Sentenza 10 agosto 2000
Massime • 4
È legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con lo "status" di recidivo infraquinquennale dell'imputato, ritenuto indice di un'effettiva capacità a delinquere e di vera pericolosità sociale.
In conformità sia del dettato costituzionale, sia dell'art. 6 lett. e)- della convenzione europea dei diritti dell'uomo 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, nei confronti dell'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, il diritto di difesa è assicurato dall'assistenza dell'interprete solo limitatamente agli atti orali, essendo escluso l'obbligo di traduzione degli atti processuali nella sua lingua madre, in forza della regola generale di cui all'art. 109, comma 1, cod. proc. pen., che soffre un'unica eccezione, prevista dall'art. 169, comma 3, stesso codice, con riferimento all'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. (Nella specie, il ricorrente aveva dedotto la nullità del giudizio per difetto di traduzione nella sua lingua di tutti gli atti del procedimento, in essi compreso l'atto di appello del P.M.).
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 568, 570 e 584 cod. proc. pen., nella parte in cui questi non prevedono l'obbligo di traduzione dell'atto di impugnazione del P.M. da notificare allo straniero ignaro della lingua italiana. Da un lato, infatti, il principio di uguaglianza può dirsi violato unicamente nell'ipotesi in cui soggetti in identica posizione ricevano ingiustificatamente un trattamento diverso, mentre nella specie il cittadino e lo straniero si trovano in posizioni ontologicamente diverse, data dalla condizione di non conoscenza della lingua italiana del secondo la quale induce una mera condizione di naturale difficoltà di comprensione che, proprio in quanto tale, non sopprime il diritto di difesa, garantito allo straniero sol che questi ricorra all'ausilio di un traduttore personale; sicché la disparità di trattamento non appare ingiustificata, ma è l'effetto naturale di una differente condizione di partenza. Dall'altro, non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto l'atto di impugnazione è il mezzo con il quale sono mosse censure al provvedimento del giudice, ma non contiene "ex se" alcun ulteriore addebito in ordine al quale insorga una ulteriore necessità difensiva dell'imputato, ne' instaura un nuovo rapporto processuale, sicché non vi è obbligo di traduzione dell'atto stesso che è limitato solo agli atti di contestazione dell'accusa.
La condotta consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione integra il delitto previsto dall'art. 630 cod. pen. solo allorché manchi un preesistente rapporto, quantunque illecito, con la vittima del reato, che abbia dato causa a quella privazione, mentre, quando quel rapporto sussista e ad esso siano collegabili il sequestro e il conseguimento del profitto, ricorre un'ipotesi di concorso tra il reato previsto dall'art. 605 cod. pen. e quello di estorsione. (Nella specie, in riferimento a un'associazione criminale dedita a favorire l'immigrazione clandestina nel nostro Paese, la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito, che aveva qualificato come sequestro di persona "ex" art. 630 cod. pen. la privazione della libertà di un immigrato finalizzata al recupero della perdita economica sofferta dall'associazione a causa della fuga di altri suoi compagni, mentre aveva ritenuto la sussistenza del concorso tra sequestro di persona "ex" art. 605 cod. pen. ed estorsione la privazione della libertà di immigrati mirante ad ottenere da questi il prezzo dell'illecito loro ingresso nel territorio dello Stato).
Commentario • 1
- 1. Stupefacenti: L'accusa deve provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la finalità di spaccio.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 aprile 2022
La massima Il giudice monocratico di Lecce - Dott.ssa Maddalena Torella, in tema di reato di spaccio di stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990, ha affermato che "è sempre a carico dell'accusa l'onere di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo stupefacente la cui detenzione si contesta fosse destinato anche solo in parte alla illecita cessione a terzi". La sentenza Svolgimento del processo All'udienza del 4.2.2020, il Tribunale, verificata la regolare notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato e quindi dichiarata l'assenza dello stesso, dichiarava aperto il dibattimento e invitava alle parti alle richieste di prova. Con il consenso delle parti, veniva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/08/2000, n. 12394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12394 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO MORGIGNI Presidente del 10/08/2000
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. NICOLA MILO Consigliere N. 808/bis
3. Dott. GIOVANNI CANZIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. RUGGERO GALBIATI Consigliere N. 16171/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) Lu HA, n. il 21.3.1970 a Zhejiang;
2) CH IU, n. il 20.2.1958 a Wen Zhou;
3) Wu IC, n. il 15.1.1964 a Zhejiang;
4) Hu AO BA, n. il 29.11.1966 a Zhejiang;
5) Hu AO Xi, n. il 25.7.1971 a Zhejiang;
6) AO UA, n. il 25.5.1959 a Wen Zhou;
7) CH JI IN, n. il 3.3.1966 a Zhejiang;
8) IU EI, n. il 21.9.1958 a Zhejiang;
9) Li WE LA, n. il 4.5.1962 a Zhejiang;
10) Li AN HU, n. il 10.4.1963 a Zhejiang;
11) AO CH JI, n. il 9.11.1961 a Zhejiang;
12) Hu Yu MI, n. il 23.7.1965 a Zhejiang;
13) WA XI AN, n. il 22.9.1963 a Zhejiang;
avverso:
sentenza della Corte di Appello di Milano in data 29.9.1988;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
vista la richiesta di WA XI AN in data 31.7.2000;
visti i motivi ulteriori depositati nell'interesse di AO CH JI il 19.10.1999, di Hu AO Xi il 5.7.200 e di Lu HA il 20.7.2000;
sentita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dr. Pierfrancesco Marini;
udito il Pubblico MIistero in persona del sostituto procuratore generale Dr. Gianfranco Iadecola, che ha concluso chiedendo:
- il rigetto dei ricorsi di Lu HA, CH IU, Wu IC, Hu AO BA, Hu AO Xi, CH JI IN, IU EI, AO CH JI e Hu Yu MI;
dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di AO UA e di Li UA HU;
quanto al ricorso di Li WE LA, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, limitatamente al reato al capo K ed al diniego delle attenuanti generiche, e il rigetto del ricorso nel resto;
quanto al ricorso di WA XI AN, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato al capo A, con rideterminazione della pena, e rigetto del ricorso nel resto;
uditi i difensori Avv.to Nicola Giuseppe Madia per Lu HA, avv.to Ciro Maria Paparo per WA XI AN, Avv.to Behare Sami per CH JI IN, i quali tutti hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito ad indagini intese a reprimere una ramificata attività favoreggiatrice d'immigrazione clandestina nel territorio nazionale, numerosi cittadini della Cina Popolare furono tratti a giudizio, innanzi il Tribunale di Milano, per rispondere (pressoché tutti) di associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché, per addebiti singoli, di sequestro di persona a scopo di estorsione, violazione delle leggi sull'immigrazione ed in tema di sfruttamento del lavoro, rapina, detenzione e porto di oggetti atti ad offendere e di armi, nonché di ulteriori reati ritenuti "satelliti" nell'intera economia dei fatti in trattazione.
Con sentenza 7.4.1997, il Tribunale condannò Xi HA UA - previa separazione dei procedimenti (indotta da incompatibilità di uno dei componenti del Collegio) ad anni 6 di reclusione, quale responsabile di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione. Con successiva sentenza del 10.7.1997, il Tribunale giudicò ogni altro imputato, pervenendo all'affermazione che nell'area milanese, avvalendosi di complici operanti in altre zone del territorio, aveva operato un'associazione a delinquere "semplice" perché concretamente priva del requisito della "mafiosità" del metodo come disegnato dall'art. 416 bis cod. pen. - finalizzata all'ingresso clandestino di numerosi connazionali della Cina Popolare cui era stato promesso un lavoro in Italia dietro corrispettivo;
riqualificò per violazioni dell'art. 605 cod. pen. e per tentativi d'estorsione taluni episodi di sequestro di persona, in danno degli immigrati, trattenuti contro la loro volontà in appartamenti messi a disposizione dell'associazione, escludendone lo scopo estorsivo (fatta eccezione per un solo episodio), perché in tali casi il profitto ricercato dagli imputati presso i sequestrati s'identificava non già nel pretium liberationis, bensì, appunto, nel pagamento del compenso illecitamente pattuito nei termini suesposti. Unificati i reati e concesse a tutti gli imputati, in ragione della giovane età, le circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle riconosciute aggravanti, il Tribunale inflisse complessivamente, per quello che qui interessa, la pena della reclusione di anni 21 e mesi 2 a Lu HA, in anni 22, mesi 4 e giorni 15 a NG NG, in anni 5 e mesi 2 a CH IU, in anni 19 e mesi 2 a Wu IC, in anni 8 e mesi 1 a Hu AO BA, in anni 6 e mesi 2 a Li UA HU, in anni 18 e mesi 10 a AO CH JI, in anni 3 e mesi 1 a Hu Yu MI, in anni 3 e mesi 1 a Hu AO Xi, in anni 3 e mesi 2 a AO UA, in anni 3 e mesi 1 a CH JI IN, in anni 18 e mesi 5 a WA XI AN, in anni 19 e mesi 1 a Li WE UA, in anni 20 e mesi 4 a LI NG MI, in anni 5 a IU EI, in anni 5 e mesi 2 a Li WE LA.
