Sentenza 5 maggio 2016
Massime • 1
Ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affincè non deponga ovvero deponga il falso, da un lato non possono coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna, dall'altro non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale, ma devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purchè connotati da precisione, obiettività e significatività. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della corte d'appello che aveva rscluso la sussistenza dei presupposti per l'acquisizione delle dichiarazioni del denunciante, evidenziando che l'intimidazione non può coincidere con il fatto addebitato all'imputato, e che, dopo la formulazione dell'imputazione, non erano emersi elementi indicativi della sottoposizione dei dichiaranti a violenza o minaccia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2016, n. 22440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22440 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2016 |
Testo completo
22440/ 1 6 نشاط REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE : Sent. N. 1101/2016 UP 05/05/2016 Reg. Gen. N. 46640/2015 : Composta da: Dott. Antonio Prestipino - Presidente Dott. Mirella Cervadoro - Consigliere Dott. Luciano Imperiali - Consigliere - Consigliere rel. Dott. Luigi Agostinacchio Dott. Giuseppe Sgadari - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce nei confronti di VA RU nata a [...] il [...] . VA IV nato in [...] 1'08/06/1988 • avverso la sentenza emessa in data 27/03/2015 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore degli imputati, avv. Elvira Fischetto del foro di Brindisi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.G. e la conferma della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27/03/2015 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della decisione del tribunale di quella stessa città dell'11/06/2014, appellata da KO RU e IV IV, assolveva entrambi dai reati loro ascritti in concorso perché il fatto non sussiste, dichiarando cessata l'efficacia della misura cautelare in carcere. In primo grado gli imputati erano stati condannati ciascuno alla pena di nove anni di reclusione ed € 5.000,00 di multa perché ritenuti responsabili dei delitti di la ai capi cui da A) a G) della rubrica (rapina aggravata, sequestro di persona, violenza sessuale, estorsione, violenza privata e lesioni personali) in danno dei denuncianti IV YA e AS Yana. Precisava la corte territoriale che in primo grado, ammessa la prova testimoniale con le persone offese, il tentativo di citarle in giudizio per il loro esame - effettuato anche all'estero perché rientrate in Bulgaria senza lasciare alcun recapito - non era andato a buon fine. A seguito della richiesta di produrre ex art. 512 cod. proc. pen. i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dai denuncianti, il tribunale, espletati gli accertamenti del caso, aveva disposto la citazione degli stessi in Bulgaria;
successivamente, su istanza del pubblico ministero, preso atto della irreperibilità dei testi e ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 500 comma 4 cod. pen, aveva disposto con ordinanza l'acquisizione dei suddetti verbali di sommarie informazioni testimoniali rilasciate dalle parti offese. Evidenziava inoltre la corte salentina che il delitto di rapina di cui al capo A) della : rubrica, perpetrata in danno di IV YA era stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni di quest'ultimo, avendo riferito di essere stato, con violenza, derubato dei soldi (€ 240), dei cellulari e di alcune sim card ad opera di ZI (mai identificato), di EV RU e di IV VA;
che le dichiarazioni erano state ritenute credibili, in ragione anche del riscontro fotografico delle lesioni patite dalla parte offesa e della testimonianza dell'ufficiale di polizia che le aveva rilevate di persona;
che il delitto di cui al capo B), sequestro di persona, era stato ritenuto adeguatamente provato dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti offese (la AS, in particolare, aveva riferito che con minacce e percosse da parte degli imputati e del ZI era stata costretta a seguire costoro in auto sino a Brindisi ove nei pressi di un supermercato era stata indotta a prostituirsi); che il delitto di cui al capo C), art. 609 bis cod. pen. aggravato ex art. 61 n.2 cod. pen. era stato ricostruito sempre in base alle concordi deposizioni dei denuncianti, nel senso che la donna era stata ripetutamente costretta, con percosse e minacce, a prostituirsi e, dunque, a subire, contro la sua volontà, atti sessuali da parte di occasionali clienti;
