Sentenza 5 aprile 2017
Massime • 2
In tema di testimonianza, le modalità della deposizione e il contegno tenuto dal teste in dibattimento rientrano fra gli elementi valutabili ai fini dell'accertamento delle indebite pressioni esterne cui è stato sottoposto, quale presupposto dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto infondate le censure relative all'ordinanza di acquisizione delle dichiarazioni rese da una testimone in fase di indagini preliminari, ritenuta vittima di pressioni esterne desunte dal comportamento processuale della stessa teste e di altri quattro testimoni la cui presenza in aula era stata conseguita solo a seguito dell'adozione di ordini di accompagnamento).
La partecipazione al processo per lo svolgimento delle funzioni del Pubblico Ministero di vice-procuratori onorari al di fuori dei casi previsti dall'art. 72 ord. giud., costituisce mera irregolarità non sanzionata da alcuna nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2017, n. 22555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22555 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2017 |
Testo completo
22555-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 05/04/2017 Composta da: Sent. n. sez.568 - Presidente - FRANCESCO IPPOLITO REGISTRO GENERALE MAURIZIO GIANESINI N.48066/2016 Rel. Consigliere - ANDREA TRONCI ALESSANDRA BASSI FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC RO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/04/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Sost. PERLA LORI, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv. DESI BRUNO, di fiducia, nell'interesse del SC, e FRANCESCO BUONOMINI, d'ufficio, nell'interesse del D'AN, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
Аб RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06.04.2016 la Corte d'appello di Bologna, adita dagli imputati EN SC e AT D'AN avverso la sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal giudice monocratico del Tribunale di Piacenza, in relazione a taluni degli episodi di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, così come singolarmente loro ascritti, riteneva, quanto al SC, la continuazione tra i fatti contestatigli e quelli oggetto della sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla stessa Corte d'appello petroniana il 27.02.2008, per l'effetto determinando in complessivi anni otto, mesi uno di reclusione ed € 38.000,00 di multa la pena a carico di detto imputato;
escludeva, quanto al D'AN, l'applicazione della recidiva, così riducendo la pena inflittagli ad anni quattro di reclusione ed € 19.000,00 di multa;
sostituiva, nei riguardi di entrambi gli imputati, la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea, per la durata di anni cinque, al contempo eliminando l'interdizione legale;
confermava, nel resto, la gravata sentenza.
2. Nei riguardi di detta pronuncia hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli anzidetti imputati, ciascuno a mezzo di un distinto atto d'impugnazione. Il difensore di fiducia del SC deduce:
3. in primo luogo, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di a) inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., per effetto della malamente disposta acquisizione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla teste Angela AZ, in violazione del dettato dell'art. 500 co. 4 del codice di rito, avuto riguardo, al di là di indicazioni generiche e non verificate, all'erronea attribuzione di contenuto minatorio alla cartolina inviatale dal carcere, a firma del SC, erroneità del resto confermata dalle lettere d'amore successivamente inviate all'imputato proprio dalla AZ, non a caso oggetto di difforme valutazione da parte delle sentenze di primo e secondo grado;
violazione di legge e, comunque, vizio di motivazione, in rapporto agli b) artt. 192 co. 3 cod. proc. pen. e 73 D.P.R. 309/90, avendo la Corte felsinea come già il primo giudice una volta "risolto il tema della - utilizzabilità delle dichiarazioni ex art. 500 co. 4 cpp", ritenuto ciò sufficiente a considerare "in sé attendibili" le dichiarazioni in questione, 2аб che costituiscono l'unica fonte di prova in rapporto alle imputazioni di cui ai capi 1) limitatamente all'acquisizione di 500 grammi di cocaina, in tesi d'accusa ceduti al SC da NT ON 2) e 3) della - rubrica, non avendo valenza di riscontri, perché non pertinenti rispetto al fatto da provare, quelli indicati come tali nelle sentenze dei giudici di merito;
non senza richiamare l'argomentazione, già sottoposta alla Corte d'appello e da questa disattesa, riguardo alla non inquadrabilità del fatto ascritto sub 2) in seno al paradigma di cui al citato art. 73; c) ulteriore vizio di motivazione, "in ordine all'entità della pena inflitta per la riconosciuta continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio e la sentenza 27.02.2008".
