Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinchè non deponga ovvero deponga il falso devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purchè connotati da precisione, obiettività e significatività, e quindi idonei ad escludere che la condotta del teste sia frutto non di una pressione subita da terzi, ma dalla sua adesione a modelli devianti, tesi ad anteporre la cura dei propri interessi illeciti rispetto al dovere di testimonianza davanti l'Autorità giudiziaria. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito, relativa ad un tentato omicidio in un contesto di uno scontro tra due gruppi di persone, che aveva fatto uso delle dichiarazioni rese in indagini da un teste che, in dibattimento, aveva modificato la versione dei fatti, senza avere accertato specifici e concreti elementi di coartazione della volontà di quest'ultimo, e ricorrendo ad argomentazioni apodittiche e generalizzanti quali, ad esempio, la maggiore capacità intimidatoria del gruppo degli assalitori rispetto a quella degli assaliti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2016, n. 9646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9646 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
09646-17 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. 1114/2016 MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 23443/2016 Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. AN CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RZ AT N. IL 30/03/1991 RZ PE N. IL 28/07/1966 RZ AN N. IL 05/01/1984 AT AN N. IL 06/06/1977 AN BI N. IL 20/09/1984 avverso la sentenza n. 423/2015 CORTE APPELLO di LECCE, del 21/12/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2016 la relazione fatta dal RM Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Poole Filippi, che ha concluso per il rifetto di ricors;
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Conclusioni dei difensori dei ricorrenti : avv. Ladislao Massari, Speranza Faenza, Cosimo Damiano Rampino per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RM 2 IN FATTO E IN DIRITTO -1. Le due decisioni di merito emesse dal Tribunale di Lecce in data 26 settembre 2014 e dalla Corte di Appello di Lecce in data 21 dicembre 2015 - risultano conformi negli esiti.
1.1 Le stesse hanno preso in esame, nei confronti di NO IA classe 1991, NO SE classe 1966, NO IM classe 1984, PA TO classe 1977 e IL BI classe 1984 più capi di imputazione contestati nel modo che segue: a) tutti per il delitto di tentato omicidio commesso in concorso (aggravato dalla futilità dei motivi), in danno di IO CO il 28 ottobre del 2012, fatto materialmente attribuito a NO IA tramite esplosione di tre colpi di arma da fuoco calibro 7.65 che interessavano l'addome del IO;
b) tutti per la detenzione e il porto dell'arma utilizzata materialmente da NO IA (una pistola Beretta calibro 7.65) ; c) i soli NO IA, SE e IM, sempre in relazione alla pistola calibro 7.65 utilizzata nella occasione del ferimento del IO, anche per le ulteriori fattispecie di cui agli artt. 23 legge n.110 del 1975 e 648 cod.pen. ; d) i soli NO SE, PA TO e IL BI per la detenzione e il porto di una pistola a tamburo occultata all'interno del bar Elix.
1.2 Il fatto principale oggetto del giudizio è dunque rappresentato dal tentato omicidio commesso in danno di IO CO, avvenuto in Galatone, piazza RIT San Demetrio ed adiacenze, il 22 ottobre del 2012 intorno alle ore 14.00. Per tale episodio è stata affermata la penale responsabilità concorsuale di NO IA NO SE (padre di IA e TO), NO IM, PA TO e IL BI. La condotta materiale, rappresentata dalla esplosione di tre colpi di arma da fuoco calibro 7.65 verso la vittima è stata attribuita a NO IA. A NO SE, PA TO e IL BI è stata inoltre attribuita la responsabilità per la detenzione e il porto di una seconda pistola, quella a tamburo, che non risulta utilizzata ma solo esibita durante l'azione. Le pene, confermate anch'esse in secondo grado, sono state così quantificate : NO IA e NO SE anni dodici di reclusione;
NO IM anni nove di reclusione;
PA TO e IL BI anni otto e mesi quattro di reclusione. A nessuno degli imputati sono state concesse attenuanti generiche, né è stata riconosciuta la circostanza attenuante della provocazione. Il tentativo di omicidio era stato contestato come aggravato dai futili motivi ma tale circostanza è stata esclusa all'esito del giudizio di primo grado. 3 1.3 E' stata respinta dal GUP e dal Tribunale di primo grado una richiesta di giudizio abbreviato condizionato.
1.4 Quanto alla prova generica, dalla decisione di primo grado si apprende che: CO IO poco dopo le ore 14 venne trasportato presso l'ospedale di Galatina e sottoposto ad intervento chirurgico con prognosi riservata. Anche NO SE subì conseguenze fisiche dallo scontro, con alcune fratture (ossa nasali e metacarpo sx) nochè contusioni escoriate al volto. Si apprende altresì che sul luogo dei fatti sono stati rinvenuti tre bossoli del calibro 7.65 ed una ogiva. Un'arma dello stesso tipo non risultano effettuate indicazione resa nella- è stata rinvenuta sucomparazioni balistiche immediatezza dei fatti dallo stesso IA NO nello scantinato della abitazione del medesimo e del padre SE. Si tratta di arma clandestina, provento di furto commesso pochi giorni prima, tendente ad incepparsi come emerge dallo stesso verbale di denunzia del furto. Non sono state rinvenute altre armi e la presenza durante gli accadimenti di una seconda o addirittura di una terza arma, mai oggetto di contestazione - è - derivata dall'esame delle videoregistrazioni reperite nella immediatezza dei fatti, posto che la violenta lite insorta inizialmente tra IA NO e CO IO - è avvenuta nei pressi di un bar, pare di proprietà dei NO, ove erano installate delle telecamere.
