Sentenza 18 maggio 2017
Massime • 1
In tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 16 dicembre 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, censurandolo nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. 1.1.- Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2017, n. 46568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46568 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2017 |
Testo completo
4656 8-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Pubblica Udienza del 18.05.2017 Registro generale n. 26922/2016 Composta dai Consiglieri: 553/2017 Sentenza n. N° ruolo: 5 Mariastefania Di Tomassi Pres. Francesco Maria Silvio Bonito Raffello Magi Antonio Minchella Rel. Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : MI NS, nato il [...]; Avverso la sentenza n° 2864/2015 della Corte di Appello di Catania in data 15.01.2016; Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
1/ Udito il difensore avv. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16.04.2015 il GIP del Tribunale di Caltagirone, in esito a giudizio abbreviato, condannava AM NS alla pena di anni otto e mesi due di reclusione per il tentato omicidio di DA RA, cagionato dì 05.08.2014, e il porto di oggetto atto ad offendere. Rilevava il giudice che nel pomeriggio del giorno indicato, all'interno del CARA di Mineo, dopo una discussione animata con DA RA, l'imputato si era allontanato per poi tornare munito di un grosso bastone di legno con il quale colpiva violentemente e da tergo la vittima alla testa;
diversi testimoni avevano descritto il precedente litigio e la condotta criminosa, al pari della vittima stessa: nessuno aveva visto la vittima colluttare poiché, al momento dell'aggressione, essa stava mangiando con un amico;
la relazione di consulenza tecnica del P.M. evidenziava che la vittima aveva riportato lesioni cranio-encefaliche di gravissima entità, coma da emorragia cerebrale, frattura dell'osso temporale sinistro, dell'osso parietale e dell'osso frontale;
la trave in legno sequestrata (lunga cm 120 e spessa cm 6) era compatibile con le lesioni ed era idonea a cagionare effetti mortali, tanto che la vittima aveva corso rischio di vita in quanto vi era stata compromissione di una funzione neurologica con necessità di intubazione oro-tracheale, ventilazione meccanica assistita e sedazione farmacologica, in assenza delle quali vi sarebbe stata necessità di decompressione cerebrale e trattamenti neurochirurgici;
la documentazione in atti dava conto del ricovero in coma, del decorso ospedaliero e dei rilevantissimi esiti cicatriziali. Il giudice concludeva per la piena idoneità dell'azione a cagionare la morte (colpo inferto con forza viva con una trave lignea che aveva fracassato la volta cranica della vittima) ed escludeva che potesse sussistere una situazione tale da indurre in errore circa la necessità di difendersi (tutti i testimoni avevano escluso che la vittima fosse armata o stesse aggredendo l'imputato): il fatto che l'imputato si fosse allontanato per tornare con un bastone denotava un dolo diretto e la spregiudicatezza di un'azione compiuta in pieno giorno, alla presenza di altri, colpendo da tergo. L'imputato aveva dichiarato di volere colpire alla mano la vittima la quale lo aveva redarguito ritenendolo responsabile della rottura di un bicchiere e lo aveva minacciato con un coltello: ma tutti i testimoni smentivano le sue parole, egli non presentava alcuna ferita da taglio non aveva saputo descrivere il coltello ed aveva colpito da tergo.