4. Quattro le doglianze sollevate con l'atto d'impugnazione sottoscritto personalmente dal D'AN: a') con la prima, il ricorrente reitera l'eccezione di nullità dell'intero dibattimento di primo grado, ai sensi degli artt. 178 lett. a) e 180 cod. proc. pen., per effetto dell'avvenuto espletamento delle funzioni di pubblico ministero da parte di vice procuratore onorario, anziché ad opera del procuratore della Repubblica o di un suo sostituto, in violazione dell'art. 72 ord. giud., che consente la delega di funzioni solo per i processi relativi a reati per cui si procede con citazione diretta;
con la seconda e la terza, censura, ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. b) proc. pen., dapprima, l'acquisizione dell'annotazione di p.g. del 14.07.2008, asseritamente avvenuta in funzione della decisione da assumersi ex art. 500 co. 4 dello stesso codice in rapporto alla AZ, in realtà ben lungi all'epoca (15.12.2008) dal dover essere adottata, sol che si consideri che l'escussione della teste in questione fu effettuata all'udienza del 06.07.2009; quindi, l'ordinanza di acquisizione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminati dalla predetta teste, stante l'illogicità e contraddittorietà delle motivazioni allegate a sostegno della sussistenza di un'inesistente condotta intimidatoria nei confronti della più volte citata AZ;
c) con la quarta ed ultima, l'imputato deduce "mancanza e manifesta illogicità della motivazione", in relazione alla ritenuta attendibilità della parola della AZ, "pregiudicata, tossicomane e anche spacciatrice di cocaina", nonché "travisamento del fatto", con specifico riferimento alla durata dell'incontro del 22.08.2006, preparatorio rispetto alla successiva cessione del 24 agosto, cristallizzata nel capo d'imputazione 33) a carico 3Аб del ricorrente, in ordine al quale si eccepisce altresì il totale difetto di prova circa il reale contenuto del preteso "sacchetto scambiato tra D'AN e SC". CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i ricorsi non hanno fondamento e vanno pertanto disattesi, con 1. le consequenziali statuizioni in tema di spese processuali.
2. Si premette la manifesta infondatezza dell'eccezione di nullità sulla quale ha nuovamente insistito il D'AN, peraltro limitandosi al pedissequo richiamo all'art. 72 ord. giud., senza minimamente farsi carico delle ineccepibili considerazioni svolte dalla sentenza impugnata, nella parte in cui ha richiamato l'insegnamento di questa Corte, circa la valenza di mera irregolarità propria della partecipazione al processo di vice procuratori onorari al di fuori del casi consentiti dalla citata disposizione dell'ordinamento giudiziario (cfr. Sez. 4, sent. n. 32279 del 23.06.2009, Rv. 244864). Mentre, per il resto, del tutto eccentrico è il riferimento del ricorrente all'art. 178 lett. a) cod. proc. pen., posto che la partecipazione del pubblico ministero al procedimento è oggetto della previsione di cui alla successiva lettera b) della medesima disposizione del codice di rito, in ordine alla quale, fermo il pacifico orientamento appena ricordato (cui adde, esattamente in termini, Sez. 1, sent. n. 21350 del 14.03.2007, Rv. 236766), varrebbe comunque la tardività della relativa deduzione, del pari rilevata dalla Corte territoriale, essendosi in presenza di una ipotetica nullità di ordine generale.
3. Eguale valutazione di manifesta infondatezza si attaglia al secondo motivo del ricorso a firma del D'AN, come detto relativo all'acquisizione dell'annotazione di p.g. del 14.07.2007: qui, invero, non è in discussione che l'atto sia stato preso in esame al solo fine della decisione di poi assunta ai sensi dell'art. 500 co. 4 cod. proc. pen., onde non si comprende quale rilevanza possa avere l'eventuale inserimento anticipato negli atti processuali dell'atto - dell'assenza di una norma sanzionatoria in medesimo, per non dire a monte proposito.