1.5 Quanto ai punti salienti della ricostruzione in fatto, va anzitutto ricordato quanto emerge dalle videoregistrazioni, secondo i contenuti delle decisioni : RM a) la discussione iniziale si verifica, pacificamente, tra NO IA e IO CO a partire dalle ore 13.42 e dura circa 8 minuti. Durante tale periodo è pacifico che IA NO (alle 13.46) chiama con il telefono cellulare il padre SE, e successivamente (13.47) il fratello IM;
b) IA si allontana intorno alle 13.50 con la vettura portata dal fratello IM e alle 13.51 si registra l'arrivo di NO SE che si avventa imediatamente con violenza contro il IO, in assenza del NO IA;
c) il litigio che ne scaturisce si protrae, in assenza di NO IA, per ulteriori 7 minuti, durante i quali il NO SE riceve sostegno dal PA (avvisato da NO SE con una chiamata alle 13.48) e dal IL (che si trovano all'interno del bar e che visibilmente istigati da NO SE cercano qualcosa che poi consegnano a quest'ultimo); in tale fase non vi sono esplosioni di colpi di arma da fuoco;
d) alle ore 13.57 ritorna sulla scena NO IA, accompagnato dal fratello IM e l'azione si sposta in zona non coperta dal raggio di azione della telecamera. Si avvertono i colpi di pistola, tra le 13.58 e le 14.00, poi tutti si allontanano dai luoghi, tranne ovviamente la vittima. 4 Rispetto alle fonti dichiarative va invece precisato che durante il giudizio di primo grado i testi escussi, ad avviso del Tribunale, hanno tenuto un contegno manifestamente ispirato a reticenza : - CO IO ha affermato di non aver visto chi gli ha puntato contro l'arma; - il teste principale, ZZ VA classe '98, che era pacificamente in compagnia del IO, ha riferito genericamente di un litigio tra il IO ed uno dei NO, non aggiungendo alcun dettaglio pure a fronte di copiose contestazioni delle ampie dichiarazioni rese in sede di indagini ed affermando di aver riportato, in tal sede, voci raccolte in giro (in sede di indagini era stato da lui indicato lo sparatore in IA NO, affermazione non oggetto di conferma). Ha negato di aver ricevuto pressioni tese alla modifica della precedente narrazione;
- RM ZZ ha, in modo analogo, smentendo il contenuto delle dichiarazioni originarie e confermando soltanto di aver assistito ad una lite tra SE NO e CO IO;
-ZZ VA classe '86 ha ammesso esclusivamente di aver litigato, prima del fatto oggetto del processo, con NO IA. Nessun decisivo contributo dimostrativo poteva pertanto derivare dalle dichiarazioni rese in dibattimento dai testi, anche in riferimento agli altri soggetti presenti a frammenti dell'azione - come analiticamente riportato nella decisione di primo grado al di là di generiche affermazioni relative al litigio tra NO - RM SE ed il IO (o, secondo alcuni, tra NO IA ed il IO). In particolare, nessuno riferiva in contraddittorio circa l'identità dello sparatore. A fronte di tali condotte dichiarative, il Tribunale riteneva possibile la valutazione in chiave dimostrativa dei contenuti oggetto di contestazione, per come risultanti dalle trascrizioni dibattimentali (non essendosi provveduto ad acquisire copia dei verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagine). In particolare, si ritiene che la difformità manifesta e ingiustificata tra le dichiarazioni rese ai carabinieri e quelle dibattimentali, unita a considerazioni di contesto (soggetti tra loro imparentati, piccola realtà territoriale, probabile comunanza di affari illeciti tra testimoni e gli stessi imputati) renda percepibile la esistenza di un condizionamento ambientale in favore degli imputati, frutto di intimidazione o di forzata persuasione a dire il falso». Si ritiene evidente tale condizionamento con riferimento al contegno espressivo del IO, vittima diretta dell'azione delittuosa che è arrivato a non ricordare l'identità dello sparatore. Si ritengono, sul punto, utilizzabili le confidenze fatte ai militari intervenuti sul posto o durante il trasferimento in ospedale. Vengono pertanto riportate nella decisione di primo grado le dichiarazioni de relato raccolte dai militari . Ciò consente al Tribunale di affermare la colpevolezza dei cinque imputati. In effetti, si afferma che già durante il diverbio iniziale tra IA NO e CO IO, il primo chiamò il padre invitandolo non soltanto a raggiungerlo ma a portare con sè ..il ferro... in ciò manifestando la precisa volontà di utilizzare l'arma contro il suo antagonista. L'aggressione contro il IO, portata con estremo vigore da NO SE, non degenera in rissa, posto che le persone che intervengono lo fanno per cercare di isolare i contendenti. E' evidente che il IO ha reagito ad una aggressione fisica, colpendo a sua volta SE NO ma non utilizzando alcuna arma da fuoco. Il Tribunale ritiene inoltre che il temporaneo allontanamento dal luogo teatro dei fatti del NO IA, dopo l'arrivo del padre, era finalizzato al recupero dell'arma - che il padre non aveva portato con sè e ciò qualifica ulteriormente - la sua volontà omicida, posto che appena rientra in scena IA utilizza l'arma verso il IO, sparando più volte, in presenza dei correi. Nel frattempo, è ritenuto certo che il IL e il PA avevano recuperato una seconda arma all'interno del bar portandola a NO SE (che tuttavia non l'avrebbe utilizzata, nde). Costui, peraltro, dopo l'esplosione dei colpi da parte del figlio continuò a malmenare il IO, ormai a terra unitamente al NO IA. La loro azione rafforzò, a parere del Tribunale, il RM proposito criminoso del IA. Anche il PA e il IL concorrono nel tentato omicidio, avendo coadiuvato l'azione del NO SE, recuperando un'arma all'interno del bar, con la consapevolezza del suo possibile utilizzo, con identificazione dell'elemento volitivo nel dolo eventuale. Tale elemento psicologico qualifica anche il concorso del NO IM, che aiuta il fatello IA nell'attività di recupero dell'arma.
