Sentenza 9 maggio 2013
Massime • 1
In tema di tentata estorsione, integra la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, la condotta di colui che, pur se estraneo ad organizzazioni criminali, chiede la dazione di somme di denaro con tipica metodologia mafiosa attraverso l'allusione ad esigenze di altri non ben precisati soggetti, facendo riferimento all'esistenza di amici in comune, a regali da fare ed alla necessità per le persone offese di "mettersi a posto" per le festività pasquali e natalizie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2013, n. 33245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33245 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/05/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 636
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 36973/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO AR RI N. IL 18/01/1983;
avverso la sentenza n. 4228/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 22/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato RIZZO Miria, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 febbraio 2012 la Corte d'appello di Palermo ha ridotto da anni 6 e mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa ad anni 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa la pena inflitta a LO AR IO dal G.U.P. in sede con sentenza emessa col rito abbreviato il 14 giugno 2011 per tre reati, riuniti col vincolo della continuazione, di tentata estorsione, in concorso con altri soggetti da identificare, aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 di cui uno in danno di D'AM EP, titolare di un negozio di abbigliamento ubicato in Palermo, corso Calatafimi n. 360 A/B; un altro in danno di TR NC, titolare di un'agenzia di onoranze funebri denominata "Santo Spirito" ubicata in Palermo, corso Calatafimi n. 185 ed un terzo in danno di DA ME, dipendente del supermercato denominato "AURISAL" ubicato in Palermo, via Pindemonte n.ri 80/82.
2. La Corte d'appello di Palermo ha confermato quasi per intero la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, valorizzando principalmente il riconoscimento dell'imputato quale autore degli episodi estorsivi in esame, effettuato dapprima in fotografia e poi tramite rituale ricognizione di persona da parte delle tre persone offese, solo pervenendo all'anzidetta riduzione di pena, siccome ritenuta più adeguata al concreto disvalore dei fatti esaminati.
3. Avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Palermo ricorre per cassazione LO AR IO per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
1)-violazione e falsa applicazione di legge, nonché motivazione contraddittoria ed illogica circa la sussistenza dei reati ascrittigli, in quanto le dichiarazioni rese dalle parti offese avevano evidenziato lacune in ordine alla sua identificazione quale autore delle tentate estorsioni commesse nei loro confronti;
in particolare TR NC era stato indotto dalla p.g. a fornire un suo positivo riconoscimento, essendo stato informato che la foto mostratagli era assai risalente nel tempo;
il LO AR non lo aveva inizialmente riconosciuto ed il DA aveva effettuato il suo riconoscimento solo in termini di somiglianza;
inoltre l'incidente probatorio del suo riconoscimento era avvenuto con modalità non condivisibili, essendo stato egli posto in comparazione con soggetti completamente diversi da lui per corporatura, altezza e foggia dei capelli. Gli episodi contestatigli non avevano poi valenza estorsiva, in quanto con il D'AM egli si era limitato ad accennare a regali, dileguandosi quando gli era stato richiesto di essere più chiaro, ne' era stato lui responsabile degli atti di danneggiamento in precedenza commessi in danno del medesimo;
con il TR egli aveva fatto solo riferimento ad amici in comune, senza esplicitare alcuna condotta minacciosa;
e neppure la condotta da lui tenuta con il DA avrebbe potuto essere qualificata come estorsiva;
2)-motivazione illogica circa la sussistenza a suo carico dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in quanto avrebbe dovuto essere dimostrata resistenza, in termini di elemento volontaristico e di condotta, di un ausilio da lui consapevolmente prestato ad un sodalizio criminoso, non essendo stato dimostrato che i danneggiamenti subiti dalla parti offese fossero a lui attribuibili ed essendo stato egli inoltre riconosciuto totalmente estraneo ad ogni ipotesi delittuosa associativa;
pertanto il metodo utilizzato nelle richieste estorsive non poteva ritenersi di tipo mafioso, anche perché nessuna parte offesa aveva effettuato il pagamento di alcuna somma di danaro, si che nessuna conseguenza negativa si era verificata nei loro confronti;
3)-carenza assoluta di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche e di un trattamento sanzionatorio più favorevole, non essendo stati tenuti nel debito elementi a lui favorevoli quali la sua giovane età, la non eccessiva gravità delle condotte ascrittegli ed il suo corretto comportamento processuale.
