Sentenza 13 settembre 2017
Massime • 2
Non è configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., nel caso in cui la condotta criminosa sia posta in essere in relazione ad un fatto ingiusto erroneamente attribuito alla vittima (nella specie ritenuta partecipe di una truffa subita dagli imputati) atteso che, in tal caso, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 60 cod. pen., che presuppone un mutamento del soggetto passivo per effetto di una falsa rappresentazione della realtà, bensì quella disciplinata dall'art. 59, comma terzo, cod. pen.
Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, posto in essere in concorso con il sequestro di persona, non già in base alla intensità della violenza o della minaccia che connota la condotta, bensì in ragione del fine perseguito dal suo autore che, nel primo caso, è volta al conseguimento di un profitto ingiusto, e, nell'altro, alla realizzazione, con modi arbitrari, di una pretesa giuridicamente azionabile. (In motivazione la Corte ha precisato che l'ingiusto profitto sussiste sia nel caso in cui il vantaggio ricercato dal reo coicide con il prezzo della liberazione sia nel caso in cui detto vantaggio derivi dall'esecuzione di un pregresso rapporto illecito con la vittima del reato, trattandosi di una pretesa non tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2017, n. 58087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58087 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2017 |
Testo completo
58087-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.1131 Giacomo Paoloni UP 13/09/2017 Maurizio Gianesini R.G.N. 9820/2017Angelo Costanzo Antonio Corbo Fabrizio D'Arcangelo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Di UR NI, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/04/2016 della Corte di assise di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
да udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. Ugo Sardo, in sostituzione dell'avv. Guido Bacino, difensore delle parti civili RA e NI RU, che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese processuali del grado;
uditi i difensore gli imputati, avv. Danilo Romagnino nell'interesse di NI Di UR, anche in sostituzione dell'avv. Gianluca Tognozzi, avv. Giorgio Petrelli nell'interesse di CC MA, avv. Natale Fusaro ed avv. Alfredo Gaito nell'interesse di IO ER, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di assise di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11 febbraio 2015 all'esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia nei confronti degli appellanti NI Di UR, IO ER, CC MA e RE OR: ha assolto quest'ultimo dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, revocando le statuizioni civili già emesse a carico del medesimo;
- ha confermato nel resto la sentenza appellata quanto agli imputati NI Di UR, IO ER, CC MA, condannandoli al pagamento delle spese processuali del grado e di difesa sostenute dalle parti civili RA e NI RU in grado di appello.
2. In primo grado il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche agli imputati e la circostanza di cui all'art. 114, comma primo, cod. pen. nei confronti dell'ER, aveva condannato IO ER e RE OR alla pena di cinque anni di reclusione e CC MA e NI Di UR alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione, esclusa la recidiva contestata a quest'ultimo, per aver posto in essere, in concorso con CH CI ed RT HE, giudicati separatamente, il sequestro di persona a scopo di estorsione di RA RU in Assisi dal 31 maggio al 1 giugno 2014. Secondo la formulazione accusatoria, infatti, gli imputati, dopo aver aderito ad un accordo, posto in essere con la intermediazione di RA RU, consistente nel ricevere la somma di 100.000,00 euro di provenienza illecita da soggetti "calabresi" non identificati, in cambio della somma di euro 50.000,00 (di cui euro 30.000,00 del MA, euro 10.000,00 dell'ER ed euro 10.000,00 del CI) ed essersi resi conto di essere stati raggirati, avendo ricevuto quale corrispettivo della somma di danaro erogata una valigetta piena di carta, avevano privato della libertà personale RA RU, ritenuto corresponsabile della truffa patita, allo scopo di ottenere dal medesimo di adoperarsi per la restituzione della somma di danaro perduta e di ottenere, comunque, subito la dazione di una somma di danaro pari ad euro 10.000,00, quale prezzo della propria liberazione. In particolare gli imputati, dopo aver costretto il RU a salire a bordo di un autoveicolo, lo avevano condotto, con minaccia e violenza, all'interno di un box, sito in una area recintata adibita a cantiere nella disponibilità di RE OR e da costui messo a disposizione per la custodia della persona offesa, ove la stessa era stata segregata per ore, reiteratamente percossa e minacciata di morte. Al contempo, gli imputati avevano costretto il RU a prendere contatti con il fratello NI, al quale avevano intimato, con minaccia, la consegna della predetta somma per la liberazione di RA RU;
da ultimo, dinanzi alla impossibilità da parte di NI RU di procurare la somma stabilita, si erano fatti consegnare la somma di euro 2.400,00, quale prezzo per la liberazione della persona offesa.
3. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso per cassazione l'avv. Gianluca Tognozzi nell'interesse di NI Di UR, gli avvocati Alfredo Gaito e Natale Fusaro nell'interesse di IO ER e l'avv. Giorgio Marcello Petrelli nell'interesse di CC MA, chiedendone l'annullamento.
4. L'avv. Gianluca Tognozzi nell'interesse di NI Di UR deduce tre motivi di ricorso e, segnatamente: la erronea interpretazione della fattispecie incriminatrice applicata e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al dolo specifico richiesto;
- la erronea interpretazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. ed il carattere solo apparente della motivazione relativa al diniego della applicazione della stessa;
la erronea interpretazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. ed il carattere solo apparente della motivazione relativa al diniego della applicazione della stessa.
5. Gli avvocati Alfredo Gaito e Natale Fusaro nell'interesse di IO ER deducono cinque motivi e, segnatamente: la inosservanza di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni rese da RA RU alla polizia giudiziaria, in quanto costui avrebbe dovuto essere escusso come persona sottoposta alle indagini, essendo emersi, sin dalla iniziale segnalazione alle forze dell'ordine del fratello NI, indizi in ordine alla sua partecipazione alla truffa subita dagli imputati;
3 la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità di RA RU;
la erronea applicazione della legge penale con riferimento al ruolo di concorrente e non già di mero connivente attribuito all'ER, la mancata assunzione di una prova favorevole sopravvenuta e la manifesta illogicità della motivazione sul punto;
la erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità del fatto alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 630 cod. pen. per carenza del dolo specifico richiesto;
-- la erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione delle circostanze attenuanti della provocazione e del risarcimento del danno.
6. L'avv. Giorgio Marcello Petrelli nell'interesse di CC MA deduce due motivi di ricorso e, segnatamente: - la violazione di legge e l'errata applicazione degli artt. 110, 630, 393, 605 cod. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione in relazione alla prova della sussistenza di un oggettivo contributo del MA al reato ovvero della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, anche per effetto della mancata applicazione del contenuto precettivo dell'art. 197-bis cod. pen. nonché della violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio;
la erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 59 e 62 n. 2 cod. pen., nonché la mancanza, la illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere disattesi in quanto i motivi negli stessi proposti si rivelano infondati.
