Sentenza 14 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di rapina, l'integrità delle riparazioni, ai fini della applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., deve sussistere nei confronti di tutte le persone danneggiate, e quindi sia nei confronti del proprietario del bene sottratto, sia di colui che abbia subito la condotta di violenza o minaccia, ove diverso dal primo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2016, n. 11488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11488 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2016 |
Testo completo
1 148 8-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA. DEL 14/12 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 3386 Dott. MATILDE CAMMINO - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UGO DE CRESCIENZO Dott. GIUSEPPE COSCIONI - Consigliere -N. 48757/2015 Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Consigliere - Rel. Consigliere -Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATA LORENZO N. IL 27/08/1956 avverso la sentenza n. 4345/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 03/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per il peris 0 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Firenze confermava la condanna dell'imputato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di rapina impropria. Si contestava all'Annunziata di avere usato violenza nei confronti di un addetto alla sorveglianza del supermercato che lo aveva osservato mentre prendeva dai banchi delle lamette ed attraversava le casse senza pagarle.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:
2.1. vizio di motivazione: la sentenza sarebbe stata "copiata" in buona parte da quella di primo grado e mancherebbe una autonoma valutazione;
2.2.vizio di motivazione: mancherebbero elementi sufficienti per l'accertamento di responsabilità; in particolare si deduceva che il teste non avrebbe potuto seguire visivamente l'imputato durante la visita all'esercizio commerciale e che credibile che la sottrazione delle lamette fosse avvenuta vicino allenon era casse, dove era elevato il rischio di essere scoperti;
2.3. vizio di legge e di motivazione: il IN, con il quale l'imputato aveva avuto una colluttazione non rivestirebbe la qualifica di persona offesa del reato di rapina, ma eventualmente solo di quello di lesioni, in relazione al quale non era stata sporta querela;
il mancato risarcimento del danno patito dal Bocin non avrebbe potuto giustificare il diniego della attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen.; 2.4. vizio di legge: il modesto valore economico del bene sottratto renderebbe il fatto contestato inoffensivo, non punibile ai sensi dell'art. 49 cod. pen.; 2.5. vizio di legge e di motivazione: l'imputato era stato sottoposto a continua sorveglianza da parte dell'addetto alla vigilanza sicché non poteva dirsi portata a termine la sottrazione presupposto della rapina impropria;
le condotte avrebbero dovuto piuttosto essere inquadrate nelle fattispecie di tentato furto e lesioni.
2.6 Vizio di legge di motivazione: non vi sarebbe stata alcuna violenza nei confronti dell'addetto alla sorveglianza, ma solo il tentativo di divincolarsi dalla stretta di questi, peraltro, in un momento in cui l'imputato non deteneva il corpo del reato (le lamette da barba) del quale si era disfatto;
2.7. vizio di legge e di motivazione: il fatto che l'imputato non si fosse mai nel impossessato delle lamette consentirebbe, al più, di inquadrare la condotta reato di tentata rapina impropria;
2.8. vizio di legge e di motivazione: la pena inflitta, tenuto conto della modesta entità del bene sottratto sarebbe iniqua;
2 2.9. vizio di legge e di motivazione: avrebbe dovuto essere riconosciuta la scriminante prevista dall'art. 52 cod. pen. tenuto conto del fatto che l'imputato era stato aggredito dall'addetto alla sorveglianza ed aveva dovuto reagire;
mancherebbe inoltre l'elemento soggettivo del reato contestato dato che la reazione violenta contestata sarebbe solo "difensiva";
2.10. vizio di legge il relazione al mancato riconoscimento del'attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 cod. pen. nonostante vi fossero gli estremi per riconoscerla;
2.11. vizio di legge nel mancato riconoscimento previsto dall'art. 62 n. 6 cod. pen. tenuto conto che il supermercato era stato risarcito e che l'addetto alla sorveglianza non rivestiva la qualità di persona offesa, sicché il mancato risarcimento dello stesso non era rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio invocato;
2.12. vizio di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto, nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., malgrado ne ricorressero i presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la sentenza impugnata si caratterizza per la autonomia della valutazione e la presa in carico delle argomentazioni proposte con i motivi di appello come si evince dalla disamina dei motivi di appello rinvenibile nei fogli 3 e 4 della sentenza. Il richiamo testuale effettuato alla sentenza di primo grado è un espediente motivazionale utilizzato per rendere più agevole la comprensione della progressione processuale e della motivazione offerta in relazione ai motivi di appello proposti.
2. Il secondo ed il sesto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Gli stessi si limitano ad offrire una lettura alternativa delle emergenze processuali senza indicare fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale e senza indicare contrasti insanabili tre gli elementi di prova acquisiti e la interpretazione degli stessi effettuata dai giudici di merito. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti 3 essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Nel caso di specie,dal compendio motivazionale integrato dalle due sentenze di merito emerge la conforme valutazione della esistenza di una attività di sorveglianza "continua" posta in essere dal IN, come anche il fatto che lo stesso era stato destinatario di una azione violenta posta in essere dall'imputato. La Corte di appello ha chiarito che le scaffalature esistenti nel supermercato non costituivano un insuperabile ostacolo all'osservazione di movimenti dell'imputato e che non vi erano dubbi sul fatto che il IN aveva bloccato l'imputato e questi aveva ingaggiato una colluttazione per darsi alla fuga.
