Sentenza 13 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62. n. 6 cod. pen., il carattere integrale della condotta riparatrice deve comprendere oltre al danno cagionato contro il patrimonio dall'azione diretta all'impossessamento della cosa, anche quello fisico o morale prodotto alla incolumità personale o alla libertà individuale delle persone offese, anche se esse non siano costituite in giudizio o non siano state identificate, atteso che la materiale difficoltà di rintracciare tali persone non esonera l'agente dall'obbligo del risarcimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2015, n. 12607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12607 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 13/02/2015
Dott. GALLO EN - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 336
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 36528/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO CO N. IL 10/03/1979;
avverso la sentenza n. 578/2014 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 15/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Collalti Franco, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello dell'Aquila in parziale riforma della sentenza del 27 novembre 2013 del Gip del tribunale di Teramo rideterminava la pena inflitta a OM EN in relazione ai reati di rapina aggravata, furto aggravato e porto di illecito di arma da taglio la pena di anni tre di reclusione ed Euro 600 di multa. La Corte territoriale riconosceva l'integrale risarcimento del danno in relazione ai reati satellite e, coerentemente riduceva di sei mesi l'aumento per la continuazione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputato deducendo vizio di motivazione. Ci si doleva della mancata trattazione degli argomenti proposti con i motivi di appello a sostegno della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno.
Segnatamente ci si doleva del fatto che la Corte territoriale avesse genericamente ritenuto non congruo il risarcimento offerto dal ricorrente senza valutare la congruenza del ristoro con riferimento da ognuno dei reati contestati e, specificamente in relazione ai furti delle autovetture utilizzati per la rapina. Ci si doleva inoltre del fatto che il giudizio di non congruità del risarcimento in relazione al reato di rapina era fondato sulla non provata esistenza di un danno personale patito dai clienti e gli impiegati presenti all'interno della banca al momento della rapina. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Premesso che la Corte condivide la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui in tema di continuazione, la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, che sotto questo profilo recupera la propria autonomia materiale, coerentemente con i limiti dell'unità giuridica del reato continuato. (Cass. sez. 2 n. 39166 del 12/10/2011, Rv. 251128; Cass. sez. unite n. 3286 del 27/11/2008, Rv. 241755). Nel caso di specie la Corte territoriale, in coerenza con le indicate linee ermeneutiche riconosceva che l'imputato aveva integralmente risarcito il danno in relazione ai reati satellite e, conseguentemente diminuiva l'aumento per la continuazione che diminuiva di sei mesi l'aumento per la continuazione.
1.2. manifestamente infondato è il motivo di censura sulla negata attenuante del risarcimento del danno, in relazione al reato di rapina atteso che anche in questo caso la motivazione impugnata appare aderente alla costante giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio per il quale il requisito integrante di risarcimento nel delitto di rapina va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta dell'agente in relazione all'interesse protetto dalla norma di cui all'art. 628 c.p. e quindi deve comprendere oltre il danno cagionato contro il patrimonio dall'azione diretta all'impossessamento della cosa anche quello fisico o morale, prodotto all'incolumità personale o alla libertà individuale della persona offesa (Cassazione penale, sez. 2, 31/05/1989; Cass. Sez. 2, n. 6479 del 13/01/2011, Rv. 249391). La Corte territoriale ha correttamente rilevato l'incongruità della somma in relazione al danno polivante cagionato dall'azione delittuosa aderendo alle condivise linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità secondo cui al fine della concessione della attenuante dell'integrale riparazione del danno prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, il giudice di merito può tenere conto anche dei danni provocati a persone offese non costituite in giudizio o non identificate, atteso che la materiale difficoltà di rintracciare tali persone non esonera l'agente dall'obbligo di risarcimento (Cass. sez. 2, n. 702 del 07/11/2000, dep 2001R, v. 217887).
1.3. Può dunque essere affermato che per riconoscere l'attenuante comune del risarcimento del danno in relazione al reato di rapina deve essere effettuato il ristoro sia del danno patrimoniale, che di quello patito dalle persone offese;
ciò in coerenza con la struttura del reato che tutela sia il patrimonio, che l'incolumità della persona.
Ai fini della valutazione della azione risarcitoria non rileva la compiuta identificazione degli offesi o la loro costituzione di parte civile ne' la esatta quantificazione del danno alla persona;
per il riconoscimento della circostanza è invece rilevante che l'agente abbia posto in essere una condotta riparatrice rivolta a sanare tutti i danni cagionati restando tuttavia la idoneità della azione a fondare la concessione dell'attenuante rimessa alla valutazione del giudice di merito. Tale valutazione ove sia sorretta da motivazione priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali, si sottrae al sindacato di legittimità.
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015