Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2015, n. 19784
CASS
Sentenza 10 aprile 2015

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La previsione di cui all'art. 108 cod. proc. pen.- che prevede la concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa - non si applica nel caso di revoca del precedente difensore e nomina di quello nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo in cui l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza (art. 614 cod. proc. pen.), mentre per quelli in camera di consiglio, regolati dall'art. 611 cod. proc. pen., il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, ha natura meramente cartolare, con esclusione dell'intervento sia del P.G. presso la S.C. che del difensore del ricorrente. (Fattispecie in cui la revoca di due difensori e la contestuale nomina del nuovo difensore di fiducia, proponente istanza ex art. 108 cod. proc. pen., è intervenuta tre giorni prima dell'udienza designata per la trattazione del ricorso: nomina 7 aprile 2015, istanza, ex art. 108 cod. proc. pen., del successivo 9 aprile, udienza fissata e celebrata il seguente 10 aprile).

Commentario1

  • 1Quando, nel giudizio di cassazione, la rinuncia o la revoca al mandato non comporta l’obbligo di nominarne uno d’ufficio
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 novembre 2020

    Il fatto La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d'appello di Bologna che a sua volta aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di partecipazione all'associazione mafiosa. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. il condannato, a mezzo del difensore e procuratore speciale, con cui si chiedeva la correzione dell'errore materiale relativo alla costituzione della parte all'udienza perché non assistita da nessun difensore posto che il difensore di fiducia dell'imputato era deceduto in data …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2015, n. 19784
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19784
Data del deposito : 10 aprile 2015

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