Sentenza 16 novembre 1999
Massime • 1
Per il principio di unicità del giudice dell'esecuzione, allorché in grado di appello una sentenza sia stata riformata solo per taluno dei coimputati, il giudice di appello diviene giudice dell'esecuzione anche per i coimputati non interessati alla riforma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1999, n. 6282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6282 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 16.11.1999
1.DOtt. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N.6282
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N.20631/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NA TO n. il 16.11.1930
avverso ordinanza del 30.03.1999 CORTE ASSISE di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa MABELLINI ANNA lette le conclusioni del P.G. che chiede dichiararsi la competenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I - Con ordinanza 30.3.99 la Corte di Assise di Palermo quale giudice dell'esecuzione provvedeva alla unificazione degli ergastoli con isolamento diurno, e della pena detentiva, inflitti a NA AL con un precedente cumulo e con sette diverse sentenze emesse a suo carico, ritenendosi competente nel presupposto di aver emesso la sentenza divenuta, irrevocabile per ultima. II - Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che deduce la incompetenza della Corte di Assise, la cui sentenza divenuta irrevocabile per ultima era stata parzialmente riformata, nei confronti di un imputato diverso dal NA, in data 28.7.97 dalla Corte di Assise d'Appello di Palermo, giudice competente all'esecuzione.
III - Il ricorso è fondato. Il principio della unicità del giudice della esecuzione, dettato dall'art. 665 c.p.p., comporta che quando in grado di appello una sentenza sia riformata solo per taluno dei coimputati, con conseguente attribuzione della esecuzione della sentenza per costoro alla Corte d'Appello, la Corte stessa diviene giudice dell'esecuzione anche per i coimputati non interessati alla riforma (in questo senso, Cass. Sez. I, 29.3.94, Paltanin, RV. 196984; Sez. I, 23.11.92, Mesi, RV. 192360: Sez. VI, 9.5.91, Filippini, RV. 190050). Poiché è questa la situazione verificatasi nel caso in esame, deve essere dichiarata la competenza della Corte di Assise d'Appello di Palermo, alla quale devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Palermo per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 1999