Sentenza 24 ottobre 2018
Massime • 1
Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione. (Fattispecie in tema di tentata estorsione, in cui la Corte ha ritenuto irrilevante l'erronea o imprecisa indicazione dell'ammontare delle somme pretese e della cadenza con la quale le stesse dovevano essere versate, risultando decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità la sola formulazione delle minacce per conseguire il preteso pagamento, poi non avvenuto).
Commentario • 1
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In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico conservano la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico", sicché -fino a quel momento- la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza. L'art. 254 cod. proc. pen., in ossequio alle garanzie apprestate dall'art. 15 della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2018, n. 12328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12328 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2018 |
Testo completo
12328-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.2939 MIRELLA CERVADORO -Presidente - UP 24/10/2018 SERGIO DI PAOLA -Relatore- R.G.N. 22344/2018 ANDREA PELLEGRINO IGNAZIO PARDO GIUSEPPE COSCIONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL NT nato a [...] il [...] AL RM nato a [...] il [...] CA NG nato a [...]( OLANDA) il 24/05/1967 OR CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/12/2017 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Udito l'Avv. Aurelio Chizzoniti, nell'interesse della parte civile Comune di Scilla, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;
Udito l'Avv. NC ES nell'interesse di ES ME e ES NI, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
Udito l'Avv. Pasquale Foti nell'interesse di ZO CO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
Udito l'Avv. Giacomo Iaria nell'interesse di CA LO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
Đ RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Reggio Calabria con sentenza in data 20/12/2017, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, in data 29/12/2015, nei confronti di ES NI, ES ME, CA LO e ZO CO, assolveva gli ultimi due dall'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., nonché it CA dall'imputazione di estorsione di cui al capo H), dichiarava estinti per prescrizione i reati di intestazione fittizia di beni contestati al ZO, confermando la condanna degli imputati, con rideterminazione delle pene irrogate, per i delitti di estorsione tentata e consumata loro rispettivamente ascritti. Hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati 2.1. La difesa degli imputati ES NI e ES ME deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione della legge penale, in relazione agli artt. 521 e 522, 125, comma 3, 546, comma 3, 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen.; 111 Cost., 56, 110, 629, comma 1 e 2 cod. pen., art. 7 1. 203/91, nonché vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità. La difesa censura la confusione che caratterizza la ricostruzione dei distinti episodi contenuti nel capo d'imputazione, confusione che mette in luce la contraddizione nell'attribuzione delle singole condotte a ciascuno degli imputati e, di conseguenza, anche la correlazione tra le ipotizzate condotte minacciose e gli imputati, condotte che sarebbero state, per così dire, trasferite da un episodio storico all'altro, con manifesta illogicità del procedimento osservato dalla sentenza impugnata. Da tali incongruenze la difesa desume la violazione del principio di correlazione tra l'oggetto della contestazione e il contenuto della statuizioni di responsabilità. In particolare, vengono censurate le difformità relative all'ammontare delle somme pretese, all'indicazione dei soggetti che avrebbero dovuto fruire di tali -periodica o isolata erogazioni, alla natura delle erogazioni stesse, elementi - che la Corte aveva confuso e sovrapposto finendo per definire un'autonoma e diversa imputazione, che racchiudeva i tre episodi distintamente indicati nell'originaria imputazione, violando palesemente il principio di correlazione tra accusa e sentenza. Inoltre, si addebita alla sentenza di aver collegato impropriamente le condotte dei singoli imputati, attraendo nell'orbita del penalmente rilevante condotte che non potevano esser ascritte a ciascuno di essi, ai quali l'imputazione attribuiva condotte e ruoli da valutare separatamente, confondendo altresì i presupposti (l'assenza di titolo per formulare le richieste;
la 2 pericolosità dei soggetti, indicativa della capacità intimidatoria) necessari per verificare la sussistenza dei fatti contestati.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione della legge penale, in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1 e 2, 546, comma 3, cod. proc. pen.; art. 111 cost.; artt. 56, 81, comma 2, 110, 629 comma 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. art. 7 I. 203/1991; la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto la sussistenza di entrambe le circostanze aggravanti contestate, poiché non risultava dimostrato il ricorso ad alcun metodo mafioso, avendo la sentenza escluso il coinvolgimento del sodalizio mafioso (il clan AI) nell'attività estorsiva, sodalizio che nell'imputazione si affermava direttamente evocato dagli imputati nel metter in atto le condotte di reato;
neppure era dimostrata la finalizzazione delle condotta all'agevolazione del medesimo sodalizio, alla luce dell'assoluzione del vertice riconosciuto del sodalizio (ON NC); ancora, l'assenza di qualifiche di appartenenza a sodalizi mafiosi, quanto alla posizione dell'imputato ES NI, impediva di addebitare all'imputato la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 cod. pen., mancando in motivazione la dimostrazione della consapevolezza, da parte del ricorrente, della qualifica indicata rivestita dal fratello ES ME.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1 e 2, 546, comma 3, cod. proc. pen.; art. 111 cost.; artt. 56 e 62 bis cod. pen., in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato solo apparentemente attraverso il riferimento alla gravità dei fatti contestati e senza considerare le modalità concrete seguite dagli imputati nella realizzazione del fatto, modalità non allarmanti, indicative di un dolo di scarsa identità, mentre di nessuna incidenza doveva ritenersi l'assenza di segnali di ravvedimento da parte degli imputati. Censurava, infine, la determinazione in concreto della pena, fissata in misura più elevata rispetto al minimo edittale, dovendosi tenere conto della forma tentata del delitto contestato.