2. La Corte di Appello, esaminando i motivi contenuti nella impugnazione in quella sede proposta, ritiene che : - le censure relative alla utilizzabilità degli apporti narrativi (proposte ai sensi dell'art. 500 co.4 per quanto riguarda i testi comuni ed ai sensi dell'art. 195 co.4 per quanto riguarda i testi di polizia giudiziaria) vanno risolte in via preliminare, pur se tali apporti non costituiscono gli elementi di prova essenziali, ben potendo essere ricostruita la vicenda anche soltanto con l'ausilio dei filmati e delle registrazioni audio (ed anche se tali filmati non consentono di apprezzare il momento finale della esplosione dei colpi) . In particolare, dopo una breve premessa in diritto, si afferma che è legittima la valutazione, ai fini di cui all'art. 500 co.4 cod. proc.pen., del contegno espressivo tenuto dal testimone in sede di escussione dibattimentale, al fine di inferire da tale contegno l'avvenuta intimidazione 0 comunque l'alterazione del procedimento acquisitivo della prova orale. Nel caso in esame la valutazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini e non oggetto di conferma in - dibattimento va ritenuta possibile in rapporto al contesto complessivo che vede tutti i soggetti protagonisti della vicenda come 'avvezzi all'uso di violenza fisica, per perseguire i loro interessi anche di natura illecita'. In tale quadro, mentre le dichiarazioni iniziali sarebbero state in sostanza figlie della necessità di - - reagire ad una situazione di pericolo (per quanto appena accaduto) le successive ritrattazioni vengono ritenute frutto della 'cessazione di tale situazione contigente' con 'riespansione' della forza di intimidazione proveniente dai soggetti accusati, forza idonea a determinare, specie in soggetti appartenenti al medesimo ambiente, una scelta omertosa. Ciò avrebbe determinato le evidenti e insanabili contraddizioni tra le versioni iniziali e quelle rese in udienza, con piena legittimità del recupero probatorio delle prime affermazioni. Inoltre, viene ritenuto legittimo il recupero delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal IO CO, tramite la testimonianza dei verbalizzanti, atteso che la situazione operativa era da ritenersi eccezionale, dato l'imminente pericolo di vita in cui versava la fonte. Ciò posto, tali dichiarazioni concorrono alla formazione del convincimento, in una RM con le risultanze documentali (audio e videoregistrazioni) prima sintetizzate. Ad avviso della Corte territoriale, la sequenza delle registrazioni consente di apprezzare la complessiva dinamica del fatto. Si ritiene che le armi prelevate dal bar dal PA e del IL fossero almeno due (prelevate in due momenti successivi), rimaste inutilizzate. Si ritiene certa l'identifiazione degli imputati nei soggetti ripresi durante l'azione. Si ritiene significativo il fatto che durante la discussione iniziale - intervenuta tra IO CO e NO IA il IO abbia perentoriamente - affermato (con registrazione nel sistema audiovisivo) .. tu devi portare rispetto.., e, di seguito, ..il rispetto per me è doppio.. in ciò evidenziandosi la ragione dello scontro. La Corte ripercorre l'intera sequenza delle videoregistrazioni ed afferma che tutti gli imputati sono da ritenersi concorrenti nel tentativo di omicidio, materialmente commesso da NO IA (di cui si rievoca la confessione). Le condotte dei vari protagonisti non sono indipendenti ma, secondo la Corte, tra loro coordinate, posto che il gruppo composto dal NO SE, PA e IL resta sul posto 'in attesa' del ritorno di NO IA, coadiuvato a 7 sua volta dal fratello IM. Vi è pertanto condivisione e rafforzamento dell'obiettivo finale, rappresentato dalla condotta lesiva tenuta da NO IA nei confronti del IO. Gli apporti narrativi dei testi rafforzano dunque una già solida piattaforma probatoria. Secondo la Corte di Appello in ciò basando le proprie valutazioni sulle affermazioni rese dai testi tutti sono presenti al momento finale della - esplosione dei colpi verso la vittima e lo stesso SE cercò di utilizzare l'arma portata dal figlio, che tuttavia si inceppò. Sempre basandosi su dichiarazioni, si ritiene che anche NO IM, IL e PA presero a calci e pugni il IO già ferito. Il coefficiente psicologico viene indicato in quello del dolo diretto di tipo alternativo (ferire gravemente o uccidere) per NO IA e NO SE. Quanto ai correi, hanno cooperato ad una azione collettiva con consapevole volontà di rafforzare l'animus necandi. Ciò comporta l'applicazione della clausola estensiva di cui all'art. 110 cod.pen. e non del diverso coefficiente di imputazione di cui all'art. 116 cod.pen.. Il diniego della circostanza attenuante della provocazione deriva dalla qualificazione della condotta del IO non come contraria a norme di civile convivenza ma come contraria a regole vigenti nel mondo della malavita (il rimprovero per la mancanza di rispetto). Non sono ritenute concedibili attenuanti RM generiche sia in rapporto alla gravità del fatto che al negativo giudizio sulla personalità nè altre forme di attenuazione, con conferma del trattamento sanzionatorio commisurato in primo grado (la confessione di NO IA si ritiene sostenuta da scopo utilitaristico).
