Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 1
Integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione la condotta consistente nella privazione della libertà della vittima di muoversi secondo la propria autonoma scelta, finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale pretesa in esecuzione di una precedente intesa illecitamente intercorsa tra l'autore del fatto e la vittima. (Fattispecie nella quale numerosi cittadini extracomunitari, dopo essere stati fatti fuggire da un centro di accoglienza, erano stati tenuti segregati e controllati a vista fino a quando non fosse stato pagato il compenso concordato da essi o dai loro prossimi congiunti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2010, n. 16177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16177 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/02/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 141
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 39580/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AD HA N. IL 11/09/1973;
avverso la sentenza n. 2009/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 06/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricoeso;
uditi i difensori avv. Spinelli Eugenio in sostituzione dell'avv. Viscomi Gregorio, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
con sentenza del 9.7.08 il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, col rito abbreviato di cui agli artt. 438 c.p.p. e segg., ha ritenuto AD HA penalmente responsabile:
d) del reato di cui all'art. 416 c.p., commi 1, 3, 5 e 6 (associazione a delinquere finalizzata all'ingresso ed alla permanenza illegale di persone sul territorio nazionale, nonché al sequestro di cittadini stranieri per liberarli solo dopo il pagamento del riscatto da parte delle vittime ovvero dei loro prossimi congiunti);
f) del reato di cui all'art. 630 c.p. (avere effettuato numerosi sequestri di persone di nazionalità africana, che soggiornavano illegalmente in Italia, allo scopo di conseguire per sè o per altri ingiusti profitti come prezzo della loro liberazione). Riuniti detti reati col vincolo della continuazione;
concesse le attenuanti generiche e ridotta la pena per il rito abbreviato prescelto, il G.U.P. di Catanzaro ha condannato AD HA alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione, con le pene accessorie previste dalla legge.
Avverso detta sentenza AD HA ha proposto appello innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, la quale, con sentenza del 6.5.09, ha mandato assolto l'appellante dal reato di cui al capo d) della rubrica, concernente la sua partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata al compimento di sequestri a scopo di estorsione di stranieri extracomunitari ed ha ridotto la pena all'appellante, per il solo reato di cui al capo f) della rubrica, alla reclusione di anni 11, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, confermando la sentenza impugnata nel resto.
La Corte d'Appello di Catanzaro ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di sequestro di persone a scopo di estorsione sulla base delle numerose intercettazioni disposte sull'utenza telefonica in uso al ricorrente, dalle quali era emerso che le telefonate intercettate erano chiaramente riferite a trattative sul prezzo per la liberazione di cittadini extracomunitari, di cui veniva favorita la fuga dal centro di accoglienza di Crotone e che venivano poi tenuti nella assoluta impossibilità di muoversi fin quando non venisse effettuato in loro favore il pagamento del chiesto riscatto.
Ulteriori elementi di prova la Corte territoriale ha desunto dalle dichiarazioni rese dagli extracomunitari rimasti vittime dell'odierno ricorrente e sentiti in numero di dieci, tutti concordi nell'indicare l'odierno ricorrente come la persona che fungeva da loro carceriere, con il compito di sorvegliarli a vista.
Avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro ricorre per cassazione AD HA per il tramite del suo difensore, che ha dedotto il seguente unico motivo di ricorso:
violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per carenza di motivazione in ordine alle proprie prospettazioni difensive:
esso ricorrente aveva chiesto che il delitto ascrittogli (sequestro di persona a scopo di estorsione) venisse derubricato al reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5 per avere esso ricorrente conseguito un ingiusto profitto realizzato attraverso il favoreggiamento dell'illegale permanenza degli estracomunitari, approfittando della loro condizione di clandestinità; e la Corte territoriale non aveva indicato le ragioni per le quali non era ravvisabile nei suoi confronti il reato da ultimo descritto;
non risultava infatti che i clandestini fossero stati menomati nella loro capacità di autodeterminazione, condizione questa indispensabile per aversi il reato di cui all'art. 630 c.p., ovvero che fossero stati sottoposti a violenza o minaccia.
La sentenza impugnata non aveva quindi provato la menomazione della capacità di autodeterminazione dei clandestini;
non era infatti rispondente al vero che i clandestini venissero tenuti in un casolare nell'assoluta impossibilità di muoversi.
L'impugnata sentenza doveva essere pertanto annullata. Il ricorso proposto da AD HA è infondato.
Il ricorrente sostiene che il reato ravvisabile a suo carico non è quello ipotizzato dai giudici di merito e cioè il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 c.p., ma, piuttosto, il delitto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5 ritenendo egli che l'ingiusto profitto sia stato da lui realizzato non attraverso il sequestro degli extracomunitari, ma attraverso il favoreggiamento dell'illegale permanenza degli estracomunitari medesimi, approfittando della loro condizione di clandestini.
Va rilevato che il ruolo di questa Corte di legittimità non consiste nel sovrapporre le proprie valutazioni a quelle compiute dal giudice di merito in ordine alla valutazione del materiale probatorio, bensì nello stabilire se il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi a propria disposizione;
se ne abbia fornito una corretta interpretazione;
se abbia applicato le regole della logica nello sviluppare le argomentazioni, in forza delle quali sono state preferite alcune conclusioni rispetto ad altre pure astrattamente ipotizzagli (cfr. Cass. 2^, 23.5.07 n. 23419). Fatta tale premessa, va ritenuto che la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione, ha ritenuto che l'attività criminosa svolta dal ricorrente fosse inquadrabile entro lo schema del delitto di cui all'art. 630 c.p., avendo accertato, attraverso le numerose intercettazioni telefoniche svolte ed attraverso le dichiarazioni rese dalle parti offese, che gli stranieri extracomunitari fatti fuggire dal ricorrente dal centro di accoglienza di Crotone venissero dal medesimo tenuti segregati e controllati a vista fin quando non fosse stato pagato il riscatto concordato o da essi o dai propri prossimi congiunti. La sentenza impugnata pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con ampia ed adeguata motivazione, ha ritenuto che l'illecito commesso dal ricorrente non fosse inquadrabile nel reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5 ma nella ben più grave ipotesi criminosa di cui all'art. 630 c.p.. Pur non potendosi escludere che la pattuizione di un compenso fra l'odierno ricorrente e gli extracomunitari clandestini sia avvenuta a seguito di una accordo intervenuto fra di essi, va pur sempre ritenuto che, nella specie, il ricorrente abbia inteso perseguire un profitto illecito e quindi ingiusto, costituito dal prezzo per la liberazione delle vittime, le quali, così come accertato in fatto dai giudici di merito, erano tenute segregate come veri e propri ostaggi.
È pertanto ravvisabile nella specie il reato di cui all'art. 630 c.p., il quale è, per sua natura, un reato plurioffensivo, nel quale l'elemento oggettivo del sequestro, inteso come privazione della libertà di muoversi nello spazio secondo la propria autonoma scelta, viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, sì che, qualora ricorrono tali due elementi (privazione della libertà personale;
finalità di ottenere un profitto come prezzo della liberazione), si verifica il delitto prevista dall'art. 630 c.p., in quanto si lucra un profitto ingiusto per la loro liberazione anche quando le vittime vengano sequestrate per riscuotere, a mezzo della loro liberazione, un vantaggio patrimoniale, che permane ingiusto anche se ha trovato la propria causa in una preesistente intesa fra sequestratore e vittima (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 17.12.03 n. 962, rv. 226489). Il ricorso proposto da AD HA va pertanto respinto, con sua condanna, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010