2. Interponeva appello l'imputato chiedendo una diversa qualificazione del fatto e lamentando il trattamento sanzionatorio. M 3. Con sentenza in data 15.01.2016 la Corte di Appello di Catania confermava la D condanna di primo grado. Il giudice di appello respingeva ogni prospettazione difensiva: non si trattava di lesioni colpose poiché, seppure vi era stato un diverbio, l'imputato si era allontanato per tornare dopo una decina di minuti ed aveva colpito la vittima da tergo ed al capo, il che escludeva l'ipotesi di una difesa da asserita 2 aggressione;
non vi era stata legittima difesa in eccesso poiché non vi era in atto alcuna aggressione ed il diverbio era cessato da molti minuti, tanto che la vittima era seduto a tavola a mangiare con amici;
non si era trattato di lesioni personali aggravate, poiché, a prescindere dai dubbi sollevati sulla causa del gesto, il colpo era stato inferto con forza sul cranio (sede di organi vitali) con un bastone pesante oltre Kg 3, usato con intensa energia fisica, tanto da fracassare la volta cranica causando estese lesioni cerebrali con una sola percossa, posta in essere dopo avere cercato appunto il bastone;
non vi era stata provocazione cui si era reagito con ira, giacchè, pur volendo credere ad un diverbio ingiusto o ad una testata nei suoi confronti, l'imputato aveva posto in essere una reazione del tutto eccessiva ad un diverbio incruento e cessato da molti minuti, senza considerare che qualche testimone aveva riferito che era stato proprio l'imputato a dare inizio al diverbio;
non vi era spazio per le circostanze attenuanti generiche, giacchè non vi era stata una confessione né risultava avere soccorso la vittima (anzi si era allontanato dal luogo del ferimento) e giacchè un esame testimoniale invocato dalla difesa andava letto nel senso che l'imputato (gravato, peraltro, da precedenti penali) era stato fermato dagli altri presenti ed il teste stesso aveva convinto tutti a non picchiarlo ed a chiamare la polizia giudiziaria, adoperandosi poi verso la vittima;
infine, la pena era stata congrua rispetto alla gravità del fatto ed alla elevatissima intensità del dolo in relazione a motivi sproporzionati.
4. Avverso detta sentenza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore, deducendo, con il primo motivo ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. manifesta illogicità della motivazione: si sostiene che la sentenza impugnata era stata eccessivamente concisa, limitandosi a riportare deposizioni testimoniali sulle quali ha evidenti perplessità, ma che utilizza per motivare senza porsi il problema del rilievo sulla sufficienza del dato probatorio;
inoltre si afferma che il giudice di appello non aveva colto la contraddittorietà di una azione ritenuta repentina ma anche programmata ed aveva preferito superare le osservazioni difensive con le risultanze delle indagini;
ed ancora, si censura la superficialità dell'esame dell'argomentazione della difesa legittima, poiché era stata prospettata la percezione di un pericolo putativo che aveva spinto il ricorrente a colpire la vittima per difendersi da una aggressione che riteneva di stare per subire, per cui vi era stato un eccesso nel colpire al capo invece che alla mano. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc.pen, manifesta illogicità della motivazione laddove era stato trascurato il dato del reale pericolo di vita occorso: poiché non vi era certezza sulla dinamica dei fatti, si imponeva una derubricazione nel reato di lesioni personali quanto ex art. 83 cod.pen. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b), cod. proc.pen., erronea applicazione di legge: si sostiene che era stato ignorato il recesso attivo, poiché dopo il colpo il ricorrente si era adoperato per il soccorso, e che era stato respinto l'argomento della provocazione;
tutto ciò doveva poi condurre al 3 riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre la sentenza impugnata non aveva motivato adeguatamente nemmeno sulla entità della pena inflitta. Il P.G. ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. La vicenda processuale è già stata sintetizzata nella parte che precede, per cui appare opportuno procedere subito nell'esame dei motivi di ricorso, i quali si articolano nelle seguenti argomentazioni: 1) asserita insufficienza della motivazione, ritenuta concisa e perplessa circa la connotazione dell'azione del ricorrente;
2) asserita incongrua motivazione relativa alla prospettata difesa legittima, quanto meno putativa;
3) asserita incongruità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, poiché essa non terrebbe conto dell'avvenuta messa in pericolo o meno della vita della vittima;
4) asserito mancato esame del recesso attivo dell'imputato e dell'ipotesi della circostanza attenuante della provocazione;
5) insufficienza della motivazione sul tema del trattamento sanzionatorio. Nessuna doglianza può trovare accoglimento.
