Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2010, n. 8903
CASS
Sentenza 22 dicembre 2010

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In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'attenuante della dissociazione prevista dall'art. 630, comma quinto, cod. pen., deve ritenersi applicabile anche quando vi sia un unico agente.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., proposta, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., per l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, siccome connotato da un minimo edittale eccessivamente elevato e dalla mancata previsione di un'attenuante speciale per i casi di minore gravità (contemplata invece per il reato di sequestro di ostaggi di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718), trattandosi di scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore, il quale ha introdotto un diverso e più rigoroso regime sanzionatorio, non solo in considerazione della natura plurioffensiva del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, ma anche del diverso ambito di operatività di tale fattispecie rispetto a quella del sequestro di ostaggi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2010, n. 8903
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8903
    Data del deposito : 22 dicembre 2010

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