3. Avverso detta sentenza risultano proposti i seguenti ricorsi per cassazione.
3.1 NO IA e NO SE, tramite il comune difensore, articolano più motivi. Al primo motivo si deduce vizio del procedimento di acquisizione della prova dichiarativa, ai sensi degli articoli 191, 500 co.4 e 526 co.1 cod.proc.pen.. La Corte di Appello, pur incentrando la valutazione sulle videoregistrazioni si è ampiamente servita della prova dichiarativa, in ritenuta applicazione della norma di cui all'art. 500 co.4 cod.proc.pen. . Ciò del resto era inevitabile, atteso che le videoriprese attestano solo le fasi che precedono il momento della esplosione dei colpi, (nonchè la fase successiva) come più volte ricordato. Si è pertanto ritenuta utile la valutazione delle dichiarazioni predibattimentali, specie per quanto concerne le fonti ZZ VA e IO CO. 8 Ciò tuttavia sarebbe avvenuto attraverso una non corretta applicazione della norma regolatrice (art. 500 cod. proc.pen.). Si è infatti realizzato un recupero dimostrativo delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, sovvertendo la regola generale per cui dette dichiarazioni risultano utilizzabili solo al fine di verificare l'attendibilità del teste - senza fornire reali argomentazioni sui presupposti di tale recupero, descritti dal legislatore nel corpo del comma 4 dell'art. 500. Si evidenzia che non vi è alcun ragionamento dimostrativo su una effettiva intimidazione, anzi l'argomento speso in motivazione dalla Corte di Appello sembra orientato ad inquadrare il fenomeno come una 'scelta' degli stessi dichiaranti, tesa a proteggere i rispettivi interessi illeciti. In sostanza, si tratterebbe di una condotta illecita posta in essere 'dal' dichiarante (e non 'verso' il dichiarante) già ritenuta esptranea al perimetro applicativo della norma da Corte Cost. n. 453 del 2002. Se è vero che la norma parla di 'elementi concreti' e non di 'prova' della intimidazione, minaccia o offerta di denaro, è altrettanto vero che non può il giudice argomentare su mere ipotesi o suggestioni. Al secondo motivo si deduce analogo vizio del procedimento probatorio, in riferimento a quanto previsto dagli articoli 191 e 195 co.4 cod. proc.pen., in riferimento alle deposizioni dei verbalizzanti riferite a quanto loro dichiarato dal IO. Si rileva che la situazione di particolare urgenza non poteva dirsi impeditiva della RM redazione di un verbale, anche in rapporto alla positiva evoluzione del trattamento sanitario, sicchè la ricorrenza dell'ipotesi 'straordinaria' era di certo insussistente. L'utilizzo di tale deposizione è pertanto contrario ai principi costituzionali e codicistici in riferimento alla necessaria formazione in contraddittorio della prova dichiarativa. Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in tema di qualificazione giuridica del fatto. Con riferimento alla posizione di IA NO, si afferma che non è stata vagliata la richiesta di derubricazione in lesioni aggravate. Si evidenzia una carenza di esame in punto di prova generica, avendo la sentenza operato un generico riferimento alla direzione dei colpi senza riferimento alcuno alle circostanze di fatto concrete. Non è stata realizzata consulenza balistica, e gli stessi testi utilizzati dalla Corte di merito parlano di azione concitata e di vittima in movimento. Si è qualificato il dolo come diretto, sia pure in via alternativa, e non eventuale solotanto in riferimento ad utilizzo dell'arma e direzione dei colpi, elementi che 9 non forniscono certezze sulle reali intenzioni dell'agente. Anche l'invito rivolto al padre di 'portare il ferro' è incerto, essendo stato percepito solo da uno dei testi. Con riferimento alla posizione di NO SE, si evidenzia vizio di motivazione sugli aspetti concorsuali. Le due azioni appaiono indipendenti e non coordinate tra loro. SE NO litiga anch'egli violentemente con il IO, ma in assenza del figlio e senza utilizzare armi. Al rientro del IA l'azione di fuoco è immediata e portata dal solo IA. Non vi è prova alcuna dell'ipotizzato tentativo di utilizzare l'arma del IA, poi inceppatasi. Non è chiaro, pertanto, il contributo fornito dal NO SE alla condotta di tentato omicidio materialmente realizzata da NO IA. Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio ed agli aspetti circostanziali. Non può condvidersi l'affermazione per cui le affermazioni iniziali del IO (devi portare rispetto) fossero da ritenersi estranee alla nozione di 'fatto ingiusto' atteso che in tale categoria rientrano anche i comportamenti contrari a norme morali, sociali o di costume. La condotta era pertanto idonea a suscitare lo stato d'ira previsto come fattore di attenuazione della reazione. Nè vi è congrua motivazione circa l'innalzamento della pena oltre il limite minimo edittale, con riferimento allo stato di incensuratezza e giovane età del IA NO, nè si comprende l'entità della commisurazione in rapporto alla regola generale di cui all'art. 56, non essendo stata esplicitata l'entità della riduzione. Non vi è motivazione congrua circa il diniego delle attenuanti generiche per RM NO IA e gli aumenti per la riconosciuta continuazione appaiono eccessivi.
3.2 NO IM articola, a mezzo del difensore, più motivi. Al primo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 438 cod. proc.pen., in tema di controllo del diniego di celebrazione del rito abbreviato. Si contesta la motivazione con cui si è ritenuto di non censurare il diniego opposto alla celebrazione del rito abbreviato condizionato, dato che la prova richiesta non comportava inutile dispendio di tempi e avrebbe colmato le lacune istruttorie. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla prova documentale. Il NO IM viene inquadrato per soli tre secondi, insufficienti in realtà a realizzarne la identificazione. Al terzo e quarto motivo si riprone la questione in rito relativa alla violazione dell'articolo 500 cod. proc.pen., già illustrata al ricorso che precede. Al quinto motivo si deduce erronea applicazione della disciplina incriminatrice. 101 0 Si ritiene non congruamente motivata la responsabilità concorsuale, specie sotto il profilo della ricorrenza dell'elemento psicologico, posto che non emerge la consapevolezza del ricorrente circa il finalismo omicidiario.