2. In ordine all'analisi della sentenza impugnata circa la condotta tenuta dal ricorrente, è bene premettere che ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nel caso di specie, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione. In particolare, la censura in 4 ordine alla concisione della sentenza impugnata non può trovare spazio: detta sentenza ha un più che sufficiente apparato argomentativo, con il quale vengono esaminati tutti i motivi di appello formulati dal ricorrente a suo tempo e con il quale la ricostruzione dell'azione posta in essere è stata effettuata in modo completo, richiamando correttamente i risultati delle indagini;
in questo modo il giudice ha concluso che le deposizioni raccolte confluivano tutte in un'unica modalità comportamentale, nel senso che effettivamente vi era stato un diverbio tra il AM ed il DA RA e che, sebbene il motivo del litigio non fosse stato del tutto chiarito, non vi era dubbio che il ricorrente si era allontanato e che soltanto dopo una decina di minuti era tornato sul luogo in cui si trovava la vittima, alla quale si avvicinava da tergo ed impugnando un robusto bastone di legno con il quale colpiva il DA RA subito alla testa, con esiti devastanti per il cranio;
pertanto il giudice ha concluso, con motivazione esente da vizi logici, che il colpo non era diretto alla mano, come pure il ricorrente aveva sostenuto, ma era finalizzato a colpire duramente il suo avversario, rendendolo inoffensivo. In conclusione, l'argomentazione del ricorrente circa una asserita "perplessità" della motivazione non trova alcun fondamento: la sentenza impugnata non presenta esitazioni ricostruttive né divagazioni in ipotesi poco probabili.
3. Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta un'asserita incongrua motivazione relativa alla prospettazione della difesa legittima, quanto meno putativa. Tuttavia, va ripetuto che il giudice di appello ha sottolineato che il colpo sferrato dal ricorrente non era diretto ad una mano della vittima, come pure il ricorrente aveva sostenuto, ma era finalizzato a colpire duramente il suo avversario al capo, rendendolo inoffensivo (colpo inferto con forza viva con una trave lignea che aveva fracassato la volta cranica della vittima); dalle dichiarazioni delle persone presenti escludeva che potesse sussistere una situazione tale da indurre in errore circa la necessità di difendersi (tutti i testimoni avevano escluso che la vittima fosse armata o stesse aggredendo l'imputato); inoltre colpo era stato sferrato da tergo: è da questi dati che il giudice ha tratto la conclusione di una azione diretta, in modo non equivoco e con modalità idonee, a cagionare la morte della persona offesa;
a conforto di ciò si richiamava il pregresso astio tra il ricorrente e la vittima e la piena prevedibilità di un evento letale, scongiurato soltanto dal tempestivo intervento del soccorso sanitario. Il fatto risulta adeguatamente inquadrato in termini di tentato omicidio, in linea con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, alla luce del fatto che la violenza del colpo sferrato alla testa fu devastante, tanto da avere determinato notevoli ferite e un ricovero della vittima che era caduta in coma.
Considerato che
il ricorrente si era allontanato dal punto dell'alterco per diversi minuti ed era tornato proditoriamente armato di trave lignea, e valutati gli esiti dell'azione, l'animus necandi è stato inferito da un compendio che imponeva tale giudizio, poiché ritenuto correttamente dotato di inequivoca incidenza dimostrativa: 5 basti pensare alla potenzialità offensiva dell'arma, alla distanza ravvicinata da cui fu colpita la vittima, alla zona corporea attinta, alla forza impressa al colpo ed alla direzione dello stesso, tutti fattori deponenti, senza possibilità di errore, per una manifesta volontà diretta (dolo alternativo) di uccidere (Sez. 1, n° 32851 del 10.06.2013, Rv 256991). Quanto alla argomentazione relativa ad un asserita sussistenza delle condizioni indicative di una difesa legittima o ad una putatività di detta situazione, si tratta di doglianza non accoglibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima;
mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Rv 233352). La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale con la sola differenza che, nella prima, la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Tale errore - che ha efficacia esimente se è scusabile e comporta responsabilità di cui all'art. 59 cod.pen, u.c., quando sia determinato da colpa - deve in entrambe le ipotesi trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sicché la legittima difesa putativa non può valutarsi alla luce di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d'animo dell'agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo, invece, essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l'errore stesso. Essa, pertanto, può configurarsi se e in quanto l'erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell'animo dell'agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo, persuasione che peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l'azione della difesa venga a estrinsecarsi (Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, Rv 245634). È anche consolidato il principio di diritto alla cui stregua il giudizio di accertamento della legittima difesa putativa, così come di quella reale, deve essere effettuato con giudizio ex ante e non già ex post delle circostanze di fatto, cronologicamente rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento e non a posteriori l'esistenza dei canoni della proporzione e della - necessità di difesa, costitutivi, ex art. 52 cod.pen, dell'esimente indicata (Sez. 5, n. 3507 del 04/11/2009, Rv 245843). 6 Il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa reale o putativa o dell'eccesso colposo nella stessa costituisce, peraltro, giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (tra le altre, Sez. F, n. 39049 del 26/08/2008, Rv 241553). Nella fattispecie, il giudice, con motivazione chiara, lineare, congrua, logicamente dipanata e priva di salti tra premesse e conclusioni, ha escluso che si potesse ravvisare una situazione di legittima difesa, reale o putativa: e lo ha fatto richiamando precisi elementi di fatto, quali la ferita riportata soltanto dalla persona offesa, la direzione del colpo da tergo e le concordi dichiarazioni raccolte dalle persone presenti le quali avevano escluse che la vittima stesse minacciando il ricorrente o che si verificasse una situazione tale da far pensare al ricorrente di essere in pericolo;
al contrario, tutti hanno descritto una condotta che costituiva una palese violenza nata da un atteggiamento di rabbia omicida ingiustificata del ricorrente. La motivazione impugnata non è affatto erronea né presenta elementi di illogicità manifesta.
