Sentenza 7 marzo 2012
Massime • 4
Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, punito dall'art. 630 cod. pen., si distingue da quello di sequestro di persona, previsto dall'art. 605 cod. pen., per la diversità dell'elemento psicologico, essendo quest'ultimo reato caratterizzato dal dolo generico, mentre il primo da quello specifico ravvisabile nell'intento di ottenere un profitto, come prezzo della liberazione.
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la deroga, prevista dal comma sesto dell'art. 630 cod. pen., alla regola generale della comparazione di circostanze, disciplinata dall'art. 69 cod. pen., riguarda le sole fattispecie criminose regolate dai commi secondo e terzo del medesimo art. 630 e non si applica, al riconoscimento di circostanze attenuanti con riferimento all'ipotesi contemplata dal primo comma dell'art. 630, per la quale, quindi, si osservano le regole ordinarie.
La violenta privazione della libertà personale della parte offesa per un rilevante periodo di tempo al fine di ottenere la corresponsione di una somma di denaro, quale prezzo della liberazione, esclude ogni ragionevole intento di far valere un presunto diritto, con la conseguenza che è da ritenere insussistente l'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen.
La circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa richiede, ai fini della sua sussistenza, l'integrazione di un elemento materiale, quale è l'inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell'evento, e di un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento.
Commentari • 3
- 1. Truffa contrattuale: sussiste se l'atto fraudolento si manifesti solo nell'esecuzione contrattualeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5046). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5046 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di …
Leggi di più… - 2. Truffa: quando sussiste l'attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima In tema di truffa, non ricorre la circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa quando l'evento illecito perseguito dalla vittima non coincida, né dal punto di vista materiale, né tantomeno psicologico, con quello costitutivo del delitto di truffa ed abbia costituito soltanto occasione o pretesto della condotta dell'agente (Cassazione penale , sez. II , 12/03/2021 , n. 15587). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 12/03/2021 , n. 15587 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 3 luglio 2017, confermava la condanna alle …
Leggi di più… - 3. Sequestro di persona quando è a scopo di estorsione? (Cass. 14673/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 aprile 2019
Il delitto di sequestro di persona ai fini di estorsione si distingue da quello di sequestro di persona per la diversità dell'elemento psicologico, essendo quest'ultimo reato caratterizzato dal dolo generico, mentre il primo da quello specifico, ravvisabile nell'intento di ottenere un profitto, come prezzo della liberazione. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 6 marzo – 3 aprile 2019, n. 14673 Presidente Zaza – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, emessa l'11 gennaio 2018, la Corte d'Appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 29 maggio 2006, con la quale X.E.Y. era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2012, n. 14802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14802 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2012 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento