Sentenza 16 febbraio 2010
Massime • 1
Per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata. (Nella specie, la corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado, assolvendo un imputato, ma aveva confermato integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli altri. La Corte ha ritenuto la competenza del giudice di secondo grado in relazione all'esecuzione della sentenza nella parte relativa alla condanna inflitta e quindi confermata in grado di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2010, n. 10415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10415 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 477
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 39613/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano;
avverso la ordinanza in data 20.5.2009 della Corte d'appello di Milano, nei confronti di:
RN RT n. a Salerno il giorno 11.11.1959;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Milano, dichiaratasi competente a decidere quale giudice dell'esecuzione a seguito di opposizione del Procuratore generale, confermava il provvedimento emesso de plano con il quale aveva concesso a GU RT condono nella misura di tre anni in relazione alla pena a lui inflitta con sentenza 19.10.2006 del Tribunale di Milano, confermata nei confronti del GU dalla sentenza 17.2.2007 della stessa Corte d'appello. A ragione del rigetto della opposizione del Procuratore generale, con la quale si denunziava soltanto l'incompetenza della Corte d'appello (ribadendosi le ragioni per le quali lo stesso Ufficio aveva già chiesto di sollevare conflitto a seguito della trasmissione per competenza ad opera del Tribunale al quale era stata rivolta l'istanza del condannato) la Corte d'appello osservava che la sentenza di secondo grado aveva confermata la condanna di primo grado nei confronti del GU e di tre coimputati ma riformato la condanna del quinto, assolto in appello. Sicché per il principio della unitarietà dell'esecuzione, Giudice dell'esecuzione era per tutti la Corte d'appello.
Ha proposto ricorso il Procuratore generale che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata ribadendo la denunzia d'incompetenza della Corte d'appello. Afferma che il principio da quella seguito ha ragion d'essere quando il giudice di secondo grado ha modificato una delle statuizioni di condanna del primo giudice: non vi sarebbe ragione invece di seguirlo quando le condanne sono totalmente confermate salvo la completa assoluzione di alcuno dei coimputati. In questo caso, infatti, l'assoluzione non comporta alcuna necessità di individuare diversamente il giudice dell'"esecuzione" e non v'è motivo di modificare per essa la competenza del primo Giudice in relazione alle posizioni "confermate".
DIRITTO
Osserva il Collegio che la tesi sostenuta dal ricorrente, conforme a Sez. 3, n. 45826 del 20/11/2001 Dorati;
Sez. 1, n. 35234 del 01/10/2002, Piacentini;
Sez. 1, n. 990 del 25/02/1994 confl. Paltanin, è che il principio secondo cui, quando la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di più soggetti sia stata riformata dal giudice di secondo grado con riguardo soltanto a taluno di essi, la competenza in materia di esecuzione appartiene per tutti al giudice di secondo grado, opera nel presupposto che la riforma della decisione di primo grado consista in una statuizione comunque suscettibile di richiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione, e che questo non si verifica quando il giudice di secondo grado si sia limitato ad assolvere taluno degli imputati condannati in prime cure, confermando integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli altri.
Tale ordine di ragioni il Collegio tuttavia non condivide e non ritiene, conformemente all'indirizzo nettamente prevalente, di potere seguire.
È principio consolidato che la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (tra molte: sez. 1, n. 1224 del 27.2.1998; sez. 5, n. 36801 del 7.7.2002; sez. 1 n. 8849 del 15.2.2006; sez. 1, n. 31946 del 4.7.2008) e che, per ragioni di economia e di razionalità dell'ordinamento, che impongono che l'esecuzione di un provvedimento debba essere per quanto possibile demandata allo stesso giudice, essa discende, ex art. 665 c.p.p., comma 4, in modo unitario dalla sentenza divenuta irrevocabile per ultima, quale che sia l'oggetto sul quale sia chiamato a pronunziarsi il giudice dell'esecuzione (tra molte sez. 1 n. 15711 del 7.3.2003; sez. 1, n. 16494 del 24.3.2004;
sez. 2 n. 23208 del 12.5.2004; sez. 1 n. 46049 del 3.11.2004; sez. 1 n. 40390 del 17.9.2004). 1 medesimi principi valgono in caso di pluralità di imputati, quale che sia la posizione dell'imputato cui si riferisca la domanda (Sez. 1, n. 6282 del 16.11.1999; Sez. 1, n. 3925 del giorno 8.10.1992 Sez. 6, n. 831 del 4.3.1991) e, a mente dell'art. 655 c.p.p., comma 2, nell'ipotesi di competenza del giudice di secondo grado che abbia riformato la sentenza di primo grado, non soltanto in relazione alla pena alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, con riferimento ad alcuni degli imputati (sez. 1, n. 4510 del 18.1.2005; Sez. 1, n. 25962 del 11.6.2008 e ivi citate;
Sez. 1, n. 10418 del 19/02/2009, Terranova). Le decisioni all'inizio citate e la tesi del ricorrente muovono dal presupposto che se la condanna di primo grado è stata sostituita da una assoluzione in appello, in relazione a tale statuizione non vi è materia per l'esecuzione e, dunque, ragione per lo spostamento della competenza.
Ma l'assunto non può essere condiviso. L'art. 665 c.p.p. non fa riferimento soltanto alle sentenze di condanna, ma a qualsivoglia provvedimento suscettibile di determinare un incidente d'esecuzione. E la genericità del riferimento non è casuale, perché non può dubitarsi che anche dalla sentenza di proscioglimento, tanto più se interviene a riforma di una condanna di primo grado, possono conseguire questioni controverse da demandare al giudice dell'esecuzione: che possono avere riflesso su altre pronunzie a carico del medesimo soggetto come quelle relative alla fungibilità della pena eventualmente espiata senza titolo (art. 657 c.p.p.) o all'ipotesi di concorso di sentenze di proscioglimento e di condanna per il medesimo fatto (art. 669 c.p.p., comma 8); o che possono investire interessi dei coimputati condannati, quali quelle relative ad esempio alla declaratoria di falsità di documenti (art. 675 c.p.p. in relazione all'art. 537 c.p.p., comma 4) e ai sequestri,
alla restituzione delle cose sequestrate, alle ipotesi di confisca obbligatoria (art. 676 c.p.p.). La rigidità del criterio istituito dall'ultimo periodo dell'art. 665 c.p.p., comma 3, secondo cui in caso di annullamento con rinvio n caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 495 del 02/12/2003, Morabito) e anche se l'annullamento riguarda soltanto alcuni dei coimputati (Sez. 1, n. 16494 del 24/03/2004, Caridi), conferma quindi il carattere formale delle regole di determinazione della competenza fissate nel complesso dall'art. 665 c.p.p., che sono presidiate da criteri astratti, funzionali ad una ordinata e unitaria predeterminazione della competenza a prescindere dalla possibilità che taluna delle statuizioni che concorrono a determinarla sia o meno in concreto suscettibile di esecuzione o di dare luogo a interventi del giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010