Sentenza 5 ottobre 2021
Massime • 1
Nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2021, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2021 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 02655-22 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Presidente - Sent. n. sez. 2419/2021 UP 05/10/2021- LUCA PISTORELLI R.G.N. 34212/2020 GIUSEPPE DE MARZO BARBARA CALASELICE Relatore - RENATA SESSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LU CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
judito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO sibilite che ha concluso chiedendo linau " udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede in data 2 luglio 2018, nei confronti di RC EL, assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. perché fatto non sussiste e rideterminando la pena irrogata, per la residua imputazione, riqualificata nel reato di cui all'art. 473 cod. pen., in quella di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 4.500 di multa, con conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento. reati1.1.Il primo giudice aveva condannato l'imputato per entrambi ascrittigli (di cui al capo A, art. 474 cod. pen. e al capo B, art. 648 cod. pen.) riconosciuta, quanto al delitto di ricettazione, l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen., con condanna alla pena, ritenuta la continuazione tra i reati, di anni due mesi nove di reclusione ed euro 35.000 euro di multa.
2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando sei vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione del divieto di reformatio in peius e vizio di motivazione. La pena edittale del reato di cui all'art. 473 cod. pen. è più elevata rispetto a quella prevista dall'art. 474 cod. pen. oggetto di contestazione (fino a due anni di reclusione e con la multa fino a 20.000 euro per l'art. 474 cod. pen.) sicché il giudice di secondo grado non avrebbe potuto operare la riqualificazione della condotta.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla correlazione tra motivazione e contestazione. La condotta contestata in rubrica, attiene alla detenzione per la vendita di prodotti con marchi industriali contraffatti (batterie per autovetture, flaconi di olio e additivo per auto con marchi contraffatti). Gli adesivi, secondo il ricorrente, erano conservati separatamente, quindi non apposti. Di qui l'insussistenza dell'elemento materiale del delitto di cui all'art. 473 cod. pen., peraltro non contestato con riferimento, appunto, agli adesivi di cui alla motivazione della Corte territoriale. In sostanza si rileva il contrasto tra la condotta contestata e la motivazione.
2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione alle dichiarazioni rese da LO CO. La motivazione non attribuisce rilievo alla documentazione prodotta dalla difesa (scontrini di acquisto delle 24 batterie per auto), fondando la conferma 2 della condanna sulla mancata indicazione, sugli scontrini, del tipo di merce cui si riferiscono, carenza che, per il ricorrente, non può essere posta a carico dell'imputato. Si censura, inoltre, la motivazione nella parte in cui indica il teste che ha riferito sulla natura delle batterie, come ausiliario di polizia giudiziari, trattandosi, per la difesa, di mero commerciante del settore. Infine, si contesta la declaratoria di inutilizzabilità della deposizione della teste CO, pronunciata perché raccolta in una dichiarazione sottoscritta dalla predetta, con allegato documento di identità, rilevando che questa è stata acquisita ritualmente all'udienza del 23 aprile 2018. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis cod. pen. circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e in relazione all'operato aumento per la recidiva. Si tratterebbe di un solo precedente per truffa risalente a 16 anni prima rispetto alla sentenza impugnata, né l'iscrizione del fallimento dichiarato è precedente rilevante ai fini che interessano. L'aumento per la recidiva, in presenza di un solo precedente poteva operare, peraltro, soltanto nella misura di un terzo, ex art. 99, comma 1, cod. pen.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione sull'entità del trattamento sanzionatorio, irrogato in misura superiore al minimo edittale senza motivazione.
2.6.Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge circa il diniego della sospensione condizionale della pena da riconoscere, di ufficio, all'esito dell'operata riqualificazione della condotta, considerando peraltro che non può essere considerato ostativo l'unico precedente del 2 dicembre 2011, in quanto relativo a condanna a pena interamente condonata.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ai sensi dell'art. art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.l. del 1/04/2021, n. 44, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1.Va preliminarmente rilevato che la difesa ha chiesto, per l'odierna udienza, termine, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., per aver ricevuto mandato in epoca prossima, soltanto in data 30 settembre 2021. Sul punto si osserva che non è stato concesso il chiesto termine ai sensi dell'indicato art. 108 cod. proc. pen., in considerazione del costante indirizzo di questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, per essere integralmente condivisibile, secondo il quale l'indicata previsione che prevede la concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa non si applica nel caso di revoca del precedente difensore e nomina di quello nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità. Tanto, in considerazione delle peculiarità di quest'ultimo in cui l'intervento del difensore è meramente eventuale, per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza (art. 614 cod. proc. pen.) mentre, per quelli in camera di consiglio regolati dall'art. 611 cod. proc. pen., il contraddittorio, salvo che sia esclusione diversamente disposto, ha natura meramente cartolare, con dell'intervento sia del Procuratore generale presso la Corte di cassazione che del difensore del ricorrente (Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, Belforte, Rv. 263459; Sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, dep. 2014, Snopec, Rv. 258266; Sez. 2, n. 15413 del 12/03/2008, Mazzaglia, Rv. 239644).
