Sentenza 5 maggio 2015
Massime • 1
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la privazione della libertà di una persona finalizzata alla riscossione di un preteso credito integra gli estremi dell'ingiusto profitto di natura estorsiva di cui all'art. 630 cod. pen., derivando l'ingiustizia dalle modalità del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2015, n. 20032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20032 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 05/05/2015
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 430
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO F. - rel. Consigliere - N. 2937/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST VI TO N. IL 01/01/1969;
avverso l'ordinanza n. 1503/2014 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 14/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI MARZIO FABRIZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, sul rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. TORELLI Cataldo, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Bari, decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di RO IN LV avverso l'ordinanza emessa dal gip del medesimo tribunale in data 2.10.2014 - che aveva disposto la misura cautelare carceraria per il reato di sequestro di persona - ha parzialmente confermato l'ordinanza impugnata: rigettandola quanto ai fatti di sequestro di persona consumati e tentati di cui ai capi A e B e invece accogliendo il ricorso per il caso di sequestro di persona tentato di cui al capo C.
Avverso tale ordinanza propone ricorso -assistito da difensore - l'indagato, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione (di cui si critica la tecnica redazionale per relationem, risoltasi a giudizio del ricorrente in una acritica acquisizione dei risultati motivazionali esposti nel provvedimento applicativo della misura) sia per quanto riguarda la fondatezza del quadro indiziario sia in merito alla la fondatezza delle esigenze cautelari riconosciute dal Tribunale.
Si critica che i giudici del merito non abbiano valutato gli elementi di prova a disposizione, fondando la propria decisione sulle dichiarazioni contraddittorie, inattendibili e non riscontrate della vittima del reato. Si osserva infine come gli -imputerei nemmeno agirono per conseguire un ingiusto profitto, essendo mossi dall'intento di recuperare un credito.
Infine, quanto alle esigenze cautelari, si critica la mancanza di motivazione in ordine alla decisione circa la sussistenza dei presupposti per la misura di massimo rigore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In generale, giova premettere che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità:
1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento". (Cass. Sez. 6^, sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre "Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).
Tanto premesso, in punto di gravita del quadro indiziario, l'ordinanza impugnata resiste alle critiche del ricorrente in quanto dalla motivazione, rigorosamente ancorata agli elementi probatori acquisiti, emerge la sussistenza degli estremi della condotta punibile, come chiaramente emerge dalla lettura della motivazione alle p. 12 ss, in cui il fatto è ricostruito nei termini del sequestro di persona avendo gli indagati, tra cui l'odierno ricorrente, prelevato la persona offesa nella propria abitazione conducendola in un covo (una stalla di maiali) preventivamente indicato dal mandante dell'operazione, OL GI. Il materiale probatorio è dato dal contenuto delle numerose intercettazioni telefoniche in cui l'odierno ricorrente risulta coordinare le operazioni di rintraccio del blocco della vittima nell'interesse del OL, il quale per comunicazioni con gli esecutori dei reati si serve proprio dell'utenza telefonica del RO.
Da tale compendio probatorio emerge chiaramente il coinvolgimento, dell'odierno ricorrente nelle condotte delittuose ascritte anche a suo carico.
Le osservazioni del RO - oltre consistere in critiche non rilevanti, perché relative a dichiarazioni della vittima e chiamante in correità invece non tenute in conto dal tribunale nel suo ragionamento perché preliminarmente escluse per la posizione del RO (cfr. p. 12 s.) - non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa.
Risulta poi evidente come anche la riscossione di un preteso credito condotta attraverso il sequestro di persona integra l'elemento di fattispecie dell'ingiusto profitto di natura estorsiva di cui all'art. 630 c.p., (derivando l'ingiustizia dalla modalità del fatto).
Radicalmente infondate risultano le censure in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il tribunale sufficientemente motivato sulle allarmanti circostanze del fatto e sulla negativa personalità dello ricorrente per sostenere il pericolo di reiterazione del reato, scongiurabile solo con l'applicazione della misura cautelare più severa.
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal cit. art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2015