2. Con il primo motivo di ricorso l'avv. Gianluca Tognozzi nell'interesse di NI Di UR deduce la errata interpretazione della fattispecie incriminatrice applicata e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al dolo specifico richiesto dall'art. 630 cod. pen. Il ricorrente, tuttavia, in via preliminare rileva, come, fermo restando il principio, espressamente evocato dalla Corte di assise di appello, della reciproca integrazione tra la motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado nella parti in cui la decisione sia conforme, la pronuncia di appello, a fronte di 4 specifiche doglianze difensive, non può risolversi in una mera riproposizione delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado senza incorrere nel vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censurabile anche in caso di c.d. doppia conforme. La sentenza impugnata meritava, pertanto, l'annullamento in quanto la motivazione si risolveva in continui richiami e mere clausole di stile mediante le quali la Corte di assise di appello aveva dichiarato di condividere le valutazioni espresse nella sentenza di primo grado, omettendo, tuttavia, la esplicitazione di un percorso logico-giuridico finalizzato a confutare gli specifici rilievi attraverso i quali la difesa aveva ipotizzato una diversa ricostruzione degli accadimenti e della loro qualificazione giuridica.
2.1. La censura si rivela aspecifica, in quanto si risolve in una critica generalizzata alla sentenza impugnata, che non chiarisce i punti specifici della decisione affetti dal vizio denunciato, e che, comunque, si rivela manifestamente infondata. La sentenza impugnata, a pag. 85, nel richiamare il principio della reciproca integrazione della motivazione delle sentenze di primo e secondo grado nelle parti in cui la decisione sia conforme, ha, infatti, precisato che "non è questa la sede, attesa la funzione critica del processo di appello rispetto alla sentenza impugnata, per ripercorre nuovamente, tutto l'iter motivazionale seguito dal Giudice di primo grado in punto di ricostruzione della prova generica e specifica degli addebiti correttamente ed esaurientemente descritti nella sentenza impugnata con condivisa motivazione alla quale si rinvia per comodità espositiva e per evitare inutili ripetizioni". E' ben possibile, del resto, che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado ed, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze 5 già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Sussiste, invece, il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967). Tale censura si rivela, pertanto, infondata in quanto la sentenza impugnata, pur richiamandosi alle valutazioni espresse in primo grado in ordine alla ricostruzione in fatto ed alla qualificazione del delitto contestato, si è confrontata con le specifiche censure articolate dagli appellati, motivando diffusamente in ordine alle stesse. Nessuna carenza di motivazione è, pertanto, ravvisabile in ragione del rinvio operato dalla Corte di appello alle argomentazioni della sentenza di primo grado.
2.2. Con il medesimo motivo il ricorrente deduce, inoltre, che la motivazione della sentenza impugnata era incorsa nel vizio di violazione di legge nella parte in cui faceva derivare dalla ritenuta estraneità di RA RU alla truffa gli elementi della ingiustizia del profitto e del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 630 cod. pen. Contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, infatti, RA RU era stato partecipe della condotta truffaldina posta in essere ai danni degli imputati, avendo assunto il ruolo di mediatore tra gli stessi ed i truffatori AM ET ed Antonio De Franco;
era, infatti, stata la persona offesa a proporre "l'affare" ed a provocare l'incontro degli imputati con il ET. Eliminando, pertanto, il contributo del RU, la truffa non si sarebbe realizzata e, pertanto, il medesimo doveva essere considerato un coautore materiale di tale delitto e compartecipe dello stesso, quanto meno a titolo di dolo eventuale, per effetto dell'accettazione del rischio della realizzazione dell'evento. La mancata partecipazione diretta del RU all'investimento era, inoltre, sintomatica, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, della conoscenza preventiva da parte del medesimo dell'epilogo truffaldino della vicenda. Tale natura del rapporto sottostante tra agenti ed offeso, tuttavia, escludeva la configurabilità nella specie del delitto di sequestro di persona a scopa di estorsione. La sussistenza del delitto di cui all'art. 630 cod. pen. è, infatti, intrinsecamente connessa alla dimostrazione del dolo specifico e, segnatamente, 6 alla prova della ingiustizia del profitto quale sinallagma della liberazione;
nella specie, tuttavia, gli imputati avevano aver/agito al solo fine di ottenere la restituzione delle somme sottratte loro con l'inganno e, pertanto, nella erronea convinzione che il profitto conseguito fosse giusto e la restituzione delle somme doverosa dopo la truffa patita. La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, in plurime occasioni, ritenuto di scrutinare la natura del rapporto sottostante tra agente ed offeso ed ha escluso la applicazione della fattispecie di cui all'art. 630 cod. pen., in luogo di quella di cui all'art. 605, in concorso con l'art. 393 cod. pen., qualora la privazione della libertà personale sia finalizzata a conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, bensì la stessa trovi fondamento in un rapporto pregresso. Nella specie, pertanto, non sussisteva la ingiustizia del profitto in quanto il danno subito dagli imputati trovava tutela giuridica nell'ordinamento quale danno da reato e, pertanto, gli imputati avevano agito rappresentandosi, in fatto e senza errore, la giustizia della loro richiesta di danaro, al solo fine di ottenere la restituzione del loro imprudente e disinvolto investimento finanziario. Tale rilievi, pertanto, escludevano il carattere ingiusto del profitto perseguito e, conseguentemente, la configurabilità del reato contestato.
2.3. Tale doglianza si rivela inammissibile nella parte in cui intende contestare la estraneità, accertata concordemente dalle sentenze di merito, di RA RU alla cerchia dei truffatori, in quanto si risolve in una sollecitazione a pervenire ad una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, congruamente ricostruiti nelle predette sentenze. Nella specie operano, infatti, i limiti tipici del sindacato di legittimità, che non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