Le due sentenze formarono oggetto di impugnazione sia del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano sia dei menzionati imputati (nonché da ogni altro che aveva pure riportato condanna). Riuniti i procedimenti, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, rideterminò le pene nei confronti di pressoché tutti gli imputati;
invero, e per la parte che qui interessa, il trattamento sanzionatorio di primo grado fu confermato unicamente quanto a WA XI AN e ridotto ad anni 1 e mesi 6 di reclusione in favore di Hu Yu MI ed Hu AO XI - quale aumento in continuazione di quella già inflitta in forza di sentenza del g.i.p. del Tribunale di Milano 12.4.1994 passata in giudicato - e per il resto, invece, la pena fu aumentata ad anni 29 e mesi 3 per Lu HA, ad anni 6 e mesi 2 per CHg EI YU, ad anni 26 e mesi 2 per Wu IC, ad anni 12 per Hu AO BA, ad anni 7 e mesi 2 per Li UA HU, ad anni 26 e mesi 1 per AO CHg IE, ad anni 4 e mesi 2 per AO UA, ad anni 4 e mesi 1 per CH JI IN, ad anni 27 e mesi 1 per Li WE UA, ad anni 27 e mesi 4 per LI NG MI, ad anni 7 per IU EI, ad anni 7 e mesi 2 per Li WE LA.
Alla rideterminazione in aumento, in particolare, la Corte territoriale pervenne principalmente accogliendo l'impugnazione del Pubblico MIistero in punto di attenuanti generiche, ora negate a tutti gli imputati - fatta eccezione per WA XI AN, in regime di equivalenza - nonché riqualificando come violazione dell'art.630 cod. pen. un episodio di sequestro (in persona di WA BI),
attribuito in concorso a Li WE LA, NG NG, Hu AOban e ad altri imputati che non figurano tra i ricorrenti.
Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati indicati in epigrafe nonché altri - AN NG, LI NG MI e Li WE UA - la posizione dei quali la Corte ha preliminarmente separata per decidere in Camera di Consiglio sulle richieste di determinazione della pena ex artt. 3 della Legge 19.1.1999 n. 14 e 599 cod. proc. pen. cui ha prestato adesione il
Procuratore Generale presso la Corte;
in sede preliminare, la Corte ha anche deliberato sulla richiesta di rinvio e "restituzione in termini" per formulare i motivi di ricorso, presentata per lo stesso Li WE UA.
Hanno depositato "motivi ad integrazione" AO CHg Je ed ulteriori motivi Hu AO Xi e Lu HA.
WA XI AN ha depositato altresi richiesta di restituzione in termini e di applicazione del giudizio abbreviato, conferendo procura al difensore "per concordare la pena con il Procuratore Generale". Preliminarmente, sentite le parti, la Corte ha anche disatteso l'istanza di rinvio del difensore di WA XI AN, intesa a consentire la formulazione della richiesta di determinazione della pena ex artt. 3 della Legge 19.1.1999 n. 14 e 599 cod. proc. pen. in quanto comunque presentata oltre i termini di legge (depositata, infatti, solamente in data 31.7.2000).
Un primo motivo - comune ai ricorrenti AO CHgjie, Li UA HU, Hu Yu MI, Hu AO BA, WA XI AN, CH FE e IU EI, e potenzialmente assorbente di ogni altro - ripropone l'assunto di nullità del giudizio, ora esteso al doppio grado, per difetto di traduzione nella madrelingua di tutti gli atti del procedimento, sostenendosi che la pur costante presenza dell'interprete non avrebbe assicurato l'effettività del diritto di difesa;
la traduzione, peraltro, avrebbe dovuto riguardare lo stesso atto di appello del Pubblico MIistero, ed all'uopo CH IU e Li EI eccepiscono l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 568, 570 e 584 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono un obbligo in tal senso in favore dello straniero incapace di comprendere la lingua italiana.
Tale motivo non può trovare accoglimento.
Invero, nei confronti del cittadino straniero che non conosce la lingua italiana, la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficientemente salvaguardato il diritto di difesa, predisponendo la garanzia di cui all'art. 143 cod. proc. pen., che assicura l'assistenza dell'interprete solo limitatamente agli atti orali (Cass. Sez. VI, 13.11.1993 n. 5221, Osagie Anuanru;
Cass. Sez. II, 31.10.1990 n. 5908, Halilovic), con attività neppure necessariamente documentabile nel verbale di udienza (Cass. Sez. VI, 1.4.1992 n. 1091, Valencia); e, quanto alla notificazione degli atti allo straniero, esclude che sussista un obbligo di traduzione nella madrelingua degli imputati, perché in consimili casi opera la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 109 cod. proc. pen., suscettibile dell'unica eccezione (estranea al procedimento in oggetto), prevista ex art. 169 comma 3 cod. proc. pen. per l'invio dell'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato italiano (Cass. Sez. V, 18.12.1992 n. 2642, Hrustic). Nella specie, è pacifico che gli imputati hanno potuto tutti valersi dell'assistenza dell'interprete (addirittura, ed opportunamente, qualificato "interprete-traduttore"), sicché certamente inesigibile che a ciascheduno spettasse un interprete "personale" - il diritto di partecipazione effettiva e di assistenza tecnica è stato compiutamente garantito, per l'assicurata conoscibilità in capo all'imputato degli sviluppi dibattimentali e, quindi, la conseguente possibilità dei difensori, per il tramite del nominato ausiliario, di acquisire dagli imputati stessi le osservazioni e gli accorgimenti ritenuti utili ai fini di perfetto assolvimento del mandato. Non è condivisibile, evidentemente, l'assunto che la piena tutela delle garanzie avrebbe imposto la traduzione simultanea e scritta di ogni atto processuale, posto che ne' l'uno ne' l'altro adempimento si pone come indispensabile alla funzione difensiva, ovvero è "fondamentale" alla medesima, risultandone unicamente, ove non espletati, un semplice incommodum cui è in grado di porre rimedio lo stesso difensore - esercitando la facoltà di domandare un "rallentamento" dei ritmi di conduzione dell'udienza, se non anche una breve sospensione o un rinvio della medesima o, ancora, se creda, di nominare un consulente tecnico in grado di offrire una traduzione contestuale - nonché personalmente lo stesso imputato, mediante ricorso alla facoltà di rendere in un qualunque momento dibattimentale dichiarazioni spontanee sul tema (assistite dall'opera dell'interprete-traduttore) che, ove riferite all'oggetto dell'imputazione e non artatamente dirette ad intralciare l'istruttoria, non incontrano i limiti di cui all'art. 494 cod. proc. pen.. Il motivo è altresi privo di pregio laddove fa richiamo all'art.6 lett. E) della Legge 4 agosto 1995 n. 848, che ha ratificato la convenzione internazionale 4.11.1950; tale norma niente più prevede, infatti, se non, ed appunto, il diritto ad un interprete "gratuito", in sede d'udienza, in favore dell'accusato che non conosca la lingua usata in tale fase procedimentale, diritto perfettamente garantito nella specie e non estensibile di là dalla previsione stessa. Manifestamente infondata, poi, è l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 584 cod. proc. pen., sollevata - nell'ambito del comune motivo - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la parte in cui non è previsto l'obbligo di traduzione dell'atto d'impugnazione da notificare al cittadino straniero. La norma, invero, non confligge, anzitutto, con il principio d'uguaglianza (art. 3 Cost.), che può dirsi violato unicamente nell'ipotesi in cui soggetti in identica posizione ricevano ingiustificatamente un trattamento diverso;
nella specie, invece, il cittadino e lo straniero si trovano in situazioni ontologicamente diverse, e la sconoscenza della "lingua processuale" da parte del secondo induce una mera condizione di "naturale" difficoltà di comprensione che, proprio in quanto tale, non sopprime il diritto di difesa, conservabile allo straniero sol che questi voglia presentare ricorso all'ausilio di un traduttore personale;
la disparità di trattamento, in tal caso, non è ingiustificata, ma è l'effetto altrettanto "naturale" della differente condizione di base. Neppure è riconoscibile, nella specie, ipotesi confliggente con la previsione dell'art. 24 Cost., posto a presidio del diritto di difesa d'ogni cittadino;
l'atto d'impugnazione, invero, ed ancora in via più generale, è il mezzo con cui sono mosse censure al provvedimento del giudice, ma non contiene ex se alcun ulteriore addebito in ordine al quale insorga una superiore necessità difensiva dell'imputato, ne' instaura un nuovo rapporto processuale, sicché non vi è ragione di traduzione dell'atto stesso, così come, del resto, autorizza a ritenere la stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 1993 citata da taluno dei ricorrenti, per la quale l'obbligo di traduzione nella madrelingua è limitato agli atti di contestazione dell'accusa.
È decisivo, infine, che la garanzia dei diritti della persona "accusata di un reato", che "non comprende o non parli la lingua impiegata nel processo", sia richiesta dalla stessa Costituzione con l'esplicita previsione - introdotta al comma 3 dell'art. 111 dall'art. 1 della legge 23 novembre 1999, n.
2 - della mera "assistenza" di un interprete, nella specie pacificamente assicurata. Altro motivo comune a numerosi ricorrenti (IU EI, CH FE, CH AN IN, Lu HA, Hu AO BA, Li We LA) attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già concesse in primo grado a tutti gli imputati.
