Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 1
L'art. 108 cod. proc. pen. non si applica all'ipotesi di revoca o rinuncia del precedente - e nomina del nuovo - difensore, che si siano verificate nell'immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità. (Fattispecie nella quale il difensore, deducendo di essere stato officiato per la trattazione del ricorso appena due giorni prima, aveva avanzato richiesta, di un termine di rinvio del dibattimento).
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- 1. Autore: Nicola Pascuccihttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Nato nel 1988, consegue la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2012 presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con lode e menzione della Commissione. Dal 2012 collabora con la Cattedra di Diritto processuale penale della medesima Università (Prof.ssa Maria Grazia Coppetta) e con quelle degli insegnamenti opzionali afferenti. È membro della Redazione dell'opera Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, IV ed., a cura di G. Giostra, Giuffrè, Milano, 2016. Nel 2016 supera l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense. Nel 2017 consegue con lode il titolo di Dottore di ricerca in Economia, Società, Diritto, curriculum Diritto - Sviluppo, …
Leggi di più… - 2. Quando, nel giudizio di cassazione, la rinuncia o la revoca al mandato non comporta l’obbligo di nominarne uno d’ufficioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 novembre 2020
Il fatto La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d'appello di Bologna che a sua volta aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di partecipazione all'associazione mafiosa. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. il condannato, a mezzo del difensore e procuratore speciale, con cui si chiedeva la correzione dell'errore materiale relativo alla costituzione della parte all'udienza perché non assistita da nessun difensore posto che il difensore di fiducia dell'imputato era deceduto in data …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2013, n. 9365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9365 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 19/11/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 2957
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 8061/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC DA N. IL 05/03/1983;
avverso la sentenza n. 137/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 04/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO.
RITENUTO IN FATTO
1. La corte d'appello di Trieste, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale OP DA fu condannata a pena di giustizia per concorso in furto aggravato - consumato in una gioielleria- di preziosi per un controvalore di circa Euro 12.000.
2. Con il ricorso, il difensore deduce nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), art. 185 c.p.p., nonché violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 111 Cost., dell'art. 526 c.p.p..
2.1. Con l'atto d'appello si era rappresentata, in primo grado, in data 18 maggio 2010, per l'udienza del successivo 20, la sussistenza di un concorrente impegno professionale del difensore di fiducia e la impossibilità di ottenere sostituzione da parte di un collega professionista. La corte d'appello ha risposto rilevando che l'avv. M. Cescutti, già nominato sostituto processuale, non era presente in aula e che perciò era stato nominato difensore di ufficio e si era proseguito oltre.
2.2. La corte territoriale tuttavia non ha considerato che l'impedimento fu tempestivamente segnalato, vale a dire due giorni prima dell'udienza e che l'avv. Cescutti era stato nominato sostituto processuale, non per tutto lo svolgimento del dibattimento, ma solo perché esperisse accertamenti in cancelleria, come provato dal fax che lo stesso Cescutti ebbe a inviare al difensore di fiducia dell'imputato, fax con il quale comunicava le notizie richieste (il documento è allegato in copia al ricorso).
3. Con altra censura, si deduce che l'elaborato redatto da ufficiale di polizia giudiziaria e relativo all'accertamento delle impronte digitali, è stato irritualmente acquisito agli atti e dunque indebitamente utilizzato. L'ufficiale di polizia non è comparso in dibattimento e il PM ha chiesto l'acquisizione del documento, il quale tuttavia risulta inserito agli atti senza alcun provvedimento formale da parte del giudice. In merito, è arbitrario ritenere che vi sia stato consenso del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente si deve osservare che il Difensore nominato per la trattazione del ricorso innanzi a questa sezione, avv. A. Bertei, ha chiesto il cd. "termine a difesa", allegando di essere stato officiato solo due giorni fa (in data 17.11.2013, quindi). La richiesta non può essere accolta. Invero il dettato dell'art. 108 c.p.p., (che, secondo la giurisprudenza di questa corte, è
applicabile anche quando la revoca o la rinuncia del precedente -e la nomina del nuovo. Difensore si siano verificate nella immediatezza della celebrazione del giudizio, cfr.: ASN 200815413 - RV 239644) non può trovare applicazione nel giudizio di legittimità. L'art. 614 del codice di rito, infatti, prevede l'intervento meramente eventuale del Difensore nel dibattimento innanzi alla corte di cassazione (mentre l'art. 611, come è noto, stabilisce, addirittura, che, tranne che sia diversamente disposto, per i procedimenti in camera di consiglio, il contraddittorio sia meramente cartolare, con esclusione - dunque - dell'intervento tanto del Procuratore generale, quanto del Difensore). La struttura e la "filosofia" del giudizio di cassazione, infatti, conferiscono il massimo risalto agli scritti difensivi e, in primis, ovviamente, al ricorso, di talché il Difensore, anche se nominato dopo la presentazione del ricorso stesso, può, al più, limitarsi all'illustrazione dei contenuti dell'atto scritto e all'eventuale approfondimento delle questioni di diritto (tutte o alcune) già illustrate, appunto, nel ricorso e negli atti (scritti) accessori.
2. Tanto premesso, il ricorso è infondato e merita rigetto. La ricorrente va condannata alle spese del grado.
3. Dall'esame degli atti, consentito e necessario in ragione della natura della censura proposta, emerge (cfr. fol. 40) che l'avv. Cescutti fu nominato - genericamente - sostituto processuale, senza alcuna limitazione e senza alcuna indicazione di finalizzazione di tale nomina al compimento di specifici atti del procedimento. Lo stesso dunque avrebbe dovuto esser presente, in sostituzione, appunto, del difensore sostituto, all'udienza del 20 maggio 2010. Rilevante la assenza, il giudicante provvide correttamente alla nomina di difensore di ufficio procedendo oltre e giungendo a sentenza.
La censura è dunque priva di fondamento.
4. Infondata è anche la seconda censura, atteso che, nella predetta udienza del 20 maggio, il Pubblico ministero chiese la acquisizione dell'elaborato scritto sopra indicato e, in assenza di qualsiasi obiezione/opposizione da parte del Difensore, il giudice provvide a tale acquisizione. È dunque corretto ritenere che la parte privata abbia fatto acquiescenza alla richiesta della pubblica accusa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014