Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 16494
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Sentenza 24 marzo 2004

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La disposizione contenuta nell'art. 665, comma terzo, cod. proc. pen., secondo la quale, quando sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio, giudice competente per l'esecuzione è sempre il giudice di rinvio, ha una portata generale e opera, in ossequio al principio dell'unicità dell'esecuzione, anche qualora l'annullamento riguardi soltanto alcuni degli imputati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 16494
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16494
    Data del deposito : 24 marzo 2004

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