4. L'ulteriore doglianza censura l'asserita incongruità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, anche poiché essa non terrebbe conto dell'avvenuta messa in pericolo o meno della vita della vittima Questa doglianza va distinta in due separate argomentazioni, entrambe infondate. In primo luogo, la sentenza impugnata nell'inquadrare correttamente la - fattispecie nella ipotesi del tentato omicidio - esclude espressamente che alla stessa si possa applicare il disposto di cui all'art. 83 cod.pen. (colpo diretto soltanto a disarmare la vittima, malamente indirizzato però contro il capo della stessa) e la conseguente riqualificazione in lesioni personali colpose. Questa censura è fuori dalla ricostruzione corretta dei fatti: senza errori il giudice di appello ha sottolineato che non vi erano dubbi sul fatto che il ricorrente era tornato verso la vittima dopo almeno dieci minuti dal termine del litigio e non lo aveva affrontato apertamente, ma lo aveva colpito proditoriamente alle spalle, colpendolo con cieca violenza con un bastone di legno: la direzione del colpo era stato proprio contro il cranio e la violenza del colpo stesso era stata rilevante, tanto da provocare il fracasso osseo della volta cranica ed estese lesioni cerebrali. Corretta è quindi la conclusione secondo la quale il ricorrente non aveva utilizzato il bastone per disarmare la vittima: e ciò sia perché nessuno ricordava di avere visto un coltello nelle mani del DA RA sia perché il colpo era stato diretto intenzionalmente al capo e non alla mano;
quindi nessuna deviazione dall'originario intento vi era stata. In secondo luogo, parimenti infondata è la questione che viene mossa circa la qualificazione del tentato omicidio basata sugli effetti reali del colpo e sul mancato pericolo di vita per la vittima. Infatti, la valutazione che deve essere compiuta non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti: così opinando infatti, l'azione per 7 non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di idoneità, come è stato ripetutamente sottolineato, consiste in una prognosi con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare. I giudici di merito si sono attenuti a tali parametri ed hanno correttamente concluso, riconoscendo la idoneità degli atti in funzione omicidiaria: del resto, per come già visto, la sentenza descrive diffusamente i danni riportati dalla vittima (colpo alla regione fronto-parietale-destra; utilizzo di una trave di legno pesante oltre Kg 3; fracasso osseo della volta cranica;
estese lesioni cerebrali;
conseguenti trattamenti neurochirugici;
ricostruzione degli opercoli cranici mediante mezzi di sintesi) richiamando quanto emerso in primo grado con la relazione di consulenza tecnica del P.M., da cui era risultato che la vittima aveva corso rischio di vita in quanto vi era stata compromissione di una funzione neurologica con necessità di intubazione oro- tracheale, ventilazione meccanica assistita e sedazione farmacologica.
