Sentenza 26 gennaio 2016
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597, comma terzo cod. proc. pen., il giudice di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, avendo escluso la continuazione criminosa e confermato la responsabilità dell'imputato per uno solo dei reati satellite, irroghi una pena inferiore a quella determinata dal primo giudice, sebbene tale pena sia superiore a quella che era stata applicata per la medesima violazione, a titolo di aumento per la continuazione, nel primo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2016, n. 9871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9871 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2016 |
Testo completo
9 8 7 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni Conti Presidente Sent n. sez. 61 Maurizio Gianesini P.U. 26.1.2016 Giorgio Fidelbo R.G.N. 41366/2015 Emilia Anna Giordano Relatore Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: NT IU, n. a Catania il 14.6.1985 avverso la sentenza del 20.5.2014 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma di quella del giudice monocratico del Tribunale di Catania, la Corte di appello di Catania ha assolto NT IU dal reato di calunnia e lo ha condannato, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art.337 cod. pen. per avere opposto resistenza al personale di Polizia che tentava di fermarlo per poterlo perquisire, strattonando l'agente e attirando l'attenzione di numerose persone che intervenivano per spalleggiarlo e consentirgli di fuggire, reato commesso in Catania il 20 agosto 2006. 2. La sentenza impugnata, richiamate le dichiarazioni rese dal verbalizzante, ha illustrato le modalità del fatto, culminato nella fuga del NT, ed ha ritenuto la condotta dell'imputato espressiva, per la concreta dinamica del contatto fisico con il verbalizzante, della volontà dell'imputato di impedire il compimento dell'attività di polizia piuttosto che della volontà di mera difesa da una supposta aggressione da parte degli agenti. Quanto alla pena inflitta il giudice di primo grado ha ritenuto che "apparivano concedibili le circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di un apprezzabile precedente in materia di stupefacenti contestato sotto forma di recidiva infraquinquennale" pervenendo alla determinazione della яя pena con riguardo al reato di calunnia, in misura inferiore al minimo edittale ( anni uno e mesi quattro di reclusione), pena aumentata a quella di anni uno e mesi otto di reclusione per la continuazione con il reato di resistenza. La Corte di appello, determinata la pena per il reato di * reato di resistenza in quella di mesi nove di reclusione in ragione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, gravato di numerosi precedenti penali, ha poi ridotto la pena all'inflitto per effetto delle concesse circostanze attenuanti generiche.
3. Con i motivi di ricorso, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, il difensore del NT denuncia vizi di violazione di legge, penale e processuale e vizi di motivazione per più profili:
3.1 mancata declaratoria della intervenuta prescrizione del reato poiché erroneamente la Corte ha tenuto conto, ai fini del computo dei termini di prescrizione, della recidiva infraquinquennale contestata al NT ma non applicata dal giudice di primo grado nella determinazione della pena;
3.2 violazione di legge per la insussistenza dell'elemento psicologico del reato;
3.3 violazione del divieto di reformatio in peius poiché, in sede di determinazione della pena per il reato di resistenza, la Corte non si era attenuta al minimo edittale, secondo il criterio seguito dal giudice di primo grado nel determinare la pena per il reato di calunnia;
3.4 erroneamente, ai fini della valutazione del giudizio di gravità della condotta, la Corte ha valorizzato i numerosi precedenti penali a carico del NT al momento del giudizio di appello e non solo quello, ben più modesto (per reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, definito con sentenza di applicazione pena), esistente a suo carico al momento del fatto e di cui ha dato atto il giudice di primo grado. Considerato in diritto 1. I motivi di ricorso sono infondati.
