Sentenza 12 marzo 2008
Massime • 1
Il diritto alla concessione di un congruo termine per la difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e nel caso di abbandono da parte del precedente difensore può essere esercitato pur quando detti fatti, e la conseguente nomina del nuovo difensore, si siano verificati nell'immediatezza della celebrazione del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2008, n. 15413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15413 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 12/03/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 293
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 045923/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ VITO, N. IL 14/05/1947;
avverso SENTENZA del 16/01/2003 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 13.12.1997 il Pretore di Taranto, Sezione Distaccata di Martina Franca, condannava LI IT, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni due giorni dieci di reclusione e L.
1.500.000 di multa, avendolo ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 648 c.p., art. 74 C.d.S., comma 6 e art. 100 C.d.S., comma 12, in concorso con NE TI. In particolare all'imputato era contestata la ricettazione dell'autovettura Alfa Romeo 164 targata BO G26104, di provenienza furtiva, il cui numero di targa era stato sostituito ed il numero di telaio contraffatto con l'apposizione di quelli propri di altra autovettura incidentata, targata UD 581541 acquistata per conto del LI.
Con sentenza del 16.1.2003 la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava la decisione impugnata. Avverso tale sentenza l'imputato LI IT propone ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili. Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 108 c.p.p.. In particolare rileva il ricorrente che all'udienza del 16.1.2003, nel giudizio di appello, il proprio difensore aveva presentato richiesta scritta di concessione di un termine a difesa essendo stato nominato, con revoca di ogni altro difensore di fiducia, solo nella tarda serata del giorno precedente;
l'istanza era stata rigettata con la motivazione succinta della tardività della richiesta. Osserva il ricorrente che tale ordinanza era da ritenersi nulla in quanto emessa in violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, non potendosi negare all'imputato la libertà ed il diritto di revocare e nominare un difensore in ogni momento, senza osservanza di termini o scadenze.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla predetta ordinanza di rigetto della richiesta di termine a difesa ex art. 108 c.p.p.. In particolare rileva il ricorrente che non era dato comprendere in base a quale norma la Corte territoriale, con la impugnata ordinanza, avesse ritenuto la tardività dell'istanza presentata, atteso che nessuna norma di legge imponeva all'imputato un termine per la sostituzione del precedente difensore di fiducia;
e ciò anche in considerazione del fatto che il rinvio per approntare la difesa poteva essere anche brevissimo in modo da non comportare problemi per la prescrizione del reato.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nonché del travisamento delle risultanze processuali. In particolare rileva il ricorrente che le argomentazioni della Corte territoriale, assolutamente ripetitive di quelle sviluppate nel giudizio di primo grado, apparivano prive di completezza in relazione alle doglianze formulate con l'atto di appello, soprattutto con riferimento al profilo dell'elemento soggettivo del dolo, laddove la motivazione appariva mancante o comunque del tutto insufficiente. Ed appariva altresì manifestamente illogica, con travisamento delle risultanze processuali, laddove aveva riconosciuto l'intervento del NE quale dominus dell'intera operazione, per poi ritenere la responsabilità del LI in ordine ai reati ascrittigli. Chiede quindi l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Ritiene innanzi tutto il Collegio di dover procedere ad una trattazione unitaria dei due primi motivi di ricorso, concernenti la dedotta nullità dell'ordinanza dalla Corte territoriale in data 16.1.2003 con quale era stata rigetta l'istanza del difensore di concessione di un termine a difesa ai sensi dell'art. 108 c.p.p.. Sul punto occorre innanzi tutto rilevare che la norma di cui alla disposizione in questione, che prevede la concessione di un termine al difensore "nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono", non prevede alcun termine entro il quale l'evento posto a base dell'istanza di termine a difesa debba vendicarsi;
e pertanto siffatto diritto sorge in capo all'imputato anche nell'ipotesi che la nomina di nuovo difensore con revoca del precedente sia intervenuta nella immediatezza della celebrazione del giudizio, posto che in ogni caso siffatta evenienza determina obiettivamente una compromissione del diritto di difesa alla quale il legislatore ha ritenuto di porre rimedio attraverso l'istituto della concessione del termine a difesa, termine la cui congruità deve essere rapportata alla complessità del processo.