3.1. Nell'interesse dell'imputato CA LO, la difesa deduce con il primo motivo di ricorso violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 195 cod. proc. pen., artt. 56 e 629 cod. pen., e vizio di motivazione, in riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato; il giudizio espresso era fondato esclusivamente sulle dichiarazioni rese de relato dai testi RO e Di EL, ritenuti tra loro convergenti, mentre la fonte diretta da cui il Di EL aveva appreso il fatto narrato aveva smentito la circostanza nel corso dell'esame dibattimentale. 3 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in relazione all'art. 7.1. 203/91 e vizio di motivazione, avendo la Corte d'appello confermato la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, senza fornire alcun'indicazione su elementi di fatto concreti e significativi del ricorso a tale metodo.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in riferimento all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione, per aver riconosciuto la sentenza impugnata la sussistenza della contestata recidiva senza valutazione alcuna della portata e del significato delle precedenti condanne, relative a fatti risalenti nel tempo e che non denotavano una particolare offensività delle condotte.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato con la generica formula della gravità dei fatti, e alla determinazione in concreto della pena.
4.1. Nell'interesse di ZO CO, la difesa deduce con il primo motivo di ricorso la violazione di legge in relazione all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione (mancante e manifestamente illogica); la Corte d'appello non aveva indicato gli elementi da cui trarre il convincimento dell'esistenza di minacce o di altre condotte che avessero condizionato la testimonianza del Di EL;
la circostanza considerata dalla sentenza, del trasferimento in Germania a distanza di breve tempo dall'ascolto da parte del P.M. nell'anno 2012, non era probante, poiché dagli atti risultava che da tempo il teste aveva in programma tale trasferimento;
inoltre, il teste era rimasto all'estero sino all'epoca in cui nel 2015 era stato nuovamente ascoltato nel dibattimento e non erano emersi episodi concreti di intimidazione nel lungo periodo intercorso tra le indagini e il giudizio.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 187, 192, comma 1 e 2 cod. proc. pen., e vizio della motivazione (ritenuta mancante e manifestamente illogica), in riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato; le dichiarazioni del Di EL erano insufficienti a dimostrare la condotta tipica del delitto contestato, mancando del tutto elementi idonei a dimostrare il carattere minatorio della richiesta formulata dall'imputato e rivolta ad incontrare la persona offesa;
le frasi pronunciate dal ZO non potevano essere utilizzate per dimostrare la volontà intimidatoria, trattandosi di interpretazioni viziata atteso il carattere neutro delle espressioni;
l'attendibilità del Di EL era contraddetta dal tenore delle dichiarazioni dei testimoni RO e ZI, che avevano fornito indicazioni soggettive diverse 4 da quelle riferite dal Di EL. Egualmente carente e contraddittoria la motivazione che, dopo aver ricostruito l'episodio contestato come inserito nel contesto mafioso del territorio in cui erano avvenuti i fatti, non aveva tenuto conto delle assoluzioni dall'imputazione concernente la partecipazione al sodalizio mafioso ex art. 416 bis cod. pen. sia del soggetto, indicato come mandante della richiesta estorsiva, sia dello stesso ZO.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, con riguardo alla commisurazione della pena operata senza esplicitare le ragioni che avevano condotto a fissare la pena in misura distante dal minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Il ricorso proposto nell'interesse degli imputati ES ME e ES NI è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato, oltre che proposto per motivi in parte non consentiti.
1.2.1. Il primo profilo che viene sottoposto a critica con il primo motivo di ricorso concerne la corrispondenza tra il contenuto dell'imputazione e i fatti accertati dalla sentenza, posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità.
1.2.2. Così, in relazione ai primi due episodi descritti nel capo d'imputazione, la difesa rileva che mentre nella contestazione si fa riferimento all'operato di ES ME, volto a conseguire il versamento di somme richieste evocando la necessità di aiutare terzi soggetti, taluni in stato di detenzione, utilizzando anche l'espediente dell'aumento di stipendio per il fratello NI, l'istruttoria aveva fatto emerge che le richieste erano state formulate esplicitamente per assicurare l'interesse di ES NI ad un aumento del proprio stipendio.