3.3 IL BI e PA TO, a mezzo del comune difensore, articolano un motivo unico, con deduzione di vizio di motivazione e violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte di Appello, in assenza di impugnazione da parte del P.M., ha modificato la qualificazione dell'elemto psicologico dei concorrenti. In ogni caso, si evidenzia come la ricostruzione sia incoerente, posto che per una frazione temporale ampia secondo la stessa Corte di Appello i due imputati avrebbero avuto a disposizione almeno un'arma, senza utilizzarla.
4. I motivi di ricorso relativi alla regolarità in rito del procedimento probatorio sono fondati, con le conseguenze che seguono.
4.1 Va premesso che a fronte di una pluralità di dati dimostrativi (prova documentale, rappresentata dalle videoregistrazioni, e prova dichiarativa) la Corte di Appello ha finito con utilizzare tutti i diversi apporti, non restringendo l'analisi al pur rilevante supporto documentale, ma inglobando consistenti - - aspetti di narrazione proveniente, a vario titolo, dalle persone informate dei fatti. Ciò è stato realizzato, in particolare, a fini giustificativi del ritenuto concorso - nei reati di tentato omicidio e porto dell'arma utilizzata a tal fine (capi 1 e 2)- dei soggetti diversi da colui che, per sua stessa ammissione (NO IA) risulta essere l'esecutore materiale di tali reati. RM Che tale valutazione globale delle informazioni fosse necessaria a fini di unificazione finalistica delle condotte dei residui concorrenti è espresso dalla - stessa Corte di Appello nelle pagine dedicate alla ricostruzione dei singoli apporti concorsuali (da pag. 28 a seguire) lì dove si valorizzano le affermazioni rese dai testi, in sede di indagini, su quanto avvenuto immediatamente dopo il 'rientro' sulla scenda di NO IA, in particolare per quanto riguarda le ipotizzate condotte adesive dei concorrenti a tale decisivo 'segmento' dell'azione. L'azione, che non appare nel suo complesso qualificabile come «materialmente collettiva»>, dato che si succedono nel tempo due aggressioni verbali e fisiche (la prima interviene tra NO IA e IO CO, la seconda tra NO SE coadiuvato dal PA e dal IL- e IO CO) viene infatti unificata e ritenuta concorsuale, nei giudizi di merito, proprio attraverso la valorizzazione indicativa delle condotte tenute in sede di esplosione dei colpi (non riprese dalla videocamera) da parte delle persone che erano rimaste sul posto (NO SE, PA e IL), tali da denotare 'adesione in corso d'opera' alla più grave modalità di offesa (con utilizzo concreto dell'arma) 11 portata in via esclusiva da NO IA, rientrato sul posto dopo circa sette minuti con l'arma tra le mani (e coadiuvato, in tesi, dal fratello IM nella attività di recupero dell'arma). Dunque, al di là di alcune affermazioni contenute in motivazione e tese a ridurre, nelle intenzioni, il peso dimostrativo degli apporti narrativi oggetto di 'recupero valutativo', la decisione - per quanto riguarda la posizione dei concorrenti diversi da NO IA-, spende il valore dimostrativo di tali apporti in un segmento decisivo della ricostruzione della fattispecie, impedendo qualsiasi intervento di semplice 'ortopedia argomentativa' da parte di questa Corte di legittimità, ammesso che ciò sia - in astratto - possibile. - -4.2 Ciò posto, sono fondate in detti limiti soggettivi di rilevanza le critiche al metodo seguito dalla Corte di Appello e alle conclusioni cui si è approdati, su tali aspetti, in sede di merito. Le previsioni derogatorie, in tema di recupero dimostrativo delle dichiarazioni rese in sede di indagini e non oggetto di conferma dibattimentale hanno, infatti, copertura costituzionale (ex art. 111 co.5 e co.6 Cost.) se ed in quanto aderenti al rapporto tra regola (=formazione esclusiva della prova dichiarativa in contraddittorio) ed eccezione (=acquisizione del precedente difforme per effetto di provata condotta illecita, per stare all'ipotesi qui in rilievo) e ciò determina la necessità di una rigorosa interpretazione dei presupposti in fatto e in diritto cui è normativamente agganciata l'operazione di recupero della conoscenza pre- dibattimentale. Il primo aspetto di irritualità del procedimento acquisitivo rilevabile anche ex pay officio riguarda, per così dire 'a monte', l'omessa acquisizione nel giudizio di primo grado dei verbali delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni (art. 500 co.4 e co.5 cod.proc.pen.). -Secondo il primo giudice, non vi sarebbe necessità a fini di valutazione del 'precedente difforme' - della materiale acquisizione del verbale contenente le dichiarazioni contestate, potendosi utilizzare, direttamente in motivazione, il verbale di udienza dibattimentale che contiene la contestazione. Tale soluzione viene confermata dalla Corte di Appello, che rettifica solo l'andamento motivazionale sulla valenza degli indicatori idonei a sostenere la valutazione. Tuttavia, tale modus procedendi non è conforme nè ai contenuti normativi nè alle esigenze di protezione del procedimento di formazione della prova, che risultano sottese alla regolamentazione espressa, e rappresenta - di per sè - un vizio rilevante della decisione, ai sensi dell'art. 191 cod. proc.pen.. 4.3 Va infatti ribadito (si veda, tra le altre Sez. I n. 27879 del 12.3.2014 ) che la «contestazione» della precedente dichiarazione difforme di cui all'art. 500 co.1 12 e co.2 si sostanzia in una «lettura», limitata alla parte del verbale da cui emerga con chiarezza la difformità narrativa (come è confermato dall'esistenza del potere presidenziale di controllo della correttezza di tale selezione, se del caso attraverso l'esibizione del verbale utilizzato a tal fine, ex art. 499 co.6), ed ha il solo scopo di stimolare la verifica dei profili di attendibilità del soggetto teste. In altre