Posto ciò osserva ulteriormente il Collegio che il diniego di concessione di detto termine, in violazione dell'art. 108 c.p.p., integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore, sicché deve essere dedotta entro il termine di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, e quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo costituito, nell'ipotesi in questione, dal provvedimento del giudice che denegava la concessione del termine (Cass. sez. 1, 20.5.2003 n. 25325; Cass. sez. 5, 7.5.2004 n. 26650), essendo soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all'art. 180 c.p.p. e segg. (Cass. sez. 5, 7.3.2002, B., rv. 221685).
Orbene, nel caso di specie risulta dagli atti di causa che la difesa, alla predetta udienza del 16.1.2003, dopo il diniego con l'impugnata ordinanza della concessione del termine predetto, non ebbe ad eccepire siffatta nullità, di talché devono ritenersi verificate le sanatorie o preclusioni di cui al predetto art. 182 c.p.p.. Nè può sul punto obiettarsi che nessuna eccezione poteva essere sollevata dal difensore stante l'assenza dello stesso, in quanto era onere del predetto difensore di presentarsi all'udienza, o di farsi comunque sostituire, al fine di riscontrare l'esito della suddetta istanza.
Alla stregua di quanto sopra il proposto ricorso non può sul punto trovare accoglimento.
Per quel che riguarda il terzo motivo di gravame, rileva il Collegio che lo stesso si appalesa manifestamente infondato. Ed invero, premesso che per costante orientamento giurisprudenziale le pronunce di primo e di secondo grado si integrano reciprocamente sotto il profilo motivazionale, rileva il Collegio che il suddetto motivo di ricorso, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione, tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n. 46 del 2006. Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di Cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame sul punto va ritenuto manifestamente infondato, atteso che il controllo di legittimità operato da questa Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione di tali fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Ed invero il compito della Corte di Cassazione non è quello di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano fornito una corretta interpretazione degli elementi di fatto a loro disposizione ed abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E tale verifica dell'apparato argomentativo deve ritenersi nel caso di specie senz'altro positiva, essendo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, di talché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata. Ed infatti, applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, non può dubitarsi che la Corte territoriale, con motivazione assolutamente logica che si sottrae pertanto alle censure mosse con il proposto gravame, ha rilevato che la sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'imputato, il quale risultava in possesso dell'autovettura originariamente targata BO sottratta al proprietario AS ZI e sulla quale erano state apposte le targhe e punzonato il numero di telaio appartenente all'autovettura targata UD, incidentata e dallo stesso acquistata, emergeva proprio dal suddetto acquisto "strumentale" di tale autovettura incidentata, in relazione alla quale non vi era alcuna convenienza economica ad effettuare le riparazioni dei gravi danni estetici e funzionali riportati nell'incidente subito;
tale acquisto era quindi finalizzato proprio alla utilizzazione delle relative targhe e documenti di circolazione ed alla giustapposizione del numero di telaio alla diversa autovettura di provenienza furtiva, trovata in tali condizioni in possesso del LI, termine finale di tutta l'operazione, al quale non potevano sfuggire le alterazioni apportate ai numeri di telaio e di motore.
Rileva pertanto il Collegio che la motivazione della Corte territoriale si appalesa completa, priva di vizi logici, del tutto aderente alle premesse fattuali acquisite in atti, compatibile con il senso comune;
e pertanto la ricostruzione dei fatti operata dai predetti giudici di merito, fondata su precisi elementi di giudizio e non su congetture o supposizioni, si snoda attraverso un iter argomentativo nel quale sono stati enunciati i fatti probatori ed esplicitato il processo logico posto a sostegno della valutazione effettuata.
Ala stregua di quanto sopra il suddetto motivo di gravame si appalesa manifestamente infondato.
Il ricorso va di conseguenza rigettato, ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 12 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2008