che il delitto di cui ai capi D) ed E), di estorsione, favoreggiamento e sfruttamento dell'attività di prostituzione imposta alla AS, erano stati ritenuti provati alla stregua di quanto già evidenziato per i fatti precedenti, come pure quelli di cui ai capi F) e G) di violenza privata, anche tentata, mediante armi comuni da sparo e lesioni personali;
che l'impianto probatorio posto a fondamento della sentenza di condanna si identificava quindi, : principalmente, nelle dichiarazioni delle persone offese, rese in sede di denuncia 2 la e nel corso delle indagini preliminari;
che le stesse persone offese, tuttavia, si erano rese irreperibili dopo aver rilasciato dette dichiarazioni e che non era stato possibile sottoporle ad esame nel contraddittorio delle parti né in sede di incidente probatorio né in fase dibattimentale;
che erroneamente il tribunale aveva considerato non preventivato l'allontanamento dall'Italia dei denuncianti, cittadini bulgari stabilmente residenti o dimoranti all'estero, e non aveva dato corso alle necessarie valutazioni e verifiche in conformità con i principi di diritto stabiliti anche dalle sezioni unite penali della Cassazione - ai fini della lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero; che nel caso di specie era stato violato il divieto di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si era sottratto all'esame in contraddittorio, con la conseguenza che la decisione impugnata doveva ritenersi assunta in grave carenza probatoria in ordine alla sussistenza dei fatti di reato addebitati, in considerazione anche del carattere secondario delle altre prove assunte in dibattimento.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce sulla base di un unico ed articolato motivo costituito dall'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 512 e 512 bis cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atto del processo specificatamente indicati ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc pen.: in entrambi i casi con riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni delle parti offese, a base della pronuncia di assoluzione della corte territoriale. Con memoria depositata il 18/04/2016 il difensore dei ricorrenti ha contestato le argomentazioni della Procura ricorrente chiedendo la conferma della sentenza impugnata, basata su argomentazioni giuridicamente corrette. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La procura ricorrente ha eccepito che "la dichiarata carenza dei presupposti di operatività, nel caso di specie, innanzitutto del disposto di cui all'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. e quindi del disposto di cui agli artt. 512 e 512 bis cod. proc. pen. è censurabile sotto il duplice profilo della violazione di legge e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" (pag. 4 del ricorso). Ha evidenziato a tal fine che la richiesta d'incidente probatorio era stata attivata ma la prova testimoniale delle parti offese non era stata assunta per la 3 sopravvenuta irreperibilità dei due testimoni;
che nel corso del processo la loro citazione in giudizio per l'esame non era andato a buon fine;
che anche il tentativo di escussione in Bulgaria, esperite le ricerche del caso, era risultato vano;
che correttamente il tribunale, preso atto della irreperibilità dei testi IV e AS, su richiesta del P.M. aveva disposto l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rilasciate dai predetti, ravvisando la contestuale sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 500 comma 4 (testimone sottoposto a violenza o minaccia per non deporre) e 512 cod. proc. pen. (lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione); che la corte d'appello aveva con erronea valutazione ritenuto insussistente l'intimidazione prevista dal quarto comma dell'art. 500 cod. proc. pen. perché coincidente con il fatto addebitato, assunto non condivisibile, in quanto proprio dalle denunce sporte dalle parti offese in fase di indagini preliminari e dai timori di ritorsione in quella sede espressi potevano trarsi le prove della intimidazione rilevante ai fini dell'applicabilità della suddetta norma processuale;
che le ulteriori prove acquisite ed in particolar modo la testimonianza del mar. RR relativa alla complessiva attività d'indagine erano comunque sufficienti a confermare la - condanna;
che la decisione della corte territoriale era censurabile anche sotto il profilo della negata applicazione del disposto di cui agli artt. 512 e 512 bis cod. proc. pen.
