Sentenza 6 febbraio 1990
Massime • 1
Nel reato di associazione per delinquere (nella specie in materia di stupefacenti) il dolo va ravvisato nella consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell'associazione, attraverso un coinvolgimento volontario nei fatti della consorteria, con conoscenza dei principali esponenti, il ruolo da ciascuno svolto, quello assegnato a ciascun partecipante, il contributo singolarmente dato per la realizzazione del programma comune. ( V mass n 182338; ( V mass n 178241; ( V mass n 170231).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/1990, n. 9023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9023 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1990 |
Testo completo
9023
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 8 2/1900
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE PENALE
LIRE 2000
CANCELLERIA Composta dagli III.mi Sigg.: N. 353
Dott. CRUCIANI MANLIO
1. Dott. LONGO DORNI SECONDO REGISTRO GENERALE E69408
76074/89 FRATANTONIO MARIO N. 2. »
LIRE 3000 CORTE SUPPEN CANCELLERIA CAPPELLI IGINO 3. >> trig
+. ANNUNZIATA MICHELE Rilasasta
->
al SS. Re ha pronunciato la seguente 26 LUG. SENTENZA
532884 sul ricorso proposto da: MO GI, n.8/12/1946;2) TI GI,n. 5/1946;3) CI Erio,n.24/2/1940; 4) IG Michele, n.5,9/1930;5) LO Antonino,
/9/1936;6) US RA, n.1/3/1943;7) US BA,n.23/4/1947;3) UB tin,n. 22/2/1951; 9) IT NT, n.25/4/1947;10) AR PP,n.4/1/1947;11) mi IO,n. 29/9/1929;12) AL GO,n. 16/11/1919;13) ZI LL,n.4/5/1950;14) cato GI,n. 7/2/1942;15) NO NI, n.2/1/1942;16) NO PP,n.
/1940;17)LO NO,n.?1.2/4/1922;18)NN NI,n. 7/12/1940;19) SO PA,
/12/1940;20) IA NI, n. 18/4/1950;21) EL CO, n.15/10/1942;22) BU melo,n:20/6/1946;23) OD DO, n. 7/6/1957;
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-
UFFICIO COPIE del 10/3/1989 e il US RA anche avverso Bta copia studio l'ordinanza dibattimentale del 14/2/1989;
8000 per diritti diritto DIC. 1991 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, IL CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DR. AN UNZIATA
Mod 82
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Bott Scardaccione
che ha concluso per 1'inamissibilità dei ricorsi di Fla viano e OL BA e per il rigetto degli al-
ricorsi, con sostituzione della formula dubita-]
tiva con quella piena, per NO, BU e Bellan-
toni, quanto al reato sub D).
Uditi i difensori dei ricorrenti, i quali hanno ribadito le argomentazioni svolte nei rispettivi ricorsi, di cui hanno chiesto l'accoglimento.
Alcuni difensori (avv.Arico, Gallo ecc.) hanno pure chiesta e- spressamente l'applicazione dei criteri di valutazione della prova, secondo l'art.192 nuovo cod.proc.pen. (di immediata ap plicazione). L'avv. Veneto ha sollevato questione di legittimi tà costituzionale dell'art.59 c.p, in relazione all'art.27 Cost.
IN FATTO
Dopo lunghe e travagliate indagini, si procedeva a carico di MO GI e gli altri ricorrenti, in- .3.
nanzi menzionati (oltre ad altri, non più interessa-
ti per varie ragioni al presente processo), per i
(residui) reati di cui agli art.75, comma-secondo e quarto, della legge 22/12/1975 n.685 (capo A della imputazione) e agli art. 81 capv., 71 e 74, comma
primo,n.2, e secondo, della legge n.685 cit.(capo D
dell'imputazione). Dopo una prima sentenza del Tribu
nale di Reggio Calabria del 19/7/1986 e, in appello,
della Corte di Reggio Calabria del 9/7/1987, su ricor so del Procuratore generale e di numerosi imputati la Corte di Cassazione con sentenza del 4/7/1988
decideva sulle questioni varie proposte, annullando tra l'altro l'impugnata decisione della corte reggi-
na, per difetto di motivazione, con rinvio alla cor-
te di appello di Messina, per un nuovo giudizio.
La Corte messinese, come giudice di rinvio, procede-
va a carico dei prevenuti-appellanti, decidendo tra l'altro alcune questioni preliminari con ordinanza dibattimentale del 14/2/1989, tra cui lo stato di latitante dell'appellante US RA.
Dopo varie udienze, la stessa corte sui motivi di gravame dei vari appellanti decideva con sentenza del 10/3/1989.
In particolare, la corte di appello di Messina, inter-
pretando il dispositivo della sentenza di annullamen- .4.
to della Cassazione alla luce della motivazione, ri-
teneva che il suo compito era limitato all'accerta-
mento dell'elemento psicologico del reato associati.
con conseguente preclusione relativamente allo vo,
elemento oggettivo (pub avvertendo però che l'indagi-
ne sarebbe stata estesa a fatti storici ed accadimen-
ti, con riferimento a vari appellanti, sempre ai fi-
ni dell'accertamento dell'elemento soggettivo indica.
to).
La sentenza dei giudici messinesi veniva quindi in-
pugnata con ricorso per cassazione, dai ricorrenti
:
in seguito indicati, per ognuno dei quali sono ripor.
tati i motivi del ricorso:
1) BU AR, che ha presentato dichiarazione di ricorso in termine (il 13/3/1989) ma con motivi de-
finiti contestuali (depositati però il 27/5/1989),
lamenta genericamente che la decisione impugnata ha tratto il convincimento della colpevolezza del ricorrente in base ad elementi avulsi dalla realtà
dei fatti e a circostanze non conosciute o erronea-
mente supposte, con immotivato rigetto delle istanze del grado precedente. E' stato assolto per insuffi-
cienza di prove dal reato sub D).
2-3-4) MO GI-CI Erio-IG Miche
le, investono la sentenza con censure più articolate, .5.
incominciando il CI dalla rinnovazione della censura dell'ordinanza di rinvio a giudizio che,
quanto al capo )) dell'imputazione e dopo i preceden-
ti annullamenti della Corte di Cassazione degli or.
dini di cattura antecedenti a carico del CI, ha ordinato il rinvio al giudizio del ricorrente senza il previo interrogatorio dell'imputato.
I tre ricorrenti poi contestano le argomentazioni dei giudici del merito, sia per quanto riguarda il reato associativo sia per quanto concerne l'imputa-
zione sub D (spaccio di droga).
In particolare i ricorrenti medesimi ( e il MO
con maggiore incisività) censurano il ragionamento degli stessi giudici, per aver ritenuto la sussisten.
za del vincolo associativo, di cui al capo A) della imputazione ( e la posizione del MO nell'ambito dell'organizzazione criminosa, come primus inter pa-
res) violando i principi che governano la materia del reato in questione, trascurando peraltro che i ricorrenti stessi ( e in particolare il MO, sog.
getto piuttosto preoccupato di saldare i debiti con-
tratti) non avevano le capacità intellettive e voli-
tive per un valido apporto nell'associazione ed era no stati raggiunti da elementi equivoci(come lo scam.
bio di telefonate, non riferentisi in modo chiaro e .6.
provato alla droga) e fatti oggetti di motivazioni con addittorie circa la posizione che avrebbero as-
sun' nel delitto sub A) e le singole azioni di vol-
ta in volta attribuite a ciascun ricorrente.