2.Ciò posto, si osserva che il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
2.1.Il primo motivo è infondato. Il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen., non implica che il giudice di secondo grado, diversamente qualificato il fatto, non possa ritenere la sussistenza di condotte connotate da maggiore gravità. Detto divieto, invece, attiene all'entità del trattamento sanzionatorio che consegue all'operata riqualificazione che, mai, in assenza dell'appello della pubblica accusa, potrà rivelarsi più gravoso per l'imputato. Secondo l'orientamento espresso in sede di legittimità, circa l'ambito del divieto di reformatio in peius in capo al giudice di appello, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, il descritto divieto investe l'entità complessiva della pena e gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione (Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, D'Ascanio, Rv. 271626; Sez. 2, n. 34387 del 06/05/2016, Savarese, Rv. 267853, quest'ultima relativa ad un caso nel quale il giudice di appello, riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a 4 quella inflitta in primo grado, applica per i reati satellite, già unificati per continuazione, un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata). Anche con riferimento all'individuazione dell'entità della pena base, poi, questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha fissato il principio secondo il quale, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato, non riguarda solo l'entità complessiva delia pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Quindi il giudice di secondo grado, anche quando escluda una circostanza aggravante e, per l'effetto, irroghi una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066). In attuazione dei descritti principi, ma con specifico riferimento ad un caso in cui a fronte della pronunciata assoluzione per il reato base, si sia irrogata soltanto la pena per il residuo reato satellite, si è sostenuto che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, a seguito dell'accoglimento dell'appello, per taluni reati unificati dalla continuazione, infligga per il reato satellite, rimasto unico, una pena superiore a quella che per esso era stata determinata a titolo di aumento, ex art. 81 cod. pen. Ciò purché il trattamento sanzionatorio finale, derivato all'esito del mutamento della struttura del reato continuato, non sia superiore a quello determinato dal primo giudice (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 Sez. 3, n. 7258 del 14/11/2017, dep. 2018, N., Rv. 272631; Sez. 6, n. 9871 del 26/01/2016, Ventaloro, Rv. 266504). Orbene, si osserva che, nel caso al vaglio, per effetto della pronunciata assoluzione dal delitto di ricettazione, riqualificato il reato di cui all'art. 474 cod. pen. in quello p. e p. dall'art. 473 cod. pen., il giudice di secondo grado ha irrogato, legittimamente, per quello che, in base alla condanna pronunciata in primo grado, era un reato satellite, diversamente qualificato ai sensi dell'art. 473 cod. pen. una pena finale che, comunque, è risultata più mite (pari ad anni uno mesi sei di reclusione ed euro quattromilacinquecento di multa) in quanto inferiore al trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice per il reato continuato.
2.2. Il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale, non ha preso in esame, se non ai fini di giustificare con motivazione non manifestamente illogica la riqualificazione della condotta, l'acclarato possesso dei numerosissimi adesivi rinvenuti nella disponibilità dell'imputato. La condanna viene confermata con riferimento agli elementi 5 g detenuti (batterie, flaconi di olio ed additivo) descritti nel capo di imputazione, rispetto ai quali si è articolata la difesa, senza alcuna riqualificazione a sorpresa. Si tratta, dunque, di pronuncia del tutto in linea con il principio di correlazione di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in quanto conforme agli indirizzi, anche convenzionali, affermatisi sul punto, essendosi la Corte territoriale, limitata a dare al fatto la definizione giuridica emersa all'esito di una compiuta istruttoria svolta, nel corso del primo grado di giudizio, nel contraddittorio delle parti. Ciò come previsto dall'art. 521, comma 1 cod. proc. pen., senza intaccare il supporto fattuale della qualificazione giuridica e, comunque, pervenendo alla qualificazione con sentenza impugnabile. Tanto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole, elaborata a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 11 dicembre 2007 (Drassich c. Italia, ric. n. 25575 del 2004), ove si è avuto occasione di sottolineare come sia necessario che la diversa qualificazione sia sufficientemente prevedibile e che risulti assicurato all'imputato lo spazio necessario ad espletare il contraddittorio al riguardo senza che, in concreto, si dia luogo ad una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, dep. 2013, Manara, Rv. 254135; Sez. 2, n. 32840 del 9/05/2012, Damjanovic, Rv. 253267). E', poi, appena il caso di osservare, in relazione al rapporto tra il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. con la diversa fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen., che questa Corte ha avuto modo di affermare che l'uso di marchi e segni distintivi punito dall'art. 473 cod. pen., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l'uso punito, più severamente, dall'art. 474 cod. pen. è direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce (Sez. 5, n. 26398 del 05/04/2019, De Gregorio, Rv. 276893). Sicché anche alla luce del prospettato rapporto tra le due fattispecie, non si ravvisa la dedotta violazione di legge.