2.4. Infondata si rivela, inoltre, la censura di violazione di legge per o f carenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 630 cod. pen. La Corte di assise di appello di Perugia, condividendo la qualificazione operata dalla sentenza di primo grado, ha rilevato che la violenta privazione della libertà personale della persona offesa per un rilevante periodo di tempo al fine di 7 ottenere la corresponsione di una somma di danaro quale prezzo della liberazione esclude ogni ragionevole intento di far valere un presunto diritto e, pertanto, doveva essere ritenere insussistente l'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. Parimenti la sentenza di primo grado ha argomentato la fondatezza della formulazione accusatoria, evidenziando non certo illogicamente che la illiceità dell'accordo illecito avente ad oggetto la sostituzione di danaro proveniente da delitto con altro "pulito" escludeva la possibilità per il danneggiato di ripetere quanto versato ai truffatori ed, in ogni caso, il RU non poteva essere considerato quale debitore degli imputati, non avendo partecipato alla truffa. La entità della violenza subita dal RU, privato della propria libertà per ottenere la restituzione del danaro, non consentiva, inoltre, di ricondurre il fatto nell'ambito del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Gli imputati, infatti, dopo aver privato RA RU della libertà di movimento, avevano subordinarono la sua liberazione al pagamento di una somma di danaro ed era proprio tale loro condotta che rendeva di per sé il profitto ingiusto, perché avevano "mercificato" la persona del RU al fine di lucrare il pagamento di un prezzo per la sua liberazione. La qualificazione operata nelle sentenze di merito si rivela giuridicamente corretta e conforme ai principi affermati in materia dalla Sezioni Unite, che il Collegio integralmente condivide. Le fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto in essere in concorso con il sequestro di persona "semplice", si distinguono non già in base alla intensità della violenza o della minaccia che connota la condotta, bensì in ragione del finalismo della condotta medesima, che in un caso è mirata al conseguimento di un profitto ingiusto, e nell'altro allo scopo, soggettivamente concepito in modo ragionevole, di realizzare, pur con modi arbitrari, una pretesa giuridicamente azionabile (Sez. 6, n. 45064 del 12/06/2014, Sevdari, Rv. 260662, non massimata sul punto). Il ricorrente ha, invero, riproposto con la propria censura argomenti of elaborati da un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen. sussiste soltanto se l'autore del sequestro abbia agito - in assenza di una causa preesistente al fine specifico di conseguire un ingiusto profitto - come prezzo della liberazione;
non è configurabile invece, mancando tale specifico fine, quando il sequestro ed il perseguimento del profitto siano direttamente collegabili ad una precedente causa, ancorché illecita (Sez. 2, Sentenza n. 12394 del 10/08/2000, Lu Hai, Rv. 217917; Sez. 6, n. 321 del 20/01/2000, Ekvelum, Rv. 215646; Sez. 2, n. 9189 del 01/07/1993, Versaci, 8 Rv. 195539, in una fattispecie in cui gli imputati avevano commesso il sequestro di persona per soddisfare una loro pretesa, inerente ad un preesistente rapporto con il sequestrato, ma giudizialmente non tutelabile, in quanto derivante da causa illecita, trattandosi del pagamento di una somma di danaro quale prezzo di una partita di sostanza stupefacente). Le Sezioni Unite di questa Corte, tuttavia, chiamate a risolvere il conflitto insorto in ordine alla qualificazione delle condotte di privazione della libertà personale poste in essere quale forma ritorsiva rispetto alla mancata o difettosa esecuzione di pregressi accordi criminosi, hanno statuito che la condotta consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605) con quello di estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56 dello stesso codice) (Sez. U, n. 962 del 17/12/2003, Huang Yunwen, Rv. 226489). Nella fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione, infatti, il legislatore incrimina la condotta che consiste nel privare la vittima della libertà personale, rendendola merce di scambio contro un prezzo, come risulta dalla stretta correlazione posta tra il fine del sequestro, che è il profitto ingiusto, e il suo titolo, cioè, appunto, il prezzo della liberazione. Secondo le Sezioni Unite, la menzione specifica in tale fattispecie incriminatrice del "prezzo della liberazione" ha la funzione di sottrarre all'area di applicabilità dell'art. 630 cod. pen. fatti di sequestro di persona in cui l'ingiusta utilità perseguita non si pone come corrispettivo per la liberazione dell'ostaggio, ma sia richiesta ad altro titolo, come, ad esempio, quando l'agente pretenda un compenso per rendere meno gravosa la condizione del sequestrato. La "mercificazione della persona umana" e della sua libertà, al fine di conseguire un ingiusto profitto quale prezzo della liberazione, non è, del resto, esclusa dalla corrispondenza di quel prezzo al corrispettivo di una pregressa obbligazione nata da un rapporto illecito. Anche nelle ipotesi di pregresso rapporto illecito tra vittima ed autore del reato la liberazione del soggetto segregato è, infatti, pur sempre subordinata al pagamento di un prezzo. Il carattere giusto o ingiusto del profitto deve, peraltro, essere apprezzato non in base alla personale valutazione dell'autore del fatto, ma con riferimento a canoni obbiettivi, che sono quelli legali, a seconda che la legge riconosca o meno protezione alle posizioni giuridiche soggettive ed, pertanto, è la natura stessa del pregresso rapporto a qualificare il profitto come giusto, o ingiusto. 9 L'estremo dell'ingiusto profitto sussiste, dunque, sia quando il vantaggio ricercato sia il prezzo della liberazione, sia quando il vantaggio derivi da un pregresso rapporto illecito. In tale ipotesi, infatti, l'agente non ha una pretesa tutelabile dalla legge da far valere;
sicché, in realtà, l'utilità non dovuta che il sequestratore persegue rappresenta null'altro che il prezzo della liberazione dell'ostaggio. A tale orientamento si è uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità, che ha univocamente ritenuto applicabile la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione alla condotta consistita nella privazione della libertà della vittima di muoversi secondo la propria autonoma scelta, finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale pretesa in esecuzione di una precedente intesa illecitamente intercorsa tra l'autore del fatto e la vittima (ex plurimis: Sez. 2, n. 1901 del 20/12/2016, Di NN, Rv. 268770; Sez. 2, n. 20032 del 05/05/2015, Mastrodonato, Rv. 263536; Sez. 1, n. 14802 del 07/03/2012, Sulger, Rv. 252263; Sez. 1, n. 17728 del 01/04/2010, Ruggeri, Rv. 247071; Sez. 1, n. 16177 del 11/02/2010, Adam, Rv. 247230, fattispecie nella quale numerosi cittadini extracomunitari, dopo essere stati fatti fuggire da un centro di accoglienza, erano stati tenuti segregati e controllati a vista fino a quando non fosse stato pagato il compenso concordato da essi o dai loro prossimi congiunti). Analoghi principi devono essere ritenuti operanti anche nel caso di specie, nel quale, secondo quanto accertato in via di fatto dalle sentenze di primo e secondo grado, gli imputati avevano agito con il fine di tenere con sé il RU, utilizzandolo quale "garanzia per ottenere la restituzione della somma da loro consegnata". La privazione della libertà del RU era stata, dunque, intesa a sollecitarlo ad adoperarsi per la restituzione della somma di danaro perduta ed allo scopo di ottenere, comunque, subito la dazione di una somma di danaro, successivamente determinata in euro 10.000,00, quale ristoro per la perdita subita. حه Corretta si rivela, pertanto, la qualificazione di tale condotta quale sequestro a scopo di estorsione, in quanto anche in tal caso gli imputati hanno strumentalizzato la persona della vittima per il conseguimento di un ingiusto profitto, stabilendo, sul piano finalistico, quel nesso sinallagmatico tra la percezione di una somma di danaro, ancorché quale sorta di parziale ristoro per la sottrazione patita dai truffatori, e la liberazione della parte lesa che le Sezioni Unite di questa Corte pongono a fondamento della applicazione della fattispecie di cui all'art. 630 cod. pen. 10 La pretesa vantata nei confronti del RU non era, peraltro, giudizialmente azionabile, pur prescindendo dal fatto che traesse origine da causa illecita, trattandosi del pagamento di una somma di danaro per riciclare il profitto di pregressi delitti, in quanto la persona offesa, per quanto accertato dalle sentenze di merito, non era stato parte, bensì mero intermediario di tale, intesa.