4. Con successiva memoria depositata il 24 aprile 2013 il ricorrente, per il tramite del medesimo difensore, ha ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso anzidetti, sottolineando in particolare che il suo riconoscimento fotografico, effettuato dalle parti offese, era stato contradditorio ed incerto;
che l'incidente probatorio, relativo alla ricognizione di persona era avvenuto con modalità tali da snaturare la valenza probatorio dell'incombente istruttorie in quanto egli era stato posto in raffronto con soggetti dall'aspetto somatico del tutto diverso rispetto alla sua persona.
Ha altresì ribadito che, nella specie, le parole da lui pronunciate nei confronti delle parti offese non avevano alcuna valenza di minaccia e che erroneamente gli era stata contestata l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 essendo stato egli riconosciuto estraneo ad ogni associazione di tipo mafioso e neppure avendo gli posto in essere alcun danneggiamento nei confronti delle parti offese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È inammissibile siccome manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'insussistenza di validi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine ai tre episodi di tentata estorsione aggravata ascrittigli.
Va al contrario rilevato che i giudici di merito, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, hanno indicato i validi indizi di colpevolezza emersi a carico del ricorrente e consistiti, oltre che nelle circostanziate dichiarazioni rese dalle parti offese TR NC, D'AM EP e DA ME, nel riconoscimento fotografico che le stesse hanno effettuato del ricorrente, indicato quale soggetto che si era ad essi presentato con richieste estorsive, avendo egli fatto allusione a pretese di "messa a posto", chiaramente configurabili come richieste di danaro per evitare danni alle rispettive attività commerciali;
senza contare poi l'indizio emerso a carico del ricorrente e consistito nei fotogrammi di telecamere a circuito chiuso, attivate dal TR nei locali della sua agenzia di onoranze funebri e riproducenti le sue fattezze, nonché gli esiti dell'incidente probatorio svoltosi ai sensi dell'art. 213 c.p.p. e segg. ed avente ad oggetto la ricognizione di persona, nel corso del quale le persone offese hanno riconosciuto l'odierno ricorrente quale autore degli episodi estorsivi ascrittigli. Va infine rilevato come al ricorrente sono stati sequestrati occhiali marca Ray BA e calzature tipo AN di color bianco, accessori di abbigliamento specificamente descritti dalla p.o. D'AM come indossati dal ricorrente. Va peraltro rilevato che il ruolo di questa Corte di legittimità non consiste nel sovrapporre le proprie valutazioni a quelle compiute dal giudice di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì nello stabilire se il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi a propria disposizione;
se abbia fornito una corretta interpretazione di tali elementi;
se abbia dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbia applicato le regole della logica nello sviluppare le argomentazioni, in forza delle quali sono state preferite alcune conclusioni rispetto ad altre pure astrattamente ipotizzabili. Pertanto il controllo di legittimità non può investire l'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori, essendo tali valutazioni appannaggio esclusivo del giudice di merito. Nello stesso modo il controllo di legittimità non può che riguardare la rispondenza dei risultati probatori alle effettive acquisizioni processuali, stante il chiaro tenore dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), secondo il quale il vizio della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato;
e le modifiche a tale articolo, introdotte con la L. n. 46 del 2006, art. 8 che ha esteso la rilevabilità del vizio di motivazione ad altri atti del processo, hanno pur sempre imposto che questi ultimi vengano specificamente indicati ed allegati ai motivi di gravame (cfr. Cass. 1A 10.2.1998 n. 803; Cass. 1A 20.12.1993 n. 2176). Applicando tali principi, si rileva che, come sopra riferito, le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Palermo per affermare la colpevolezza dell'odierno ricorrente in ordine a tutti e tre i reati ascrittigli sono congrue, logiche e pienamente condivisibili, si che le diverse letture dei fatti, proposte nella presente sede dal ricorrente sono inammissibili, comportando esse un riesame nel merito della vicenda, inibito nella presente sede di legittimità. Il ricorrente ha in particolare contestato sia il suo riconoscimento fotografico, sia gli esiti della ricognizione di persona, effettuata nei suoi confronti con incidente probatorio in primo grado, formulando censure in ordine al concreto svolgimento di detti atti istruttori attinenti sostanzialmente al merito ed inibite pertanto nella presente sede di legittimità.