1.2.3. In riferimento al secondo degli episodi descritti, la difesa rileva che mentre dall'istruttoria era emerso che la richiesta iniziale rivolta al primo dei testi (PA LO) era stata formulata nei medesimi termini anche nei confronti dell'altro teste (IN IC), dall'imputazione risultavano somme differenti richieste al primo ed al secondo dei testimoni;
inoltre, anche nei confronti del teste IN dall'istruttoria era emerso che la richiesta era stata formulata evocando la necessità di un aumento delle stipendio spettante al ES AN, dato questo che invece non risultava dal tenore dell'imputazione.
1.2.4. Infine, quanto al terzo episodio descritto nell'imputazione, e attribuito al solo imputato ES NI, la difesa censura il collegamento stabilito 5 dalla sentenza impugnata tra le richieste formulate da ES NI, effettivo dipendente della società GL, che aveva un concreto interesse a ottenere un trattamento retributivo più favorevole, con le richieste del fratello, precedentemente formulate e intese a camuffare, attraverso gli aumenti salariali in favore del fratello, la dazione di somme illecitamente conseguite mediante estorsione.
1.3.1. I ricorrenti hanno, poi, censurato in dettaglio la motivazione della sentenza impugnata, analizzando le singole componenti attributive del giudizio di responsabilità.
1.3.2. In relazione alla posizione dell'imputato ES ME, era rimasta indimostrata la tesi della richiesta rivolta a beneficio di soggetti mai individuati, che erano mutati nel tempo;
le richieste, sfornite di titolo se collegate alle prestazioni lavorative svolte solo dal fratello NI, potevano ben essere considerate frutto di iniziativa personale diretta a ottenere erogazione di somme a titolo di prestito, senza che l'imputato avesse cercato di sfruttare l'espediente dell'aumento salariale in favore del fratello.
1.3.3. La difesa sottolinea, ancora, l'assenza di dati obiettivi dimostrativi dell'uso di atteggiamenti violenti o minacciosi, da parte dell'imputato ES ME;
l'irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali, che al contrario avevano specificato il tono gentile ed educato delle richieste formulate;
la scarsa valenza del contenuto di un'intercettazione telefonica ricordata dalla sentenza, la cui lettura dimostrava al più un acceso dialogo in cui l'interlocutore del ES non manifestava alcuna sudditanza;
irrilevante ancora era il riferimento alla tranquillità del cantiere o al quieto vivere, riferimento peraltro ammesso dal teste solo dopo ripetute sollecitazioni del P.M. Allo stesso modo, l'esito del procedimento, che aveva visto l'assoluzione per il medesimo capo d'imputazione del correo ON NC, escludeva in radice che l'azione del ES fosse ispirata a modalità mafiose e all'agevolazione di un sodalizio, il cui vertice riconosciuto era stato addirittura assolto dalla medesima imputazione.
1.3.4. Quanto alla posizione dell'imputato ES NI doveva rilevarsi che la sua condotta, sganciata da quella del congiunto, era evidentemente dotata di un astratto titolo giuridico (la prestazione lavorativa) e, pur essendo infondata poiché non ricollegabile ad effettive prestazioni svolte o da svolgere per le modalità prive di connotati di intimidazione degli interlocutori, restava confinata nell'area del lecito, come del resto dimostrava l'assenza di prospettazioni minatorie, avendo il ES affermato che, ove non fosse stata accolta la sua richiesta, avrebbe ricercato soluzioni lavorative di segno diverso (come accaduto, avendo il ES dato le dimissioni a distanza di un mese e mezzo rispetto all'epoca indicata nell'imputazione). 6 1.4. Le censure esposte cercano di desumere, da isolate indicazioni di uno dei testi (PA LO) relative alla ricostruzione dell'episodio, la fallacia dell'intera motivazione che, invece, si fonda sull'analisi complessiva del quadro probatorio offerto dalle dichiarazioni dei testimoni;