2.3.Il terzo motivo è inammissibile in quanto devolve questioni non consentite in sede di legittimità. Si invoca, invero, la rilettura di elementi di prova (documentazione prodotta dalla difesa: scontrini di acquisto delle 24 batterie per auto, dichiarazioni del teste CO), non consentita a questa Corte (Sez. U, n. 6 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Con riferimento alla natura dell'ausiliare di polizia giudiziaria, si osserva che si tratta di censura inedita (cfr. l'incontestata sintesi dei motivi di appello di cui alla pag. 2 del provvedimento impugnato) e che, comunque, viene formulata genericamente, così come non decisiva appare l'eccepita inutilizzabilità della deposizione di CO, in quanto raccolta in una dichiarazione sottoscritta dalla predetta, con allegato documento di identità. Sul punto si rileva, infatti, secondo l'indirizzo di questa Corte di legittimità nella sua composizione più autorevole, che va illustrato, specificamente, l'interesse alla declaratoria di inutilizzabilità. Si richiama il decisivo intervento della Corte di legittimità, nel suo più autorevole consesso, secondo il quale l'interesse ad impugnare deve presentare caratteri della concretezza e della attualità. Il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato (Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976). L'eccepita inutilizzabilità, invece, in assenza di deduzioni specifiche, con riferimento anche alla cd. prova di resistenza, a fronte di ulteriori e concreti elementi a carico, non espressamente confutati, non può considerarsi, nel caso al vaglio, destinata a produrre un risultato più favorevole per l'imputato, posto che, peraltro, lo stesso ricorrente deduce che dalla deposizione dell'CO sarebbe emersa soltanto la circostanza della destinazione di uno soltanto dei beni detenuti (oli lubrificanti) al padre della predetta.
2.4.I motivi inerenti il trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati e, comunque, inammissibili. Ed invero, la Corte territoriale con ragionamento non manifestamente illogico e non arbitrario, quindi non sindacabile in sede di legittimità, ha negato le circostanze attenuanti generiche individuando, quali elementi ostativi, l'elevato numero dei cartelli diretti a promuovere la vendita dei prodotti contraffatti su ampia scala, oltre ai precedenti penali dell'imputato, elementi che, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., giustificano anche l'entità del trattamento sanzionatorio che, peraltro, non si discosta significativamente dalla pena edittale media (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 7 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). Quanto, poi, all'invocata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che sarebbe dovuta avvenire di ufficio, a fronte dell'intervenuta assoluzione dal delitto di ricettazione, si osserva che il motivo è eccentrico rispetto alla motivazione, posto che, a carico dell'imputato, viene riconosciuta la sussistenza della recidiva contestata e, comunque, si esprime, implicitamente, un giudizio di prognosi negativa sulla reiterabilità delle condotte reputate, dai giudici di merito, non occasionali ma, anzi, perpetrate su larga scala. Infine, il motivo circa l' insussistenza della recidiva appare, sulla base dell'incontestata sintesi dei motivi di appello, proposto per la prima volta in sede di legittimità. Sul punto, si osserva, conformemente all'indirizzo di questa Corte (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5,n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv. 255940) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione.
2. Consegue la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Grazia Rosa Anna Miccoli Corte Suprema di Cassazion Sez. V^ Penale Depositata in Cancelleria Roma, A 2A GEN, 2022 lou un 0 Funzionario Giudiz io 0 Carmela Lanzuise