, come nella specie, soprattutto se valutato in un'ottica di globalità della condotta nel tempo, anche alla luce dei numerosi precedenti analoghi, tutti specificamente menzionati, sì da rendere edotto il lavoratore della valenza dell' addebito stesso, consentendogli altresì di svolgere adeguatamente le proprie difese. (v. Cass. n.7768/96). Per ciò che attiene, in ultimo, al rilievo 8 wh concernente la necessaria ricorrenza di taluni presupposti di natura contrattuale prima di procedere al licenziamento (triplice recidiva), il cui difetto in concreto renderebbe il recesso illecito, ex art. 144 C.C.N.L. di categoria, la sua confutazione appare agevole, atteso che, come correttamente stigmatizzato dal Tribunale, nella specie trattasi di licenziamento ontologicamente disciplinare, sicchè lo stesso non consegue soltanto alla ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva, ma a tutti i comportamenti che denotino IL ° comportino una giusta causa о un giustificato motivo soggettivo di recesso per la gravità della violazione ed ai sensi della normativa codicistica;
e che, in secondo luogo, lo stesso C.C.N.L. non limita le ipotesi di licenziamento disciplinare al caso di recidiva reiterata nel medesimo comportamento, ma prevede l'adozione del provvedimento espulsivo anche per grave violazione degli obblighi imposti al lavoratore dall'art. 139, primo e secondo comma, del medesimo contratto, ritualmente contestati al RE in termini di scarso rendimento. In definitiva, ed alla stregua delle esposte considerazioni, la sentenza impugnata non risulta 9 не inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione prospettati in ricorso;
per l'effetto lo stesso va rigettato. Per il principio della soccombenza (art. 91 ˚ c.p.c.) il ricorrente va condannato alle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di cassazione, liquidate in Lire 18.000 ' oltre all'onorario difensivo, liquidato in L.3.000.000 (tremilioni). Roma 27 settembre 2000, Grie relo Il Presidente: Mailer Il Cons. estensore: Vie ле IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I D A e 0 S Depositata in Cancelleria , 3 1 S O 3 . A L 5 T T L 20 FEB. 2001 , R . O A A B ' N S I Oggi, L E L D 3 P E S IL COLLABORATORE 7 I - A D T 8 I N DI CANCELLERIA - S S G 1 O N 1 O P E A S M E I D I G A E A , G D O E O E T L R T T T I S N I R A E I L G S D E L E R E O D 10