Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2016, n. 22440
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Sentenza 5 maggio 2016

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Ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affincè non deponga ovvero deponga il falso, da un lato non possono coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna, dall'altro non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale, ma devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purchè connotati da precisione, obiettività e significatività. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della corte d'appello che aveva rscluso la sussistenza dei presupposti per l'acquisizione delle dichiarazioni del denunciante, evidenziando che l'intimidazione non può coincidere con il fatto addebitato all'imputato, e che, dopo la formulazione dell'imputazione, non erano emersi elementi indicativi della sottoposizione dei dichiaranti a violenza o minaccia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2016, n. 22440
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22440
    Data del deposito : 5 maggio 2016

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