Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2003, n. 7503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7503 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
ITALIANA LO MUBBLICA . I NOME DEL POPOLO ITALIANO ESENTE DA IM валого POSTA DI BOL REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENS I DELL'ART DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 075 03/03 Oggetto Composta dagli Ill. Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Primo Presidente f.f. R.G.N. 19311/00 16644 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. - Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud.13/03/03 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Ugo - Consigliere VITRONE - Dott. Federico ROSELLI - Consigliere - Dott. Stefanomaria EVANGELISTA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SAN REMO, in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in ROMA, VIA pro-tempore, COSSERIA 51 presso lo studio dell'Avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO BOREA, SERGIO VOTA, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente 2003 contro 269 -1- SK RI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentata e difesa dall'avvocato AMEDEO BENVIGNATI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 498/00 del Tribunale di SANREMO, depositata il 08/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
uditi gli Avvocati Enrico ROMANELLI, Aniello IZZO, per delega dell'avvocato Amedeo BENVIGNATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, giurisdizione del giudice ordinario. -2- - Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di S. Remo, depositato il 21 luglio 1997, la prof.ssa Maria Rybinska conveniva in giudizio la locale TR sinfonica, di cui aveva fatto parte in qualità di violino di fila ed in forza di reiterati contratti a termine. per chiederne la condanna al risarcimento di danni biologici, morali e materiali che assumeva cagionatile dal susseguirsi di illeciti comportamenti della convenuta (assoggettamento ad una verifica professionale senza congruo preavviso e con riferimento a protesti mai subiti;
contestazione di un addebito consistente nell'omessa consegna di un certificato medico, che, invece, era stato tempestivamente prodotto a giustificazione di un'assenza per malattia;
persistente omissione della sua convocazione per l'attività concertistica, in violazione di deliberazione della Giunta comunale). Nella contumacia dell'TR, il contraddittorio era integrato, per ordine del giudice, nei confronti del Comune di S. Remo, che, costituendosi, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo. Il Pretore dichiarava la nullità della domanda proposta nei confronti dell'TR (che riteneva priva di soggettività distinta da quella del Comune, della quale era organo) ed accoglieva la suddetta eccezione di difetto di giurisdizione. Sull'appello della soccombente, il Tribunale di S. Remo, con sentenza depositata in cancelleria 1'8 agosto 2000, ravvisava nella domanda l'esercizio di un'azione di responsabilità aquiliana e dichiarava, conseguentemente, la giurisdizione dell'A.G.O., assegnando termine di quattro mesi per la riassunzione della causa davanti allo stesso Tribunale. Il Comune di S. Remo propone, per la cassazione di questa sentenza, ricorso affidato a tre motivi, cui resiste l'intimata con controricorso. Motivi della decisione 3 IG Est. Evangelista Col primo motivo di ricorso il Comune di S. Remo, denunciando vizi di motivazione, sostiene che la domanda introduttiva del giudizio è stata male interpretata, poiché l'azione risarcitoria proposta dalla parte privata si correla a comportamenti non estranei al rapporto di lavoro pubblico, ma tali da presupporne la necessaria esistenza, la quale, dunque, si pone in rapporto di causalità e non di semplice occasionalità rispetto alla pretesa in contestazione, col corollario della individuazione del rapporto stesso come il petitum sostanziale cui occorre avere riguardo ai fini della determinazione della giurisdizione. Con un secondo motivo, l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione dell'art. 353 cod. proc. civ., sul rilievo che la sentenza impugnata, invece della rimessione delle parti davanti al primo giudice, ossia quello del lavoro, ha disposto la rimessione davanti al tribunale ordinario, senza, peraltro, che in tale provvedimento possano ravvisarsi i requisiti formali della trasformazione del rito ai sensi del combinato disposto degli artt. 439 e 427 cod. proc. civ., essendo stato esso reso con condanna nelle spese, con sentenza e non con ordinanza ed infine, con fissazione di un termine di riassunzione di quattro mesi e non di trenta giorni. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sul rilievo che la condanna del Comune al rimborso delle spese processuali non trova alcuna giustificazione, da un lato, perché si impongono i sopra esposti vizi che inficiano l'interpretazione della domanda e, dall'altro lato, perché, quand'anche questa interpretazione potesse considerarsi esatta, dovrebbe comunque riconoscersi l'esistenza di un'equivoca formulazione dell'atto introduttivo del giudizio, la cui responsabilità avrebbe dovuto gravare sull'attrice e comportare una compensazione delle spese. Il primo motivo di ricorso, che, implicando la soluzione di una questione di giurisdizione, appartiene alla competenza delle Sezioni Unite, non è fondato. Est. Evangelista 4 ch L'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 d.lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>>), nel trasferire alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di impiego pubblico, non opera in modo indiscriminato ed immediato, ma esclude dal trasferimento