la circostanza riferita, di una singola frase in cui si prospettava il collegamento tra le richieste di versamento di denaro formulate e un ipotetico aumento di stipendio in favore di ES NI, non è certamente in grado di svilire il complesso delle informazioni rese sull'episodio ricostruito dalla sentenza, sia perché la trama complessiva delle dichiarazioni conferma quale fosse l'argomento principale utilizzato dall'imputato ES ME per imporre il versamento delle somme di denaro, sia in quanto il richiamo ad eventuali possibili pretese di aumento dello stipendio in favore di ES NI si colloca in un quadro più ampio di utilizzazione di argomenti apparentemente leciti per imporre il versamento di somme di denaro, peraltro espressamente indicate nell'imputazione. Nella prospettazione delle censure, la difesa procede ad una parcellizzazione delle dichiarazioni testimoniali e del significato delle espressioni riferite dai testimoni, nonché dei singoli elementi di prova considerati, che trascura il contesto complessivo caratterizzante la situazione soggettiva e ambientale in cui venivano formulate le richieste dell'imputato ES ME e che la sentenza impugnata ha accuratamente delineato;
è evidente, infatti, dalla lettura della decisione che l'alternarsi di supposte giustificazioni lecite alla corresponsione delle somme richieste (ora le necessità di terzi soggetti, ora gli interessi economici del fratello ES NI), oltre ad essere una contingenza ricorrente nelle vicende estorsive (in cui chi agisce deve far giungere alla vittima il messaggio, agevolmente comprensibile, della necessità di ammantare le pretese illecite con il richiamo a qualsivoglia causale che possa formalmente giustificare i versamenti di denaro) costituisce il tratto caratterizzante dell'opera messa in atto dagli imputati che hanno proceduto per successivi tentativi, rappresentando alle vittime le "ragioni" che potevano risultare maggiormente convincenti nella prospettiva dell'ottenimento dei pagamenti pretesi. Allo stesso modo, risulta in modo chiaro dalla motivazione della sentenza che l'intervento realizzato dopo alcuni mesi dall'imputato ES NI, rivendicando delle ipotetiche pretese salariali, non era rivolto a conseguire un lucro personale ma si ricollegava al più ampio disegno criminale (non a caso evidenziato dalla contestazione del vincolo della continuazione tra i distinti episodi descritti) volto a imporre alla società, che svolgeva i lavori nel territorio in cui i ES controllavano le attività economiche, il pagamento delle somme a titolo di estorsione. 7 1.5. La tesi difensiva, nell'evidenziare la diversa ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, fa leva su un dato letterale estrapolato dalla motivazione;
poiché nella ricostruzione delle vicende, la sentenza aveva fatto più volte riferimento alla rappresentazione, da parte del PA al IN, del "motivo" che rendeva necessario l'incontro, doveva ritenersi che la pretesa avanzata dal ES ME fosse prospettata al IN nei medesimi termini indicati dal primo teste, ossia che la richiesta veniva formulata per la somma indicata nel primo degli episodi descritti nell'imputazione, per le ragioni ivi indicate e con l'espediente di camuffare la pretesa con una richiesta di aumento stipendiale in favore di ES NI;
ciò che nell'imputazione non veniva invece indicato, fornendo una descrizione dell'episodio relativo alla richiesta formulata al IN in termini completamente diversi. Il procedimento logico seguito dai ricorrenti è già da sé indicativo di una ricerca estenuante volta a individuare aspetti formali, equivoci terminologici, potenziali sfasature nella ricostruzione dei ricordi dei testimoni, utili per dimostrare che l'interpretazione operata dai giudici di merito si sia posta in contrasto con la descrizione dei fatti costituenti oggetto dell'imputazione; ma siffatta operazione è di certo inidonea a fondare censure valutabili in sede di legittimità, ove le singole discrasie, inesattezze o incompletezze non risultino di tale entità da pregiudicare l'intero assetto dell'impianto logico posto a base della decisone impugnata. Per giurisprudenza costante della Corte è' inammissibile il motivo diretto a censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274); per le medesime ragioni, la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai 8 fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione>> (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). Inoltre, la selezione che i ricorrenti operano nel segmentare le dichiarazioni rese dai testimoni, isolare i punti ritenuti critici, contrapporre gli aspetti ricostruttivi, affidati anche alle valutazioni dei dichiaranti, tradisce lo scopo non dichiarato di ignorare il contesto in cui i fatti si sono verificati e le modalità collaudate di esplicazione delle condotte intimidatorie, affidate a messaggi e richieste apparentemente neutrali, se non artatamente corretti nelle forme espressive sino a raggiungere i toni delle implorazioni.