2. Il reato contestato al NT, commesso il 20.8.2006, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione per mesi tre a seguito di rinvio dell'udienza del 20.2.2014, per adesione del difensore all'astensione dalle udienze penali, non è prescritto, tenuto conto della recidiva infraquinquennale contestata. Dalla motivazione della sentenza di primo grado, non impugnata sul punto specifico poiché la difesa proponeva appello lamentando genericamente l'eccessività della pena, si rileva che la contestata recidiva non è stata esclusa in sede di determinazione della pena inflitta al NT. Si è affermato che la recidiva reiterata, essendo una circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini della determinazione del termine di prescrizione, anche qualora nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti sia stata considerata equivalente (Sez. 6, n. 39849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483), conclusione applicabile, avuto riguardo alla disposizione di cui al co. 3 dell'art. 157 cod. pen. che fa divieto di applicazione, ai fini del 2 Fr s computo del termine necessario a prescrivere, delle regole relative al concorso di circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, anche alla recidiva infraquinquennale, che costituisce, al pari di quella reiterata, circostanza ad effetto speciale. Non è, viceversa, riconducibile al caso in esame, in cui la recidiva è stata ritenuta sussistente, la sentenza richiamata dalla difesa * (Sez. 2, n. 2090 del 10.1.2012, Nigro, Rv. 251776) che fa riferimento ad altra situazione e, cioè, quella in cui la recidiva sia stata esclusa dal giudice, anche implicitamente, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato. 2 Manifestamente infondato, perché rimette al Collegio valutazioni di merito precluse nel giudizio di legittimità, è il motivo di ricorso con il quale la difesa contesta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato richiamando le dichiarazioni difensive rese dal NT e, dunque, con un'argomentazione che neppure si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella quale sono state esaminate le dichiarazioni rese dal verbalizzante evidenziando che la condotta del ricorrente era finalizzata a tenere lontano l'agente di Polizia, per guadagnare la fuga e non a difendersi da una supposta aggressione degli agenti. Né la conclusione alla quale la Corte di merito è pervenuta con l'assoluzione del NT dal reato di calunnia risulta contraddittoria con la condanna per il reato di resistenza poiché l'assoluzione è motivata da ragioni di carattere processuale, essendo stato denunciato dal NT, del tutto genericamente, un reato procedibile a querela che non veniva contestualmente proposta.
3. Infondati sono, infine, i motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio inflitto al да NT. Le Sezioni unite della Corte hanno statuito che non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione, il quale, mutata la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, senza irrogare una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, dep. 14/04/2014, C., Rv. 258653). A fortiori deve ritenersi che non sussista violazione del divieto di reformatio in peius nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, escluda la continuazione criminosa e confermi la responsabilità dell'imputato per un solo reato, già violazione satellite nella precedente decisione, allorché la pena finale inflitta sia comunque inferiore a quella determinata dal primo giudice, sebbene superiore all'aumento per la medesima violazione ritenuto in continuazione nel primo giudizio e rimasta, invece, unico reato sanzionato nel giudizio di appello, situazione che si è verificata nel caso in esame nel quale al ricorrente stata inflitta una pena (mesi sei di reclusione), inferiore rispetto a quella che il giudice di primo grado gli aveva inflitto per il reato di calunnia. Tale conclusione è conforme al principio secondo cui, in tema di violazione del divieto di applicazione di una pena più grave da parte del giudice di appello, il criterio guida non può essere frazionato per capi di imputazione e riferito ai singoli passaggi intermedi nel calcolo della pena, ma deve tener conto del risultato sanzionatorio finale, che, ove complessivamente inferiore a quello del grado precedente, esclude la violazione del divieto ( Sez. 1, n. 52525 del 3 Qr 04/07/2014, Bonvissuto, Rv. 261454). Con riferimento alla determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio inflitto al NT, premesso che nella sentenza impugnata la pena *viene determinata in misura prossima al minimo edittale ( mesi nove di reclusione) e che l'applicazione della pena nei limiti stabiliti dalla legge rientra nel potere discrezionale del giudice, non sindacabile in sede di legittimità quando siano stati indicati i motivi che giustificano l'uso del detto potere e la motivazione consente di escludere che la discrezionalità non sia sconfinata nell'arbitrio, rileva il Collegio che ai fini della capacità a delinquere del reo può certamente tenersi conto della condotta di vita contemporanea e susseguente al reato, parametro nel quale rientrano anche condanne successive al fatto per il quale si procede. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che a tale complessivo giudizio sulla personalità dell'imputato ha fatto riferimento la Corte di appello nell'esercizio dei poteri discrezionali relativi agli effetti della pena, traendone conclusioni che certamente non sono arbitrarie ovvero illogiche.
4. Consegue alle argomentazioni svolte che il ricorso del NT deve essere rigettato con condanna del predetto, in ragione del principio di soccombenza, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26.1.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Emilia Anna Giordano Язнив а Ол rdaw DEPOSITATO IN CANCELLERIA 9 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A ADICAS M E R P Piera Esposito E I N O Z * 4