Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2007, n. 21587
CASS
Sentenza 23 marzo 2007

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In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.(Nella fattispecie, pur affermando il principio, la Corte ha tuttavia annullato la sentenza di merito per la necessità di un più approfondito accertamento circa la dinamica del fatto dal quale emergeva la concorrente mancanza di cautela, nella produzione dell'evento, sia del lavoratore infortunato che di un altro lavoratore).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2007, n. 21587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21587
Data del deposito : 23 marzo 2007

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