È sostanzialmente censurato che il Pubblico MIistero avrebbe impugnato, sul punto, unicamente per dolersi della "indiscriminata" concessione delle attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti - senza considerare la necessità di diversificare le posizioni di ciascuno e senza cogliere la pur evidente "immeritevolezza" da parte dei recidivi, dei latitanti, dei "pericolosi" e degli "irriducibili" - nonché della generalizzata applicazione del parametro della "giovane età", quale elemento qualificante per l'operato giudizio di bilanciamento senza alcuno sforzo identificativo delle differenti età dei singoli giudicabili;
nessuna richiesta d'elisione delle attenuanti generiche, quindi, sarebbe stata formulata con l'atto d'impugnazione (fatta eccezione per NG NG, la cui posizione è stata oggi stralciata), sicché il diniego delle attenuanti da parte della Corte territoriale si sarebbe tradotto in evidente vizio di pronuncia ultra petita e, in concreto, in una macroscopica violazione del divieto della reformatio in pejus.
Nell'ambito di questo stesso motivo, il ricorrente LI NG MI sottolinea che il Pubblico MIistero, nel rassegnare le conclusioni nel grado d'appello, ha comunque chiesto la concessione delle attenuanti generiche, così sostanzialmente rinunciando alla specifica censura, di tal che per tale pur diversa via si riprodurrebbe il vizio denunciato.
Il motivo è infondato.
Invero - premesso che è indiscutibile la facoltà del Procuratore della Repubblica del Tribunale di impugnare le statuizioni seppur conformi alla richiesta del rappresentante dell'organo di pubblica accusa in udienza, in tal senso risultando decisiva la previsione di cui al comma 1 dell'art.570 cod.proc.pen. - dal testo della sentenza impugnata, nonché dalla necessaria operazione di verifica dei motivi di gravame del Pubblico MIistero, si ricava che, in punto di circostanze attenuanti generiche, il tema devoluto al giudice ad quem è stato prospettato deducendo l'illegittimità dell'applicazione delle circostanze attenuanti in oggetto in ragione della sola giovane età dei giudicabili, o perché non a tutti sicuramente riferibile o perché comunque da ritenersi subvalenti "rispetto al peso ed all'importanza delle contestate aggravanti"; la prevalenza, poi, certamente non trovava giustificazione in ordine agli imputati recidivi, a quelli cui poteva riferirsi una personalità negativa, agli "irriducibili" ed ai latitanti.
In detti termini, la pubblica accusa ha in definitiva richiesto, per tutti gli imputati, una nuova valutazione di "meritevolezza" delle attenuanti generiche che tenesse conto delle singole posizioni e personalità, considerando insoddisfacente e sostanzialmente immotivata l'indiscriminata concessione del beneficio;
e, ove dovesse essere confermato tale giudizio, ha invocato un nuovo apprezzamento del bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti. La specifica indicazione degli imputati assolutamente immeritevoli ha poi assolto, con tutta evidenza, alla funzione di richiamare alla maggiore attenzione possibile il giudice superiore sulla necessità di totale revisione della statuizione "concessoria". Non diverso giudizio va espresso quanto al rilievo del LI NG MI, secondo cui l'appello del Pubblico MIistero in punto di circostanze attenuanti generiche sarebbe stato "rinunciato" per il fatto che il Procuratore Generale, innanzi la Corte territoriale, ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, la concessione delle attenuanti in parola;
noto è, infatti, che la rinuncia all'impugnazione - che, peraltro, produce l'effetto tipico soltanto se precede la discussione nel grado attivato (Cass. Sez. III, 19.6.1997 n. 8005, Sarno), perché in quest'unica ipotesi limita ovvero sottrae il devoluto al giudice superiore - è atto formale e deve essere esplicita, cosicché non è assolutamente ricavabile dal contenuto di conclusioni eventualmente difformi e "dimentiche" dei motivi del gravame, se alle stesse non si accompagni un'espressa dichiarazione d'abbandono della pretesa d'ulteriore sindacato del giudice (Cass. Sez. IV, 22.4.1998 n. 8204, Licaj;
Cass. Sez. IV.
2.2.1996 n. 2529, Ruggiero).
Passando all'esame dei singoli ricorsi con riferimento ai motivi individuali, non può trovare accoglimento il motivo di Hu AO Xi con cui si deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in ordine all'imputazione sub M) (sequestro di 15 connazionali nel magazzino di via Garegnano), per precedente giudicato sul punto (sentenza n. 2138/95 della Corte d'Appello di Milano nel proc. n. 2052/94): invero, premesso che dal testo della sentenza impugnata si trae che il bis in idem fu dedotto innanzi la Corte territoriale con riferimento a sentenza differentemente indicata (pronunciata in data 8.7.1997) ed in relazione ad altra imputazione (partecipazione ad associazione per delinquere), il ricorrente, a fronte della considerazione giudiziale che detta pronuncia ha trattato condotte e fatti diversi da quelle oggetto del presente procedimento, non conforta in alcun modo la propria censura, ne' fornisce prova che il sequestro oggetto d'imputazione al capo M, debba essere compreso. anche per l'identicità del luogo di segregazione, fra i gli episodi di privazione della libertà, che assume già giudicati. Deve poi disattendersi il motivo dedotto da AO UA. Il ricorrente, in realtà, più che censurare la sentenza, ha formulato una serie d'eterogenee richieste, peraltro indirizzate a diverso organo giurisdizionale, e prive di una qualsiasi natura d'impugnazione, improponibili nella presente sede (per la parte in cui si sollecita la rettifica dei dati personali, l'espulsione e la possibilità di scontare la pena nel paese d'origine, il cumulo delle pene) ovvero chiaramente inammissibili (la "revisione" del processo, il "patteggiamento" senza alcun'indicazione della pena proposta). Il ricorso, invece, esaminabile unicamente nella parte in cui si fa richiesta d'applicazione del giudizio abbreviato deve tuttavia essere rigettato;
trattasi, infatti, di richiesta formulata la prima volta soltanto nel presente grado ed in ordine alla quale vale il disposto di cui all'art.4 ter comma 1 del D.L. 7 aprile 2000 n. 82, a tenore del quale, "salvo quanto previsto dai commi seguenti" (ipotesi estranee alla fattispecie in esame) "le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data d'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sostanzialmente limitando la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato alle sole fasi di merito (Cass. Sez. I 7.7.2000 n. 8966, Falorni).
Non può trovare accoglimento il residuo motivo di ricorso di Hu YU MI, con il quale, è dedotta la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., nell'assunto che egli, in ordine al sequestro dei connazionali nell'appartamento sito in via Garegnano, sarebbe già stato giudicato con sentenza n. 2138/95 della Corte d'Appello di Milano, divenuta definitiva;
in proposito, infatti, deve essere richiamato quanto già osservato in ordine al motivo proposto da Hu AO Xi.
Va disatteso il motivo di IU EI, con il quale questi deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il sequestro di cui al capo T (in persona di tre clandestini, in Rozzano).
La censura, invero, è essenzialmente articolata sul rilievo che la sentenza non conterrebbe motivazione circa la condotta dei concorrenti LI AN e Lu NG NG, il che non corrisponde al vero, perché la posizione di costoro risulta esaminata e trattata alle pagg.48 e 49 della decisione impugnata;
peraltro, denunciandosi un vizio di logicità della motivazione, l'omissione valutativa non riguarderebbe in ogni caso il ricorrente, ne' in alcun modo si rifletterebbe sulla posizione di costui, attesa la distinta considerazione delle condotte criminose, mentre infine il difetto di specifica pronuncia in dispositivo in ordine ai citati concorrenti nel reato di cui al capo T - peraltro riferibile all'espressione "conferma nel resto" per tutti gli imputati non investiti dalla rideterminazione delle pene - è anch'esso privo di una qualunque incidenza in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente. Lo stesso motivo, si risolve poi in censura unicamente di merito, laddove deduce che il giudice avrebbe errato nel riconoscere un fatto d'effettiva privazione della libertà.
Invero, a fronte di pronuncia che ha valorizzato, sul punto, le stesse ammissioni del ricorrente, secondo cui i clandestini "non potevano lasciare l'appartamento" e "non sono mai usciti ne' da soli nè accompagnati", nonché il dato certo che tale situazione cessò soltanto allorché fu pagato il "riscatto", il ricorrente oppone semplicemente una differente lettura, per se più favorevole, delle risultanze probatorie con riferimento alle sortite dei clandestini per acquisti (sigarette), ovvero al compenso ricevuto per il servizio reso, e riqualificato come semplice rimborso spese. Trattasi, invero, o di elementi di fatto inidonei a negare in modo decisivo il dato ablativo della libertà - atteso che la sentenza deve essere letta nel senso che anche le uscite, proprio perché "accompagnate", denunciavano o una condotta dei vigilantes finalizzata a dissuadere il soggetto passivo dal cercare di recuperare la libertà di movimento, mentre occorre comunque ricordare che la lesione del bene protetto è integrata anche quando detta libertà non sia totalmente abolita (Cass. Sez. I 19.6.1998 n. 8375, Buci;
Cass. Sez. I 22.1.1985 n. 6367, Chiarello;
Cass. Sez. V 5.6.1985 n. 8819, Bottarlini) - ovvero di valutazioni di merito (circa il compenso attribuito al ricorrente) che non contraddicono al ruolo criminale concretamente ritenuto.
