Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2017, n. 58087
CASS
Sentenza 13 settembre 2017

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Non è configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., nel caso in cui la condotta criminosa sia posta in essere in relazione ad un fatto ingiusto erroneamente attribuito alla vittima (nella specie ritenuta partecipe di una truffa subita dagli imputati) atteso che, in tal caso, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 60 cod. pen., che presuppone un mutamento del soggetto passivo per effetto di una falsa rappresentazione della realtà, bensì quella disciplinata dall'art. 59, comma terzo, cod. pen.

Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, posto in essere in concorso con il sequestro di persona, non già in base alla intensità della violenza o della minaccia che connota la condotta, bensì in ragione del fine perseguito dal suo autore che, nel primo caso, è volta al conseguimento di un profitto ingiusto, e, nell'altro, alla realizzazione, con modi arbitrari, di una pretesa giuridicamente azionabile. (In motivazione la Corte ha precisato che l'ingiusto profitto sussiste sia nel caso in cui il vantaggio ricercato dal reo coicide con il prezzo della liberazione sia nel caso in cui detto vantaggio derivi dall'esecuzione di un pregresso rapporto illecito con la vittima del reato, trattandosi di una pretesa non tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2017, n. 58087
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 58087
Data del deposito : 13 settembre 2017

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