Sentenza 29 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2013, n. 47562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47562 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ NT - Presidente - del 29/10/2013
Dott. IPPOLITO F. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1606
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 30946/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pescara;
nel procedimento penale nei confronti di:
EL NT, n. a Pescara il 2/5/1984;
contro l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila del 20/06/2013;
- letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. Dott. IPPOLITO F.;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore Generale, Dott. D'ANGELO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, emessa ex art. 309 c.p.p., il Tribunale di Pescara ha annullato, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, la misura cautelare in carcere disposta, con provvedimento 30 maggio 2013, dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Pescara nei confronti di NT IN in relazione al delitto di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, di concorso con la moglie RI IN.
2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero, che deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la deduzione di motivi non consentiti e manifestamente infondati.
2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto invece un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di recare un contributo alla realizzazione dell'evento illecito (v. per tutte Cass. Sez. 6^, n. 14606 del 18.2. 1010, lemma, rv. 247127).
3. Nell'ordinanza impugnata si evidenzia che TI AR aveva indicato RI IN come "la sola ad occuparsi della cessione delle sostanze e degli incassi oltre che del recupero dei crediti" e si valutano le successive dichiarazioni della denunciante, che estendeva la condotta materiale oggetto della provvisoria contestazione anche al marito della IN, come "assolutamente vaghe e generiche", prive di indicazioni di specifiche condotte riferibili all'uomo.
4. Il ricorrente, per contestare tale valutazione, valorizza dichiarazioni e asseriti riscontri che - sulla base del testo indicato in ricorso, non specificano alcuna condotta dell'indagato, cosicché deve concludersi che, per un verso, egli richiede inammissibilmente a questa Corte un apprezzamento diverso da quello operato dai giudici di merito e, per altro verso, prospetta implicitamente una concezione del concorso di persone che contrasta con quella delineata dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013