2.5. Con il secondo motivo il ricorrente censura la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. ed il carattere solo apparente della motivazione relativa al diniego della stessa. La sentenza impugnata, infatti, solo apparentemente aveva risposto alle censure difensive svolte in ordine alla fallace applicazione da parte del giudice di primo grado dei principi normativi in tema di errore sulla persona offesa del reato, con riferimento ai rapporti erroneamente supposti tra vittima e colpevole. La difesa aveva invocato la applicabilità al Di UR della circostanza attenuante dell'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui, ai sensi dell'art. 62 n.2 cod. pen. Non si era, tuttavia, in presenza, come ritenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia di una ipotesi di provocazione putativa, assoggettato alla previsione di cui all'art. 59, terzo comma, cod. pen., bensì di errore sulla persona offesa, previsto dall'art. 60, secondo comma, cod. pen. La Corte di Appello ingiustificatamente aveva, pertanto, ritenuto non applicabile la disciplina dell'errore sulla identità della persona offesa, confondendo, tuttavia, la stessa con quella dell'aberratio ictus, in quanto nella specie l'errore non era incidente sulla fase esecutiva del reato, bensì sulla fase intellettiva. L'art. 60 cod. pen. contempla, del resto, l'errore sull'identità della persona offesa e, pertanto, la situazione nella quale il soggetto colpito coincide materialmente con quello contro il quale è diretta la condotta delittuosa, ma che, per un errore nel processo di formazione di volontà dell'agente, viene scambiato con la diversa persona che questo intendeva offendere. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ritiene applicabile la circostanza attenuante della provocazione anche nel caso di errore sulla persona del provocatore, come affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 3319 del 01/03/1983, e cioè nell'ipotesi di reazione rivolta per errore di persona contro un soggetto diverso dal provocatore. Nella stessa è, infatti, stato affermato che la reazione nei confronti del presunto provocatore non integra l'ipotesi dell'art. 59 cpv. cod. pen. (vale a dire il caso della cosiddetta provocazione putativa, in cui l'agente suppone 11 erroneamente la provocazione nel fatto altrui), bensì quella dell'art. 60 cpv. cod. pen., ossia l'ipotesi di erronea supposizione, per errore sulla persona dell'offeso, dell'esistenza di una circostanza attenuante concernente i rapporti fra offeso e colpevole (Sez. 5, n. 3319 del 01/03/1983, Trullu, Rv.158498).
2.6. Anche tale censura si rivela infondata e, pertanto, deve essere disattesa. La sentenza impugnata, a pag. 107, ha disatteso la richiesta di applicazione della circostanza attenuante della provocazione, sub specie di errore sulla persona del provocatore, rilevando che la presunta azione reattiva era stata diretta nei confronti di NI RU, che, tuttavia, era rimasto del tutto estraneo agli accadimenti della serata del 31 maggio 2014. Tali argomentazioni risultano condivisibili alla stregua dei fatti di causa, per come sono stati accertati concordemente da entrambe le sentenze di merito. Nella specie, infatti, non ricorre l'ipotesi dell'errore sulla persona offesa, inteso quale azione offensiva rivolta nei confronti di soggetto diverso da quello che si intendeva realmente offendere per effetto di uno scambio di persona, ma si versa in tema di errore nell'attribuzione di un fatto ingiusto a persona diversa da quella che lo aveva effettivamente posto in essere. Nella specie non vi è, infatti, stato mutamento del soggetto passivo del reato per effetto di una falsa rappresentazione della realtà, in quanto gli imputati volevano sequestrare RA RU e non un altro soggetto. L'errore, nella specie, ha, invece, avuto ad oggetto esclusivamente la ritenuta appartenenza della parte lesa all'ambito dei truffatori, in quanto gli agenti hanno erroneamente ritenuto, per quanto accertato dalle sentenze di merito, di essere stati frodati anche dal RU. Nella vicenda oggetto del presente processo la reazione posta in essere dagli imputati è, pertanto, stata rivolta non già nei confronti di un soggetto diverso dal provocatore (ed erroneamente ritenuto tale) per effetto di uno scambio di persona, bensì di un soggetto ritenuto erroneamente provocatore. Alla stregua di tali rilievi, pertanto, come ha evidenziato la sentenza impugnata, nel caso di specie deve trovare applicazione la previsione dell'art. 59, comma terzo, cod. pen., che esclude la rilevanza in favore dell'autore del reato delle circostanze attenuanti putativamente ritenute sussistenti, e non già la previsione dell'art. 60, comma secondo, cod. pen., che, in deroga alla norma precedente, attribuisce rilievo in favore del reo alle "circostanze erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti [tra offeso e colpevole]". 12 La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, non è viziata né da violazione di legge, né da illogicità, tanto meno manifesta. Come, peraltro, rileva l'orientamento prevalente della dottrina, la previsione dell'art. 60 cod. pen. postula una vicenda che sotto il profilo strutturale coinvolge tre soggetti (autore, vittima designata e vittima reale) e si risolve in una offesa ad una persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta per effetto di una falsa rappresentazione, laddove la fattispecie di cui all'art. 59, secondo comma, cod. pen. riguarda, come nella specie, una situazione in cui vengono in rilievo solo l'offensore e la vittima. Tale interpretazione trova conferma nell'espresso richiamo operato dal legislatore all'art. 60 cod. pen. ("salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60") nella parte finale del comma primo dell'art. 82 cod. pen., che disciplina la distinta fattispecie dell'offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta (c.d aberratio ictus). Nel disegno sistematico del codice penale la fattispecie dell'errore sulla persona dell'offeso, al pari della aberratio ictus, si risolve, infatti, in una fattispecie che coinvolge tre soggetti (autore, vittima designata e vittima reale) e si distingue da questa esclusivamente in quanto l'errore è dovuto ad una errata rappresentazione della realtà (c.d. errore-vizio) e non già all'uso dei mezzi di esecuzione del reato (c.d. errore-inabilità). L'identità di disciplina delle circostanze nelle due fattispecie, pertanto, trae origine dalla previsione in entrambe le fattispecie di una divergenza tra voluto e realizzato che si sviluppa in una vicenda che coinvolge tre soggetti. Inconferente si rivela, da ultimo, il richiamo operato dal ricorrente al principio di diritto affermato dalla sentenza della Sezione Quinta di questa Corte nel caso Trullu, in quanto lo stesso, come emerge nitidamente dalla lettura della sentenza, è riferito ad una fattispecie concreta nella quale l'offesa era stata rivolta contro un soggetto diverso dal provocatore, per effetto di uno scambio di persona, e non già contro un soggetto erroneamente ritenuto quale provocatore. Tale principio di diritto è, pertanto, stato affermato in una vicenda che coinvolgeva tre soggetti e non già esclusivamente due parti antagoniste come nel caso di specie.
2.7. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la erronea interpretazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. ed il carattere solo apparente della motivazione relativa al diniego della applicazione di tale circostanza attenuante. La Corte di assise di appello di Perugia aveva, infatti, illegittimamente negato la applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. 13 pen., pur avendo gli imputati, in data anteriore alla celebrazione del giudizio abbreviato di primo grado, ristorato il danno biologico ed il danno morale patito da RA RU e restituito la somma (peraltro percepita dai coimputati non presenti nel giudizio) consegnata da NI RU. La valutazione cui è chiamato il giudice al fine del riconoscimento della predetta attenuante, del resto, non deve vertere sulla natura satisfattiva o meno della riconosciuta alla persona offesa, che, avendo natura somma necessariamente equitativa, può ben discostarsi da quella successivamente determinata dal giudice in sentenza, ma sulla idoneità della stessa a dimostrare il ravvedimento degli imputati.