4. Non fondate sono anche le censure comuni ad entrambi i ricorsi, al di là del diverso livello di approfondimento della critica relativa che investono l'ordinanza di acquisizione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalla teste AZ, ai sensi del succitato art. 500 co. 4 del codice di rito, in uno con la già ricordata annotazione di p.g. del luglio 2007. Аб -A tale proposito premesso che la questione inerente all'anzidetta annotazione non ha alcuna autonoma ragion d'essere, dovendosi ribadire che le relative risultanze sono state pacificamente utilizzate solo ai fini della decisione ex art. 500 co. 4 cod. proc. pen. la Corte felsinea, cui già la doglianza era stata sottoposta con gli atti d'appello, ha dato conto, in termini dettagliati ed esaustivi, dei molteplici e convergenti elementi, sintomatici delle indebite pressioni cui la AZ fu sottoposta allo scopo di non deporre, ovvero di rendere in quella sede false dichiarazioni, così facendo corretta applicazione del consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui, “Ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., è richiesta la sussistenza di 'elementi concreti' per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni, desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività, e quindi anche soltanto da circostanze emerse nello stesso dibattimento, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliere dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale i segni della subita intimidazione;
né alcuna valenza può assumere, in senso contrario, il mancato espletamento degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500, comma quinto, cod. proc. pen., trattandosi di attività istruttoria meramente eventuale, alla quale il giudice può attendere se ne ravvisi la necessità, senza esservi, tuttavia, obbligato" (così Sez. 6, sent. n. 49031 del 22.10.2014, Rv. 261254, in relazione ad una "fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva desunto la sottoposizione del teste a pressioni dal suo narrato e, sopratutto, dalla deposizione dello stesso resa a dibattimento)". In effetti, valenza illuminante riveste già il comportamento processuale concretamente tenuto dalla testimone di cui trattasi, che così come - puntualmente sottolineato dalla sentenza impugnata una volta comparsa coattivamente in udienza (dopo il fallimento di numerosi tentativi precedenti, malgrado il disposto accompagnamento), "ha esordito, prima ancora che le venissero proposte domande sui fatti, con le frasi: 'io non voglio rispondere, comunque, signor giudice, io non voglio rispondere!" ", senza essere in grado di fornire una qualsivoglia giustificazione a siffatto atteggiamento ("perché non mi va di rispondere? ... perché non ho niente da dire;
io non ho niente da dire"), giungendo finanche ad affermare di non serbare ricordo di precedenti dichiarazioni ai Carabinieri, pur essendo stata sentita dai militari in ben cinque occasioni in poco più di cinque mesi, dal 9 agosto 2006 al 16 gennaio 2007, e comunque disconoscendone il contenuto, una volta avutane lettura. 5 Tale comportamento, a maggior ragione in assenza di possibili spiegazioni alternative, è stato quindi coerentemente ricondotto alle circostanze fattuali elencate nella ricordata annotazione di p.g. del 14.07.2008, prima fra tutte la telefonata con cui, intorno alla metà di agosto 2007, la AZ che aveva al - tempo già avviato una collaborazione con gli inquirenti: cfr. pag. 2 della pronuncia del Tribunale e 28 della sentenza impugnata prese contatto telefonico con il M.llo DALLOSPEDALE, cui rappresentò di aver ricevuto pochi giorni prima una cartolina, nei giorni successivi materialmente consegnata al sottufficiale ed allegata in atti, dal chiaro tenore intimidatorio, inviatale dal carcere dal SC, tratto in arresto il 19.07.2007 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa in relazione ai fatti per cui è processo. Siffatto tenore intimidatorio, peraltro, lungi dal risultare affidato alla sola percezione soggettiva della teste, è stato oggetto di convergente scrutinio ad opera della Corte distrettuale, che, all'esito della disamina della cartolina in questione, ha rilevato come il tono ironico cui è improntata - laddove il SC fa riferimento "alla bella notizia che mi è stata notificata", con evidente allusione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere (appunto, notificata), basata anche sulle dichiarazioni della predetta AZ;
al “ringraziamento" in tal modo ricevuto, "dopo tutto quello che ho fatto per te"; all'augurio di "buona fortuna" - lascia trasparire con altrettanta chiarezza la velata minaccia, all'atto del futuro incontro in Tribunale ("ci vediamo in Tribunale, quando è ora o sarà ora"). Con l'ulteriore puntualizzazione, opportunamente compiuta dal giudice distrettuale, che le numerose missive successivamente inviate al SC giusto dalla AZ - "nelle quali la donna cerca di rassicurare in tutti i modi l'imputato della sua fedeltà, di non averne tradito la fiducia, si dice ancora innamorata di lui e si premura di fargli sapere" di non aver mai riferito di minacce, essendo stati "i CC ad inventarsi tutto dopo averla anche picchiata" risultano "costruite ad hoc", allo scopo appunto di sottarrsi alle temute ritorsioni, essendosi al riguardo rimarcato che la AZ era al tempo sentimentalmente legata ad altra persona;
che le minacce negate corrispondono, per contro, a quelle ripetutamente rappresentate al M.llo DALLOSPEDALE e di cui si dirà subito di seguito, laddove nessuna doglianza, del tipo di quelle sopra prospettate, era mai stata rivolta al sottufficiale;
ancora, che le lettere in questione risalgono al periodo in cui la più volte menzionata AZ, tratta in arresto nel febbraio 2009 per reati in materia di armi, era detenuta nel medesimo carcere in cui si trovava ristretto il SC, il timore di vendetta da parte del quale era pertanto ancor maggiore. Della effettività delle pesanti pressioni cui la AZ fu sottoposta è stato poi ravvisato riscontro nelle ulteriori circostanze risultanti dalla ricordata аб annotazione del luglio 2008, sulle quali la sentenza impugnata -come già quella del Tribunale di Piacenza sofferma ampiamente: dalle successive preoccupazioni palesate telefonicamente dalla donna al DALLOSPEDALE, in conseguenza dell'avvertimento ricevuto da taluni conoscenti che "i calabresi ... " - il SC è nativo di Crotone gliel'avrebbero fatta pagare", alla luce del " dato oggettivo che AN PE - altro soggetto che aveva collaborato con gli inquirenti, rendendo dichiarazioni di segno accusatorio nei confronti dell'odierno imputato era stato malmenato da sconosciuti, penetrati all'interno - della sua abitazione, all'esistenza di una seconda missiva minatoria pervenuta alla teste in prosieguo di tempo, ancorché non potuta acquisire, essendo andata perduta a seguito dell'incidente stradale occorso alla AZ con lo scooter, nel cui vano sottostante il sellino aveva conservato il documento;
dall'allontanamento della AZ medesima dalla casa abbandonata, ove dimorava con l'uomo con cui aveva intrapreso una relazione sentimentale - tale NU CC a seguito dell'assalto di un gruppo di giovani, che nella serata del 25.04.2008 avevano cercato di introdursi nell'abitazione a scopo di aggressione, allontanandosi solo a seguito della "minaccia" del CC di richiedere l'intervento dei Carabinieri, peraltro non senza preannunciare il loro ritorno "per fargliela pagare", alla telefonata ricevuta la sera del 02.07.2008 con cui - immediatamente portata a conoscenza del menzionato sottuffuciale certo MI diceva alla AZ "che voleva parlarle per il processo di suo zio", personaggio identificato quindi in MI SC, nipote dell'imputato EN SC, la prima udienza del processo a carico del quale risulta essersi tenuta l'01.10.2008. 4.1 Tanto premesso, giova ribadire, a migliore esplicazione del concetto di cui alla massima riportata nell'incipit del paragrafo 4., che questa Corte ha ripetutamente avuto modo di affermare che "Il procedimento incidentale diretto ad accertare se il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso non richiede una prova certa oltre ogni ragionevole dubbio, ma deve comunque fondarsi su elementi sintomatici e rivelatori dell'intimidazione subita dal teste, connotati da precisione e persuasività, non potendo ritenersi sufficienti i meri sospetti o soltanto il timore soggettivo di poter essere minacciato" (così Sez. 2, sent. n. 50323 del 22.10.2013, Rv. 257978; conf., ancor più di recente, Sez. 1, sent. n. 25211 del 12.05.2015, Rv. 264016). Elementi rivelatori che qui per certo ricorrono, alla stregua di quanto rappresentato dalla Corte distrettuale, che ha inoltre rimarcato, a maggior supporto della correttezza del proprio convincimento, come il sintomatico comportamento processuale della AZ sia risultato "in linea con quello tenuto da altri testimoni, a conferma di un 745 generalizzato clima di intimidazione svolto nei confronti di tutti coloro che, in sede di indagini preliminari, avevano reso dichiarazioni relative all'attività di spaccio del gruppo di personaggi che si ritrovavano presso la trattoria 'La Padana": a tale ultimo riguardo, è stato infatti significato come la presenza in aula dei testi MA NA, CO RI e AN GA per i quali, oltre che per un quarto teste, SA IN, è stata disposta la trasmisisone degli atti al competente p.m., in ordine al reato previsto e punito dall'art. 372 cod. pen. è stata conseguita solo grazie all'adozione di ordini di accompagnamento (addirittura ben più di uno, per ciò che concerne i primi due) e come tutti i predetti abbiano ritrattato le proprie originarie dichiarazioni, il NA giungendo finanche a disconoscere la propria firma, il RI asserendo di aver sottoscritto il verbale senza leggerlo e la GA trincerandosi dietro la totale scomparsa di ogni ricordo dei fatti. In proposito, già si è detto che anche il contegno tenuto dai testimoni in dibattimento rientra tra gli elementi valutabili quali dati sintomatici, in assenza di plausibile giustificazione, dell'avvenuta sottoposizione dei testi ad indebite pressioni esterne, risultando dunque indicativi di "inquinamento probatorio" e perciò idonei a giustificare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni dagli stessi precedentemente rese (cfr., in termini, Sez. 6, sent. n. 18065 del 23.11.2011 dep. 11.05.2012, Rv. 252530, già citata dalla sentenza 1 impugnata, cui adde Sez. 2, sent. n. 50323/2013, poco sopra richiamata), a nulla valendo che, nel caso di specie, il giudice di prima istanza non abbia ritenuto di avvalersi del meccanismo disciplinato dall'art. 500 co. 4 cod. proc. pen. nei confronti di taluni dei testi escussi della cui ingiustificata falsità o - reticenza, dopo il chiaro tentativo di sottrarsi all'obbligo della testimonianza, pure non ha avuto dubbi giacché la circostanza è stata debitamente valorizzata dalla Corte territoriale solo quale riscontro ulteriore della sussistenza di concrete intimidazioni nei confronti della AZ.
4.2 Né possono valere, in senso contrario, le argomentazioni dei ricorrenti -in special modo della difesa del SC con cui si propugna il carattere "neutro" della cartolina a firma del citato imputato, ritenuta perciò priva di ogni portata minatoria, asseritamente neppure percepita dalla AZ, come comprovato dalle lettere d'amore dalla stessa inviate a distanza di tempo dalla cartolina anzidetta. Il tutto sulla scorta di una disamina parcellizzata dei singoli elementi già in precedenza illustrati, riguardati quindi isolatamente, per di più nella loro portata letterale, anziché essere fatti oggetto di una doverosa valutazione complessiva e di tipo logico, quale quella linearmente compiuta dalla Corte distrettuale, enfatizzando l'effettività della relazione sentimentale per vero intercorsa nel passato tra il SC e la AZ, svalutando seccamente 8 - peraltro sulla scorta di affermazioni congetturali - la significatività del rapporto intrapreso dalla donna con il menzionato CC e, da ultimo, neppure affrontando la congrua spiegazione offerta dalla sentenza impugnata, a proposito del lasso di tempo che separa le presunte lettere d'amore della donna dalla cartolina dell'agosto 2007. Essendo solo il caso di puntualizzare che non riveste affatto portata significativa tanto meno, determinante la divergenza, per - - vero solo apparente, ravvisabile fra primo e secondo giudice in ordine alla valenza delle lettere inviate dalla AZ, atteso che il Tribunale si è limitato ad affermarne tout court la compatibilità con la pregressa intimidazione subita, mentre il giudice d'appello ha fatto luogo alla più approfondita disamina già esposta, sfociata nel giudizio finale già ilustrato. In altri termini e conclusivamente, il tentativo difensivo si risolve nella contestazione della linearità dell'interpretazione degli indicati elementi di prova, basata tuttavia non già sulla dimostrazione di aporie che inficiano l'esegesi patrocinata dalla Corte felsinea, bensì sulla mera diversità della lettura propostane, non consentita in questa sede e comunque connotata dalla indicata e non corretta metodologia d'approccio.