Infondato è il residuo motivo con cui si censura, in punto di diniego delle attenuanti generiche, la pretermissione della corretta condotta processuale;
per tale ricorrente, infatti, la Corte territoriale ha considerato decisiva, in senso negativo, la gravità dei fatti delittuosi non controbilanciata dal dato di minima partecipazione o dal rapporto di coniugio con altro associato, in qualche modo "condizionante" la singola condotta, elementi questi considerati gli unici di segno positivo e significativi, come proposti dalle risultanze processuali.
Simile valutazione è incensurabile, perché sorretta da motivazione adeguata circa la scelta degli elementi ritenuti, decisivamente, di segno negativo nel giudizio di "meritevolezza " delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., esclusa la ricorrenza di ogni altro positivamente apprezzabile nella fattispecie criminosa giudicata. Infondato è il motivo di AO CHg IE, con cui questi deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.416 cod. pen.. In proposito, infatti, la sentenza ha considerato i ruoli concretamente assolti dal ricorrente, custode e sorvegliante, in occasione sia del sequestro di Ni NG - quale autista del "capo dell'organizzazione" nella fase di commissione del reato - sia di quello dei tre clandestini prelevati in Puglia da Li UA HU e trasferiti in via delle Ginestre n. 1 di Rozzano (e quivi segregati);
l'assoluta conformità di tali ruoli al programma criminoso giustifica pienamente, sotto il profilo logico, che se ne sia ricavata la prova di un effettivo e stabile inserimento dell'agente nel sodalizio (Cass. Sez. V, 24.9.1997 n. 9457, Caceres ed altri;
Cass. Sez. V, 25.3.1997 n. 6026, Puglia;
Cass. Sez. VI, 10.5.5.1994 n. 11446, Nannerini;
Cass. Sez. I, 2.7.1992 n. 3173, Negroni;
Cass. Sez. V, 24.9.1991 n. 884, Monaco ed altro). L'attività di trasporto del "capo" dell'associazione per fini di verifica della buona riuscita di un sequestro di persona nonché, in altra distinta occasione, quella di sorveglianza dei sequestrati, individua una reiterazione di condotte causalmente connesse ai reati- fine programmati dal sodalizio, nonché dimostrative, per le modalità tipiche, del vincolo associativo contratto, perché è evidente che l'una e l'altra denunciano l'assunzione di compiti talmente delicati da non potere essere affidati se non ad un soggetto perfettamente inserito nell'associazione stessa oltre che consapevole degli scopi della medesima.
Vano è opporre che l'opera del ricorrente non fosse però indispensabile, perché - anche a non voler considerare il contesto criminale e le implicazioni di rischio connesse - è decisivo che questa sia stata ritenuta comunque utile allo scopo, mentre poi il concetto di indispensabilità o fungibilità del ruolo interno al sodalizio non rileva affatto, essendo noto che l'associazione criminosa prevede e consente i fatti partecipativi più diversi se, in ogni caso, funzionali al raggiungimento dello scopo comune. Il ricorrente oppone, ulteriormente, l'inidoneità ex se della condotta di autista in chiave di contributo causale alla commissione dei reati, ovvero attribuisce alla ritenuta attività di sorvegliante l'assolvimento ad un dovere assistenziale per mere ragioni di ospitalità: è evidente, però, che, sotto il primo profilo, si finisce con il dedurre una "modestia" del ruolo che, per vero tutt'altro che marginale - essendo servito a permettere al boss di seguire sul posto il sequestro e concordarne le modalità - ha assolto comunque al compito singolarmente demandato e, sotto il secondo profilo, introduce una diversa lettura del fatto, con la connessa pretesa di un nuovo giudizio di merito, sottratto al sindacato della Corte Suprema.
Palesemente priva di pregio, ancora, è l'osservazione che il nome del clandestino fosse ignoto al ricorrente;
trattasi di circostanza che, ai fini di verifica del fatto partecipativo nell'associazione, risulta evidentemente indifferente e neutra, non fungendo da indefettibile presupposto - nel contesto operativo come ampiamente descritto - la conoscenza in ciascun associato delle generalità delle vittime, ma si quella che atteneva al comune programma delittuoso ed alle modalità essenziali, e per vero in larga misura ripetitive, nella commissione dei reati-fine.
Parimenti, è infondato il rilievo secondo cui sarebbe stato erroneamente ritenuto il fatto di privazione della libertà, con riferimento all'unico dato che i clandestini non disponessero delle chiavi dell'appartamento.
Tale rilievo, che comunque riguarda unicamente il sequestro di cui al capo T (come evidenziabile anche per il "contenuto" dei motivi aggiunti), non considera che la negazione della chiave è stata valorizzata già in primo grado in uno alla costante sorveglianza operata sui clandestini, trattenuti nell'appartamento contro la loro volontà ed impediti ad uscirne fino a che non avessero corrisposto il prezzo dell'immigrazione.
È, infine, evidente censura di merito quella che prospetta il difetto di un effettivo "metus" (peraltro non indispensabile) o, quanto al giudizio di responsabilità, attribuisce al compenso ricevuto (elemento neppure quest'idoneo ad escludere la consapevole partecipazione al sequestro) la mera causale di "rimborso spese" per "ospitalità" ai clandestini.
Egualmente infondata è la censura di vizio della motivazione in ordine al sequestro di cui al capo T, basata sull'osservazione che i concorrenti in tale reato "non sono stati sanzionati", dovendosi opporre le ragioni innanzi esposte quanto al motivo similmente prospettato da IU EI.
Deve dirsi infondata, da ultimo, la censura di erronea qualificazione dei sequestri di cui ai capi N e T.
Nell'un caso e nell'altro, infatti, la sentenza impugnata ha reso corretta applicazione del l'orientamento dei giudici di legittimità, secondo cui ricorre l'ipotesi di cui all'art. 630 cod. pen. soltanto se l'autore del sequestro abbia agito - in assenza di una causa preesistente - al fine specifico di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, mentre non è configurabile, mancando quel fine, quando il sequestro ed il perseguimento del profitto siano direttamente collegabili ad una preesistente causa, ancorché illecita (Cass. Sez. V, 22.6.2000 n. 1089, EN XIdong ed altri;
Cass. Sez. VI, 28.2.2000 n. 321, P.M. c. ElkWelum;
Cass. Sez. II, 1.7.1993, Versaci); non è condivisibile la contraria linea interpretativa talora adottata dalla Corte (Cass. Sez. VI 7.1.1997 n. 4265, Branco), posto che la stessa - come già rilevato con la citata pronuncia n. 1809/2000 di questa stessa Sezione - "pur partendo dall'esatta premessa che la norma di cui all'art. 630 cod. pen. esige due distinti elementi, l'ingiusto profitto ed il prezzo della liberazione, finisce poi per valorizzare soltanto il primo (sul rilievo, del resto ovvio, che se il profitto perseguito dal sequestratore non è ingiusto, perché collegato ad una pretesa legittima, cui la legge accorda tutela, si configura il solo esercizio arbitrario delle proprie ragioni ovvero il concorso di detto reato con il sequestro di persona previsto dall'art. 605 cod. pen.)". Onde è che, nella specie, considerato che il sequestro di cui al capo N è stato ritenuto slegato da una qualsiasi obbligazione preesistente del sequestrato (essendosi ricercato per tale tramite il recupero della perdita economica sofferta dall'associazione in conseguenza della fuga di altri clandestini), e che, invece, il sequestro di cui al capo T, nella ricostruzione in fatto accolta incensurabilmente dai giudici del merito, mirava alla soddisfazione del credito costituito dal prezzo dell'illecita attività favoreggiatrice dell'immigrazione degli stessi sequestrati, è corretto averne fatto derivare le distinte qualificazioni ex art. 630 cod. pen. (capo N) e artt. 605 e 629 cod. pen. (capo T).
Quanto al ricorso di Li UA HU, e per i motivi che residuano, deve rilevarsi che la censura circa il giudizio di colpevolezza per partecipazione all'associazione si traduce nella rappresentazione di semplici interrogativi e di generiche proteste d'innocenza, sicché sotto tal profilo il ricorso è addirittura inammissibile. Il ricorrente deduce, poi, un ingiustificato ed "apodittico" aumento della pena. in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., osservando che nessun'impugnazione sul punto ebbe a proporre il Pubblico MIistero;
tale motivo è infondato, perché il gravame - ut supra osservato - ha devoluto al giudice di appello il tema della "concedibilità" delle attenuanti generiche che risultano applicate in regime di equivalenza, e non più di prevalenza come nel primo grado, per cui l'aumento è il risultato della pronuncia di accoglimento del gravame sul punto.
WA XI AN denuncia, ulteriormente, il difetto di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. rubricato sub A), in quanto tratto dal mero dato di partecipazione ai reati-fine e non corredato di alcuno sforzo valutativo della condizione di assoggettamento etnico e culturale in cui i fatti erano maturati, e alla quale non era estranea l'imposizione delle condotte, tramite minacce, ai singoli partecipi. Tale censura è fondata.
