Sentenza 12 maggio 2004
Massime • 1
In presenza di più sentenze o decreti di condanna da eseguire, pronunciati da giudici diversi, la competenza spetta, per tutti, al giudice la cui decisione è divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione proposta riguardi decisione emessa da altro giudice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2004, n. 23208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23208 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 12/05/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2291
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 49066/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sulla richiesta di risoluzione di conflitto negativo di competenza trasmessa dal GIP presso il tribunale di Treviso in data 11/12/2003, relativo all'individuazione del giudice dell'esecuzione competente a provvedere alla revoca della sospensione condizionale della pena, a seguito degli atti trasmessi dal giudice dell'esecuzione di Pordenone in data 14/5/2003 che indicava come competente quel giudice dell'esecuzione in base all'art. 665 1^ comma c.p.p.;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. PALOMBARINI Giovanni ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice dell'esecuzione di Pordenone;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il giudice del tribunale di Pordenone investito, quale giudice dell'esecuzione, della richiesta del P.M. volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del GIP di Treviso definitiva in data 23/6/2001, declinava la propria competenza rilevando che l'art. 665 4^ comma c.p.p. poteva trovare applicazione solo quando si verificava in fase esecutiva una interferenza tra i provvedimenti da eseguire, mentre in caso contrario doveva trovare applicazione l'art. 665 1^ comma c.p.p. e cioè dell'esecuzione del singolo provvedimento doveva occuparsi il giudice che lo aveva emesso. Citava a sostegno della sua decisione una giurisprudenza di legittimità, Sez. 1^ del 4/7/2000 n. 4825, rv. 216915, secondo la quale l'applicazione del criterio fissato dall'ari. 665 4 comma c.p.p. non opera per il solo fatto che un soggetto abbia subito più condanne ma è necessario che in fase esecutiva ci si debba occupare della medesima questione relativa a più sentenze di condanna, mentre invece qualora la questione concerna l'esecuzione di un solo provvedimento, di questa si deve occupare il giudice che lo ha emesso.
Il Gip di Treviso ricevuti gli atti declinava la propria competenza rilevando che nel caso di specie la questione esecutiva non investiva un unico provvedimento ma si estendeva ad ambedue i giudicati in esecuzione.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
La Corte ritiene che la competenza a provvedere debba essere attribuita al giudice dell'esecuzione di Pordenone individuato ai sensi dell'art. 665 4 comma c.p.p.. Infatti la richiesta del P.M. riguardava non già un unico provvedimento da eseguire, ma coinvolgeva le due sentenze di condanna emesse da giudici diversi. Pertanto la presenza di più sentenze di condanna pronunciate da giudici diversi fa scattare l'ipotesi prevista dal quarto comma e quindi la competenza del giudice la cui sentenza è passata in giudicato per ultima, anche se la questione non riguardava la sua sentenza.
A sostegno di tale principio vi è un prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte ed in particolare la decisione Sez. 1^ del 16/11/1999 n. 6270, rv. 214836, in base alla quale se la questione devoluta è il riconoscimento della continuazione tra più sentenze esecutive il giudice competente è quello la cui sentenza sia divenuta esecutiva per ultima anche se la sua sentenza non rientra tra quelle da riunire in continuazione;
Sez. 1^ del 25/6/1998 n. 3812, rv. 211428, in base alla quale si è affermato il principio che il giudice dell'esecuzione deve sempre essere individuato in modo unitario come il giudice la cui sentenza è divenuta esecutiva per ultima, qualunque sia la questione a lui devoluta.
P.Q.M.
La Corte risolvendo il conflitto dichiara la competenza del tribunale di Pordenone cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004