2. È altresì inammissibile siccome manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'insussistenza a suo carico dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. L'aggravante in esame consiste nel l'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni previste nell'articolo da ultimo citato ed è configurabile a carico dei soggetti, i quali, partecipi o meno di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi e cioè ostentino nel loro comportamento in maniera evidente e provocatoria una condotta intimidatoria idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione e paura che sono proprie delle organizzazioni di tipo mafioso (cfr. Cass. 1A
9.3.04 n. 16486; Cass.1A 18.3.1994 n. 1327). Applicando tali principi giurisprudenziali al caso in esame, si rileva che i giudici di merito, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome esente da illogicità e da contraddizioni, hanno correttamente rilevato la sussistenza di detta aggravante, riferita a tutti e tre gli episodi di tentata estorsione ascritti al ricorrente, avendo sottolineato come l'attività estorsiva, svolta dal ricorrente fosse stata commessa con tipica metodologia mafiosa, consistita nell'imposizione larvata di un pizzo, facendo riferimento all'esistenza di amici in comune, a regali che egli doveva fare ed alla necessità che essi si mettessero a posto per le festività pasquali e natalizie;
ed il potenziale intimidatorio proprio dei sodalizi mafiosi ben poteva desumersi dall'allusivo richiamo effettuato dal ricorrente alle esigenze di non ben precisati altri soggetti, essendo esso il tipico modo di agire mafioso, che può comunque ritenersi sussistere anche in mancanza di minacce esplicite rivolte alle parti offese, potendo altresì consistere in comportamenti allusivi, che possono talvolta risultare ben più efficaci di esplicite minacce, specie se accompagnati, come in tutti e tre gli episodi in esame, da precedenti danneggiamenti subiti dalle attività commerciali delle tre parti offese, i quali, seppur non ascrivibili concretamente al ricorrente, sono state ragionevolmente posti dalla sentenza impugnata in relazione con gli episodi estorsivi in esame, in quanto destinati a rinforzare il clima di intimidazione nel quale le vittime dovevano essere tenuti.
3. È altresì inammissibile siccome manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso.
Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, nonché l'eccessività della pena infittagli.
È noto che la funzione delle attenuanti generiche è quella di consentire al giudice di adeguare, in senso più favorevole all'imputato, la sanzione edittale, in relazione a peculiari e non codificabili connotazioni della fattispecie concreta dal punto di vista fattuale e psicologico.
La meritevolezza di dette attenuanti esige un'apposita motivazione, la quale neppure può mancare quando le stesse vengano negate, allorché l'imputato, come nel caso in esame, ne abbia specificamente chiesto la concessione.
In tale ultimo caso il giudice è tenuto infatti ad indicare le ragioni a sostegno del rigetto delle relative richieste, senza che tuttavia egli debba necessariamente procedere ad un'analitica ed approfondita valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che il giudice indichi, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. E concernenti la personalità del colpevole, ovvero l'entità del reato ovvero le modalità esecutive, quelli ritenuti decisivi o rilevanti e rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (cfr. Cass. 2A n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
Nella specie, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato il diniego al ricorrente delle attenuanti generiche, avendo fatto riferimento alla estrema gravità della sua condotta, all'avere egli agito con tipici metodi mafiosi, all'accertata reiterazione delle condotte criminose ascrittegli.
Valide e condivisibili sono pertanto i motivi che hanno indotto la Corte territoriale a negargli il beneficio in esame. I giudici di merito hanno inoltre quantificato in modo particolarmente contenuto la pena inflitta al ricorrente, avendo proceduto ad un'attenta valutazione di tutti i particolari dei fatti esaminati ed avendo la Corte territoriale altresì ridotto la pena inflittagli in primo grado, valutando in modo più favorevole l'effettiva antigiuridicità dei fatti oggetto del presente processo. In tal modo i giudici di merito hanno adempiuto all'obbligo su di essi gravante di motivare in concreto la determinazione della pena, avendo essi indicato gli elementi ritenuti conferenti allo scopo, nell'ambito dei criteri offerti dall'art. 133 c.p. (cfr., in termini, Cass. 6A
2.7.98 n. 9120).
4. Il ricorso proposto da LO AR IO va pertanto dichiarato inammissibile, con sua condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2013