Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 1
Qualora sia resa sentenza nei confronti di una pluralità di imputati, la competenza in sede esecutiva del giudice di secondo grado che abbia modificato le statuizioni di prime cure sussiste per tutti, a nulla rilevando che, dovendosi tener conto, in caso di più provvedimenti, di quello divenuto irrevocabile per ultimo, per taluno degli imputati non sia tale detta sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2008, n. 25962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25962 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/06/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1758
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 010053/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CORTE APPELLO VENEZIA;
nei confronti di:
2) GUP TRIBUNALE TORINO;
ORDINANZA del 08/02/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Esposito che ha chiesto dichiararsi la competenza del GUP del Tribunale di Torino. OSSERVA
Con ordinanza in data 21/7/06 il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, investito quale giudice dell'esecuzione da richiesta di applicazione dell'art. 671 c.p.p. presentata da NI ME, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 4, sul rilievo che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo nei confronti del prevenuto era la sentenza emessa il 2/11/04 dal GUP del Tribunale di Torino, definitiva dal 18/11/05, e non la propria sentenza emessa il 15/7/04, definitiva dall'1/10/05.
Il GUP del Tribunale di Torino con ordinanza del 3/10/06 ha restituito al Tribunale di Venezia gli atti facendo rilevare che la sentenza emessa da detto giudice risultava essere passata in giudicato l'1/4/06.
Con ordinanza in data 8/2/08 la Corte di appello di Venezia - cui il locale Tribunale aveva trasmesso gli atti sul rilievo che la sentenza di secondo grado da questa emessa l'1/7/05 aveva sostanzialmente modificato quella di primo grado - ha sollevato conflitto negativo sull'assunto che ciò che aveva importanza ai fini della determinazione della competenza era che la propria sentenza nei confronti dello NI era divenuta irrevocabile l'1/10/05, prima quindi della data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza del GUP di Torino, mentre non rilevava che nei confronti del coimputato TA HM fosse divenuta irrevocabile in data successiva. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto nel senso della competenza della Corte di appello di Venezia.
Ed invero - premesso che la sentenza emessa da detta Corte di appello nei confronti dei soli NI e TA è interamente esecutiva, essendo divenuta per entrambi irrevocabile - ritiene il Collegio che anche il criterio di attribuzione della competenza di cui all'art.665 c.p.p., comma 4 applicabile nel caso di specie, secondo cui se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi è competente il giudice che ha emesso quello divenuto irrevocabile per ultimo, vada fatto operare tenendo presente il principio dell'unitarietà dell'esecuzione cui si è costantemente uniformata la giurisprudenza di questa Corte in materia.
Va ricordato in particolare che alla luce di tale principio - secondo cui, per ragioni di economia e di razionalità dell'ordinamento, l'esecuzione di un provvedimento deve, in tutti i casi compreso quello che riguardi più soggetti, essere per quanto possibile demandata allo stesso giudice - è stato da questa Corte deciso, nel caso di sentenza resa nei confronti di una pluralità di imputati, che la competenza in sede esecutiva del giudice di secondo grado va per tutti affermata anche se la modifica delle statuizioni di primo grado riguarda solo alcuni di essi (cfr. Sez. 11/3/05, P.M. in proc. Mistri, rv. 231.161) e anche se taluni degli imputati non hanno proposto impugnazione o se l'appello proposto è stato dichiarato inammissibile (cfr. Sez. 128/ 3/00, Di Nardo, rv. 216.075; Sez. 121/ 3/01, Confl. in proc. Kotan, rv. 219.020). Appare dunque coerente con questa linea interpretativa attribuire nel caso di specie rilievo, ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell'art. 665 c.p., comma 4, alla data in cui la sentenza della Corte di appello di Venezia è divenuta irrevocabile nei confronti di tutti gli imputati.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di appello di Venezia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2008