5. Non ha fondamento neppure la contestazione, essa pure comune ad entrambi i ricorsi, dell'attendibilità della AZ. Risponde indubbiamente a verità che "Le violenze, minacce, offerte o promesse di denaro o di altre utilità al testimone affinché non deponga ovvero deponga il falso autorizzano il giudice a disattendere la deposizione del teste in giudizio, ad acquisire al fascicolo dibattimento le dichiarazioni del predibattimentali del teste medesimo, contenute nel fascicolo del pubblico ministero, ma non esonerano il giudice dal vagliare l'attendibilità di queste ultime che non può essere ritenuta automatica sulla scorta dell'accertato fattore illecito esterno" (così altra massima tratta dalla citata sent. n. 50323 della Sez. 2 del 22.10.2013, Rv. 257980). Sennonché tale condivisibile principio non si attaglia affatto alla presente vicenda processuale, tenuto conto che la sentenza impugnata non si è affatto sottratta a tale verifica, cui ha attentamente proceduto, indicando i molteplici elementi offerti dalle risultanze dell'espletata istruttoria dibattimentale, a supporto della credibilità della teste in questione. Fermo restando che detta verifica, in quanto concernente appunto l'affidabilità delle dichiarazioni provenienti da un testimone, nulla ha a che vedere con la regola di valutazione della prova dettata dall'art. 192 co. 3 cod. proc. pen., pertanto non correttamente evocata dal ricorso formalizzato nell'interesse del SC.
9 - tanto meno -Non ricorre, quindi, alcun vizio di motivazione, né violazione di legge rispetto alla indicata disposizione del codice di rito: ➤ con riferimento al capo 1) della rubrica-concernente l'acquisto, da parte del SC, di quantitativi di mezzo chilo di cocaina, forniti da NT GO e da altri soggetti imprecisati, ceduti, almeno in parte, per il successivo spaccio ad NS AC e AN PE per il - quale la sentenza impugnata indica, accanto alla parola della AZ basata sulla sua stretta vicinanza all'epoca al SC, per via del ricordato rapporto sentimentale, che le consentiva di assistere in prima persona ad acquisti e cessioni, aventi solitamente come teatro la trattoria denominata "La Padana" in Castelvetro Piacentino le - convergenti dichiarazioni, per quanto a sua conoscenza, del PE, a proposito della ricezione, unitamente al AC, di quantitativi di 5/10 grammi, loro singolarmente e settimanalmente ceduti dal SC, in esito ad incontri che avvenivano nel succitato locale o nel bar Centrale di Monticelli d'Ongina; le risultanze dei servizi d'osservazione appositamente predisposti, confermativi della stabile frequentazione della "La Padana" da parte dei soggetti indicati dalla AZ;
le emergenze delle intercettazioni ambientali eseguite all'interno della vettura in uso al fratello del SC, Luigi, utilizzate dai germani per il taglio, la preparazione ed anche l'assunzione di cocaina, talvolta alla presenza della AZ, in conformità all'esplicito tenore delle conversazioni, talune delle quali trascritte in larga parte nel corpo della sentenza di primo grado, in cui tra l'altro si fa ripetuto riferimento a - quantitativi di mezzo chilo di sostanza stupefacente (nella disponibilità dei due, ovvero in relazione al prezzo da sborsare per il relativo acquisto); ancora ed infine, l'arresto dei due fratelli SC il 07.11.2006, nel flagrante possesso giusto di mezzo chilo di cocaina;
avente ad oggetto la cessione con riferimento al capo 3) della rubrica - di dosi di cocaina, sempre ad opera del SC, alla stessa AZ - in ordine al quale si dà atto che le dichiarazioni di quest'ultima trovano puntuale rispondenza negli esiti delle già ricordate intercettazioni ambientali, là dove comprovano l'assunzione di cocaina nella disponibilità dei due fratelli anche da parte della citata AZ, nonché là dove la predetta commenta, con riferimento alla droga sotto mano, essere "uguale a quella che mi hai dato, eh!"; con riferimento al capo 5) della rubrica riguardante la cessione di due dosi di cocaina dal SC a tale CO RI, per il corrispettivo di € 150,00 - relativamente al quale la Corte distrettuale evidenzia la 10 rilevanza addirittura marginale delle dichiarazioni della AZ, stante l'autonoma e piena sufficienza degli elementi, ancora una volta del tutto espliciti, offerti dalla conversazione ambientale n. 267, intercettata mentra i due SC si stavano dirigendo giusto verso l'abitazione del menzionato RI, come confermato dalle indicazioni del GPS circa gli spostamenti della vettura;
