Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2016, n. 9871
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Sentenza 26 gennaio 2016

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Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597, comma terzo cod. proc. pen., il giudice di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, avendo escluso la continuazione criminosa e confermato la responsabilità dell'imputato per uno solo dei reati satellite, irroghi una pena inferiore a quella determinata dal primo giudice, sebbene tale pena sia superiore a quella che era stata applicata per la medesima violazione, a titolo di aumento per la continuazione, nel primo giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2016, n. 9871
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9871
    Data del deposito : 26 gennaio 2016

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