quelle che, sebbene introdotte successivamente all'entrata in vigore del detto d. lgs. n. 80 del 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno 1998, come espressamente stabilito dall'art. indicata dall'art. 45, comma 17, dello stesso d. lgs. n. 80 del 1998 (ed oggi dall'art. 69, settimo comma, del citato d. lgs. n. 165 del 2001). Nella specie la controversia, pur essendo collegandosi ad un rapporto di pubblico impiego, si sottrae "ratione temporis" al trasferimento suddetto avendo ad oggetto questioni tutte relative ad un periodo anteriore al 30 giugno 1998, di guisa che la determinazione della giurisdizione in ordine ad essa va operata in applicazione delle norme all'epoca vigenti. Al riguardo,occorre notare come sia stato da tempo affermato il principio secondo cui, in tema di azione promossa da un dipendente nei confronti dell'ente pubblico suo datore di lavoro per il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'integrità fisica, deve essere accertata la natura giuridica dell'azione di responsabilità che in concreto è stata proposta, in quanto, se è stata fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - trattandosi di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998: v. l'art. 69, settimo comma, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice Est. Evangelista 5 ordinario (Cass. Sez. Un. 28 luglio 1998 n. 7394 e Cass. Sez. Un. 4 novembre 1996 n. 9522). Ed è stato aggiunto che, il suddetto accertamento, in difetto di chiari ed incompatibili elementi di individuazione della domanda, deve avvenire nel senso prevalente della natura extracontrattuale della responsabilità, atteso che, da un lato, si impone il rilievo autonomo e prioritario della tutela del diritto assoluto alla vita ed all'integrità fisica e, dall'altro lato, non possono invocarsi come indizi di una precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità contrattuale nè la semplice prospettazione dell'inosservanza dell'art. 2087 Cod. civ., né la lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, potendo il richiamo all'uno ed alle altre giustificarsi in funzione esclusiva della dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell'illecito come extracontrattuale (cfr. tra le moltissime, Cass., SS.UU., 14 dicembre 1999, n 900, 28 luglio 1998, n. 7394; 4 novembre 1996, n. 9522; 19 giugno 1996, n. 5626; 2 agosto 1995, n. 8459: 10 novembre 1979, n. 5781). Successivamente, in fattispecie analoga alla presente, per essere, anche allora, oggetto di pretesa risarcitoria il danno patrimoniale, biologico e morale provocato a pubblici dipendenti dal datore di lavoro, le Sezioni unite, con sentenza 22 maggio 2002, n. 7470, hanno non solo ribadito i suesposti principi, ma anche specificato che, in presenza di domanda del dipendente avente ad oggetto la condanna dell'amministrazione al risarcimento anche delle ultime due componenti, sopra indicate, del complessivo pregiudizio lamentato dal lavoratore, tale richiesta è da considerare, decisiva per la qualificazione della domanda come proposta ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c., ancorché accompagnata a quella di ristoro del danno patrimoniale, quand' anche شكرا Est. Evangelista 6 quest'ultima sia riferita, secondo la prospettazione fattane dall'attore, ad potesi di responsabilità contrattuale. Chiarisce, in effetti, la citata sentenza che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale è, di per sé, priva di rilevanza individuatrice dell'azione, potendo indifferentemente correlarsi all'accertamento della responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, mentre soltanto a quest'ultima possono essere, invecee, ricondotte le domande di risarcimento delle altre voci suindicate, atteso che: a) per costante giurisprudenza (da ultimo, Cass. n. 15330 del 2000 e nn. 589, 4113 e 7075 del 2001) il danno morale è risarcibile, giusta il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., soltanto nel caso in cui esso derivi da un fatto illecito costituente reato, sicché tale risarcimento non è dovuto allorquando la responsabilità sia affermata sulla base di una presunzione di legge o fatta valere su base esclusivamente contrattuale;
b) il danno biologico solo in ipotesi eccezionali può ricollegarsi alla responsabilità contrattuale del danneggiante, mentre, di norma, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale, con sentenza del 14 luglio 1986 n. 184, trova la propria disciplina nell'art. 20.43 c.c., in relazione all'art. 32 cost.. Alla stregua degli esposti principi e delle precisazioni fattene con la sentenza da ultima citata, deve affermarsi che la domanda proposta dalla lavoratrice, contenendo istanze di risarcimento sia del danno morale che di quello biologico, impone di riconoscere la natura extracontrattuale dell'invocata responsabilità del danneggiante, con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria. Esaurito in questi termini lo scrutino delle questioni di competenza delle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 142 disp. att. Cod. proc. civ., gli atti vanno restituiti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alla Sezione semplice che procederà all'esame degli ulteriori motivi ed al regolamento della spese processuali. Est. Evangelista 7 fly RG1931/00
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione ad una Sezione semplice. Così deciso in Roma il 13 marzo 2003 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL PRESIDENTE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Heper Lange bl IL CANCELLIERE C1 Giovanni ST by Depositata in Cancelleria 15 MAG. 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 Giovanni ST еш Est. Evangelista