1.6. Per altro verso, la denunciata violazione del principio di correlazione, è affidata anche qui ad un'analisi minuziosa e dettagliata, che non tiene conto della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione dell'imputazione, dovendosi valutare l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie e la loro corrispondenza con l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, senza che eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale, possano rifluire nel dare corpo ad un'inesistente violazione del principio si ricordato. Decisiva, in ogni caso, per superare le censure mosse è la lettura dell'imputazione che, nella sua struttura complessiva e attraverso il richiamo delle norme di legge violate, delinea condotte che, realizzate in concorso tra gli imputati, attraverso episodi unificati sotto il vincolo della continuazione, erano dirette secondo la tesi di accusa, con condotte univoche e idonee allo scopo, a costringere (senza però riuscirvi) le persone offese a versare somme il cui - ammontare è variato nel corso dello sviluppo della vicenda minacciando, in - ipotesi di diniego delle richieste formulate, il pericolo di danni alle strutture e alle attrezzature dei cantieri della società presso cui operavano le persone offese. Infatti, la contestazione dell'ipotesi tentata, rende evidentemente irrilevanti l'erronea, imprecisa o confusa indicazione dell'ammontare delle somme pretese o della cadenza con la quale le stesse dovevano essere versate, risultando decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità la sola formulazione delle minacce per conseguire il preteso pagamento, poi non avvenuto.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. La Corte d'appello ha motivato in modo coerente con i dati processuali a disposizione, e con argomenti privi di vizi logici, la dimostrazione della forza intimidatrice cui hanno fatto ricorso gli imputati, desumendone i tratti dalle dichiarazioni dei testimoni destinatari del richieste, dalle concrete modalità, che hanno attestato la convinzione delle vittime che gli interlocutori fossero in diretta 9 relazione con ambienti della criminalità organizzata, percezione di cui gli imputati erano consapevoli e di cui si son avvalsi nell'esecuzione del delitto (pag. 109). Quanto alla contestata aggravante derivante dalla qualifica soggettiva degli autori del delitto, ai sensi dell'art. 628, comma 3 n. 3 cod. pen., la Corte d'appello ha osservato in modo puntuale che si tratta di circostanza che si estende ai concorrenti, sicché era sufficiente l'avvenuta dimostrazione del riconoscimento in capo a ES ME, condannato per il delitto cui all'art. 416 bis c.p., della qualifica soggettiva considerata per ritenere correttamente accertata in capo ad entrambi gli imputati la sussistenza della circostanza aggravante (dovendosi considerare che, in ragione della strettissimo legame parentale, ES AN era certamente consapevole della condizione soggettiva in cui versava il fratello).
2.3. Il terzo motivo di ricorso, è inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato. Per ciò che concerne il lamentato diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della decisione ha fatto espresso riferimento alla gravità dei fatti contestati, non in sé considerata, ma con puntuale riferimento al diretto collegamento degli episodi estorsivi, pur nella forma tentata con il contesto di criminalità organizzata (attestato dalla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 7 1. 203/91), rilevando l'assenza di provati elementi positivi favorevoli per gli imputati;
si tratta di motivazione sintetica ma adeguata, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte secondo la quale nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione>> (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172). In relazione al profilo della determinazione in concreto della pena, va osservato che mentre con l'atto di appello era stata richiesta, immotivatamente, la riduzione della pena inflitta, la sentenza impugnata ha operato una nuova determinazione della pena. La Corte, in particolare, ha fatto leva sui criteri di valutazione, attraverso i ricordati indici di cui all'art. 133 cod. pen. richiamati in sede di decisione sulla richiesta concessione delle attenuanti generiche, giungendo a fissare la pena in misura sufficientemente vicina al minimo previsto per il tentativo di estorsione aggravata e, comunque, inferiore rispetto alla media desumibile dal raffronto tra i limiti edittali. Così operando, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di legittimità, secondo il quale la 10 determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).
3.1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato CA LO è inammissibile, sia in quanto deduce in modo contestuale e perplesso più vizi tra quelli indicati dall'art. 606 cod. proc. pen., sia perché non considera l'intero impianto della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, lamenta un'erronea applicazione delle regole di valutazione della prova, senza chiarire se la violazione rilevi in termini di errata applicazione della norma penale o quale ipotesi di inutilizzabilità delle testimonianze poste a fondamento della decisione, ventilando al tempo stesso vizi motivazionali non esattamente indicati. Tale modalità di formulazione del ricorso espone l'impugnazione alla declaratoria di inammissibilità, poiché «la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio» (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329). Ad ogni modo, l'ipotizzata violazione delle regole di valutazione della prova, per come strutturata nel ricorso, non è sussistente;