Deducono gli stessi ricorrenti che manca la prova sulla identificazione della merce (che era stata og-
getto di conversazioni telefoniche) come droga e sul la entità della stessa, ai fini del reato sub D).
Lamentano, infine, i ricorrenti l'immotivato dinie-
go delle invocate attenuanti generiche.
5) NO PP lamenta vizio di mancanza di moti-
vazione in ordine alla ritenuta affermazione di re-
sponsabilità per la partecipazione all'associazione criminosa (in base alla sola ed equivoca circostanza che il ricorrente è indicato nelle telefonate incri-
minate) e per il reato sub D), il cui giudizio di colpevolezza è stato fatto discendere dalla responsa.
bilità del primo delitto, con argomentazioni illogi-
che e av ulse dalle risultanze processuali. Lamenta
ancora il ricorrente il rifiuto delle attenuanti ge-
neriche (che, invece, sono state concesse).
6-7-8)UB Martin-LO NO IO
pure con articolate censure investono il ragionamen-
to dei giudici del merito, nel punto in cui hanno ritenuto la sussistenza del vincolo associativo e .7.
la partecipazione dei ricorrenti al sodalizio crimi.
noso.
Insistono infatti i ricorrenti nel denunciare la violazione dei principi che governano la materia de qua, anche al lume della decisione di rinvio del la Corte di cassazione (che sarebbe stata superata dagli stessi giudici nei punti divenuti definitivi),
pervenendo peraltro all'affermazione di responsabi-
lità (anche per il reato sub D) in base ad elementi equivoci, senza chiaro significato e senza aver ac-
certato la presenza della droga se non alla luce
"
delle equivoche conversazioni telefoniche), nè il
A
ruolo ed i compiti di ciascun ricorrente nella vi-
cenda processuale, trascurando peraltro che al LO
e al SI viene attribuito un solo episodio crimi-
noso.
I ricorrenti estendono il loro gravame anche ad aspetti processuali della vicenda in esame, sotto
il profilo che la decisione di rinvio ha erronea-
mente rimesso le parti davanti alla corte di Messi-
na(e non di AT, essendone Reggio Calabria
sezione distaccata)e alla ritenuta incompatibilità
dell'aggravante del numero delle persone (di cui al-
lo art. 74 legge 685/1975) con la invocata attenuan-
te ex art.114 c.p., in quanto viola i principi co- .8.
stituzionali di responsabilità personale e di pro-
porzionalità della pena in elazione al fatto com-
messo.
9) ZI LL dal canto suo incomincia con il de nunciare che la corte messinese ha disatteso la de -
cisione di rinvio della Cassazione, nei punti in cui: a) si è limitata ad accertare l'elemento psico-
logico del reato associativo, trascurando peraltro l'elemento oggettivo (per cui non vi erano preclu-
sioni di sorta); b) ha accertato la appartenenza del ricorrente al vincolo associativo, in base sopratut-
to alla deposizione del IN AN, che è equi voca, imprecisa e dettata da precedenti motivi di rancori;
c) secondo il ricorrente (il cui nome peral-
tro non risulta nelle conversazioni telefoniche e non è stato oggetto di perquisizioni o pedinamenti),
egli, che si è sempre dedicato al lavoro, non ave-
va peraltro la capacità economica di acquistare la entità di droga che gli assegna il IN;
d) la corte indicata ha fatto uso non corretto del materia le probatorio, alla luce dei principi stabiliti del-
la Suprema corte, a causa delle ripetute accuse di falsità delle dichiarazioni del IN, trascu-
rando peraltro che il ricorrente nel processo di
OR (in seguito ad accuse del IN) è stato .9.
invece assolto;
Be) i giudici del merito hanno erronea mente rifiutato di ritenere l'ipotesi di modica quan.
tità di droga per le imputazioni sub D) (e ancor pri na,la estraneità del ricorrente a tali imputazioni),
nonchè la prevalenza delle attenuanti generiche sul le aggravanti contestate (risultando solo due condan ne a carico del ricorrente, in epoca lontana).
10) LO NO investe la decisione messinese con analoghe censure, incominciando dal denunciare che i giudici del merito non hanno fatto corretta applica-
zione dei principi indicati dalla decisione di rin-
vio, sia sotto il profilo dell'accertamento della esistenza del sodalizio criminoso (oranche di più
socalizi), sia sotto il profilo del corretto uso del materiale probatorio (dal momento che il ricorrente non è raggiunto da alcun chiaro indizio proveniente dalle intercettazioni e poi le deposizioni che lo indicano come facente parte dell'organizzazione e dello spaccio di droga sono chiaramente contraddet-
te da altri elementi processuali).
11) AL GO ripete le stesse censure nei riguardi del ragionamento fatto dai giudici messinesi, sia
per quanto concerne la esatta applicazione dei cri-
teri stabiliti dalla sentenza di rinvio della Cassa-
zione, sia per quanto riguarda la ritenuta responsa .10.
bilità del ricorrente in ordine ai reati ascrittigli,
pronunciata, peraltro in base a elementi processuali privi di valore probatorio(e trascurando che lo stes.
so ricorrente aveva dato prova che contatti con al-
tre parti del processo avevano per oggetto merce e-
lativa al di lui commercio e non droga), non senza lamentare la assenza di ragioni per determinare la pena in concreto e il rifiuto della prevalenza del le attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
12) AR PP dopo di aver esposto con i moti.
vi le stesse censure, concernenti la violazione dei criteri indicati dalla Cassazione con conseguente errore nel valutare gli elementi probatori, ai fini dell'appartenenza al vincolo associativo, deduce che le circostanze emerse (e tenute presenti ai fi-
ni della responsabilità) circa il coinvolgimento del ricorrente nell'associazione e nel traffico di droga, sono state desunte da pretesi incontri del ricorrente medesimo con altri soggetti processuali
(e in particolare dalla screditata fonte di informa zione proveniente da Lenerz, che non ha indicato si-
curi elementi in punto di data dell'incontro e di partecipanti all'incontro stesso), non senza peral-
tro censurare il governo del materiale probatorio raccolto, nonchè il rifiuto immotivato delle attenu- .11.
anti generiche attesa anche l'incensuratezza del ricorrente).
13) OS GI pure incomincia con l'investire con i motivi del gravane la decisione impugnata,
nel punto in cui ha accertato la ricorrenza dello elemento psicologico della partecipazione al sodali zio criminoso, in base a circostanze (quale-ad esem pio la distribuzione di campioni di droga ecc.) non provate e comunque non collegabili a convincenti di-
mostrazioni, non senza aggiungere che giudici del merito (che peraltro hanno erroneamente negato le attenuanti generiche) hanno omesso di considerare che le indicate circostanze non potevano essere ma.
nifestazioni di attività rientranti nell'organizza zione criminosa, ma piuttosto singoli episodi a sè.
14) NO NI con le sue censure procede per la stessa strada nell'investire il ragionamento dei giudici del merito, nel punto in cui (disattendendo i criteri della decisione di rinvio) hanno omesso di motivare circa la ricorrenza dell'elemento psico-
logico del reato associativo (e, in particolare, di motivare in punto di consapevolezza del ricorrente di essere inserito nell'associazione criminosa erdi ruolo svolto in seno alla stessa), non senza censu-
rare lo stesso ragionamento, nel punto in cui, con .12.
motivazione contraddittoria e carente, è giunto ad affermare il dubbio sulla responsabilità per il rea.
to di traffico e spaccio di droga ( e non già l'asso luzione con formula piena).
