Sentenza 28 marzo 2000
Massime • 1
Per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2000, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Vito LA GIOIA Presidente del 28/03/2000
1. Dott. Gianvittore FABBRI Consigliere SENTENZA
2. " Camillo LOSANA " N.2277
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO " N.18514/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Di RD AL n. 22/8/46
avverso l'ordinanza emessa il 12/5 /98 dal Tribunale di Lanciano Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello dell'Aquila Osserva:
con ordinanza in date, 12/5/98 il Tribunale di Lanciano, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentate. ai sensi dell'art.673 C.P.P. da Di RD AL per ottenere la revoca della sentenza con la quale in data 18/10/93 lo stesso Tribunale lo aveva condannato per violazione dell'art.323 comma 2 C.P. Avverso tale pronuncia i difensori del Di RD hanno proposto ricorso per cassazione con cui deducono violazione di legge e vizio di motivazione.
Ha peraltro rilevato il Procuratore generale. presso questa Corte che sulla. richiesta del Di RD non spettava provvedere al Tribunale di Larino, poiché la, menzionata sentenza 18/10/93(confermata nei con fronti del predetto con sentenza 26/10/24 della Corte di appello dell'Aquila) riguardava anche: altri imputati alcuni dei quali in secondo grado erano stati ascolti.
Il rilievo è fondato.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, la sentenza della VI Sezione 4/3/91, P.M. in proc. Filippini) nei procedimenti con una pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata ma anche rispetto a quelli che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o, come nel caso del Di RD, nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata. Avendo la competenza del giudice dell'esecuzione carattere funzionale, e quindi assoluto e inderogabile, il difetto di essa deve essere rilevato di ufficio anche in questa sede e la ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla competente Corte di appello dell'Aquila per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2000