5. La successiva doglianza concerne l'asserito mancato esame del recesso attivo dell'imputato e dell'ipotesi della circostanza attenuante della provocazione. Ma anche questa censura non si sottrae ad una valutazione di infondatezza: in linea generale, questa Corte ha avuto già modo di affermare che nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226). Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'imputato aveva posto in essere un tentativo compiuto giacchè aveva già sferrato un violento colpo al capo della vittima, provocandogli gravi ferite ed un pericolo di vita. Ma il giudice di appello sottolinea che non vi erano elementi tal da far pensare che il ricorrente avesse volontariamente cessato la sua azione, poiché invece risultava che erano stati i soggetti presenti a bloccarlo e ad impedirgli di procedere oltre nella sua condotta, dividendosi anche loro tra coloro che intendevano vendicare subito la persona offesa e coloro che insistevano per chiamare la polizia giudiziaria italiana (e costoro avevano poi prevalso). Oltre a ciò la sentenza precisa anche non risultava affatto che fosse stato il ricorrente a soccorrere la vittima ed a chiamare soccorso, anzi risultava che egli aveva tentato di allontanarsi da quel contesto. In ordine, poi, alla questione del riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, essa è stata ancorata dal ricorrente al fatto che, una decina di minuti prima dell'azione criminosa, la vittima aveva avuto un alterco con il ricorrente medesimo. Tuttavia il ricorso non si confronta con una circostanza riportata in sentenza e cioè con il fatto che diverse persone presenti avevano riferito che era stato proprio il ricorrente a dare avvio al litigio, provocando per primo la vittima;
e come 8 questa Corte ha già avuto modo di precisare, la circostanza attenuante della provocazione non è configurabile quando l'esistenza di pregressi contrasti, tra l'autore del fatto e la vittima, abbia determinato reciproche aggressioni e ripicche, mentre la circostanze è configurabile soltanto in presenza di una situazione iniziale di legittimità o, quantomeno, di non illiceità dell'aggressore, in conflitto con l'opposta condizione di illiceità dell'offeso. Conseguentemente l'attenuante della provocazione non può essere invocata dall'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato, a sua volta, da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni (Sez. 5, n° 42826 del 16.07.2014, Rv. 261037). Oltre a ciò, correttamente la sentenza impugnata pone in evidenza che il ricorrente non aveva colpito la vittima in un impeto di azione rabbiosa al momento del litigio, ma si era allontanato, era rimasto lontano per una decina di minuti (durante i quali aveva cercato e trovato la trave lignea da usare contro il DA RA), poi si era riavvicinato per colpirlo proditoriamente, con violenza inaudita. Ed allora va rammentato che, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione fra le opposte condotte elemento caratterizzante l'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 cod.pen., n. 2, tuttavia la medesima va negata ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere uno o più degli elementi propri dell'attenuante medesima, come lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 1, n° 1305 del 15.11.1993, Rv 197245; Sez. 1, n° 30469 del 15.07.2010, Rv. 248375).
6. L'ultima censura del ricorrente concerne la motivazione sul tema del trattamento sanzionatorio. In primo luogo si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ma il giudice ha motivato congruamente su questo punto, negando il beneficio per la violenta modalità della condotta, per la sussistenza di precedenti penali cumulati in un limitato periodo di tempo, per l'atteggiamento nei confronti della vittima verso cui non aveva prestato soccorso e per la connotazione strumentale delle ammissioni fatte le quali non potevano considerarsi una confessione per il contenuto contrario a quanto poi accertato. Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. 9 Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, Rv 192381). Dunque, per come scritto in precedenza, il giudice ha motivato in modo congruo sul punto, richiamando i fattori valutativi presi in considerazione e dipanando la sua convinzione sulla base delle dinamiche dell'accaduto e della personalità dimostrata dal ricorrente. Insindacabile in questa sede, in quanto congruamente motivato, è il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Infine, anche sul punto della dosimetria della pena, la sentenza impugnata mostra una coerente motivazione, poiché la pena inflitta veniva espressamente ritenuta congrua per l'elevatissima intensità del dolo e per i motivi a delinquere sproporzionati in relazione al pericolo di vita corso dalla vittima, generata da quella che il giudice ha considerato una chiara propensione a delinquere: anche su questo punto la motivazione è esente da manifesta illogicità giacchè la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). Pertanto il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve M adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, Rv 180075). Il ricorso deve dunque essere rigettato: al rigetto consegue, ex art. 616 co.proc.pen., la condanna al pagamento delle spese processuali. 10
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente (Mariastefania Di Tomassi) (Antonio Minchella) C ano Michelle DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 OTT 2017 IL CANCELLIERE Stefania BAIELLA 11