15) TI GI presenta analoghe censure, nei
punti in cui la decisione impugnata, con ragionamen.
to contraddittorio e travisamento del fatto, ha trat to il convincimento del coinvolgimento del ricorren-
te nel sodalizio criminoso in base a circostanze e-
quivoche (i rapporti con lo zio MO GI,
che non hanno valenza probatoria, anche perchè si tratta di un solo episodio, peraltro spiegato alla luce di distorte interpretazioni di conversazioni telefoniche), non senza aggiungere che i giudici del merito (violando i principi in materia, dopo la sentenza della Cassazione) hanno mostrato di risali-
re da un unico episodio (ai fini dell'imputazione sub D) alla affermazione di responsabilità per il reato associativo (omettendo poi di tener conto del lo stato economico del ricorrente, per nulla rispon dente alla attività criminosa attribuitagli).
16) US RA incomincia con l'impugnare l'ordinanza dibattimentale del 14/2/1989, nel punto in cui ha considerato latitante il ricorrente in se guito al provvedimento restrittivo della libertà .13.
personale del G.I. di Reggio Calabria del 26/11/1985.
Al riguardo sostiene il ricorrente che, Copo l'annul lamento di precedente provvedimento di cattura ed essendo già decorsi i termini di custodia cautelare,
lo stesso G.I. non poteva emanare il mandato di cat-
tura del 26/11/1985, anche perchè l'uso del relativo potere era escluso dalla sentenza della Cassazione
del 13/8/1986 (che si era pronunciata in tema di que stioni di libertà personale di alcuni imputati, tra c o il US).
Nel merito il US con i motivi censura la sen-
tenza impugnata, per aver fatto erronea applicazione dei principi stabiliti della decisione di rinvio, in punto di pretesi incontestabili accertamenti, a teno re dei quali al giudice di rinvio sarebbe rimasto ben poco (persino la immodificabilità della pena).
Invece, secondo il ricorrente, lo stesso giudice a-
vrebbe dovuto procedere ad autonomo accertamento,
anche sotto il profilo dell'elemento psicologico e della ricorrenza dei presupposti delle aggravanti contestate, non senza aggiungere che la responsabili tà del ricorrente è stata desunta da una equivoca ed incerta conversazione telefonica(peraltro non ri-
sulta identificato uno degli interlocutori come il
US) e da considerazioni fatte nella sentenza .14.
annullata dalla Cassazione ed erroneamente sono sta te negate le attenuanti generiche e determinata la pena per il reato continuato.
17) EL CO si duole della mancata appli-
cazione in sede di rinvio dei principi stabiliti della Suprema Corte, denunciando peraltro malgover-
no delle risultanze processuali e travisamento del
fatto (nel punto in cui i giudici del merito hanno ricavato la partecipazione del ricorrente al sodali zio criminoso da una sola ed imprecisa conversazio-
ne telefonica), nonchè violazione dei principi in tema di assoluzione con formula dubitativa per il reato sub D) e in tema di determinazione della pena
(anche con riferimento alla posizione di altri impu tati) e di rifiuto della prevalenza delle attenuan-
ti generiche sulle aggravanti contestate.
18) SO PA con i motivi contesta le conclu sioni cui sono pervenuti i giudici del merito nello affermare la responsabilità, a cominciare dall'inos servanza dei criteri dettati dalla decisione di rin-
vio, per finire con il denunciare che gli stessi giudici hanno erroneamente (e superficialmente e senza tener conto delle ragioni addotte dal ricor-
rente in sede di interrogatorio) tratto argomenti di colpevolezza da una sola intercettazione telefo_ .15.
nica, implicante (secondo l'accusa) un papporto con il MO e il AL avente ad oggetto droga, senza tener conto delle spiegazioni fortuite dal ricorren-
te e della scarsa credibilità delle dichiarazioni durante la conversazione telefonica.
19) NN NI (che è stato assolto con formula ampia dal reato sub D) ripete le censure alla deci-
sione impugnata, sotto il profilo dell'osservanza dei criteri dettati dalla decisione della Cassazione,
dolendosi peraltro del fatto che i giudici del meri-
to hanno tratto argomenti di colpevolezza da episodi precedenti (per cui vi era stata assoluzione) e da incontri del ricorrente con coimputati (senza tener conto che gli incontri non sono stati due e nel cor.
so dell'unico incontro non si parlò di droga e non risultano conversazioni telefoniche intercettate);
hanno riservato al ricorrente (che è stato assolto da un reato) trattamento sanzionatorio più grave rispetto ad altri coimputati ed hanno erroneamente negata la prevalenza della attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
20) OD DO denuncia malgoverno delle risul-
tanze processuali, nei punti in cui i giudici del me rito non hanno tratto le dovute conseguenze dalle dichiarazioni della teste VE ES (la qua- .16.
le, malgrado i contrasti con il ricorrente, per la morte del di lei marito, aveva parlato di commercio di gioielli), non hanno ritenuto il fatto sub D) co.
me non di ingente quantità di droga, lamentando pe-
raltro la scarsa incidenza, ai fini della diminuzio.
ne di pena, delle attenuanti concesse e la mancata
applicazione di condono, secondo 1 D.P.R. n.744 del
1981 e n.865 del 1986.
21) IT NT ripete le censure alla decisione impugnata, la quale, contrariamente alla sentenza di rinvio della Cassazione, ha ritenuto di dover accertare soltanto l'elemento psicologico della par tecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso,
non senza aggiungere che gli argomenti tratti dalle conversazioni telefoniche del ricorrente stesso con altri coimputati sono equivoci e privi di consisten
-
za probatoria (perchè in dette conversazioni si fa riferimento al commercio di brillanti e negoziazio ni di assegni e non di droga), ai fini della respon-
sabilità in ordine ai reati contestati, e che i giu-
dici del merito avevano erroneamente negate le atte-
nuanti generiche.
22) US BA non ha presentato i motivi del ricorso.
23) IA NI non ha presentato i motivi del .17.
gravame.
24) BE HE IN ha fatto rinuncia al ricorso
(e la Cassazione ha dichiarato inamissibile il gra-
vame). In Diritto. Prima di passare all'esame dei motivi dei ricorsi, ritiene la corte che biso-
gna risolvere preliminarmente le seguenti questioni:
1) se la Corte poteva indicare come giudice di rinvio la corte catanese (motivo di LO ed altri), essendo,
invece, competente la corte di AT (secondo i ricorrenti):la questione%; a parte ogni altra con-
siderazione, è superata dall'art.544 cod.proc.pen.,
secondo cui la designazione del giudice di rinvio
(territorialmente competente) è incontestabile (è
giudicato);
2) se il ricorrente US RA è stato ritual mente considerato, agli effetti penali, come lati-
tante (art.173 cod.proc.pen.): questione anche que-
sta superata dal fatto che il ricorrente (che si la menta con il ricorso dell'illegittimo esercizio del la potestà di cattura;
v. i motivi del gravame) ri-
sulta essere impugnante avverso l'ordinanza di rin vio a giudizio (contenente il mandato di cattura) e la Corte di Cassazione con sentenza del 15/3/1988,
pur annullando il provvedimento restrittivo a cari- .18.