La sentenza, infatti, onde riaffermare il contestato giudizio di colpevolezza per il reato di partecipazione nell'associazione a delinquere, rende una motivazione che valorizza, in capo alla ricorrente, la messa a disposizione del proprio appartamento in cui fu sequestrato uno degli immigrati clandestini (Ni NG), considerando tale condotta collocabile "in un punto nodale" della catena organizzativa dell'associazione, nonché escludendo che l'imputata potesse non conoscere le ragioni della segregazione come evidentemente riconducibili ad un precedente vincolo associativo. Tale motivazione, in realtà, risponde adeguatamente al tema del concorso nel sequestro di persona, ma non anche a quello di colpevolezza per il fatto associativo;
l'episodica partecipazione al sequestro, peraltro condizionata dal rapporto di coniugio con altro imputato associato - e ritenuta, in altra parte della sentenza impugnata, come "minima" nella complessa vicenda criminosa giudicata - risulta immotivatamente considerata espressione di un ruolo associativo, e ciò va detto non soltanto per quanto attiene al profilo oggettivo del reato di cui all'art. 416 cod. pen., messo in dubbio dai ridotti termini dell'apporto riconosciuti dalla stessa Corte territoriale, ma ancor più sotto il profilo soggettivo, atteso che la sentenza ha trasformato la consapevolezza della partecipazione al sequestro in quella ben diversa di far parte dell'associazione che, peraltro, è riconoscibile nella consapevolezza dell'esistenza del sodalizio corredata dall'intenzione di apportare un contributo cosciente alla vita del medesimo, permettendole il raggiungimento dei comuni obiettivi che si è prefisso.
L'operato transfert non risponde al tema di indagine promosso dal gravame dell'imputata - che si protestava estranea all'associazione - ed è il prodotto di una valutazione assolutamente incongrua della complessiva condotta dell'agente quale risultato, in definitiva, di un salto argomentativo che, omessa ogni illustrazione di diversi elementi rappresentativi di un vero fatto partecipativo, ha in realtà prescelto una tesi di automatismo, inidonea ad assolvere all'obbligo di motivazione sul punto.
Per il reato rubricato sub A), dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per il nuovo giudizio e per la rideterminazione della pena complessiva.
Il ricorso è infondato, viceversa, per la parte in cui prospetta violazione di legge in ordine al giudizio di colpevolezza in ordine al sequestro di Ni NG (capo N) ed alla violazione della Legge 943/1986 sub E). Quanto al primo reato, infatti, il motivo di censura si risolve in una diversa qualificazione giuridica dell'episodio che, però. a sua volta presuppone un'obbligazione (sia pure a causa illecita) del sequestrato, circostanza questa che il giudice di merito ha viceversa escluso in esito ad incensurabile ricostruzione in fatto della vicenda;
la sentenza, infatti, sia pure in termini particolarmente sintetici, ha confermato l'assoluta inaccoglibilità dell'ipotesi che il sequestro troverebbe causa nell'assunzione di una personale obbligazione della vittima nei confronti dei sequestratori, posto che il Ni NG fece libero ingresso sul territorio nazionale - sia pure con l'intenzione di "riscattare" un amico tenuto segregato dall'associazione criminale - e, dunque, in condizione ben diversa di quella propria all'immigrato clandestino debitore egli stesso per l'illecita causale, e fu privato della libertà unicamente perché l'associazione intese recuperare la perdita economica provocata dalla fuga di altri clandestini dalla via Garegnano, e non anche perché adempisse all'obbligazione assunta per conto di altri (tanto che i sequestratori si soddisfecero separatamente sottraendo il danaro alla vittima).
Quanto al reato di impiego di lavoratori clandestini a fine di sfruttamento, la censura si articola nel generico rilievo che sarebbe contraddittorio fondare il giudizio di colpevolezza per tale reato- fine su quello che ha riconosciuto la partecipazione all'associazione, oltre che sull'ulteriore rilievo, secondo cui nel laboratorio gestito dal ricorrente, in realtà, non sarebbe stato trovato alcun clandestino occupato alle sue dipendenze. La censura non risulta dedotta in sede di appello e, comunque, non è condivisibile, posto che il giudizio di colpevolezza per il reato in parola trae argomento per relationem dalla pronuncia di primo grado, che non illogicamente ha valorizzato la presenza nel laboratorio del ricorrente di un clandestino ivi stabilmente soggiornante e sfornito di documenti (deposizione di Moretto), così da convincersi di un sottostante rapporto di dipendenza in condizioni di sfruttamento (intesa la stessa clandestinità quale indice rivelatore di una tale condizione), in difetto di una diversa "spiegazione" del ricorrente stesso;
ne', sul punto, il motivo deduce niente più, con evidente sconfinamento in una diversa lettura delle risultanze processuali, che la riferita presenza del clandestino non corrisponderebbe al vero.
Occorre precisare che l'addebito integra ora violazione dell'art. 12 comma 5 T.U. n. 286 del 1998, disposizione che prevede un più favorevole trattamento sanzionatorio (non essendo previsto un minimo edittale), ed ugualmente contempla l'ipotesi di approfittamento delle condizioni di illegale immigrazione - senza alcun'incidenza sulla relativa pena, irrogata in continuazione (1 mese) del più grave reato di sequestro di cui al capo N.
Quanto alla censura in ordine all'imputazione sub R, relativamente all'addebito di cui all'art. 4 della Legge n. 110 del 1975, relativo al porto dei coltelli, va rilevato che il reato (commesso in data 29.12.1993) si è prescritto (per il decorso del termine massimo di quattro anni e sei mesi operante, in relazione alla pena edittale, ex artt. 157 comma 1 n. 5 e 160 comma 3 cod. pen.) alla data del 29.6.1998 e - non prevalendo evidenti cause di proscioglimento nel merito, che non sono state in alcun modo illustrate, a fronte della ricostruzione del sequestro, (con impiego di coltelli e di pistola) in persona di WA JI WE e Ni NG (capi O e P) - deve essere sul punto pronunciata sentenza di annullamento, senza rinvio;
viceversa, quanto alla violazione ex art. 14 L. 497/74, il motivo di ricorso (che deduce difetto di motivazione) va disatteso, posto che non necessitava alcuna specifica ovvero particolareggiata motivazione, derivando l'affermazione di responsabilità da quella relativa ai sequestri di persona operati, sulla base di incensurabile ricostruzione in fatto dei giudici di merito, utilizzando anche una pistola portata illegalmente in luogo pubblico.
Non è applicabile l'estensione dell'impugnazione. quanto agli effetti indotti dalla prescrizione, perché l'impugnazione è stata proposta con motivo esclusivamente personale, in quanto attiene alla sua partecipazione al reato e non anche alla sussistenza del delitto stesso.
Giudizio di inammissibilità, da ultimo, va espresso in ordine alle richieste depositate in data 31.7.2000, evidentemente tardive ed inidonee a rappresentare veri motivi di ricorso.
Il giudice del rinvio, in esito al giudizio sui capi per i quali si è pronunciato l'annullamento, rideterminerà la pena complessiva, in essa ricompresa la pena in aumento per il capo R, relativamente al reato non prescritto e per il quale il ricorso è rigettato (posto che l'aumento disposto dai giudici di merito non vi ha fatto separato richiamo, e la rideterminazione va commisurata al giudizio di complessiva responsabilità).
CH JI IN deduce, ulteriormente, violazione di legge penale e processuale - con riferimento alla valutazione degli elementi di prova - nonché vizio della motivazione sul punto, nell'assunto che la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di responsabilità per partecipazione ex art. 416 cod. pen. e per attività diretta a favorire l'ingresso illecito degli stranieri, sull'unico dato di un precedente giudicato (sul c.d. sequestro di via Garegnano), non altrimenti riscontrato.
Il motivo è infondato, perché la sentenza non ha mancato di enunciare gli elementi di riscontro, offerti non soltanto dalle "chiamate in correità" di Li WE LA e Hu AO BA - rilevata nella presente sede l'utilizzabilità delle dichiarazioni del secondo, seppur questi si sia rifiutato di sottoporsi all'esame in sede di rinnovazione dibattimentale, atteso che non è dedotto ne' risulta che le parti non abbiano espresso il pieno accordo, ai sensi del comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen. - reciprocamente riscontrantesi, per le quali è emersa una stretta connessione fra il fatto giudicato ed ulteriori sequestri di persona, ma anche dalla circostanza (ulteriore elemento di prova) che il ricorrente fu sorpreso a condividere altro alloggio pure utilizzato per ospitare i clandestini.
È innegabile che la sentenza abbia colto utili riscontri esterni individualizzanti, resi dal reiterato coinvolgimento negli episodi di privazione della libertà dei clandestini, sicché ha fatto corretta applicazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen.. Nè può dirsi illogica l'argomentazione che la partecipazione ai plurimi sequestri abbia costituito una fase concordata nella più ampia attività diretta all'ingresso illecito degli stranieri, posto che, come visto, la privazione della libertà era stata eletta a sistema dal sodalizio onde lucrare il prezzo dell'intermediazione delle illecite immigrazioni.
È altresi infondata la censura in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, asseritamente immotivato.
Occorre ripetere, invero, che la Corte territoriale, nell'ambito del devoluto, ha ritenuto meritevoli gli imputati che, non già esclusi per le ostative condizioni soggettive, hanno partecipato in minima misura ai fatti ovvero in qualche modo (per il rapporto di coniugio) siano stati "condizionati".
La valutazione, come già detto, è autorizzata dall'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della "quantità" del contributo causale nel concorso delle persone, perché attiene alle modalità di commissione del reato e - per nulla "confusa" (come pretende il ricorrente) con l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., che viene in considerazione sotto il diverso profilo del grado di efficienza causale della condotta del concorrente - risulta nella specie adottata "per esclusione", attribuendosi la contribuzione minima (ed escluso ovviamente il presupposto soggettivo condizionante) ad altri imputati.