parole, a fronte della evocazione del 'precedente narrato' il teste - secondo le linee metodologiche di un sistema processuale modellato sulla separazione conoscitiva tra fase preliminare e dibattimento (il cd. modello della inchiesta di parte) è sottoposto ad una particolare performance espressiva la contestazione in udienza - da cui può derivare il superamento (il teste rettifica la dichiarazione resa in dibattimento confermando la precedente versione) o la permanenza del contrasto (in tal caso il teste afferma come vera la sola dichirazione dibattimentale). In ipotesi di permanenza del contrasto (tra ciò che è stato affermato in sede di indagini preliminari e ciò che viene dichiarato in dibattimento) al giudice è inibita (ex multis, Sez. II n. 13910 del 17.3.2016, rv 266445) la valutazione in positivo (ossia a fini dimostrativi del fatto dedotto in imputazione) dello stralcio del verbale investigativo di cui si è data lettura a fini di contestazione, stante l'espresso ed inequivoco limite di cui all'art. 500 co.2 (valutazione ai soli fini del giudizio di attendibilità del dichiarante) rafforzato dalle ulteriori previsioni contenute negli articoli 514 (divieto di lettura tranne le ipotesi tipiche di letture consentite) e 526 co.1 cod. proc.pen. (divieto di utilizzare prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento). RM Dunque in nessun caso è consentita la valutazione a fini probatori della semplice 'contestazione', dovendosi realizzare - al fine di superare tale divieto probatorio - un diverso ed ulteriore «fatto processuale» rappresentato dalla acquisizione materiale del «verbale» contenente le (intere) precedenti dichiarazioni rese dalla persona esaminata come testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (art. 500 co.4 cod. proc.pen.).
4.4 Tale acquisizione, unico atto che legittima la valutazione probatoria in positivo di simili dichiarazioni, presuppone in tutta evidenza il fenomeno - - empirico dell'avvenuta contestazione, ma non si risolve in esso, sia in ragione del fatto che il verbale contenente le dichiarazioni pre/dibattimentali va acquisito nella sua interezza (a fini di verifica di aspetti rilevanti quali le modalità di formulazione delle domande, la sequenza delle risposte, la esistenza di ulteriori passaggi espressivi di interesse) che in virtù della previsione legislativa di un vero e proprio sub-procedimento, regolamentato nei suoi presupposti e nelle sue cadenze dal legislatore. 13 - -i presupposti dellaIn tal senso, se il co.4 descrive in modo tassativo acquisizione (anche per le circostanze emerse nel dibattimento elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinche non deponga ovvero deponga il falso) il co.5 dell'art. 500, nel prevedere l'acquisizione come autonoma 'decisione incidentale' del giudice procedente sottintende una domanda rivolta a tal fine dal soggetto interessato e ne regolamenta le modalità. Si tratta, pertanto, di una parentesi processuale di tipo incidentale governata dalla generale previsione dell'art. 187 co.2 (ricostruzione di fatti da cui dipende l'applicazione di norme processuali) tesa a rendere possibile - senza vincolo alcuno di pregiudizialità la verifica in contraddittorio (data la fase in cui si inserisce) della esistenza del «condizionamento» posto in essere sul teste. Tale sub-procedimento, pertanto, può essere ritenuto non necessario solo ove sia lo stesso teste (ma è quasi ipotesi di scuola) a riferire di esser stato minacciato o corrotto, il che legittima - in ipotesi di permanente difformità espositiva l'acquisizione immediata, sempre su domanda della parte, dei verbali delle precedenti dichiarazioni. Ma in tutti gli altri casi (come quello che ci occupa), partendo dall'indizio rappresentato dalla grave «difformità dichiarativa» emersa in udienza (in tal senso Sez. I n. 11203 del 2.3.2007, rv 236546; Sez. V n. 19313 del 28.1.2013 rv 255635; Sez. I n. 25211 del 12.5.2015, rv 264016) il giudice del dibattimento è tenuto ad introdurre la verifica 'corale' e ad offrire la massima possibilità alla parte che lamenta l'avvenuta alterazione (l'accusa) di produrre gli elementi a E RIT sostegno di detta ipotesi ed alla parte avversa di contraddire sulla valenza indicativa di tali elementi (ex art. 190 cpp). Solo all'esito di tale procedura diventa possibile formalizzare l'acquisizione delle dichiarazioni pre-dibattimentali e tale 'evento acquisitivo' è da ritenersi, per quanto sinora ricordato, condizione necessaria per l'utilizzo a fini dimostrativi delle dichiarazioni rese dal soggetto esaminato in sede di indagini. Peraltro, pur in presenza di un procedimento incidentale che non è teso (in via diretta) alla affermazione di penale responsabilità di alcuno (nè dei terzi presunti autori della minaccia, nè dell'imputato) è comunque da ritenersi che, lì dove possibile, gli elementi conoscitivi tesi a rappresentare l'inquinamento della deposizione debbano essere raccolti in contraddittorio e sottoposti ad una possibilità di effettiva critica prima della decisione acquisitiva, posto che l'effetto de quo può influire anche in modo decisivo sulla affermazione di responsabilità dell'imputato. Con ciò si intende affermare che se da un lato la imprevedibilità del contegno espressivo del teste (prima della sua assunzione) facoltizza la produzione - da 14 -parte dell'accusa di elementi conoscitivi di certo 'ulteriori' e diversi rispetto a quelli depositati in sede di esercizio dell'azione penale (non potendo logicamente ipotizzarsi preclusione alcuna, data l'insorgenza della necessità in corso d'opera) è tuttavia necessario privilegiare, ferma restando la libertà di forme (ribadita da Sez. VI n. 21699 del 19.2.2013, rv 255661), modalità che assicurino il rispetto della facoltà di controdeduzione della difesa.