2. La corte d'appello ha esaminato la portata precettiva delle tre norme (artt. 500, comma 4 512 e 512 bis cod. proc. pen.) che giustificano l'acquisizione E delle dichiarazioni predibattimentale, in assenza di contraddittorio dibattimentale, prendendo atto che il tribunale aveva fatto riferimento a ciascuna di esse indistintamente;
ha quindi delimitato l'ambito di applicabilità di ogni norma, richiamando i principi di diritti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; ha infine escluso alla stregua delle circostanze in fatto che caratterizzano la fattispecie, con riferimento al coinvolgimento nel processo delle parti offese, così come riportate anche nel ricorso in esame che possano in qualche modo ritenersi ritualmente acquisite le dichiarazioni predibattimentali in oggetto. La decisione è corretta sotto il profilo normativo ed esaustiva dal punto di vista motivazionale.
2.1 Per quanto riguarda l'art. 500, comma 4 cod. proc. pen, è stato affermato in giurisprudenza (da ultimo Cass. sez. F sent. n. 44315 del 12/09/2013 - dep. 31/10/2013 Rv. 258638, opportunamente richiamata dalla corte di appello) - che l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese nella fase 4 lo delle indagini preliminari da persone informate sui fatti, in presenza dei presupposti richiesti, concretizza l'eccezione prevista dalla norma costituzionale (art. 111 Cost., comma 5) che demanda alla legge di individuare i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per "effetto di provata condotta illecita". L'art. 500 c.p.p., comma 4 prevede tale acquisizione, quando vi sono "elementi concreti" per ritenere che il teste sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso. Il grado di prova richiesto a dimostrazione di tale situazione va individuato tra due estremi: da un lato, non può pretendersi che lo standard sia quello rappresentato dalla formazione della prova in dibattimento, necessaria per la pronuncia di una sentenza di condanna;
dall'altro, gli "elementi concreti" non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale. Devono essere seguiti, come linea guida, parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito qualunque elemento può risultare sintomatico della violenza o della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività. Lo stesso precetto costituzionale, pur nella sua perentorietà, non definisce il grado della prova, che va individuato dal giudice in concreto in uno standard che rifugga dai due estremi del semplice sospetto o della prova al di là di ogni ragionevole dubbio, richiesta soltanto per il giudizio di condanna. La richiamata disposizione di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, non specifica in alcun modo le forme con le quali debbono essere assunti gli elementi dimostrativi, utilizzabili per la verifica della intimidazione subita dal teste, limitandosi a chiarire che i fatti di violenza o minaccia od offerta di utilità possono essere desunti sia da circostanze emerse prima e fuori del dibattimento che, alternativamente o congiuntamente, da circostanze emerse nel dibattimento. Nella specie, è stata fatta corretta applicazione della norma in esame, avendo la corte territoriale evidenziato che dopo le dichiarazioni in questione e la formulazione delle imputazione, non erano emerse circostanze relative alla intimidazione dei testimoni;
che, in particolare, le intimidazioni si concretizzavano negli stessi fatti denunciati ed erano comunque parte integrante delle ipotesi accusatorie;
che era anzi prevedibile che i dichiaranti si rendessero irreperibili con conseguente necessità di richiedere tempestivamente l'incidente probatorio, non espletato invece in tempo. In definitiva, non vi sono obiettivamente elementi per ritenere l'esistenza di intimidazioni finalizzate ad evitare la deposizione o a ritrattare le accuse, sì da 5 costringere le parti offese a rendersi irreperibili e non comparire in udienza per testimoniare;
l'intimidazione non può ritenersi insita nei fatti denunciati posto che la testimonianza si riferisce proprio agli elementi di accusa e deve pertanto desumersi da circostanze che tendano ad evitare che gli addebiti siano confermati in sede testimoniale.
