Sentenza 19 febbraio 2009
Massime • 1
Qualora sia resa sentenza nei confronti di una pluralità di imputati, la competenza in sede esecutiva del giudice di secondo grado che abbia modificato le statuizioni di prime cure sussiste per tutti, a nulla rilevando che, dovendosi tener conto, in caso di più provvedimenti, di quello divenuto irrevocabile per ultimo, per taluno degli imputati non sia tale detta sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2009, n. 10418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10418 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/02/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 684
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 034033/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di MILANO;
nei confronti di:
OV IC, N. IL 12/08/1948;
IT OS, N. IL 20/12/1951;
avverso ORDINANZA del 27/05/2008 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza depositata il 3/6/2008 il GIP presso il Tribunale di Milano, richiesto dai difensori di MI NO e PO RO di applicare in executivis il regime della continuazione tra i reati di cui alle sentenze 7/4/2005 del GIP presso il Tribunale di Milano (confermata dalla Corte d'appello di Milano e divenuta irrevocabile il 3/4/2008) e 24/9/2004 del GUP presso il Tribunale di Monza (confermata dalla Corte d'appello di Milano con distinti provvedimenti, passati in giudicato in tempi diversi, per NO e PO), ha affermato la propria competenza ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 4 in ragione del fatto che la sentenza del GIP in data 7/4/2005 era divenuta irrevocabile per ultima e, ravvisata la continuazione, ha conseguentemente rideterminato la pena a carico del NO e della PO rispettivamente in anni 10 ed anni 8 di reclusione.
Per l'annullamento di tale ordinanza il P.G. presso la Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso in data 9/6/2008 denunziando violazione dell'art. 665 c.p.p., commi 2 e 4 e vizio di motivazione per avere il GUP indebitamente ed immotivatamente ritenuto la propria competenza a provvedere sulla istanza ex art. 671 c.p.p. là dove si era in presenza del provvedimento di cumulo 8/5/2008 emesso dal P.G. presso la Corte di Milano che afferiva alle pene irrogate con le due sentenze della stessa Corte, la seconda delle quali (in data 29/6/2006) aveva strutturalmente riformato, e sotto tre distinti profili, se pur con riguardo ad altri imputati, la sentenza 24/9/2004 del GUP di Monza.
Il ricorso merita condivisione, avendo il ricorrente P.G. esattamente denunziato l'errore commesso dal GIP presso il Tribunale di Milano per avere ritenuto la propria competenza disapplicando il disposto dell'art. 665 c.p.p., comma 2 dalla cui corretta applicazione sarebbe derivata la necessaria declinatoria in favore della Corte milanese. È invero fermo il principio per il quale, qualora sia resa sentenza nei confronti di una pluralità di imputati, la competenza in sede esecutiva del giudice di secondo grado che abbia modificato le statuizioni di prime cure sussiste per tutti, a nulla rilevando che, dovendosi tener conto, in caso di più' provvedimenti, di quello divenuto irrevocabile per ultimo, per taluno degli imputati non sia tale detta sentenza (cfr. in tal senso Cass. sent. n. 25962/2008;
cfr. anche sent. n. 11534/2005). Orbene, emergendo dagli atti che la sentenza di primo grado emessa dal GUP di Monza, pur immutata in appello relativamente agli imputati NO e PO, venne sostanzialmente riformata (per i profili afferenti la sussistenza di alcuni reati, la continuazione ed il giudizio di prevalenza delle attenuanti) per alcuni coimputati e divenne irrevocabile per ultima (il 3/4/2008), ne consegue, alla luce del sopra rammentato principio, che l'ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio e disposta la trasmissione degli atti alla Corte di Milano quale giudice dell'esecuzione competente a provvedere sulla istanza ex art. 671 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2009