4.5 Nel caso in esame è pacifico che tale sub-procedimento acquisitivo non è stato mai posto in essere, essendosi limitato il giudice di primo grado ad utilizzare in chiave dimostrativa gli stralci dei verbali letti dal Pubblico Ministero in sede di contestazione, con palese violazione del contenuto prescrittivo dell'art. 500 cod.proc.pen. per come sinora ricostruito. Già tale aspetto determina l'esistenza di un vizio del procedimento probatorio, tale da comportare l'annullamento della decisione nei confronti degli imputati diversi da quello che ha reso confessione (dovendosi, nel caso di NO IA ritenersi irrilevante la concorrenza dei dati illegittimamente valutati, stante, per l'appunto, il valore dimostrativo autonomo della ammissione di penale responsabilità, confortata nei contenuti dalle immagini video), ma per completezza occorre anche evidenziare quanto segue, in riferimento ai criteri di valutazione del presupposto di legge di cui all'art. 500 co.4 cod.proc.pen.. 4.6 La previsione derogatrice costituzionale (art. 111 co.5 nella parte ove si compie riferimento alla provata condotta illecita) è figlia della necessità di 'autotutela' del sistema, nel senso che il metodo del contraddittorio non può RI condotte attribuire valore neutralizzante della portata conoscitiva del processo (illecite) poste in essere al fine di alterarne il funzionamento, condotte tese ad alterare la volontà del teste (peraltro gravato dal dovere di collaborare alla ricostruzione) di riferire i fatti a sua conoscenza. La giurisprudenza costituzionale, in più occasioni, ha dunque ribadito come l' art. 111 della Costituzione abbia espressamente attribuito risalto costituzionale al principio del contraddittorio anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica delle parti (tra le altre, ord. n. 431 del 2002). In detto contesto, la clausola di «salvezza» rappresentata dal possibile recupero della dichiarazione resa in sede di indagini è strettamente correlata - secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale alla avvenuta ricostruzione, in contraddittorio, delle condotte tese ad alterare la volontà del dichiarante, condotte che devono essere necessariamente frutto dell'azione di terzi (sia pure non necessariamente dell'imputato, come opportunamente precisato da Sez. V n. 40455 del 22.9.2004, rv 230215)diretta nei confronti del teste. 15 In più decisioni, infatti, (ordinanze nn. 453 del 2002, 518 del 2002, 137 del 2005 ) il giudice delle leggi ha ribadito che la «provata condotta illecita» tradotta dal legislatore ordinario nella espressione «elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinchè non deponga ovvero deponga il falso» è presa in considerazione come «frutto» di una azione perturbatrice commessa «da altri» e non può ritenersi integrata esclusivamente attraverso la constatazione della pretesa «falsità» della deposizione resa in contraddittorio. Si tratta, dunque di condotta illecita posta in essere verso» il teste e non «dal'> teste (durante la deposizione) - pur se è evidente che la manifesta falsità della deposizione può rappresentare un «indice rivelatore» di quanto avvenuto tra il momento della prima dichiarazione e la deposizione in udienza- atteso che mentre le condotte illecite poste in essere 'sul' dichiarante incidono sulla sua 'libertà di scelta' (valore protetto dalla norma costituzionale), quelle invece realizzate 'dal' dichiarante sua sponte presuppongono quest'ultima libertà e non risultano conformi, pertanto, alla previsione costituzionale e legislativa che facoltizza l'acquisizione delle dichiarazioni pre-dibattimentali. Rileva, pertanto, l'avvenuta alterazione della volontà del teste, il che può accadere per minaccia diretta o anche per concreto «condizionamento ambientale» tale da influire, però, in modo decisivo sulla sua scelta (da qualificarsi come non libera) di modificare la versione resa.