2.2 Sotto altro profilo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo focalizzato l'attenzione per circoscrivere il ricorso al recupero delle dichiarazioni predibattimentali previsto dall'art. 512 c.p.p. ed offrire un'interpretazione in sintonia con il dettato costituzionale e con le norme sovranazionali. Può considerarsi, siccome pertinente al tema trattato ancorché specificamente - riguardante la fattispecie dell'art. 512 bis c.p.p. che da ultimo le S.U. hanno stabilito che, ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da persona residente all'estero, occorre che l'impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva (Sez. U, Sentenza n. 27918 del 25/11/2010 Rv. 250197). Quanto alla assoluta impossibilità di acquisire la prova in dibattimento le stesse S.U. hanno condiviso il prevalente orientamento secondo il quale la disposizione dell'art. 512-bis cod. proc. pen. deve essere interpretata alla luce di quella dell'art. 111 Cost., comma 5 (che parla di "accertata impossibilità di natura oggettiva"), e dunque restrittivamente. L'impossibilità di comparire, pertanto, oltre ad essere "assoluta", deve avere natura oggettiva, e non soggettiva. Non può perciò dipendere esclusivamente da un elemento soggettivo, quale la volontà del teste di non realizzare il contraddittorio (Sez. 2, sent. n. 41260 del 14/11/2006). Secondo questo indirizzo, quindi, l'impossibilità, dovendo essere oggettiva ed assoluta, presuppone che il giudice abbia praticato ogni possibile tentativo di superare l'ostacolo che si frappone all'ordinaria formazione dialettica della prova. Cosicché, insegna la Corte, le uniche deroghe al contraddittorio ora consentite sono quelle enucleate dall'art. 111 Cost., comma 5 e sono evidentemente tassative e non suscettibili di una interpretazione estensiva. Ne consegue che una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 512-bis cod. proc. pen. non può che ricondurre "l'assoluta impossibilità dell'esame" di cui esso parla - ma lo stesso vale per la "impossibilità" richiesta dall'art. 512 c.p.p. - alla "accertata impossibilità oggettiva", prevista quale deroga costituzionale al contraddittorio dall'art. 111 Cost., comma 5, così come interpretata dalla Corte costituzionale. 60 In conclusione, deve ritenersi aderente al dettato costituzionale e convenzionale ed in linea alla evoluzione della giurisprudenza di legittimità, l'approccio ermeneutico secondo il quale la deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova può essere giustificata solo da una accertata positiva esistenza del relativo presupposto, ovvero della mancanza di libertà a riguardo del soggetto tenuto a rendere l'esame dibattimentale. Nella fattispecie in questione la corte territoriale ha ben evidenziato (pag. 9 della sentenza impugnata) che l'impossibilità dibattimentale del teste non poteva consistere in circostanze dipendenti dalla libera volontà del dichiarante e che nessuna acquisizione processuale consentiva di ritenere non preventivato l'allontanamento dall'Italia delle persone offese;
inoltre, che non erano stati attivati tutti quei meccanismi processuali (citazione con le modalità previste dall'art. 727 cod. proc. pen;
rogatoria internazionale) idonei ad assicurare la testimonianza. Anche sotto tale profilo il ragionamento è immune da censure.
3. Ritiene da ultimo la Procura ricorrente che la corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, in quanto, pur volendo considerare ingiustificata la sottrazione dei teste all'esame, doveva operare la prova di resistenza rispetto al più ampio compendio probatorio in termini positivi. Deve osservarsi sul punto che la Procura, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'articolo 606 lett. e) cod. proc. pen. di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 che ha lasciato infatti inalterata la natura del controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione. Nel caso di specie la corte territoriale, con argomentazione coerente sotto il profilo logico, ha sottolineato che il tribunale aveva basato la propria decisione fondamentalmente sulle sommarie informazioni testimoniali delle persone offese, con valutazione di assoluta secondaria rilevanza delle altre prove assunte in 7 dibattimento (la deposizione del Mar. Daniele RR, comandante della stazione dei Carabinieri di Ugento, relativa alla ricezione delle denunce e delle successive dichiarazioni da parte dell'IV e della AS;
la testimonianza, priva di connotazioni significative, dei testi specificatamente indicati a pag. 12).
4. Per tutte le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta ricorso. Così deciso in Roma il giorno 5 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Luig Agostinacchio Dr. Antonio Prestipino gluaith M DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 MAG 2016 IL DICAS M Il Cancelliere E R CANCELLI E P Claudia Planeili E I N O Z * 8