Lu HA censura l'erronea qualificazione dei fatti di sequestro rubricati sub N e H ed evidenzia, in subordine, difetto di motivazione sul punto.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente, in realtà, sorregge il rilievo critico unicamente riproponendo l'assunto che entrambi i sequestri rientrerebbero nello schema tipico conforme al programma del sodalizio, in quanto finalizzati a conseguire il prezzo dell'immigrazione, poiché nella prima ipotesi il sequestrato si sarebbe accollato il debito di un connazionale insolvente e, nel secondo caso, la richiesta di danaro sarebbe stata avanzata per altre finalità ed ancor prima del sequestro, eseguito per indurre il debitore ad onorare l'obbligazione.
L'assunto - che in certa misura si colloca ai limiti dell'ammissibilità, laddove ripropone una causale debitoria esclusa dal giudice di merito - deve essere disatteso.
Quanto al reato sub H, infatti, risulta che il sequestro non si è posto in connessione con una pregressa obbligazione del soggetto passivo, poiché il connazionale privato della libertà aveva fatto liberamente ingresso nel territorio nazionale e fu privato della libertà unicamente perché persona facoltosa ed in grado di pagare il riscatto.
Nè il motivo è condivisibile nella parte in cui si assume che la richiesta di denaro sarebbe stata avanzata in un momento precedente la segregazione e finalizzata a "finanziare la fuga di alcuni membri dell'organizzazione", posto che prospetta elementi non oggettivamente dimostrativi di un'obbligazione preesistente del sequestrato. Quanto, poi, al reato sub N (sequestro in persona di Ni NG), il ricorrente ricava una pregressa obbligazione del sequestrato dalla di lui manifestazione di volontà "di accollarsi il debito gravante su un proprio amico, impossibilitato a far fronte all'obbligazione assunta per entrare illegalmente in Italia".
Sul punto, occorre ripetere che la pronuncia di primo grado ha effettivamente individuato l'obiettivo del sequestro unicamente nel conseguimento del prezzo della liberazione e non anche nell'adempimento dell'obbligazione contratta per altri (tant'è che questa fu separatamente soddisfatta dai sequestratori, rapinando la vittima). Ha, poi, dato atto che non è stata raggiunta prova alcuna di un effettivo accollo, da parte del sequestrato, dell'altrui obbligazione, cosi come di una solidarietà passiva verso i sequestratori;
ne' su tale tema il ricorrente indica un qualsiasi travisamento del fatto.
Infondato, infine, è il motivo in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, valendo anche per tale ricorrente il criterio della gravità del fatto, non controbilanciata dalla partecipazione minima o dal rapporto di coniugio "condizionante". Infondato è il motivo con cui CH JY si duole del rigetto "immotivato" delle attenuanti generiche, atteso che la sentenza elenca il ricorrente fra gli immeritevoli in ragione della recidiva infraquinquennale, indice negativo, evidentemente ritenuto prevalente su ogni altro di segno contrario.
Si tratta di valutazione adeguata, perché simile status di recidivo è dimostrativo di un'effettiva capacità a delinquere e di vera pericolosità sociale (Cass. Sez. I, 5.12.1995 n. 12787, Longo;
Cass. Sez. I 3.11.1995 n. 5531, Mustacchio), onde ne risulta pienamente giustificato il giudizio di generale disvalore, che è a fondamento della pronuncia sfavorevole (Cass. Sez. IV 6.4.1990 n. 8052, Spiteri).
Quanto ai motivi residui di Hu AO BA - già trattato il primo (le attenuanti generiche risultano negate al ricorrente perché recidivo ed irriducibile), ed il secondo afferente all'omessa traduzione degli atti nella madrelingua - è infondato quello con cui egli deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione o manifesta illogicità della medesima, in ordine al giudizio di colpevolezza per il sequestro di persona a scopo di estorsione di cui al capo K.
La sentenza, su tal episodio, ha valorizzato la circostanza che il ricorrente ha accompagnato con la propria auto il coimputato NG NG, poi prestandogli il mezzo, all'incontro con il connazionale clandestinamente immigrato e, successivamente, ha personalmente condotto la vettura, ricercata presso altri (indisponibile la propria) sempre su richiesta dello NG NG, nella fase di liberazione del sequestrato.
Tale condotta, tanto "impegnata" da avere indotto il ricorrente ad adoperarsi per reperire il mezzo nella seconda occasione, in uno alla piena conoscenza dell'attività di sfruttamento dei connazionali illecitamente introdotti nel territorio nazionale e quivi segregati fino al pagamento del prezzo pattuito - tanto che era stato loro riferito del "cliente che non era in grado di pagare" - è stata ritenuta dimostrativa di un contributo causale all'episodio di sequestro. Questo percorso argomentativo è coerente e non evidenzia alcun salto logico.
La censura del ricorrente si risolve, in realtà, nella valorizzazione di circostanze diverse - il sequestrato non lo aveva riconosciuto, non era in vinculis al momento del rilascio, era stato beneficato di una piccola somma dal ricorrente - superate e logicamente vinte nella valutazione giudiziale, che ha preso atto di una condotta oggettivamente idonea a qualificarsi come partecipazione al sequestro e, soggettivamente, sorretta dalla consapevolezza dell'illecito.
Il quarto motivo si traduce in una semplice censura in fatto. Invero, il ricorrente, in ordine al sequestro di quindici clandestini in via Garegnano (capo M), propone una lettura alternativa ed "in chiave innocentista" del dato, accertato, della sua presenza sul luogo della segregazione, anche perdurando la medesima: egli si sarebbe trovato in situ per una partita di carte con i connazionali. L'asserzione è meramente difensiva, mancando la specificazione di un vizio argomentativo della pronuncia che, sul punto, ha logicamente collegato, ai fini del giudizio di colpevolezza, la presenza sul posto per un'intera nottata - conforme agli accertati turni, predisposti dai sorveglianti - in coincidenza di quella dei connazionali clandestini, coinvolti nella vicenda di sequestro. Infondato è altresi il quinto motivo, riferito al giudizio di colpevolezza per il sequestro di cui al capo H.
Sul punto, infatti, la sentenza non si è limitata ad enunciare gli elementi accusatori espressi dai tabulati telefonici ovvero a valorizzare soltanto il ruolo "luogotenenziale" del ricorrente nell'associazione, ma ha fatto specifico riferimento al costante contatto telefonico, conservato dal ricorrente con gli esecutori del sequestro proprio in occasione del medesimo, riferito da altri (Li WE LA) ma ammesso anche dallo stesso Hu AO BA nel richiamo al proprio ruolo di ponte telefonico" con AN NG per l'intera nottata.
L'affermazione di effettiva partecipazione al delitto si fonda, dunque, sulla verifica di una condotta leggibile come strumentale al medesimo, posto che lo scambio di informazioni e notizie, è intercorso con un soggetto dedito allo sfruttamento dei connazionali secondo modalità comprensive del ricorso al sequestro finalizzato alla riscossione del pretium sceleris, ed ha eloquentemente coinciso con la fase di concreta realizzazione del reato.
Il motivo, inoltre, non evidenzia un'illogicità dell'argomentazione sub specie di travisamento delle dichiarazioni del ricorrente - in quanto egli avrebbe anche dichiarato di essere venuto a conoscenza del delitto ex post - atteso che le stesse non escludono l'oggettività del fatto partecipativo e, sotto il profilo soggettivo, si sono espresse in termini d'assoluta genericità e risultano smentite dai riferimenti dei coimputati. Infondato è anche il sesto motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l'erronea qualificazione dei reati di cui ai capi H, K, M ed N.
Va premesso che il motivo è sviluppato unicamente in ordine al sequestro rubricato al capo N, commesso in persona di Ni UN. La più grave ipotesi di sequestro di persona ex art. 630 cod. pen. è "contestata" dal ricorrente sul presupposto che il sequestrato, come testualmente recita la sentenza impugnata, "era giunto nel nostro paese per pagare il riscatto per altri soggetti", sicché egli avrebbe assunto un'obbligazione, sia pure illecita, al cui soddisfacimento il sequestro sarebbe stato esclusivamente finalizzato.
Orbene, come già rilevato sopra, non è questa la valutazione che il giudice del merito ha compiuto dell'episodio: la corte territoriale ha ritenuto, viceversa, che Ni UN non aveva contratto obbligazione alcuna verso i sequestratori e che, in realtà, egli fu sequestrato unicamente per consentire al sequestratori di rifarsi, con il prezzo della liberazione richiesto, delle perdite subite in relazione ad altra operazione non riuscita (la fuga dei clandestini segregati in via Garegnano).
Si tratta di ricostruzione in fatto incensurabile nella presente sede;
è evidente, piuttosto, che il ricorrente confonde le motivazioni personali e relative alla vittima del proprio ingresso in Italia con la causale del sequestro, eseguito (come riferisce la pronuncia di primo grado) addirittura in modo imprevisto, quale effetto di un'estemporanea scelta dell'associazione di rifarsi "sul primo venuto".