co di altri coricorrenti, non ha invalidato il man-
dato di cattura a carico di US (con ciò confer mandone l'efficacia) (tra le altre, Cass., sez.1,7 a-
prile 1986, D'Angelo);
3) se può esservi responsabilità per il solo reato associativo e non pure per fatti di spaccio, deten-
zione ecc.di droga(capop): la risposta, secondo una consolidata giurisprudenza, è positiva (anche per la ipotesi inversa) (tra le altre, Cass., Sez.II, 4 luglio
1985, Gioffrè);
4) se il procedimento seguito dai giudici messinesi è
rispettoso, in tema di valutazione della prova(anche per l'ipotesi di chiamata di correo), dei principi stabiliti dall 'art. 192 nuovo cod. proc.pen.(questio-
ne sollevata dai difensori Gallo, Aricò ed altri),
dal momento che la norma è di immediata applicazionė
(art. 245 norme transitorie%3B v., sul punto, di recen.
te, Cass., sez.un., 3/2/1990, Belli): la risposta (se pure la norma è applicabile ad attività già compiu-
te) è positiva, in quanto (come risulterà in seguito)
gli stessi giudici hanno valutato, per ogni ricorren-
te, ogni elemento e circostanza, mettendoli in rap-
porto tra loro%;B e con la costante ricerca di riscon-
tri, sul piano logico e giuridico (onde non appari-
rà che si tratti di meri indizi o di chiamate in cor
--
- .19.
reità o di accuse senza riscontri 1)
5) se l'art.59 cod.pen. (in punto, in particolare,
di circostanze aggravanti del reato, non conosciu-
te o per errore ignorate) è costituzionalmente le-
gittimo, alla luce dell'art. 27 Cost.(questione sol-
levata dall'avv.Veneto): la risposta è positiva.
Invero, pur avendo autorevole dottrina rilevato che la disciplina contenuta nell'art.59 va meglio corre-
lata al principio della "pena per colpa", bisogna ricordare che analoghi tentativi, sin da tempi meno recenti es. Pretura Chieri 21 maggio 1970, in Giur.
cost.1970,1986) fatti, non hanno avuto fortuna.
E si comprende la ragione, per cui la riforma della materia de qua è stata più volte invocata in sede legislativa (facendosi quindi appello ai poteri del legislatore, perreliminare eventuali "anacronismi"
come è stato osservato).
La questione è, pertanto, manifestamente infondata
(art. 23 della legge 11 marzo 1953 n.87).
6) se la corte di Messina, come giudice di rinvio,
si è uniformata ai criteri dettati dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza del 4/7/1988. La questio-
ne è comune a tutti i ricorrenti.
Il problema consiste nello stabilire se la preceden.
te decisione della stessa Corte di cassazione, con .20.
iferimento alla partecipazione al delitto associa
Bivs, nell'annullare la precedente sentenza della
Corte di appello di Reggio Calabria del 9/7/1987 ha annullato la stessa sentenza in tutto (per cui il
-- cioè, la corte di Messina giudice del rinvio avrebbe dovuto portare il suo esame ai due elementi del deli to de quo, cioè quello oggettivo e soggetti vo o psicologico) o soltanto in parte (per cui lo stesso giudice avrebbe dovuto limitare il suo accer.
tamento all'elemento psicologico, restando così pre-
clusa ogni nuova indagine sull'altro elemento, accer_
tato già e definitivamente stabilito dalla Suprema
Corte con la nota sentenza del 4/7/1988)(art.543 e seg.cod.proc.pen.).
IL giudice del rinvio ha scelto la seconda soluzione,
pur facendosi carico del fatto che il dolo, nel rea.
to in discorso, presenta caratteristiche particola-
ri, onde non può dirsi a priori che è esclusa, pro-
prio in connessione con il compito residuo (elemen.
to psicologico), ogni indagine relativa all'altro elemento e a fatti storici, con riferimento ai vari imputati.
Per pervenire a tale soluzione del problema, lo stesso giudice, dopo di aver interpretato la senten-
za di rinvio alla luce della motivazione (e tanto .21.
nei limiti dei poteri assegnatigli) (tra le tante,
Cass.19 aprile 1989 n.1850 e 20 gennaio 1962 n.84),
ha messo in evidenza i passi della stessa motivazio.
ne, da cui si desume che il primo giudice del merito secondo l'espressa valutazione fatta dalla Corte di cassazione ha accertato la sussistenza della strut-
-
tura associativa ("un quadro organico ed esauriente della rete di interessi e di attività che legava tra loro gruppi e persone singole coinvolte nel pre-
sente procedimento...") con ragionamento "puntuale,
esauriente e logico". E la stessa Corte ha aggiunto nella sentenza di rinvio che, accertata la (si ripe.
te) sussistenza dell'associazione per delinquere,
occorreva per ciascun imputato (compresi i ricorren-
ti) individuare e dimostrare la sussistenza del rela-
tivo elemento psicologico (con le caratteristiche accennate, proprie della natura del reato in discor so).
Quindi, rettamente la sentenza impugnata ha limita.
to l'indagine al requisito soggettivo (ritenendo peraltro preclusa ogni autonoma indagine relativa all'accertamento dell'altro requisito per la preclu-
sione derivante dalla stessa decisione di rinvio della Cassazione). Ed è appena il caso di aggiungere
(per sgombrare il campo da possibili errori di valu- .22.
Lazione che, anche se in qualche passo della senten-
za del giudice di invi si legge che la Corte avreb.
be pune acce tato La patecipazione al sodalizio criminoso (in tutto e pel tutto;
quindi, sembrereb.
il profilo dell'ele- be, a prima vista, anche so in realtà la asser- mento psicologico del deli zione è priva di consistenza, sul piano del rispet-
to ella decisione di invio, perchè la Corte messine.
se algrado la svista cennata) ha proceduto allo acceltamento del ripetuto requisito, alla luce dei principi che governant la materia.
Principi, a tenore dei quali, il dolo nel delitto de quo è stato giustamente ravvisato nella consape-
volezza di partecipare e contribuire attivamente al la vita dell'associazione, attraverso un coinvolgi-
mento volontario nei fatti della consorteria, con conoscenza dei principali esponenti, il ruolo da cia-
scuno svolto, quello assegnato a ciascun partecipan te, il contributo singolarmente dato per la realiz-
zazione del programma comune (tra le altre, v. Cass.
sez.I, 27 gennaio 1986, Scala;
Cass., sez.VI, 24 ottobre
1985, in Glust.pen.1337,II,46, con particolare rife-
pimento al reato di associazione per delinquere, di cui all'art. 75 della legge n.685 del 1975, con fina-
lità di traffico reiterato ed esclusivo di stupefa- .23.
centi; Cass., sez.I, 24 giugno 1985, ivi, 1986,II,652,
secondo cui la volontà di ogni associato di aver as.
sunto il vincolo della organizzazione può e deve es-
sere desunda da facta concludentia, tenendo peraltro conto del lavoro svolto nell'ambito dei fini genera.
1 perseguiti dai componenti dell'associazione cri-
minosa).
Ciò posto, la Corte passa all'esame di ogni singolo ricorso.