2.8. Anche tale censura deve essere disattesa in quanto infondata. Nella sentenza impugnata si rivela, non incongruamente, che il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Perugia aveva negato la attenuante de qua in ragione non solo della parzialità del risarcimento in favore di RA RU, ma anche della integrale assenza di ogni risarcimento in favore di NI RU. Infondate si rivelano, pertanto, le censure del ricorrente in quanto il riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. postula l'integrale risarcimento, quale totale riparazione di ogni effetto dannoso, che ricomprende il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato alla parte lesa dal reo (ex plurimis: Sez. 3, n. 31250 del 10/01/2017, S., Rv. 270211; Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 (dep. 17/02/2016), Minzolini, Rv. 265831), e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (ex plurimis: Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880). L'integrità delle riparazioni, ai fini della applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., peraltro, deve sussistere nei confronti di tutte le persone danneggiate (ex plurimis: Sez. 2, n. 11488 del 14/12/2016 (dep. 9/03/2017), Annunziata, Rv. 269248, e, dunque, con riferimento ad una fattispecie di rapina sia nei confronti del proprietario del bene sottratto, sia di colui che abbia subito la condotta di violenza o minaccia, ove diverso dal primo;
Sez. 2, n. 12607 del 13/02/2015, Bellomo, Rv. 262771; Sez. 2, n. 6479 del o 13/10/2011, Lanza, Rv. 249391) e, pertanto, nel sequestro di persone a scopo di f estorsione, non solo del soggetto che ha subito la privazione della propria libertà personale, ma anche di quanti hanno versato il riscatto. D'altra parte il sequestro di persona a scopo di estorsione, collocato nel titolo dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, è un reato plurioffensivo, posto a tutela della libertà di locomozione del rapito e della libertà di disposizione del patrimonio di quanti sono richiesti di 14 pagare o pagano effettivamente il riscatto (ex plurimis: Sez. U, n. 962 del 17/12/2003, Huang Yunwen, Rv. 226489; Sez. 6, n. 8903 del 22/12/2010, Vignola, Rv. 249726) ed ammette la costituzione di parte civile sia della persona sequestrata sia dei destinatari della richiesta estorsiva. In ragione della ricostruzione in fatto accolta incensurabilmente dai giudici del merito, pertanto, correttamente la riparazione posta in essere dagli imputati, per poter essere considerate integrale e fondare la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., doveva avere ad oggetto tutti i profili di danno patrimoniale e non patrimoniale subiti dai AN RU nella vicenda per cui si procede.
3. Con il primo motivo di ricorso gli avvocati Alfredo Gaito e Natale Fusaro nell'interesse di IO ER deducono la inosservanza di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità. Nell'atto di appello la difesa del ricorrente aveva segnalato la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da RA RU alla polizia giudiziaria, in quanto costui avrebbe dovuto essere escusso come persona sottoposta alle indagini, essendo emersi, sin dalla iniziale segnalazione alle forze dell'ordine del fratello NI, gravi indizi in ordine alla propria partecipazione alla truffa subita dagli imputati;
NI RU aveva, infatti, riferito alla polizia giudiziaria che il fratello era stato trattenuto contro la propria volontà da ignoti soggetti nei cui confronti "aveva sbagliato". I giudici di merito avevano, tuttavia, erroneamente escluso che il RU fosse partecipe della truffa, affermando, comunque, che le sue dichiarazioni erano utilizzabili nei confronti degli accusati, essendo la sanzione prevista dall'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. limitata alla fase dibattimentale, non celebratasi a seguito della definizione del processo con il rito abbreviato. La Corte di assise di Perugia, inoltre, nel processo celebrato nelle forme ordinarie nei confronti del CI e dal HE, aveva ritenuto di escutere il RU nelle forme previste dall'art. 197-bis cod. proc. pen. Illogica era, inoltre, la premessa generale dalla quale muoveva il EUL ragionamento dei giudici di merito secondo la quale/la partecipazione del RU al raggiro avrebbe implicato di necessità la complicità del CI nello stesso;
secondo tale ipotesi ricostruttiva, infatti, l'incontro con l'ignoto emissario dei calabresi nel parcheggio di Collestrada sarebbe solo una messa in scena e, pertanto, i due incaricati alla consegna (il RU ed il CI) si sarebbero divisi la somma lucrata prima di ritornare all'ufficio di S. Maria degli Angeli, ove li attendevano gli altri investitori. 15 Tale postulato era, peraltro, smentito proprio dai risultati delle indagini preliminari che avevano consentito di accertare che i cellulari utilizzati dal RU e dal CI effettivamente avevano agganciato i ripetitori installati nei pressi di Collestrada. Il CI, pertanto, non era stato messo in condizione di avvedersi del raggiro ordito, secondo quanto accertato dalle sentenze dal RI e dal De Franco, consegnando, secondo le indicazioni del RU, il danaro allo sconosciuto.
3.1. Tale censura si rivela infondata e, pertanto, deve essere disattesa. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, ed il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; Sez. 6, n. 20098 del 19/04/2016, Scalisi, Rv. 267129; Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729; Sez. 2, n. 51480 del 16/10/2013, Caterino, Rv. 258069). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, inoltre, affermato che, quanto al tipo ed alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di accertare l'effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e noti dall'autorità procedente (Sez. U, n. 33853 del 26/03/2015, Lo Presti, non massimata sul punto;
Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584), senza che possano assumere rilievo a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (Sez. U, n. 23868 del 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417). Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo di tali principi e che l'apprezzamento espresso in merito risulti congruamente motivato. La sentenza impugnata, alle pagine 87 ed 88, muovendo dalle valutazioni espresse sul punto dalla sentenza di primo grado, ha considerato RA RU persona offesa del reato e non già persona sottoposta ad indagine per reato collegato, in quanto al medesimo non poteva essere attribuito il ruolo di compartecipe nell'affare prospettato dagli imputati. 16 Il RU non poteva, infatti, essere sottoposto ad indagine per riciclaggio perché al momento in cui era stato escusso era già certo che tale reato era risultato insussistente per inesistenza dell'oggetto. La Corte di assise di appello, attraverso una accurata disamina delle risultanze probatorie acquisite, ha, inoltre, escluso che il RU fosse autore o compartecipe della truffa posta in essere ai danni degli imputati, in quanto ha ritenuto che lo stesso sarebbe stato, come peraltro era avvenuto, troppo facilmente esposto alle iniziative ritorsive delle persone danneggiante. Nella ricostruzione non illogica della Corte di assise, inoltre, la dinamica degli accadimenti e la presenza di CH CI e di RA RU all'atto dello scambio della borsa contenente il danaro "pulito", per essere compatibile con l'ipotesi ricostruttiva della partecipazione della parte lesa alla truffa, avrebbe postulato anche l'accordo con il CI;