È infondato, da ultimo, il settimo motivo, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
il rigetto, infatti, risulta argomentato sulla considerazione dello status di recidivo:
quest'apprezzamento di fatto è fondato correttamente su un elemento utile, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., a definire la personalità del colpevole ed è un vero indice di pericolosità sociale. Esso, pertanto, può bene essere ritenuto prevalente, ai fini di un'adeguata giustificazione dell'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice sul punto (vedi già citate Cass. Sez. I 5.12.1995 n. 12787, Longo;
Cass. Sez. I 3.11.1995 n. 5531, Mustacchio, nonché Cass. Sez. VI 16.6.1990 n. 403, Marin;
Cass. Sez. VI 11.11.1989 n. 15557, Perfigli). Quanto ai residui motivi di Li We LA, fondato è il primo, con il quale si deduce il difetto di motivazione circa il giudizio di colpevolezza per il reato di cui al capo K (sequestro in persona di WA BI).
In ordine a tale addebito - scomposto già dal primo giudice con la riqualificazione dell'originaria imputazione nei concorrenti reati di sequestro di persona semplice e tentativo di estorsione - il primo giudice assolse il Li WE LA, sul rilievo che a carico di tale imputato niente più era riscontrabile di alcune telefonate fra il cellulare del medesimo ed il soggetto riconosciuto come capo indiscusso dell'associazione criminale (LI JI UA) temporalmente coincidenti con il sequestro.
In effetti, lo stesso giudice ha storicamente riferito con certezza a Li WE LA, in ordine al detto episodio, unicamente la richiesta di altro coimputato (Hu AO BA) di venirgli in soccorso;
richiesta, per l'occasione, preceduta da altra perché reperisse "un avvocato" necessario alla difesa di un connazionale arrestato. Il Tribunale ritenne tali telefonate inidonee a fondare il giudizio di colpevolezza, sia per l'insufficienza del dato di mera coincidenza cronologica con il sequestro sia, e soprattutto, in ragione dell'incerta riferibilità della chiamata, in partenza o in arrivo, proprio a Li WE LA, attesa la "facile trasferibilità" del cellulare ad altri soggetti.
Detta motivazione risulta "ribaltata" dalla Corte territoriale mediante la valorizzazione di circostanze riferite al pagamento del prezzo d'acquisto del clandestino ed a trattative, che risultano, all'evidenza, "confuse" nell'esame dell'ulteriore addebito di sequestro di cui al capo M;
consegue che la motivazione di colpevolezza è manifestamente incoerente, sicché la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio sul capo.
Parimenti fondato è il motivo che rimprovera alla sentenza il vizio della motivazione in ordine al reato rubricato sub H (sequestro di Xu Yi QI); anche in relazione a tal episodio, il giudice di primo grado assolse Li WE LA, considerando insufficienti gli elementi indizianti, rappresentati unicamente dai contatti telefonici con altri coimputati (e giudicati colpevoli), pur temporalmente coincidenti con il sequestro in parola.
L'opposto giudizio di colpevolezza è stato espresso dalla Corte territoriale, considerando il "ruolo luogotenenziale" svolto all'interno dell'associazione, e le "numerosissime chiamate intercorse" con i coimputati durante l'esecuzione del sequestro;
orbene, la motivazione sul punto è soltanto apparente, atteso che il richiamo al "ruolo luogotenenziale" funge da argomento per l'affermazione della partecipazione all'associazione criminale ma non anche, ed automaticamente", per riconoscere un fatto di sicura partecipazione a ciascuno dei diversi episodi di sequestro e, quanto alle telefonate, non è specificato il riferimento delle medesime al sequestro in atto.
In sostanza, la motivazione sul punto non evidenzia precisi elementi di accusa ed il loro effettivo peso probatorio.
È carente sotto il profilo probatorio la motivazione, basata da un lato sul richiamo a dati, come il ruolo luogotenenziale, non necessariamente rappresentativi del concorso nel reato contestato (pur se idonei a configurare altri reati-fine perseguiti dall'associazione criminale) e dall'altro su circostanze non approfondite (le telefonate) e valorizzate unicamente in senso accusatorio con un'affermazione non sorretta da sforzo interpretativo del dato.
La manifesta illogicità (che si risolve in mancanza) della motivazione sul punto emerge, altresì, dalla constatazione secondo cui la corte territoriale ha, infine, considerato l'affermazione dell'imputato di non avere mai avuto notizia del sequestro, come prova di una "pervicace volontà" di esentarsi da responsabilità. Questo dato, in sè neutro ai fini argomentativi, lo è, ancor prima, nella ricostruzione della vicenda, che è descritta senza mai attribuire o riconoscere al ricorrente, di là dai contatti telefonici, un vero fatto di partecipazione al sequestro, anche soltanto sotto il profilo soggettivo.
Va, poi, rilevato che il ricorrente non è privo d'interesse ad impugnare la sentenza sul punto, anche se al giudizio di colpevolezza per il reato in parola non ha fatto seguito la comminatoria della relativa pena - nella specie, determinabile in aumento per la continuazione fra i reati - come si desume dal calcolo indicato alla pagina 58.
È noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimità accoglie una nozione di simile interesse (espressamente richiesto a pena d'inammissibilità dal comma 4 dell'art. 568 cod. proc. pen.) prettamente utilitaristica, nel senso che va riconosciuto in ogni caso nel quale l'impugnante possa conseguire una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica, si da giustificare la rimozione degli effetti sfavorevoli del procedimento impugnato (Cass. Sez. Un. 27.9.1995 n. 10372, Serafino). Nella specie, è indubbio che l'affermazione di colpevolezza, trasfusa nel dispositivo della sentenza, ove confermata in sentenza divenuta definitiva, "troverebbe spazio" nell'iscrizione nel casellario giudiziale (art. 686 cod. proc. pen. rileverebbe ai fini di considerazione della recidiva c.d. specifica (artt. 99 e 101 cod. pen.) così come ai fini di valutazione della pena in ipotesi di future condanne (art. 133 comma 2 n. 2 cod. pen.), nonché cristallizzerebbe una responsabilità capace comunque di sostenere in suo pregiudizio una qualsiasi pretesa di risarcimento da parte del soggetto passivo del reato per cui si è pronunciata la colpevolezza:
la sentenza penale produrrebbe, pertanto, effetti giuridici rilevanti, e ciò anche in diverso settore dell'ordinamento, con pregiudizio della situazione giuridica soggettiva facente capo all'imputato, e tanto sufficit per riconoscere un vero interesse all'impugnazione.
Va aggiunto, poi, che al ricorrente sono state negate le circostanze attenuanti generiche, anche con riferimento alla complessiva valutazione delle condotte per i singoli reati: è, quindi, indubbio che pure sotto questo profilo, sussiste un interesse ad una diversa pronuncia circa la partecipazione al sequestro contestato al capo H. Anche in ordine a detta imputazione, dunque, la sentenza deve essere annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di Appello di Milano.
Infondato, viceversa, è il motivo che censura la sentenza in ordine al giudizio di colpevolezza per il reato di cui al capo M (sequestro dei clandestini in via Garegnano).
La pronuncia di primo grado ritenne Li WE LA responsabile di avere concorso nel sequestro dei connazionali, considerando il suo intervento, in veste d'interprete, nell'"acquisto" dei connazionali, poi segregati in via Garegnano, da parte di LI JI UA, e quello ulteriore, effettuato sempre a richiesta di costui e perfettamente riuscito, per ottenere la "restituzione" di cinque clandestini, in tal modo sanando un litigio insorto circa la legittimazione a gestire l'operazione.
A tale convincimento i giudici lombardi sono pervenuti valutando anche gli stretti vincoli con gli associati che, colpiti da provvedimenti di custodia cautelare, vennero particolarmente favoriti da Li WE LA, loro procurando un difensore, allorché furono colpiti da provvedimenti di custodia cautelare;
trattasi di condotta capace anch'essa di avvalorare la sicura conoscenza, in capo all'imputato, del sistema criminale messo in atto in pregiudizio dei connazionali. A fondamento della pronunzia impugnata è posta l'individuazione di un ruolo attivamente svolto dall'imputato nell'intera vicenda, nei termini peraltro riconosciuti dal medesimo - avendo egli ammesso anche la propria presenza nel magazzino di via Garegnano proprio nella notte del sequestro, di cui era ben conscio - oltre che riferiti dal coimputato Hu AO BA, nonché, ed infine, riscontrati dal fitto scambio di telefonate intercorse con i correi nell'arco di tempo interessato dal sequestro.
Nella sentenza in esame è ulteriormente evidenziato che la piena partecipazione alla trattativa d'acquisto dei clandestini denunziava l'assoluta conoscenza delle concrete modalità, con le quali l'acquirente avrebbe conseguito la locupletazione. La motivazione del convincimento conseguito è corretta e sufficiente anche se sviluppata in modo sintetico, essendo integrata dalle valutazioni del giudice di primo grado, cui con tutta evidenza rimanda;
e, in ogni caso, non presta il fianco a censure d'illogicità, non essendo viziato, sotto questo profilo, il percorso argomentativo che - muovendo dall'esame della partecipazione in qualità d'intraneo all'associazione, cui è riferito il sistematico sequestro dei clandestini per indurli ad onorare il debito (pur traente da causa illecita) - considera il ruolo concretamente assolto nella fase prodromica a quella del sequestro nonché lo stesso eloquente contenuto dell'apporto contributivo alla vicenda e, infine, valorizza la compresenza con altri imputati sul luogo di segregazione oltre che i fitti contatti telefonici con i medesimi nel ridotto periodo, interessato dalla commissione del reato.