4.7 Ciò posto, nella motivazione esposta dalla Corte di secondo grado - fermo RM restando quanto detto in precedenza circa la mancata acquisizione dei verbali si annida, in ogni caso, un profilo di contraddittorietà argomentativa, come evidenziato nel primo ricorso. Se infatti risulta possibile la valorizzazione come indizio dell'avvenuta alterazione della volontà - della condotta dichiarativa e della sua manifesta illogicità, è pur vero che tale indizio deve unirsi ad altri allo scopo di ritenere dimostrata - sia pure con un grado di affidabilità solo confinante con la certezza l'esistenza di una concreta «pressione» sul teste e non l'adesione del teste (nel caso in esame di tutti i testi) a modelli devianti tesi ad anteporre la cura dei propri interessi illeciti rispetto al dovere di testimonianza innanzi l'autorità giudiziaria. Li dove il cambiamento di versione si apprezzi - in tesi come derivante da una comunanza di valori» tra imputati, testimoni e/o persona offesa, la volontà espressa dai testi non è 'coartata' ma è frutto di una libera e cosciente adesione a tale alterato sistema di valori, il che pone la condotta del teste in udienza su un piano di illecito volontaristico, con impossibilità di addivenire alla acquisizione probatoria delle dichiarazioni precedenti ai sensi dell'art. 500 co.4 cod. proc.pen.. 16 E' evidente, peraltro, che anche in ipotesi del genere non può escludersi in assoluto l'esistenza della coartazione (per la maggior forza intimidatrice di un gruppo rispetto ad un altro, pur in un contesto di comune devianza) ma tale circostanza va dimostrata in concreto, mediante l'acquisizione di dati conoscitivi specifici e rivolti alla persona del singolo dichiarante, mentre nel caso in esame si è argomentata in modo apodittico e generalizzante la più elevata capacità di intimidazione di un gruppo (gli assalitori) rispetto all'altro (gli assaliti), con aspetti di contraddizione interna (si afferma che tutti sono portatori di valori deviati e devianti) e pure in presenza di dati dimostrativi che appaiono orientati in senso diverso (la richiesta di ..rispetto.. proveniente dalla vittima in sede di primo approccio con il NO IA). Anche sotto tale profilo, pertanto, sussiste un autonomo vizio del procedimento probatorio, con necessità di annullamento della decisione e di introduzione di un nuovo giudizio, nell'ambito del quale, ferma restando la possibilità di rinnovazione dell'attività istruttoria ex art. 603 cod. proc.pen., non potranno riproporsi le sequenze procedurali e le argomentazioni qui censurate.
4.8 L'accoglimento del ricorso va esteso al profilo relativo alla ritenuta ammissibilità della testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sui contenuti narrativi ricevuti dalle persone esaminabili in qualità di testimini (art. 195 co.4 cod.proc.pen.). Lì dove, infatti, la condizione di particolare urgenza venga meno (è il caso dell'ascolto della vittima) risulta preciso dovere dell'autorità investigante quello della redazione del formale atto di indagine con verbalizzazione delle dichiarazioni, a fini di certezza e regolarità del RY procedimento, non potendosi costruire una facoltà di accrescimento dei poteri della polizia giudiziaria su una patologia procedurale (Sez. U n. 36747 del 28.5.2003, Torcasio, in parte motiva). In ipotesi di assenza di tale verbalizzazione, oggettivamente possibile, la deposizione indiretta del teste di polizia giudiziaria è pertanto da ritenersi estranea al sistema della tipicità delle forme di raccolta della prova in dibattimento. data la comunanza di4.9 Le argomentazioni sin qui esposte conducono posizioni all'annullamento della decisione impugnata nei confronti di NO - SE, NO IM, PA TO e IL BI dovendosi rielaborare il procedimento probatorio e le conseguenti valutazioni sul più grave degli episodi in contestazione, rappresentato dal concorso nel tentativo di omicidio e nel porto dell'arma a tal fine utilizzata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.
4.10 Come si è anticipato, diversa è la posizione processuale di NO IA, in virtù della irrilevanza delle fonti dichiarative a suo carico e della utilizzabilità 17 della confessione, in una con l'apporto documentale che attesta in modo inequivoco la sua presenza e la partecipazione al fatto. Solo in riferimento alla posizione di tale ricorrente vanno pertanto esaminati i residui motivi di ricorso. Risulta fondato, in parte, il quarto motivo per insufficiente motivazione in rapporto alla entità della pena-base inflitta per il reato di tentato omicidio non aggravato. Quanto alle doglianze relative alla qualificazione giuridica del fatto ed alla attenuante della provocazione il ricorso è infondato. La Corte di secondo grado a pagina 32 esprime le ragioni di adesione ai contenuti della prima decisione anche sul punto della qualificazione giuridica del fatto, in rapporto al numero ed alla direzione dei colpi esplosi verso la vittima. Pur in assenza di indicazioni di maggior dettaglio circa le specifiche sedi attinte dai singoli colpi (viene indicato genericamente l'addome) corrisponde agli approdi condivisi da questa Corte di legittimità la considerazione per cui, ad una valutazione necessariamente ex ante ed in concreto, l'operato dell'agente consente di ritenere unicamente espressa la volontà omicida, pur nella forma del dolo alternativo, lì dove vi sia esplosione di più colpi di arma da fuoco diretti in zone contenenti organi vitali. Quanto al diniego della attenuante della provocazione, va precisato che il contesto di reciproca animosità ab initio manifestatasi - esclude in radice - l'effettiva incidenza causale delle espressioni verbali utilizzate dalla vittima, denotanti quel comune disvalore etico (tra vittima e aggressore) cui si è fatto RM cenno in precedenza. Va invece riconosciuta la assenza di autonoma valutazione della Corte di Appello sulle doglianze in tema di entità della pena, essendosi limitata la Corte territoriale a ribadire le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la giovane età, incensuratezza e confessione. Pur essendo tali valutazioni insindacabili, in rapporto alle argomentazioni espresse, che evidenziano la particolare gravità del fatto, l'intensità del dolo (l'imputato si reca a prendere l'arma clandestina allo scopo di ledere) e l'assenza di effettiva resipiscenza, va osservato che la pena-base per il reato ritenuto in sentenza è pari ad anni dieci, a fronte di un minimo edittale di anni sette. Lo scostamento, pari ad anni tre, non trova adeguata motivazione, in replica alle considerazioni difensive, soprattutto sul punto della ritenuta inutilità della confessione, atteso che per quanto sinora affermato - tale elemento ha consentito una oggettiva semplificazione ricostruttiva. Va pertanto, limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio, disposto l'annullamento della sentenza impugnata, nei confronti di NO IA, con 18 rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NO SE, NO IM, PA TO e IL BI, nonchè nei confronti di NO IA, limitatamente per quest'ultimo al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce. Così deciso il 19 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Maria Cristina Siotto DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 FEB 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 1 19 9