Sentenza 29 febbraio 2008
Massime • 1
Non sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, nel ricorso del P.M. avverso sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, volto a far valere la violazione dell'art. 102, comma terzo, D.Lgs. n. 507 del 1999, a norma del quale il giudicante avrebbe dovuto convocare le parti e, solo in caso di mancata opposizione, avrebbe potuto emettere la sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/02/2008, n. 16389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16389 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 29/02/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 499
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 046826/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI ME, N. IL 10/03/1970;
avverso SENTENZA del 01/09/2000 GIP TRIBUNALE di PATTI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 1 settembre 2000 il GIP del Tribunale di Patti dichiarava non luogo a procedere nei confronti di AY AM in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 216, comma 6, contestatogli in relazione alla guida di una autovettura senza patente, per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento per violazione di legge, e segnatamente per violazione del disposto del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 102, comma 3, a tenor del quale il giudicante avrebbe dovuto convocare le parti e solo in caso di mancata opposizione avrebbe potuto emettere la sentenza.
2.1 Ricorda il collegio che, in applicazione del principio di economia processuale, l'agire in giudizio, sia in campo civile che penale, è subordinato (art. 100 c.p.c., art. 568 c.p.p., comma 4, e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), all'esistenza, in capo al soggetto astrattamente legittimato, di un concreto interesse, giuridicamente apprezzabile, all'attivazione del mezzo, attivazione che non può pertanto prescindere dall'obiettivo del conseguimento di un'utilità pratica non altrimenti ottenibile. In tale prospettiva è stato condivisibilmente affermato che l'interesse richiesto dall'art.568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, ivi compreso anche il rimedio della correzione (conf., Cass. pen., sez. 1, 30 giugno 1999, n. 4602), deve essere correlato agli effetti "primari e diretti" del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (confr. Cass. Sez. Un. 29 dicembre 1995, n. 42; Cass. sez. 1, 11 dicembre 2003, n. 47496).
2.2 Venendo al caso di specie, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per mancato rispetto della procedura prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 102, comma 3. Sennonché, a prescindere dalla intrinseca correttezza della doglianza, contestata dal Procuratore generale, non si vede quale concreta utilità l'impugnante possa ricavare dalla formalistica osservanza di un iter processuale destinato pur sempre a sfociare, perché di questo neppure si discute, in una pronuncia del medesimo tenore di quella adottata dal giudice a quo, assolutiva dell'imputato.
In tale contesto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p., nella misura ritenuta equa di Euro 1.000,00, non esalando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2008