con riferimento ai capi 2) e 33) della rubrica afferenti entrambi alla medesima operazione di compravendita di 100 grammi di cocaina in data 24.08.2006, che la prima imputazione contesta all'acquirente, EN SC, e la seconda al venditore, AT D'AN - per i quali la sentenza dà atto che la narrazione della AZ - secondo cui l'operazione fu pianificata nel corso di un precedente incontro, avvenuto il 22.08.2006, in cui si convenne che il detto quantitativo avrebbe costituito parte di una maggiore fornitura, poi non perfezionatasi poiché, appunto il 24.08.2006, il SC ritenne il "campione" di scarsa qualità e lo restituì al D'AN risulta convalidata dal servizio di osservazione - eseguito il (solo) 22 agosto, che constatava la presenza del D'AN presso la trattoria "La Padana", ove lo stesso, dalle 18.50 alle 22.15 s'intratteneva con i frequentatori abituali del locale, in particolare venendo visto parlare per alcuni minuti con il SC sotto il portico esterno del locale, alla presenza altresì della AZ. In relazione, in particolare, a detta ultima vicenda, di cui alle imputazioni 5.1 sub 2) e 33), non hanno pregio gli ulteriori profili di critica della difesa: quanto a quello formulato dal D'AN, perché è del tutto inconsistente-non incidendo in alcun modo sulla logicità del percorso argomentativo della Corte d'appello - il fatto che a pag. 26 della sentenza impugnata s'indichi complessivamente in una ventina di minuti il tempo in cui lo stesso D'AN ed il SC s'intrattennero a parlare, laddove la dettagliata scansione delle singole fasi dell'osservazione, quale contenuta nel medesimo passaggio della motivazione, consente di fissare in poco meno di dieci minuti detto arco temporale (cui, peraltro, occorre sommare il tempo in cui i due rimasero all'interno del locale stesso), comunque ampiamente sufficiente per la determinazione dell'accordo, nei termini riferiti dalla AZ (mentre, per ciò che attiene all'oggetto della trattativa, la credibilità della teste è ampiamente comprovata dal documentato svolgimento dell'attività di spaccio di cocaina, in termini sistematici e professionali, ad opera del SC); quanto a quello formalizzato dalla difesa di quest'ultimo, perché la circostanza della mancata segnalazione agli inquirenti, da parte della AZ, della concordata definizione dell'operazione per il 24.08.2006 non può in alcun modo legittimare un addebito di manifesta 11б illogicità della motivazione, trattandosi semmai dell'introduzione di un ennesimo profilo d'inattendibilità della testimone, che non risulta dedotto in precedenza e che, in ogni caso, trova esauriente risposta nelle considerazioni di ordine logico in proposito svolte dalla Corte distrettuale, che segnala tra l'altro - come all'epoca la suddetta AZ non avesse ancora avviato un vero e proprio rapporto di collaborazione con gli inquirenti, di cui era soltanto una fonte confidenziale. Infine, non si ravvisa neppure la pretesa impossibilità di inquadramento del fatto in seno al paradigma di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, come si assume dalla difesa del SC: soccorre in proposito il consolidato insegnamento che il Collegio condivide appieno e da cui non ha quindi motivo di discostarsi - - secondo cui "La fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione" (così, da ultimo, Sez. 4, sent. n. 6781 del 23.01.2014, Rv. 259284; adde, indirettamente ed ancor più di recente, Sez. 5, sent. n. 54188 del 26.09.2016, Rv. 268749). Non senza aggiungere come pure - correttamente rilevato dalla Corte distrettuale che nella fattispecie vi fu anche - una pur breve traditio, in funzione della verifica del "campione" da parte del SC, il cui esito negativo determinò la risoluzione dell'accordo precedentemente raggiunto.
6. Senza meno inammissibile è la residuale doglianza della difesa del SC, inerente all'entità della pena irrogata all'imputato, sotto forma di aumento rispetto al trattamento sanzionatorio relativo al più grave fatto di reato di cui alla sentenza definitiva del 27.02.2008. La Corte bolognese ha fornito adeguata giusitificazione dell'esercizio del proprio potere discrezionale in materia, risultando pertanto del tutto inesistente il denunciato profilo di contraddittorietà della motivazione, non a caso formulato in termini del tutto generici.
7. Seguono, ex lege, le statuizioni in tema di spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. ет Così deciso in Roma, il 05.04.2017 Il presidente 0 consigliere est. Audua conci Depositate in Cancellaris 9 MAG. 2017 Onunziario A oggi, P U Peta ESPOSITOIL FUNZIONARIO GIUDIZIARION. S O N S