3.Il terzo e l'undicesimo motivo di ricorso sono infondati. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il delitto di rapina ha carattere plurioffensivo e natura complessa, essendo integrato da una condotta di sottrazione e impossessamento tipica del furto, cui si aggiunge l'elemento della violenza alla persona o della minaccia (Cass. sez. 2 n. 17827 del 16/04/2015, Rv. 263584; Cass. sez. 2 n. 1490 del 19/03/2015, Rv. 263307). Pertanto l'offerta risarcitoria prodromica al riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. doveva essere diretta anche al IN, ovvero al destinatario dell'azione violenta, vittima del reato per cui si procede, benché non proprietario del bene che l'imputato intendeva trafugare. 4 Peraltro il secondo comma dell'art. 628 cod. pen non prevede che la minaccia siq diretta verso il titolare del bene, ma solo chela stessa sia connotata ad assicurare il possesso del bene trafugato o l'impunità (sulla necessità che il risarcimento sia proposto nei confronti di tutti i soggetti che hanno patito un Corte d danno si è, peraltro, già pronunciata la cassazione, sez. 2,con sentenza n. 1683 del 13/11/1984, dep. 1985, Rv. 167966).
4.Il quarto motivo di ricorso, che deduce l'inoffensività del fatto, è infondato. In materia il collegio ribadisce che non si configura un reato impossibile nel caso in cui il bene, oggetto del delitto di rapina, abbia un modesto valore patrimoniale, in quanto la sussistenza del delitto è esclusa solo quando il bene sia inesistente "in rerum natura", oppure quando si verta in un caso di inesistenza assoluta, ovvero quando manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non, invece, quando essa sia puramente temporanea e accidentale (Cass. sez. 2 n. 8763 del 03/12/2009, dep. 2010, Rv. 246452; Cass. sez. 2 n. 8026 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 258531).
5. Il nono motivo di ricorso, che deduce il mancato riconoscimento della scriminante prevista dall'at. 52 cod. pen. è infondato. Il collegio ribadisce che i requisiti per l'applicazione della esimente della difesa legittima sono la sussistenza e l'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa e la proporzione della difesa. Ne consegue che, per poter ritenere legittima la reazione di fronte alla imminenza del pericolo, è indispensabile sussista la necessità di difendersi, che si ha quando il soggetto si trova nell'alternativa tra reagire e subire, nel senso che non può sottrarsi al pericolo senza offendere l'aggressore (Cass. sez. 1 n. 6811 del 21 21/04/1994, Rv. 198115). Nel caso di specie è carente proprio il requisito "primario" necessario per configurare l'esimente, ovvero l'ingiustizia dell'offesa. Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, le due sentenze di merito affermavano che l'azione del vigilante era scaturita dalla condotta illecita dell'imputato e non viceversa. La motivazione che emerge dal compendio integrato delle due sentenze di merito è coerente con le emergenze processuali, priva di fratture logiche manifeste e decisive, e rispettosa delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, sicchè si sottrae ad ogni censura in questa sede.
6. Il decimo motivo di ricorso che deduce il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione è manifestamente infondato. 5 Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale;
c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (Cass. sez. 1 n. 47840 del 14/11/2013, Rv. 258454). Nel caso di specie, come legittimamente rilevato dalla Corte di appello, non si rinviene alcuna ingiustizia nella azione posta in essere dal IN che ha agito lecitamente svolgendo le sue funzioni di vigilante.
7. E' fondato il settimo motivo di ricorso, che invoca la riqualificazione del fatto come tentata rapina impropria.
7.1.Il collegio condivide la giurisprudenza di legittimità secondo la quale non si verifica spossessamento fino a quando viene mantenuto il controllo sulla cosa che si intende trafugare (Cass. sez. un n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186). Si ribadisce, inoltre, la configurabilità della tentativo di rapina impropria che si consuma nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Cass. sez. un n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153). In particolare si ribadisce che il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità (Cass. sez. 2 n. 46412 del 16/10/2014, Rv. 261021). Nel caso di specie l'azione di sorveglianza continua posta in essere dall'addetto alla vigilanza del supermercato impedisce di ritenere che l'imputato si fosse impossessato della cosa, che rimaneva sotto il costante controllo del vigilante, 6 sicché l'azione violenta, consumata prima del definitivo impossessamento, consente di inquadrare la rapina impropria come "tentata", piuttosto che come "consumata".
7.2. Di contro, non può essere accolta l'invocata derubricazione del fatto nei reati di tentato furto e lesioni (richiesta con il quinto motivo di ricorso). Infatti l'azione contestata, ovvero il tentativo di impossessamento e la violenza risultano compiute senza soluzione di continuità ed integrano pertanto una progressione illecita, pacificamente inquadrabile nella fattispecie della tentata rapina impropria.
8. Il dodicesimo motivo di ricorso che deduce il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della lieve entità del fatto è manifestamente infondato. Il reato contestato, anche nella riconosciuta dimensione tentata, supera infatti la soglia di pena prevista dall'art. 131 bis. cod. pen. per il riconoscimento del beneficio. Il motivo, nella parte in cui invoca la concessione delle attenuanti generiche e della attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen., è, infine, manifestamente infondato in quanto entrambe i benefici sanzionatori sono state concessi.
9. Pertanto, riqualificato il fatto contestato come tentata rapina impropria, la sentenza deve essere annullata con rinvio in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, in ordine alla individuazione della pena base, che sarà determinata dalla Corte territoriale in coerenza con la qualificazione giuridica assegnata, ovvero quella di tentata rapina impropria. L'ottavo motivo di ricorso che lamenta l'eccessività della sanzione deve ritenersi assorbito. Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato e la sentenza deve essere dichiarata irrevocabile per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto come tentata rapina impropria annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze per nuovo giudizio su punto. Rigetta nel resto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, il giorno 14 dicembre 2016 Il Presidente L'estensore Matilde Cammino Sandra Recchione касс помسلسلام DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 9 MAR 2017 DI CAS Cancelliere CANCELLIERE O N E A I Z S Claudia Planelli