la giurisprudenza di legittimità ha da tempo fissato i principi che regolano la valutazione delle testimonianze indirette o de relato, chiarendo che mentre dall'omesso ascolto del teste di riferimento discende l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del primo teste, una volta acquisite entrambe le testimonianze, ove il teste di riferimento abbia reso dichiarazioni in contrasto con quanto riferito dal teste de relato, al giudice è riservata la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni raccolte senza alcun vincolo (In tema di testimonianza indiretta, qualora la persona alla quale il testimone ha fatto riferimento sia stata chiamata a deporre e non abbia risposto, ovvero abbia fornito una versione contrastante, il giudice può ritenere attendibile, all'esito di una valutazione improntata a speciale cautela, la 11 deposizione del teste "de relato" in quanto, da un lato, l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall'altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare» (Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, dep. 2015, N, Rv. 261793; nello stesso senso, Sez. 1, n. 39662 del 07/10/2010, Valpiani, Rv. 248478; Sez. 3, n. 2010 del 30/11/2007, dep. 2008, Vitiello, Rv. 238626; Sez. 6, n. 26027 del 05/03/2004, Pulcini, Rv. 229967). La sentenza impugnata, con analitica motivazione sul punto e condividendo il percorso motivazionale della sentenza di primo grado, ha rilevato che le indicazioni del teste RO, che ha riferito del contenuto delle notizie ricevute dal teste Di EL, il quale a sua volta aveva appreso dal teste di riferimento AL le insistite richieste dell'imputato di ottenere la presenza del responsabile della società Calme Beton s.r.l., andavano apprezzate per la loro convergenza e per la connessione logica degli eventi e delle dichiarazioni rese dal Di EL nel corso delle indagini, ponendo a raffronto con quelle dichiarazioni la versione resa dal teste AL nel corso del dibattimento. La Corte d'appello ha condiviso integralmente il giudizio espresso dal Tribunale (richiamando testualmente i passaggi della decisione sul punto) che aveva messo in luce l'altalenante atteggiamento del teste AL che mentre aveva risposto con puntualità e precisione alle domande introduttive ed a quelle riferite al contesto lavorativo in cui aveva operato, si era reso immediatamente evasivo e generico nel rispondere alle domande che riguardavano direttamente l'intervento del CA presso il cantiere ove il AL lavorava, sino a formulare affermazioni calunniose nei confronti dei verbalizzanti che avevano raccolto le sue dichiarazioni nel corso delle indagini, dichiarando che il contenuto delle sue dichiarazioni era stato travisato e alterato trascrivendo affermazioni mai rese. Il giudizio così espresso rende in modo chiaro le ragioni che hanno condotto prima il Tribunale, poi la Corte d'appello, a ritenere del tutto inattendibile la deposizione resa a dibattimento dal AL, privilegiando così le indicazioni fornite dai testi RO e Di EL, confortate da ulteriori elementi logici (l'esistenza di rapporti di vicinanza e di legami parentali tra il ZO ed il CA, correi nell'esecuzione dell'attività di intimidazione estorsiva).
3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché del tutto generico. La sentenza impugnata, con motivazione essenziale e precisa (pag. 119), ha indicato gli elementi fattuali (richiamando la descrizione della condotta, del contenuto delle espressioni riferite alla vittima e del contesto ambientale in cui il delitto è stato commesso) che fornivano la dimostrazione del ricorso al metodo mafioso, secondo le costanti direttive della giurisprudenza di legittimità che ha 12 ribadito il collegamento tra l'attività estorsiva e il ricorso al metodo mafioso, quante volte le richieste di erogazione di somme di denaro siano rivolte alla vittima evocando «esigenze di altri non ben precisati soggetti, facendo riferimento all'esistenza di amici in comune, a regali da fare ed alla necessità per le persone offese di "mettersi a posto" per le festività pasquali e natalizie» (Sez. 1, n. 33245 del 09/05/2013, Lo Nardo, Rv. 256990; nello stesso senso Sez. 1, n. 17532 del 02/04/2012, Dolce, Rv. 252649; per l'eguale soluzione nell'ipotesi relativa alla dazione, effettuata senza corrispettivo, da parte di un commerciante, consapevole dello spessore criminale degli "acquirenti", di alcuni "cestini natalizi" destinati ai difensori dei componenti di un sodalizio in occasione delle festività di fine anno, v. Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263701).
3.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché generico nella formulazione;
la sentenza, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, ha valutato la distanza temporale delle condanne precedenti, ma ha ritenuto d'un lato che l'ultima non fosse eccessivamente distante dai fatti per cui è stata inflitta la nuova condanna, ed ha poi considerato in modo globale la significatività del nuovo delitto commesso, la gravità dell'episodio e la portata delle modalità esecutive considerando anche il contesto criminale in cui si colloca l'episodo estorsivo, fornendo così una motivazione logica e adeguata a sostegno del giudizio di più accentuata pericolosità posto a base del riconoscimento della contestata recidiva.
3.4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile, perché del tutto generico nell'esposizione delle ragioni a sostegno della censura. La motivazione della sentenza impugnata, risulta in linea con l'insegnamento della Corte, secondo il quale nel valutare la concessione delle attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)»> (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Infatti, la corte d'appello ha d'un lato evidenziato gli elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze invocate, ("in ragione della gravità dei fatti contestati e del loro inserimento in cotesti di tipo mafioso"), rimarcando altresì dall'altro l'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'imputato (che, del resto, nel ricorso non ha indicato alcun dato positivo utilizzabile). 13 4.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato ZO CO è inammissibile, perché generico nell'esposizione delle censure, mancando il confronto del ricorrente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte d'appello, con motivazione adeguata e completa, ha dato conto degli elementi sintomatici su cui stato fondato il giudizio ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. senza limitarsi ad una sterile elencazione di quegli elementi, ma ponendoli in connessione logica tra loro e così rendendo evidente l'influenza di quelle circostanze nel determinare l'atteggiamento assunto dal teste. La sentenza impugnata, infatti, ha in primo luogo illustrato meticolosamente l'atteggiamento tenuto dal testimone nel corso dell'esame (esame caratterizzato da palese reticenza su tutti gli aspetti decisivi delle informazioni rese nel corso delle indagini al p.m. e alla polizia giudiziaria, con giustificazioni risibili circa i motivi della carenza di ricordi, giungendo a porre in dubbio la stessa autografia delle sottoscrizioni sui verbali redatti, e con manifestazioni di paura desumibili dalle espressioni del viso e dalla postura del testimone); ha quindi posto a raffronto il dato della specificità che caratterizzava le dichiarazioni rese nel corso delle indagini e la giovane età del testimone che escludeva difficoltà mnemoniche di tipo percettivo;
ha successivamente indicato i riscontri storici, in grado di giustificare in modo logico un siffatto radicale mutamento da parte del testimone, rappresentati dall'accertata decisione di trasferirsi all'estero, pur svolgendo regolare attività di lavoro retribuita, e dalla condizione di paura insorta immediatamente dopo le informazioni rese all'autorità, circostanza documentata attraverso altre fonti testimoniali che avevano espressamente collegato a quella sopraggiunta condizione di timore la decisione di rassegnare le dimissioni dal lavoro da parte del testimone. Attraverso una siffatta analisi, la Corte d'appello ha ritenuto, con motivazione che si sottrae a qualsivoglia censura di illogicità, che la mancata conferma delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da parte del testimone non fosse frutto di una libera scelta ma, al contrario, dovesse essere fondatamente ricondotta ad una spinta esterna che, per le modalità dell'atteggiamento assunto nel corso dell'esame e per l'esistenza di vicende storiche accertate, doveva aver assunto il carattere di minacce nei suoi confronti. La decisione è perfettamente in linea con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sul punto: premesso che «ai fini dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga ovvero deponga il falso devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di 14 persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purché connotati da precisione, obiettività e significatività, e quindi idonei ad escludere che la condotta del teste sia frutto non di una pressione subita da terzi, ma dalla sua adesione a modelli devianti, tesi ad anteporre la cura dei propri interessi illeciti rispetto al dovere di testimonianza davanti l'Autorità giudiziaria» (Sez. 1, n. 9646 del 19/10/2016, dep. 2017, Marzano, Rv. 269272; in senso conforme Sez. 2, n. 22440 del 05/05/2016, Poteva, Rv. 267039; Sez. 1, n. 25211 del 12/05/2015, De Vivo, Rv. 264016; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257978), in più occasioni è stato affermato che tra gli elementi sintomatici delle indebite pressioni esterne possono essere considerati sia le modalità della deposizione e il contegno tenuto in dibattimento (Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, Irrera, Rv. 274261, relativa ad una fattispecie concernente un procedimento per estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso, nel quale il teste, comparso coattivamente dopo essere stato più volte vanamente citato, esordiva, prima ancora che gli venissero rivolte domande sui fatti, dichiarando di aver detto in precedenza "solo bugie", mentre risultava dalla deposizione di un altro testimone che egli aveva vissuto con grande preoccupazione le minacce di ritorsione a lui rivolte dall'imputato e dai suoi complici;
nello stesso senso Sez. 6, n. 22555 del 05/04/2017, Pascale, Rv. 270155; Sez. 6, n. 49031 del 22/10/2014, LS, Rv. 261254; Sez. 6, n. 18065 del 23/11/2011, dep. 2012, Accetta, Rv. 252530), sia modificazioni delle condizioni di vita e di lavoro (quali il trasferimento in altre località o la cessazione delle attività di lavoro: Sez. 1, n. 29421 del 09/05/2006, Arena, Rv. 235103). Irrilevanti, poi, sono le deduzioni del ricorrente relative all'esistenza in atti di prove che dimostravano come da tempo il teste avesse in programma il trasferimento in Germania (non avendo indicato il ricorrente i dati testuali da cui desumere una tale circostanza), così come quelle della permanenza all'estero sino all'epoca in cui era stato ascoltato nel corso del dibattimento e dell'assenza di episodi concreti di intimidazione nel lungo periodo intercorso tra le indagini e il giudizio, essendo tali circostanze superate e travolte proprio dall'atteggiamento tenuto dal testimone che non trovava altre plausibili giustificazioni.