dagli atti di indagine emergevano, tuttavia, plurimi elementi di fatto dai quali poteva escludersi che il CI, che risultava essere in stretto rapporti con gli altri imputati, avesse potuto agire in danno degli stessi. Proprio tali assunti evidenziano, tuttavia, come la opposta ricostruzione prospettata dal ricorrente sia fondata non già su elementi che possano assurgere ad indizi sicuri della reità del RU, ma che si rivelano equivoci e frammentari, quale la frase rivolta da NI RU agli inquirenti secondo il quale il fratello "aveva sbagliato". I rilievi critici svolti dal ricorrente in ordine alla dinamica della partecipazione del RU alla truffa, inoltre, risultano congetturali, in quanto non fondati su adeguate risultanze obiettivamente indizianti, e postulano, al fine del loro accoglimento, una diversa ricostruzione di circostanze fattuali che esula dall'ambito cognitorio proprio del giudizio di legittimità.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità di RA RU. La difesa aveva evidenziato, nell'atto di appello e nei motivi nuovi, che la versione del RU era costellata da evidenti falsità, con riferimento: a) alla estraneità alla operazione del socio del denunziante DI De IS, malgrado costui fosse stato aggiornato tempestivamente dell'evolversi della vicenda dal RU, come dimostrato dai numerosi contatti telefonici intercorsi tra i due;
b) alle percosse inflittegli da NI Di UR durante il viaggio verso Roma del 31 maggio 2014, mentre entrambi si trovavano a bordo della Fiat Grande Punto condotta dal MA, affermazione questa smentita dalla videoregistrazione dell'incontro con RI al parcheggio di Rivotorto di Assisi, che aveva dimostrato come il RU si trovasse sul sedile posteriore dell'altra autovettura 17 e, pertanto, nella impossibilità di essere malmenato dal Di UR;
c) all'intervento salvifico richiesto dal RU al suo debitore NN SP, ripetutamente interpellato solo dopo ed a causa delle minacce ricevute al suo ritorno in Santa Maria degli Angeli, laddove era risultato che RU aveva interpellato telefonicamente l'SP sin dalle ore 21.11.45 del 31 maggio, durante il tragitto per fare ritorno a Santa Maria degli Angeli e, quindi, quando non si era ancora manifestata la irata reazione del MA e del Di UR. La Corte di assise di appello di Perugia, pertanto, nella sentenza impugnata, condividendo acriticamente le valutazioni espresse nella sentenza di primo grado, aveva omesso un prudente e penetrante scrutinio dei contenuti delle dichiarazioni accusatorie del RU, pur a fronte di significative "imprecisioni". La Corte aveva, inoltre, affermato che le percezioni ed i ricordi del RU erano comprensibilmente imprecisi, a causa delle condizioni emotive in cui versava, salvo poi assumerne illogicamente la veridicità ed omettendo una verifica accurata, tanto più necessaria in ragione di tali inesattezze.
3.3. La censura deve essere disattesa in quanto infondata. Non può, infatti, per giurisprudenza costante e risalente, formare oggetto di ricorso per Cassazione l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (ex plurimis: Sez. 2, n. 1657 del 06/10/1992, Francioli, Rv. 193237). Il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è, infatti, devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. La sentenza impugnata, invero, ha scrutinato accuratamente gli asserti accusatori del RU ed ha ravvisato numerosi riscontri alle stesse. La Corte di assise di appello ha, infatti, congruamente rilevato come le dichiarazioni del RU siano risultate logiche e coerenti, pur a fronte di comprensibili imprecisioni dovute alla drammaticità degli eventi vissuti e come le stesse siano risultate marginali e non tali da infirmare la attendibilità della parte lesa. Tali asserti accusatori, inoltre, erano stati confermati ab extrinseco da plurimi dati oggettivi di riscontro e, segnatamente: a) dalle immagini dell'incontro in Rivotorto di Assisi con il ET AM già del tutto significative della compressione della libertà del RU;
b) dalle risultanze dei tabulati 18 telefonici relative alle celle attivate, che avevano confermato gli spostamenti imposti al RU da Assisi a Roma e poi in direzione di Napoli;
c) dalla permanenza della parte lesa nel cantiere di Via Gastone Maresca;
d) dalle lesioni allo stesso cagionate nel corso della privazione della libertà; e) dalle dichiarazioni inequivoche spontaneamente rese dallo stesso ER relativamente alla privazione della libertà posta in essere ai danni del RU;
f) dalle richieste estorsive rivolte al fratello NI RU ascoltate dagli stessi militari operanti;
g) dalla obiettiva constatazione che la vicenda oggetto del processo aveva avuto termine soltanto con il pagamento del riscatto richiesto e con l'arresto del HE e del CI;
h) dal rinvenimento della carta di identità del RU nella abitazione del MA. Ritiene, pertanto, il Collegio che la Corte di assise di appello di Perugia abbia fatto corretto governo dei principi che presiedono alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, atteso che il convincimento espresse nella ordinanza impugnata non rivela contraddittorietà o manifeste illogicità e, pertanto, si sottrae al sindacato di questa Corte.
3.4. Con il terzo motivo il ricorrente censura la erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al ruolo di concorrente e non già di mero connivente attribuito all'ER. Nella fasi di maggiore concitazione del "rapimento" del RU, posto in essere su impulso del MA e del Di UR, infatti, IO ER si era posto sempre in una posizione defilata, non contribuendo, neanche verbalmente, alla assunzione delle decisioni del gruppo. La Corte, ciò malgrado, aveva ritenuto che la mera e silente presenza dell'ER nei luoghi in cui era stato commesso il reato di sequestro di persona abbia integrato una condotta concorsuale in quanto in tal modo il ricorrente, che aveva un interesse personale al recupero della somma versata, avrebbe rafforzato il proposito criminoso attuato dagli altri imputati. L'ER, tuttavia, dalla notte del 31 maggio non aveva assunto più alcun ruolo nello sviluppo della vicenda, essendosi limitato alle informazioni che il CI gli avrebbe comunicato circa l'intervento, poi sfumato, di NN SP a favore di RA RU. Il ricorrente era, inoltre, stato estraneo ed ignaro delle richieste di danaro rivolte da RA RU e poi ribadite dal CC MA a NI RU. La sentenza impugnata aveva, pertanto, affermato la responsabilità concorsuale dell'ER sulla base di vuote formule di stile, prive di riferimenti probatori. 19 Il ricorrente in tale frangente non era, peraltro, dotato di mezzi di locomozione propri e, pertanto, una sua dissociazione non avrebbe potuto realizzarsi con l'allontanamento dai luoghi dove il reato si stava consumando, state la impossibilità di potersi muovere autonomamente. Alla presenza silente dell'ER, del resto, non era attribuibile alcuna concreta efficacia di rafforzamento del proposito criminoso del MA e del Di UR e la mera comunanza di interesse al recupero delle somme perse con tali soggetti non poteva fondare alcuna ipotesi concorsuale. Il ricorrente era, pertanto, stato meramente un connivente, che aveva la possibilità, ma non il dovere giuridico, di impedire la condotta illecita altrui.