1)il BUapur se ha impugnato in tempo la decisione messinese, ha però presentato motivi (definiti "con
testuali", redatti personalmente) fuori termini e con censure generiche%;B per cui il ricorso deve esse-
re dichiarato inamissibile (tuttavia ex art.254 e
245 D. legisl. n. 271/1989, la formula di assoluzio-
ne con dubbio per il reato sub D) va sostituita con la assoluzione con formula piena).
2-3-4) il MO, il CI e il IG.
Per quanto concerne il primo, la sentenza impugnata,
con ragionamento congruo e logico(e pertanto non sog-
getto al sindacato in sede di legittimità) ha messɔ
in relazione le varie e numerose circostanze emerse dal materiale probatorio raccolto(tra cui, in primo piano le numerose conversazioni telefoniche che indi-
cano il MO come interlocutore o comunque come .24.
Pientrante nelle conversazioni dei computati), pe venendo alla conclusione, altrettanto logica, che il ricorrente in senso al sodalizio svolgeva un lus.
lo di primo piano(v.i contenuti delle conversazioni richiamate in sentenza;
i rapporti con altri impu-
tati; le modalità di acquisto e smercio di merce,
accertata con argomentazioni logiche come droga;
la presenza del MO in quasi tutti gli atti di commercio ed approvigionamento e smercio;
i vari episodi di detenzione di droga, con altri ricorren-
ti ecc.).
Nel ricostruire la vicenda processuale riguardante il MO, con minuzioso accertamento dei fatti,
episodi e accadimenti, il giudice del rinvio, ai fini della responsabilità per i reati sub A) e D),
ha mostrato di uniformarsi alla giurisprudenza in materia (ed innanzi riportata), traendo peraltro la prova del dolo dalle circostanze aceertare ed indicate (secondo i criteri giurisprudenziali).
Per quanto riguarda il CI, ricordato che la
Corte messinese ha correttamente esclusa la nullitǎ
invocata dal ricorrente (per mancato interrogatorio\,
sebbene abbia ricordato il giudice del rinvio, che
è stato espletato)(v.in proposito,l'art.544, terzo comma, cod. proc.pen., in punto di nullità dei gradi .25.
precedenti con relative preclusioni), bisogna fare lo stesso discorso.
Il ricorrente è raggiunto da una serie concatenata di elementi emersi dal processo, che innanzitutto lo danno come assiduo e proficuo interlocutore del
Horena. A tal proposito la sentenza impugnata ricor_
da tutti gli episodi, in cui si vede il ricorrente
(con altri coimputati) presente nelle conversazioni telefoniche ed interessato al raggiungimento dei fi-
ni del sodalizio criminoso e smercio di droga.
In particolare, il giudice del rinvio ha messo in ri-
lievo le numerose telefonate intercettate (con viferi-
menti al ricorrente), le modalità di trasporto e smercio di sostanze stupefacenti ed anche una conver.
sazione in cui si parla chiaramente di droga.
E, con lo stesso procedimento innanzi descritto (in applicazione dei criteri giuridici che governano la materia) è pervenuto, con ragionamento logico e con-
gruo, all'affermazione di responsabilità, per entram..
bi i reati.
Lo stesso procedimento (in punto di accertamento dell'elemento psicologico del reato sub A e di col-
pevolezza per il reato sub D) è riservato al Gimi-
gliano, che è legato, quanto a telefonate, interessa-
mento per smercio di droga, ruolo svolto nella asso- .26.
ciazione criminosa(con indicazione specifica di ogni fatto e circostanza relativa ai cennati episodija-
gli altri ricorrenti (MO ed altri), con la ulte.
riore e corretta precisazione che, anche se il i-
corrente (con altri, come il CI)fa parte di un c.d.gruppo romano di affiliati, ciò non toglie a va-
lore alla sussistenza dell'unico sodalizio crimino-
so nè contraddice allo stesso), per gli accertati rapporti tra tutti i partecipanti, con ruoli e compi-
ti finalizzati al raggiungimento degli scopi dello unico sodalizio e conoscenza reciproca, nonchè dei ruoli degli altri partecipanti. Il tutto(si ripete)
nell'alveo dei criteri da tempo stabiliti dalla giurisprudenza, nella materia in esame.
L'avere la corte messinese messo in risalto i prece-
denti (anche specifici)penali, la gravità dei fatti,
la pericolosità e la personalità incline al delitto
(per il MO); i precedenti penali, la gravità
del fatto e l'inclinazione criminale (per il CI);
e i precedenti penali, la gravità dei fatti e la pericolosità(per il IG) comporta che l'eser-
cizio del potere discrezionale di rifiuto delle at-
tenuanti generiche risulta correttamente motivato
(ed in modo insindacabile)(tra le altre, Cass., sez.
III, 19 marzo 1985, Zambelli). .27.
1
5) per quanto riguarda il ricorso di NO PP,
osserva la Corte che i relativi motivi(che, come per i ricorrenti preceden i e per quelli successivi si riducono ad argomentazioni che, al cospetto della congrua, logica e diffusa motivazione della decisione impugnata, pretendono, in missibilmente in sede di legittimità, di dare una diversa valutazione del ma-
teriale probatorio raccolto, di cui non è stato fat-
h to malgoverno) sono senza pregio.
-
Anche per il ricorrente il giudice del rinvio ha
•
proceduto con il mettere in rilievo la varie circo.
stanze (conversazioni e addirittura l'accusa da parte di un teste;
rapporti con altri coimputati;
modalità
di trasporto di droga ecc.), in relazione logica tra loro, onde giungere correttamente all'accertamento dell'elemento psicologico del reato sub A) (ma non sono mancati, come per altri ricorrenti, gli accer-
tamenti dei comportamenti, nel quadro della responsa-
bilità per la partecipazione al sodalizio criminoso;
punto già messo in evidenza prima) e allo accertamen-
to dei requisiti del reato sub D).
Le attenuanti generiche(invocata dal ricorrente) ri-
sultano già concesse dai giudici messinesi.
6-7-8) vengono in esame i ricorsi di UB, LO
e SI (che ha presentato la dichiarazione di grava. .28.
me 11 14/3/1989, tardivamente).
Incominciando dal primo ricorrente, il discorso de.
ve essere condotto con procedimento analogo: egli è
raggiunto da una serie di elementi, che lo fanno apparire, non soltanto inserito, con coscienza e volontà nella organizzazione criminosa (dolo del de-
litto de quo), ma anche come componente avente rili-
evo di primo piano(v. in proposito i rapporti con gli altri associati%3B la conoscenza degli associati%;B
ruolo di corriere internazionale di droga;
coinvol-
gimento in conversazioni telefoniche, aventi ad og-
getto la droga;
modalità di trasporto della droga;
assenza di incidenza del fatto che il ricorrente ebbe dei contrasti con altri associati, ma per affa-
- estranei allo scopo comune ri vendita di camion del sodalizio criminoso;
ecc.).
Naturalmente, i giudici del rinvio, come per gli al-
tri ricorrenti, hanno logicamente messo in relazione gli elementi indicati, per pervenire correttamente alle soluzioni raggiunte.
E la stessa cosa fanno per il LO, mettendo in evi-
denza circostanze ed episodi (conversazioni telefoni-
che rapporti con altri associati%3B qualche episodio di perseguimento di interesse individuale che non contraddice all'essenza ed appartenenza alla consor. .29.
teria criminosa;
le specifiche telefonate, ai fini del reato sub D, che hanno ad oggetto la boba", che la Corte di merito ha accertato, con ragionamento congruo e logico anche per gli altri ricorrenti, es-
sere la droga;
ecc.). Elementi tutal che, alla luce della giurisprudenza in materia, hanno indotto la stessa corte non soltanto a ricavare logicamente il ripetuto requisito psicologico del reato sub A), ma
anche la responsabilità del ricorrente per il delit.
to sub D).