4.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico nella formulazione delle censure. Ancora una volta il ricorrente non si confronta con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, che ha collocato l'episodio oggetto di imputazione in un contesto geografico e storico in cui la preesistenza di condotte estorsive accertate in sede giudiziaria (pag. 12 della sentenza d'appello), in danno della medesima società (Calme Beton s.r.l.) per cui prestava lavoro il Di EL, assumeva una portata logico dimostrativa indiscutibile. La sentenza ha 15 sottolineato che gli episodi oggetto di imputazione erano avvenuti nel mese di giugno dell'anno 2012, dopo l'emissione di provvedimenti restrittivi nei confronti dei componenti delle famiglie mafiose ON e ET;
gli indiziati erano ritenuti responsabili di condotte estorsive, alcune di esse dirette nei confronti della società Calme Beton s.r.l. che attraverso RO LE, ingegnere risposabile della società, aveva provveduto a versare mensilmente consistenti importi in denaro per garantirsi la sicurezza del cantiere della società nel territorio di Scilla. La sentenza aveva poi documentato le reazioni registrate tra gli appartenenti al sodalizio, per l'intervenuta esecuzione delle misure cautelari e per la necessità di procurare rapidamente risorse finanziarie, da destinare al sostentamento economico dei detenuti e delle rispettive famiglie (pagg. 60-61 della sentenza). Il teste Di EL aveva riferito le frasi a lui rivolte dall'imputato, gestore di un bar, che gli aveva chiesto dell'arrivo del responsabile del cantiere giustificando tale domanda con la circostanza che da un lato la situazione a Scilla non era cambiata, aggiungendo che in quel momento vi erano 13 persone in carcere. Inserite in questo quadro le dichiarazioni della persona offesa, esse assumevano carattere di particolare pregnanza, per la corrispondenza con il peculiare momento di difficoltà dell'organizzazione ("ora ce ne sono 13 in carcere") e per la sollecitazione diretta ai vertici della società a prender contatti con gli esponenti della cosca, in ragione del perdurare delle medesime condizioni, già note al personale della Calme Beton s.r.l. (sicché la circostanza che a Scilla, pur con l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, le cose non fossero cambiate, doveva essere collegata logicamente alle pregresse estorsioni portate a compimento in danno di quella società). Risultano, così, sfornite di supporto le censure che contestano il carattere minatorio della richiesta formulata dall'imputato, non potendosi certo annetter carattere neutro a quelle espressioni alla luce degli avvenimenti pregressi;
inoltre, l'esistenza dei riscontri desumibili dalle dichiarazioni dei testi che all'epoca furono destinatari delle immediate comunicazioni del Di EL su quanto fosse accaduto, conforta il giudizio di attendibilità, considerato il conforme riferimento all'individuazione dell'autore dei messaggi come soggetto legato da vincoli di parentela alla famiglia ON ET (qualità che coincide con il legame parentale dell'imputato con ET MA, coimputato nel medesimo procedimento). Infine, generiche e prive di rilievo logico sono le critiche che il ricorrente muove alla sentenza, per non aver considerato l'intervenuta assoluzione del ZO (e del preteso mandante della tentata estorsione) dall'imputazione concernente la partecipazione al sodalizio mafioso ex art. 416 bis cod. pen., 16 restando indenne la motivazione della sentenza per l'autonomia dell'episodio estorsivo rispetto alla contestazione del delitto associativo.
4.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché generico oltre che manifestamente infondato. La sentenza, richiamando la valenza degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. e rimarcando la gravità dei fatti e l'inserimento degli episodi in contesti riferibili a organizzazioni di stampo mafioso, ha fornito una motivazione più che adeguata, peraltro determinando la pena base (anni 4 di reclusione) in misura certamente più vicina al minimo edittale e non superiore alla misura media della cornice fissata dalla norma (trattandosi di ipotesi tentata, per il delitto di estorsione ai sensi dell'art. 629 cod. pen. la pena detentiva va determinata tra il minimo pari ad anni 1 e mesi 8 di reclusone ed il massimo pari ad anni 6 e mesi 8 di reclusione); si tratta di decisione coerente con l'insegnamento di legittimità, a mente del quale la determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).
5. All' inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila da parte di ciascuno dei ricorrenti in favore della cassa delle ammende.
6. In ragione delle conclusioni depositate dal difensore della costituita parte civile, e della rilevata inammissibilità dei proposti ricorsi, i ricorrenti vanno altresì condannati in solido alla rifusione delle spese del grado in favore del Comune di Scilla, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado 17 dalla parte civile Comune di Scilla, che liquida legge se dovuti. Così deciso il 24/10/2018 Il Consigliere estensore Sergio Di Paola E R P U 18 in euro 3510 oltre accessori di I Presidente Mirella Cervadoro L DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 MAR. 2019 IL CancelliereCANCELLIERE Claudia Pianelli२४०० S O E N