3.5. Il motivo è inammissibile, in quanto inteso a sollecitare una incursione della Corte nel giudizio di merito, e si rivela, comunque, manifestamente infondato. La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale alla condotta criminosa altrui, - caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, Grosu, Rv. 258953; Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Spinelli, Rv. 257465). La corresponsabilità dell'ER nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è stata, tuttavia, nitidamente e non illogicamente argomentata dalla Corte di assise di Appello alle pagine 104-105 della sentenza impugnata. La Corte ha, infatti, rilevato che nella vicenda in trattazione l'ER aveva perduto la somma di ventimila euro e la presenza fisica del medesimo in tutti i momenti topici della commissione del reato contestato aveva realizzato un rafforzamento dei propositi esplicitati alla sua presenza dagli autori materiali del reato. Lo stesso ER, nelle spontanee dichiarazioni rese in data 25 giugno 2014, aveva ammesso di aver avuto contezza che, per ovviare ad una truffa subita, stavano ponendo in essere un sequestro di persona e che non aveva prontamente denunciato l'accaduto perché si era preoccupato che potesse emergere il proprio coinvolgimento in un affare finanziario illecito. Secondo la Corte, inoltre, non poteva sostenersi che con il rientro a casa nel corso della notte del 1 giugno 2014 l'ER non avesse comunque dato più alcun contributo alla realizzazione dell'azione materiale dei correi, dovendo per 20 contro registrarsi che il processo causale avviato, consistente nel sequestro del RU sino al pagamento del riscatto, tale era rimasto sino all'esito finale della liberazione del RU dopo il pagamento del riscatto. Il semplice abbandono o l'interruzione dell'azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è, infatti, sufficiente ad integrare la desistenza, ma è necessario un quid pluris che consiste nell'annullamento del contributo causale dato alla realizzazione collettiva in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato con eliminazione delle conseguenze fino a quel momento prodotte. La affermazione della responsabilità concorsuale dell'ER è stata, pertanto, argomentata anche sulla base della permanenza dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione della vicenda, come era stato dimostrato dagli stessi plurimi contatti mantenuti con i correi nel corso della giornata del 1 giugno 2014 e, comunque, dalla assenza di una prova positiva di un maturato distacco dalla iniziativa e della relativa comunicazione ai correi. Ritiene, pertanto, il Collegio che tali valutazioni siano tutt'altro che illogiche e, pertanto, le censure del ricorrente si rivelano infondate.
3.6. Nell'ambito dello stesso motivo il ricorrente ha anche dedotto la illegittimità della ordinanza, emessa dalla Corte di Assise di Appello di Perugia, di rigetto della richiesta difensiva, formulata alla udienza del 27 gennaio 2016, di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire le dichiarazioni di RA RU nel processo a carico di CH CI ed RT HE, definito con sentenza del novembre 2015 dalla Corte di Assise di Perugia con l'assoluzione di RT HE, perché ritenuto esclusivamente connivente. Deduce il ricorrente che tale diniego era illegittimo in quanto la posizione dell'ER era del tutto sovrapponibile a quella del HE. Tale motivo di ricorso si rivela, tuttavia, manifestamente infondato. Le Sezioni Unite hanno affermato che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). Il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, pertanto, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, 21 ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (ex plurimis: Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373). Se la riapertura dell'istruttoria in sede di appello ha, pertanto, carattere eccezionale, i presupposti per la sua ammissione nel caso di giudizio appello successivo alla celebrazione del rito abbreviato sono ancora più stringenti. Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è, infatti, ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, Di Salvo, Rv. 266145; Sez. 3, n. 20262 del 18/06/2014, L., Rv. 259663; Sez. 1, n. 44234 del 18/04/2013, Massucco, Rv. 258329). Il giudizio abbreviato si fonda, infatti, sulla rinunzia al diritto di difendersi provando ed alla formazione della prova nella dialettica dibattimentale e, per questa ragione, l'imputato beneficia della riduzione di pena in caso di condanna;
gli unici incrementi del compendio probatorio cristallizzato all'atto della ammissione del rito sono, pertanto, conseguenti o all'accoglimento di una richiesta subordinata ad integrazione probatoria (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.) o all'esercizio da parte del giudice del potere di completamento di un quadro dimostrativo caratterizzato da profili di non decidibilità mediante l'acquisizione di elementi probatori qualificati come necessari ai fini del decidere (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.). Nel giudizio abbreviato di appello le parti sono, pertanto, titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A, Rv. 270069; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840). Legittimamente, pertanto, la Corte di assise di appello di Perugia ha ritenuto di non dare corso alla rinnovazione della istruttoria, stante il carattere non assolutamente necessario delle sopravvenute dichiarazioni del RU al fine di decidere la posizione dell'ER. Lo stesso ricorrente, peraltro, non ha dimostrato specificamente il tasso di decisività della integrazione probatoria richiesta. 22 3.7. Con il quarto motivo il ricorrente contesta la erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità del fatto alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 630 cod. pen. La Corte di Assise di Appello di Perugia erroneamente aveva ritenuto il RU estraneo al reato di truffa, in quanto, come evidenziato nella documentazione allegata ai nuovi motivi di appello, costui era gravato da numerosi protesti sia di cambiali che di assegni ed era incline ad operazioni spregiudicate, come riferito dallo ET nel corso dell'interrogatorio del 12 giugno 2014. Errata si rivelava, inoltre, la affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale la illiceità dell'accordo illecito avente ad oggetto la sostituzione di danaro proveniente da delitto con altro "pulito" escludeva la possibilità del danneggiato di ripetere quanto versato ai truffatori. L'unica eccezione alla ripetibilità dell'indebito era costituita, infatti, dalla prestazione contraria al buon costume (art. 2035 cod. civ.), mentre deve essere ricondotto allo schema dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di un contratto nullo per illiceità della causa, contraria all'ordine pubblico. Gli imputati, del resto, avevano agito nella certezza, ancorché errata in ipotesi di accusa, ma non arbitraria e pretestuosa, di essere titolari di un diritto alla restituzione di quanto versato e, pertanto, doveva trovare applicazione non già la fattispecie incriminatrice del sequestro di persona a scopo di estorsione, bensì quella dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui all'art. 393 cod. pen., in concorso con il sequestro di persona di cui all'art. 605 cod. pen. La privazione della libertà, inoltre, non integra una forma di violenza di gravità tale da essere insuscettiva di riconduzione all'art. 393 cod. pen. in quanto il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione si distinguono non già per la materialità del fatto (Sez. II, n. 51433 del 19/12/2013, Fusco, Rv. 257375), bensì per l'elemento intenzionale. La violenza usata per far valere un proprio diritto, pertanto, ben può essere attuata mediante la privazione della libertà del soggetto passivo, senza che per ciò solo si trasmodi nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.
3.8. La censura si rivela infondata e, pertanto, deve essere disattesa per le ragioni già evidenziate con riferimento al secondo motivo di ricorso articolato dal Di UR. La pretesa vantata dagli imputati nei confronti della parte lesa, infatti, non era giudizialmente azionabile in quanto, nella ricostruzione in fatto accolta incensurabilmente dai giudici del merito, era slegata da una qualsiasi 23 obbligazione preesistente del sequestrato, che non aveva preso parte al pregresso accordo diretto a pervenire alla sostituzione del danaro di provenienza delittuosa, e che non aveva partecipato alla commissione della truffa. Gli imputati, privando il RU della libertà personale al fine di recuperare la perdita economica sofferta, hanno, inoltre, istituito un sinallagma tra il conseguimento di un profitto e la liberazione della vittima che fondava, non già meramente per le modalità del fatto ed indipendentemente dalla gravità e dalla intensità della violenza posta in essere, la sussistenza dell'ingiusto profitto previsto dall'art. 630 cod. pen.