Per il SI (pur volendo per un solo istante presc dere dal fatto che il suo ricorso è fuori termine)
vale lo stesso discorso:le intercettazioni di conver.
sazioni telefoniche(da cui si ricava che il ricorren-
te non soltanto è inserito nel sodalizio criminoso,
ma investe anche un ruolo non secondario) ed i rap-
porti con gli altri imputati(in particolare l'Arani-
ti), aventi ad oggetto (ai fini del reato sub D) pri.
ma "polli ruspanti" e poi "assegni", ritenuti dal '
giudice di rinvio, con ragionamento logico e alla luce del complesso materiale probatorio, termini di comodo (come è accaduto per altri ricorrenti), in re-
altà (anche per i tentennamenti del ricorrente in
\ proposito) riferentisi a droga.
Per quanto concerne la pretesa illegittimità della .30.
ritenuta incompatibilità dell'aggravante di cui al capo D) dell'imputazione con le attenuanti previste dal codice penale(segnatamente quella della minima partecipazione, di cui all'art.114), basti osserva-
re che la relativa questione è stata già ritenuta infondata dalla giurisprudenza (tra le altre, Cass.,
sez. , 12 febbraio 1985, Lucatello), da cui la Corte
non ha serie ragioni per discostarsi.
6) Passando all'esame del ricorso del ZI, che pu-
re si lamenta del fatto che i giudici messinesi a-
vrebbero irritualmente accertato soltanto l'elemento psicologico del reato sub A) (ma è stato già detto prima che il rilievo non ha pregio e poi nel caso in esame gli stessi giudici dalla ricostruzione dell'elemento oggettivo sono passati alla dimostra-
zione dell'elemento psicolgico), non v'è che fare lo stesso discorso: il ricorrente è raggiunto da una serie di elementi di accusa (tra cui assume rilievo la deposizione del IN, ritenuta minuziosa ed attendibile e piena di riscontri anche dalla senten-
za di rinvio della Cassazione) che lo indicano,
....
senza ombra di dubbio, non soltanto inserito nella organizzazione (per lo smercio della droga), ma anche partecipe dell'attività di cui all'imputazione sub D).
Corretta poi appare la decisione impugnata, nei pun- .31.
ti in cui ha negato al ricorrente l'ipotesi di "mo dica quantità" (di droga), sul rilievo che i campio-
ni di droga consegnati allo stesso ricorrente (mes.
si in luce dalla stessa decisione, ai fini della responsabilità per i due reati), per i necessari e-
sami e controlli non potevano logicamente rappresen-
tare l'ipotesi invocata (traale altre, Cass.,sez.I,
:
4 novembre 1985, in Giust.pen., 1987, II, 305;Cass.,
sez.I,17 ottobre 1985, ibidem, 304), nonchè la preva-
lenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti
(con il mettere in risalto i precedenti penali e il
ruolo svolto nell'organizzazione dal ricorrente,
anche se non di primo piano, la ripetuta decisione ha mostrato di fare corretto uso del relativo pote -
re discrezionale)(tra le altre, Cass., sez.II,18 gen-
naio 1986, Cipriant).
10) In merito al ricorso del LO, giova ribadi-
re che la censura relativa alla pretesa violazione dei principi stabiliti dalla sentenza di rinvio (co-
mune anche agli altri ricorrenti) è stata già esami-
nata prima. Per il resto, i giudici messinesi hanno:
indicato tutta una serie di elementi(conversazioni telefoniche;
interessamento per il trasporto di dro-
ga; pronta soluzione dei problemi che si presentavano nell'ambito del sodalizio;
rispetto goduto in essa .32.
dal ricorrente;
rapporti con altri imputati, anche secondo la testimonianza, credibile, del IN;
B
ecc.)che, messi in relazione tra loro, hanno offer.
to correttamente la prova della partecipazione alla consorteria criminosa e allo smercio di droga, sotto tutti i profili richiesti per legge.
11) La stessa cosa è stata fatta dai giudici per il ricorrente AL(il quale risulta raggiunto da nume.
rosi elementi, tutti messi in logica relazione tra loro, tra cui i rapporti con altri imputati, noti
e riconosciuti trafficanti di droga, come il MO
ed altri;
la puerile spiegazione che la merce di cui si parla nelle conversazioni era plastica, mentre correttamente e con procedimento logico gli stessi giudici hanno rilevato che il ricorrente, già esper.
to in plastica, non poteva seriamente rivolgersi a coimputati, noti spacciatori, per carichi di plasti-
ca; precedenti per droga;
ecc.).
Correttamente i giudici messinesi hanno esercitato il potere di determinare la pena nel caso concreto,
dopo di aver ricordato (ai fini del giusto rifiuto della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, in base al relativo potere) i precedenti.
penali (per assegni a vuoto), il ruolo svolto nel SO-
dalizio e la attività svolta nell'ambito dello stes- .33.
so sodalizio criminoso (Cass., sez.I, 16 ottobre 1985,
Scravaglieri).
12) le censure del ricorrente AR PP, come quelle precedenti degli altri ricorrenti, non hanno il pregio di indebolire il ragionamento, logico e minuzioso, del giudice del rinvio a parte la dose che ogni ricorso presenta- già messa in luce di argomentazioni in fatto con cui si pretende di da-
re una diversa valutazione del materiale probatorio,
senza peraltro nuovi profili di diritto). Il Barre-
ca non riesce, per vero, a sottrarsi alle accuse che, con corretto uso del materiale probatorio("sum mit" con altri imputati;
accusa, puntigliosamente ricostruita dal giudice medesimo come attendibile,
proveniente dalle dichiarazioni del Lenertz%;B puntua-
li ed obiettivi riscontri alle accuse, rilevati an-
che dalla sentenza di rinvio;
riferimenti al ricorren.
te in varie telefonate%;B alla droga;
anche ai fini del reato sub D)%; posizione di prestigio nel sodali-
zio criminoso, tanto da apparire come associato che ne muove le fila;
consapevolezza del ruolo svolto e del ruolo degli altri;
ecc.), sono state accertate dai giudici messinesi, i quali(con il ricordare i precedenti del ricorrente, la gravità dei fatti, la
posizione assunta nella consorteria e l'inclinazione .34.
al delitis) hanno correttamente (secondo i criteri gid appli esercitato il potere di negare le at-
tenuanti eneriche.
10) La stessa sorte tocca alle censure del OS
US, il quale con il ricorso mira a dimostrare che non vi sarebbero prove della partecipazione ai due reati contestati. Al contrario, la sentenza impu gnala ha messo in logica relazione gli elementi rac-
colti accuse del IN;
rapporti con altri imputa t;
portatore di campioni di eroina3B opera di proseli-
tismo nei fini del sodalizio;
episodi di trasferimen-
to di campioni di eroina;
ecc.), per pervenire corret-
tamente alla soluzione opposta, anche sotto il profi-
lo dell'elemento psicilogico dei reati.L8 stesso di-
scorso fatto per AR, per il rifiuto di attenuan-
ti generiche, vale per OS.
