Sentenza 24 marzo 2004
Massime • 1
La disposizione contenuta nell'art. 665, comma terzo, cod. proc. pen., secondo la quale, quando sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio, giudice competente per l'esecuzione è sempre il giudice di rinvio, ha una portata generale e opera, in ossequio al principio dell'unicità dell'esecuzione, anche qualora l'annullamento riguardi soltanto alcuni degli imputati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 16494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16494 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/03/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1599
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 029289/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CORTE ASS. APP. R.CALABRIA;
nei confronti di:
2) CORTE ASS. APP. MESSINA, ORDINANZA del 30/06/2003 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Palombini, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di Assise di Appello di Messina, osserva;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 25.3.2003 la Corte di Assise di Appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, declinava la propria competenza in favore di quella della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in ordine al procedimento di applicazione della fungibilità della pena, iniziato ex art. 657 c.p.p. su istanza del difensore di RI NT, relativamente alla pena a lui inflitta con sentenza 8.6.2001 della medesima Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria. Osservava la Corte suddetta che, pur essendo stata la sentenza 8.6.2001 suindicata annullata da questa Corte Suprema con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Messina, tuttavia, per potersi radicare la competenza in executivis, era necessario che la sentenza del giudice del rinvio passasse in giudicato e per ultima, per cui la competenza spettava alla Corte di Reggio Calabria. La Corte Reggina, cui gli atti erano stati trasmessi, con ordinanza del 30.6.2003 sollevava però conflitto di competenza, rilevando che, a norma della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 665 c.p.p., in caso di annullamento con rinvio, la competenza spetta al giudice del rinvio, e che il suddetto principio doveva operare anche nella specie, nella quale la sentenza era divenuta esecutiva solo per alcuni dei coimputati, come il RI.
Conseguentemente, la cognizione del procedimento doveva attribuirsi alla Corte di Assise di Appello di Messina.
Ciò posto, va rilevato che il conflitto, ammissibile in rito, va risolto attribuendo la competenza alla Corte di Assise di Appello di Messina.
Ed invero, come esattamente rilevato dalla Corte di Reggio Calabria, la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 665 c.p.p., secondo cui, quando sia stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente in ogni caso il giudice del rinvio, ha una portata di carattere generale ed opera, in omaggio al principio dell'unicità dell'esecuzione, anche nel caso in cui l'annullamento riguardi soltanto alcuni degli imputati.
A nulla rileva il fatto che la sentenza non sia divenuta esecutiva nel suo complesso, ma solo nei riguardi di alcuni degli imputati. Ciò, per la semplice ragione che, al momento, il giudice dell'esecuzione non può, comunque, che essere ravvisato in quello del rinvio (nella fattispecie identificabile con la Corte di Assise di Appello di Messina).
L'eventuale individuazione di un diverso giudice dell'esecuzione a causa di una successiva sentenza che passi in giudicato per ultima rientra nel sistema adottato dalla legge, ma non può influire sulla determinazione, allo stato, del giudice competente per i procedimenti esecutivi, secondo i criteri sopra delineati.
Tale interpretazione appare del resto conforme alla statuizione, più volte ribadita da questa Corte, secondo cui, nel caso di procedimento a carico di una pluralità di imputati, il principio della unicità della esecuzione (e quindi della attribuzione unitaria delle funzioni di giudice dell'esecuzione a quello del rinvio) vale anche nei confronti dei coimputati per i quali non sia stato pronunciato annullamento con rinvio (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 5049 del 14.1.2003, Berte;
Sez. 2^, sent. n. 6027 del 9.10.1998, Vinci ecc). Alla luce delle considerazioni che precedono, va pertanto dichiarata la competenza della Corte di Assise di Appello di Messina, alla quale gli atti vanno trasmessi.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di Assise di Appello di Messina, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2004