3.9. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione delle circostanze attenuanti della provocazione e del risarcimento del danno. La Corte di appello aveva, infatti, illogicamente escluso la applicazione della attenuante della c.d. provocazione, in quanto gli imputati avevano reagito al reato commesso in loro danno "nell'unico modo possibile" e, cioè, richiedendo la restituzione del danaro alla persona che aveva organizzato l'intera operazione. La sentenza impugnata, inoltre, aveva illegittimamente escluso la concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno, rilevando che la somma versata a RA RU era comunque inferiore alla determinazione del danno operata equitativamente dal giudice di primo grado e non ricomprendeva il danno arrecato al fratello NI;
l'ER, tuttavia, era estraneo alle richieste estorsive formulate nei confronti di NI RU ed, inoltre, l'importo del risarcimento liquidato in favore della parte civile, essendo stato determinato equitativamente, non era preventivamente conoscibile dai giudicabili. L'operatività della circostanza attenuante, pertanto, nella prospettiva interpretativa adottata dalla Corte di appello, sarebbe illogicamente rimessa alla insindacabile decisione del giudice.
3.10. Entrambe le censure devono essere disattese in quanto si rivelano infondate per le ragioni già evidenziate con riferimento agli analoghi motivi di ricorso formulati dal Di UR. La sentenza impugnata, infatti, non illogicamente ha escluso la applicabilità nella specie della circostanza attenuante della provocazione in ragione della estraneità di RA RU alla orchestrazione della truffa patita dagli imputati e, pertanto, in ragione della mancata realizzazione da parte della vittima nei loro confronti di alcun fatto ingiusto. 24 Parimenti la esclusione della integralità del risarcimento del danno rinviene adeguato fondamento nella indebita esclusione da parte degli imputati del novero delle persone offese di NI RU, che, invece, aveva provveduto del riscatto per la liberazione del fratello.
4. L'avv. Giorgio Marcello Petrelli nell'interesse di CC MA deduce due motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente, congiuntamente, si duole della violazione di legge e dell'errata applicazione degli artt. 110, 630, 393, 605 cod. pen., nonché della mancanza, della contraddittorietà e della illogicità della motivazione in relazione alla prova della sussistenza di un oggettivo contributo del MA alla commissione del reato ovvero della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, anche per effetto della mancata applicazione del contenuto precettivo dell'art. 197-bis cod. pen. nonché della violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Assolutamente inadeguate erano le argomentazioni della Corte di assise di appello di Perugia poste a sostegno della conferma della sentenza di primo grado, tanto da risolversi in una motivazione meramente apparente ed inficiata da evidenti contraddizioni ed illogicità. La sentenza impugnata aveva ravvisato nella segregazione patita dal AR nel cantiere riferibile a RE OR il momento in cui era stata maggiormente elevata la limitazione della libertà della persona offesa, ma illogicamente aveva assolto il OR. RA RU, inoltre, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, nel corso della notte trascorsa presso l'abitazione di RT HE non aveva subito una "minore compressione" della propria libertà di movimento, bensì aveva goduto di una assoluta libertà. Parimenti la circostanza che il RU nel corso di lunghi tratti avesse potuto comunicare con il proprio telefono cellulare escludeva che fosse stata posta in essere una privazione della libertà di movimento della vittima. Il RU, peraltro, non aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine mediante il proprio telefono cellulare in quanto avrebbe dovuto riferire alle stesse della truffa perpetrata ai danni degli imputati e tale comportamento era compatibile esclusivamente con la condotta di chi aveva effettivamente assunto un ruolo in tale attività illecita. Tali rilievi avrebbero dovuto indurre la Corte di assise di appello di Perugia a valutare le dichiarazioni rese dal RU ai sensi dell'art. 192, comma 4, cod. proc. pen. 25 Non poteva essere, del resto, la sola esclusione del ruolo di truffatore di RA RU a determinare ex se la prova dell'esistenza del dolo e tanto meno la circostanza che fossero state proferite espressioni estorsive anche nei confronti del fratello NI. Gli imputati avevano, peraltro, agito al solo fine di ottenere la restituzione di quanto fraudolentemente loro sottratto e, pertanto, la condotta posta in essere dagli imputati avrebbe dovuto essere inquadrata nella previsione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 605 cod. pen., in concorso con quella di cui all'art. 393 cod. pen.
4.2. Il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto le doglianze articolate dal ricorrente, lungi dall'evidenziare vizi logici della valutazione operata dalla sentenza impugnata o la divergenza della stessa dai canoni legali del corretto ragionamento probatorio, sono, invero, intese a sollecitare ad una diversa, e più favorevole, lettura dei medesimi elementi fattuali acquisiti nel corso delle indagini preliminari. I rilievi critici articolati dal ricorrente esprimono, invero, una generalizzata censura alla insufficienza ed alla inadeguatezza della motivazione della ordinanza impugnata, provvedendo alla mera confutazione in fatto della stessa. È, tuttavia, inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945) e non già come prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa. Nei motivi di ricorso per cassazione, non sono, infatti, deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che f sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza RV. probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 31/03/2015, O., 262965; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal 26 ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inammissibili si rivelano, inoltre, le censure intese ad accreditare un ruolo del RU quale concorrente dei truffatori ed a negare la privazione della libertà di movimento patita dal medesimo, in quanto sono intese ad addivenire ad una diversa ricostruzione del fatto, alternativa rispetto a quella elaborata nelle sentenze di primo e secondo grado. Infondate si rivelano, inoltre, per le ragioni già esposte, le doglianze svolte avverso la violazione di legge ritenuta nella mancata considerazione del RU quale indagato in procedimento connesso e nella ritenuta sussistenza del dolo specifico del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.
4.3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 59 e 62 n. 2 cod. pen., nonché la mancanza, la illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della pena. Era, infatti, necessario adeguare la pena irrogata attraverso la concessione della circostanza attenuante della provocazione ed, anche qualora non fosse riconosciuta tale condizione oggettiva, non poteva non rivelarsi la sussistenza di una situazione di putatività ovvero di erronea supposizione di tale situazione ai sensi dell'art. 59 cod. pen. La applicazione di tale disciplina era stata illegittimamente esclusa dalla sentenza impugnata, atteso che l'ordinamento non limita la rilevanza della putativo ai soli casi di circostanze che escludono, ma anche che attenuano la pena. L'applicazione della attenuante della provocazione, del resto, avrebbe consentito di elidere gli effetti di una opzione sanzionatoria del tutto sproporzionata rispetto a ciascuna delle condotte poste in essere dal MA, alla propria sostanziale incensuratezza, alla condotta di vita anteatta ed alla modesta rilevanza causale della condotta posta in essere nell'ambito della vicenda per cui si procede.
4.4. Tale doglianza si rivela infondata e, pertanto, deve essere disattesa, per le medesime ragioni già espresse con riferimento alle analoghe censure formulati dagli altri ricorrenti. 2 27 2 5. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi deve essere rigettati ed il ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. I ricorrenti devono, inoltre, essere condannati alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili RU RA e RU NI, che si liquidano in complessivi euro quattromilacinquecento per onorari, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna gli stessi ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili RU RA e RU NI che liquida in complessivi euro quattromilacinquecento per onorari, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa. Così deciso il 13/09/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Fabrizio D'Arcangelo eroo tho ودغزل h DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 DIC 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silva 28