14) Per NO, che lamenta mancanza di prove anche circa l'elemento psicologico del reato sub A), la sen tenza impugnata con la stessa motivazione logica e congrua (e facendo corretto uso del materiale proba.
torio raccolto) riesce a mettere insieme vari elemen-
ti, anche ai fini del cennato elemento soggettivo
(rapporti con gli altri coimputati%; accuse specifi-
che; presenza a discorsi concernenti le finalità del sodalizio;
tenore di vita superiore al lavoro svolto .35.
regolarmente; ecc.).
Per il reato sub D), per cui la corte messinese espri me correttamente il dubbio sulla partecipazione del ricorrente ad atti di commercio di droga(perciò, non sindacabile in sede di legittimità), bisogna, in ap-
plicazione dell'art. 254 norme transitorie nuovo cod.
proc.pen.(di immediata applicazione, secondo il pre-
cedente art.245), già citati, sostituire la formula dubitativa con la formula piena(non aver commesso il
fatto) (Cass., Sez. Un.3/2/1990, Saviano).
15) il ricorrente TI lamenta che privi di consi-
stenza sarebbero gli elementi a suo carico;
anzi, vi
sarebbe un solo episodio di smercio non avente valo-
re probatorio. Invece, anche se non è richiesta, ai fini del reato sub A) una serie di atti e comporta-
menti, per la natura stessa del reato associativo,
i giudici del rinvio hanno inquadrato lo stesso epi-
sodio in un complesso di attività, svolte dal ricor rente nell'ambito della consorteria e per le finali-
tà della stessa(incominciando dallo stretto rapporto tra l'TI e lo zio MO;
la competenza dimostra.
ta, sempre per le finalità cennate, in materia di droga;
le iniziative prese per il futuro;
la cono-
scenza del ruolo del MO, soggetto di primo piano nel sodalizio;
telefonate intercettate;
ecc.). Sono .36.
Sutti elementi di chiaro significato, che hanno ra-
gionevolmente indotto gli stessi giudici ad afferma-
e la responsabilità 1 Que Deati.
16)pe 11 US RA le cose non vanno diver
samente, dal punto di vista della responsabilità,
che come per gli altri riccirenti, già esaminati)
la corte messinese ha con ragionamento logico e congruo accertato per entrabi i reati (e senza vio-
lare, pe le cose già dette, i criteri stabiliti dalla sentenza di rinvio). Cono vari e corposi gli elementi a carico del ricorrente, che, legati tra lo-
ro, hanno indotto la stessa corte ad affermare la responsabilità ( apporto con il cognato MO;
in-
tercettazione di telefonate;
interlocutore in casi di rimostranze fatte da acquirenti della droga, in ipotesi di scarsa qualità della stessa%;B attiva par-
tecipazione alla vita della consorteria;
conoscenza del ruolo svolto da altri associati, tra cui in par ticolare il cognato;
diretto coinvolgimento di spedi zione di droga a Reggio Calabria;
ecc.).
Alla luce dei principi già enunciati, in punto di diniego di attenuanti generiche, la corte messinese con il mettere in rilievo la gravità dei fatti, il
ruolo nella associazione, il mendacio, l'inclinazio-
ne al delitto e assenza di resipiscenza, ha mostrato .37.
di esercitare correttamente il relativo potere di-
screzionale (senza possibilità di sindacato in que-
sta sede). Poi, ha stabilito la pena del reato conti
-
nuato (i due delitti, uniti dal vincolo della conti.
nuazione), stabilendo la pena base per il reato più
grate, poi aumentato per la continuazione (secondo
1'a . 81 c.p.).
17 per il ricorrente EL (che è stato assol-
to con formula dubitativa dal reato sub D) può vale-
re lo stesso discorso, incominciando dal ricordare che, per tutte le considerazioni già fatte in prece-
denza, non si ravvisa per il ricorrente stesso come per gli altri coimputati) il denunciato vizio di inosservanza dei criteri stabiliti dalla Cassazione
nella sentenza di rinvio. Comunque, la corte messi-
nese è partita dall'accertamento di fatti e circo-
stanze (telefonate; rapporti con gli altri associati%;B
cura nel non tradirsi sulla vera natura della merce e degli affari, oggetto delle conversazioni telefoni-
che, che la stessa corte, come in circostanze analo-
ghe, ha stabilito, con congruo e logico ragionamen-
to, essere droga;
il nome o diminutivo del nome ("Co
simino") nei riferimenti emersi dalle conversazioni telefoniche;
B i rapporti con soggetti di primo piano della consorteria criminosa, come US, IT .38.
ecc.); poi, tali fatti li ha messi in logica relazio-
ne tra loro, per ricavarne la consapevolezza e vo-
lontà del ricorrente di far parte ed agile per 22
scopi del sodalizio e di conoscere il ruolo svolto dai coimputati;
quanto dire, l'elemento psicologico del reato sub A).
Per il reato sub D), atteso che il ricorrente è sta to assolto con formula dubitativa (in coerenza del resto al governo del materiale probatorio, corretta-
mente valutato), per l'art. 254 cit. deve essere so-
stituita la indicata formula con l'assoluzione pie-
na (non aver commesso il fatto).
Quanto al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena nel caso concreto, i giudici messinesi, nel mettere in rilie.
vo i trascorsi penale del ricorrente, il ruolo non secondario svolto nella consorteria criminosa, non chè criteri di cui all'art. 133 cod.pen., hanno
(alla luce della riportata giurisprudenza) corretta!
mente esercitato i relativi poteri discrezionali
(senza possibilità di sindacato in sede di legitti-
mità).
18) passando all'esame dei motivi del ricorso di Mol-
luso, bisogna ripetere che anche il ricorrente è rag-
giunto da solidi elementi di accusa, che sapientemen- ال
.39.
te (come per gli alt i ricorrenti) la decisioneimpu gnata ha messo in logica relazione tra loro, per giungere all'affermazione di responsabilità per i due reati;
ed, in particolare, per affermare la sus.
sistenza dell'elemento psicologico del reato asso-
ciativo (i rapporti stretti con MO;
l'affidamen.
to di incarichi nell'ambito dell'organizzazione; re-
capito telefonico del maggiori esponenti del sodali-
zio criminoso;
coinvolgimento in operazione di conse-
fatta passare nel gergo malavitosogna di droga-
come al solito plastica in concorso con il coimputato AL;
gli stessi rapporti con l'organiz. zazione e con la consapevolezza del fine comune e
del ruolo svolto, malgrado il ricorrente dalla
Calabria si fosse trasferito nel milanese;
ecc.).
T
Sono tutti elementile circostanze che(contrariamente
L
all'assunto del ricorrente, che parla nei motivi di
L
difetto di elementi di prova), messi insieme, hanno indotto i giudici messinesi, con ragionamento logi-
T
co e congruo (e facendo buon governo delle risultan-
ze processuali;
e, quindi, senza possibilità di sin-
dacato in sede di legittimità) a ritenere la sussi
T
stenza dei requisiti dei due reati contestati.
19)il NN, dal canto suo, pur essendo stato as-
solto dal reato sub D), nei motivi del gravame la- .40.
menta che i giudici di Messina avrebbero fatto malgo.
verno del materiale probatorio raccolto ed afferma-
to la responsabilità in base ad elementi ince.ti.
Al contrario, gli stessi giudici, con il medesimo procedimento adottato per gli altri ricorrenti, han -
no ricavato correttamente ( e con motivazione logica e congrua) la partecipazione del NN al sodalizio criminoso alla luce di inequivoci elementi, messi in relazione tra loro, anche al fini dell'elemento psico-
logico del reato sub A(incarichi ricevuti in senzo all'associazione; rapporti stretti con altri ricor-
renti, tra cui OS, US ecc.;B incontri con altri coimputati, secondo il racconto del teste Tas.
sinari, già ritenuto attendibile, tra cui il OS,
il LO, il ZIed altri, in cui si parlava di droga;
la ricostruzione minuziosa della reiterazione degli incontri e non uno solo oome pure ammette il ricorrente -, sempre in presenza del IN e dei gli coimputati, con il superamento sul punto di even-
tuali discordanze del teste, dovute al tempo già
trascorso, ma colmate da altri elementi del processo;
quindi, consapevolezza del ruolo svolto nella consor-
teria e di quello svolto dagli altri associati, ai fini, come per altri ricorrente, del dolo del delit-
to di cui all'imputazione sub A). .41.
Per quanto concerne le altre censure del ricorrente
(in punto di diniego della prevalenza delle attenuan-
11 generiche sulle aggravanti e di de'eminazione della pena), osserva la Corte che, alla luce della già riportata giurisprudenza, i giudici del rinvio,
nel mettere in risalto il ruolo svolto dal ricorren-
te e gli altri elementi emersi dal processo (nonchè
implicitamente la gravità del fatto, pilevata anche per altri ricorrenti,e,ai sensi dell'art.113 c.p.,
la equità e congruità della pena, alla luce dei cen-
nati elementi) hanno mostrato di esercitare corret-
tamente i relativi poteri discrezionali senza possi-
bilità di controllo in sede di legittimità).
20) per OD DO, che pure lamenta la mancan-
za di prove a suo carico(a parte la considerazione che il ricorrente, come altri coimputati, mira con argomentazioni in fatto a dare una diversa valutazio-
ne del materiale probatorio raccolto;
il che, al co-
spetto della congrua e logica motivazione della sen-
tenza impugnata, è inamissibile in sede di legittimi-
tà), la di lui responsabilità è stata accertata dai giudici messinesi con corretto uso del materiale pro batorio raccolto, in ordine al delitto sub C) conte stato(gli stessi giudici hanno compiutamente e minu-
ziosamente analizzato le dichiarazioni della teste .42. di accusa, tale VE ES, la quale in primo tempo accusò il ricorrente ed altri, ricordando in particolare che i discorsi che lo stesso ricorrente teneva con il di lei defunto marito riguardavano espressamente la droga e non i gioielli;
poi hanno,
con congruo e logico ragionamento, spiegato le ragio ni per cui la parziale ritrattazione della teste non
è credibile, anche perchè i giudici precedenti ave--
vano ricostruito i fatti alla luce delle testimonian.
ze della VE, ritenute esaurienti, circostanziate e corrette%3B ancora hanno dimostrato come non hanno logica spiegazione le diverse dichiarazioni della teste, in sede di ritrattazione, alla luce del mate-
riale probatorio raccolto;
ecc.).
Per quanto concerne le altre censure (scarsa inciden-
za delle concesse attenuanti sulla pena e mancato condono), osserva la Corte che i giudici del rinvio,
mettendo in risalto il ruolo svolto dal ricorrente ed i trascorsi giudiziari, alla luce dei criteri dell'equità e congruità della pena(art.133 cod.pen.),
hanno correttamente esercitato il relativo potere di-
screzionale(senza possibilità di controllo in sede di legittimità), secondo la riportata giurisprudenza;
e per ogni questione sul condono, la relativa solu-
zione può essere rimessa alla fase dell'esecuzione .43.
(non avendo gli stessi giudici dato alcun provvedi-
mento circa la invocata applicazione anche del D.P.R.
n.744 del 1981).
21) con il suo ricorso l'IT lamenta, oltre (come per tutti i ricorrenti) la violazione dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte di cassazione,
in punto di requisiti del reato sub A(su cui è già
stato ampiamente detto), la mancanza di plove a suo
carico (con argomentazioni pure in fatto e tendenti a dare una diversa valutazione del materiale probato rio raccolto). Al contrario, la sentenza impugnata,
con motivazione logica e congrua, ha messo in eviden.
e collegandoli logicamente tra loro (e facendo za,
corretto uso del materiale probatorio raccolto), i numerosi elementi a carico del ricorrente, tali da farlo apparire come un personaggio non di secondo piano nella consorteria criminosa ed implicato nella detenzione e smercio di droga, con la consapevolez-
za del suo ruolo e del ruolo svolto da altri associa-
ti(conversazioni telefoniche con gli associati di primo piano, tra cui il MO%3B coinvolgimento del ricorrente in dette conversazioni, ai fini dei rifor-
nimenti di droga;
assunzione di ruolo di personaggio,
in seno al sodalizio criminoso, che parla per l'in-
teresse comune dell'organizzazione e per gli scopi le belefonate the indicano ancora epi.della Sessa;
sodi 21 detensione fe men al icc ren nolle telefonate e lai computall, logica e cong ue dimos azione che la besi del icorrente,
secondo cui nolle conve sazioni si pallava prima di
"polll Juspan e poi assegni
$ sfornita di ogni chedib , all luce delle isul anze proces-
suall, come stato osservato pe analogo linguaggio usalo dai computati ecc.).
Titti elementi che, in logica connessione, come con lo stesso procedimento usato per gli al i ren.
bi, hanno coirettamente indotto i giudici del invio ad affermare la responsabilità.
E con ragionamento (come stato Ricordato per gli al-
t i Diconrenti) che si sottrae al sindacato in sede di legittimità.
Per quanto concerne il motivo relativo al rifiuto delle attenuanti generiche, bisogna ricordare, alla luce della riportata giurisprudenza, che i giudici del rinvio, con il mettere in risalto i gravi prece.
denti, la gravità dei fatti, la mancata inclinazione a delinquere, la pericolosità sociale e il comporta-
mento del ricorrente, hanno correttamente esercitato il potere discrezionale di negare le invocate atte-
nuanti. .45.
22) Non avendo il lusolino BA presentato i moti-
vi del gravame, il suo ricorso inanisibile (arb.
207 cod.proc.pen.);
23) L-a stessa cosa pe IA NI, che non ha esentato i motivi del ricorso, che pe tanto è
inammissibile (art.207 cit.).
7.7.11.
La NT dichiara manifestamente infondasa la questio.
ne di legittimità costituzionale dell'a s.50 cod.pen.,
in relazione all'art.27 della Costituzione.
Dichiara inamissibili i ricorsi di UE AR,
SI IO, IA NI e solino BA.
Rigetta i ricorsi degli altri commen
Letto l'art.254,in relazione all'art. 245, Decreto
legisl.28 luglio 1909 n.271, rettifica la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti NO Giovan-
ni, BU AR e EL CO, limitatamente al reato di cui al capo D), nel senso che alla for-
mula di assoluzione per insufficienza di prove sosti-
tuisce la formula di assoluzione per non aver commes-
so il fatto.
Condanna i ricorrenti (ad eccezione del NO, Bue
ti e EL) al pagamento in solido delle spese di procedimento e ciascuno della somma di lire cin-
quecentomila alla Cassa delle ammende. O
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