Infondata è la censura di omessa motivazione (motivo quarto) in ordine alla partecipazione all'associazione, ritenuta già in primo grado - seppure non indicata in dispositivo - come si desume dall'irrogazione della pena di un anno in continuazione con il reato di cui al capo M), considerato più grave.
Il ricorrente osserva che erroneamente sarebbe stata affermata l'unicità del sodalizio criminoso: su questo punto, però, egli si limita a sostenere l'esistenza di più bande, ma non è in grado di cogliere un vizio dell'argomentazione.
In realtà, l'accertata connessione fra i membri operanti anche in zone diverse ed il coordinamento funzionale all'organizzazione di fulminei spostamenti degli immigrati nei diversi appartamenti messi a disposizione, del tutto logicamente sono stati reputati elementi dimostrativi di una rete d'interessi ampia ed organizzata, facente capo ad un unico sodalizio, al cui interno le micro-organizzazioni avrebbero in ogni caso agito organicamente.
Quanto alla denunzia di circolarità della prova in ordine al fatto partecipativo attribuibile al ricorrente, va premesso che ben può il giudice inferire l'appartenenza al sodalizio criminale dalla partecipazione ai delitti programmati quando essi rivelino, per caratteristiche e modalità, l'esistenza del vincolo associativo (Cass. Sez. II 21.12.1998 n. 486, Avezzano). Va, poi, rilevato che la circostanza - ammessa dallo stesso ricorrente - dell'essersi attivato almeno per la fase d'ingresso illecito, è logicamente inserita nel più ampio contesto partecipativo, atteso che, come già visto, nella ricostruzione dei fatti incensurabilmente accolta dai giudici di merito, l'attività favoreggiatrice dell'immigrazione era operata dall'associazione con dispiegamento di mezzi e persone e prevedeva ab origine, secondo un collaudato sistema, il puntuale dirottamento dei clandestini in luoghi di segregazione sino a quando essi, o i loro familiari, non avessero provveduto a corrispondere il prezzo.
Nè il richiamo ad un'anomala veste di garante, assunta dal ricorrente in occasione di altro sequestro (rubricato al capo T), giustifica l'assunto di vizio della motivazione, posto che la condotta di partecipazione, già denunciata da significativi fatti di intraneità, non è incompatibile con un personale impegno verso lo stesso sodalizio in situazioni particolari (non sfugge che, nella specie, il ruolo di garante e quindi pagatore del prezzo, con sensibile "sconto", fu concordato con il ricorrente in relazione al sequestro di suoi parenti).
Il quinto motivo - trattato unicamente quanto alla censura in ordine al capo M, perché assorbito, quanto al capo K, dalla pronuncia di annullamento con rinvio è infondato.
Il ricorrente, invero, censura l'erronea qualificazione del sequestro e l'omessa motivazione sul punto.
Con riferimento al primo profilo, la condivisione della qualificazione giuridica dell'episodio, - ritenuto, per modifica dell'imputazione originaria di cui all'art. 630 cod. pen. in quella di sequestro di persona e di tentativo di estorsione, - corrisponde esattamente all'opzione interpretativa cui "si associa" lo stesso ricorrente e, per quanto già detto in precedenza, è corretta applicazione dell'insegnamento prevalente dei giudici di legittimità; in ordine al secondo profilo, premesso che la quaestio juris non aveva formato oggetto di gravame, si deve escludere un vizio di omissione, poiché la sentenza ha comunque, sia pure in relazione ad altri episodi e per taluno di essi dissentendo in ragione della diversa ricostruzione in fatto, contiene (pagg. 28 - 30 - 31 - 32 - 36 -37 - 50) "l'approvazione" che il sequestro ex art. 630 cod. pen. sia configurabile, quando il profitto perseguito dall'agente consiste esclusivamente nel prezzo della liberazione. È fondato il ricorso quanto al motivo con il quale si denuncia l'omessa motivazione della colpevolezza per l'imputazione sub F) che va peraltro qualificata, nei termini superiormente illustrati, come violazione dell'art.12 comma 5 T.U. n. 286 del 1998.
La condotta di sfruttamento o approfittamento, invero, fu affermata dal primo giudice sulla base del rinvenimento di due clandestini alle dipendenze del ricorrente (presso il suo ristorante in Varese). Su questo tema il ricorrente dedusse, con l'atto di appello, l'insufficienza di detta circostanza a provare lo sfruttamento di cui al comma 1 della disposizione in parola, assumendo che eventualmente sarebbe configurabile l'ipotesi meno grave di cui al comma 2. Sul punto la Corte territoriale non ha fornito risposta alcuna al motivo, e l'assoluto difetto di motivazione (escluso che il reato ritenuto quale delitto debba considerarsi prescritto perché, risultando commesso in data 26.2.1994, non è ancora interamente decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei previsto, in ragione della pena edittale ed in applicazione degli artt. 157 comma 1 n. 4 e 160 cpv. cod. pen.; il termine di prescrizione maturerà soltanto in data 26.8.2001) conduce a pronuncia di annullamento con rinvio anche in ordine a tal reato, rimesso al giudice di merito in tal sede di valutare motivatamente circa la condotta concretamente tenuta dal ricorrente e dell'eventuale sua rispondenza a diversa ipotesi criminosa.
Infondato, infine, è il settimo motivo, atteso che la sentenza ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione della recidiva, dunque adottando correttamente un consentito parametro valutativo. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai reati rubricati sub K), H) ed F) (quest'ultimo con la diversa qualificazione di cui si è detto), con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per il nuovo giudizio e per la rideterminazione della pena, che è diretto risultato del medesimo.
I motivi di Wu IC, con i quali, si denuncia erronea applicazione della legge penale, in riferimento al giudizio di colpevolezza per concorso nel sequestro di cui al capo h), ovvero difetto di motivazione o manifesta illogicità della stessa sul punto, evidentemente connessi, sono entrambi infondati e, per vero, ai limiti dell'ammissibilità, laddove il ricorrente, onde sorreggerli, prospetta un'alternativa ricostruzione del fatto, secondo cui egli avrebbe ceduto la stanza, non permanentemente utilizzata, per semplice ragione di ospitalità (particolarmente sentita). Invero, la sentenza ha argomentato la responsabilità del ricorrente, valorizzando, sotto il profilo oggettivo, l'identificazione del luogo di segregazione nella stanza da lui occupata nell'appartamento del quale deteneva le chiavi e, sotto il profilo soggettivo, l'incapacità dell'imputato di giustificare l'improvvisa rinuncia all'uso del proprio alloggio per pochi giorni. Questa motivazione è coerente ed adeguata al fatto oggetto d'indagine, perché ha colto elementi significativi dell'effettiva ratio della messa a disposizione della stanza, quale contributo essenziale alla consumazione del sequestro (che necessitava, all'evidenza, di un luogo idoneo e non conoscibile ab externo) e dunque bastevole ad affermare la responsabilità concorsuale.
La motivazione non è neppure censurabile laddove il ricorrente "contesta" che gli sarebbe stata addebitata una responsabilità per "mancata spiegazione dell'assenza dal domicilio in concomitanza del perdurare del sequestro", atteso che, per contrario, risulta correttamente colta un'evidente anomalia del comportamento, che, in difetto di qualche elemento che lo giustifichi, resta tale e si presta, dunque, ad una lettura in senso accusatorio. Il giudice di merito ben può trarre elementi di prova di colpevolezza dell'imputato dalla non attendibilità della spiegazione difensiva di una condotta quanto meno inusuale: in tal caso, la prova del reato non è illogicamente ricavata dal dato oggettivo della stessa anomala giustificazione addotta.
Nella specie, la "cessione" in Carmignano per alcuni giorni dell'unico alloggio, di cui il ricorrente disponeva e del quale deteneva le chiavi di accesso, unitamente al dato oggettivo certo che ivi il connazionale, clandestinamente immigrato, fu tenuto segregato per un tempo apprezzabile, giustifica la conclusione secondo cui il cedente non potesse ignorare la finalità illecita dell'operazione e la privazione della libertà imposta al connazionale. Quanto al fatto partecipativo al sodalizio criminale, anche in tal caso la sentenza ha correttamente valorizzato il concorso nel sequestro in persona di Xu Yi IN e la messa a disposizione del laboratorio-abitazione in Prato, ove furono trovati tre connazionali clandestinamente introdotti dall'associazione.
Si tratta di condotte conformi a quelle richieste dal programma criminoso del sodalizio, nonché indubbiamente rivelatrici di un perfetto e stabile inserimento per gli evidenti fini di comune arricchimento in pregiudizio degli immigrati, speculando sulla necessità di lavoro di costoro per ragioni di materiale sopravvivenza.
Occorre rilevare, da ultimo, che non è applicabile ad ogni altro ricorrente l'estensione dell'impugnazione ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen., quanto agli effetti indotti dalla prescrizione del reato sub R (art. 4 della legge n. 110 del 1975), pronunciata per WA XI AN, atteso che, pure in presenza di concorso di persone nello stesso reato, l'impugnazione di WA XI AN è stata proposta deducendo un motivo esclusivamente personale, perché attinente alla sua partecipazione al reato e non anche alla sussistenza del reato medesimo.
In ordine al capo J),per la parte in cui è contestato (a Lu HA) identico reato, si è ormai formato il c.d. giudicato "progressivo", in difetto di qualunque impugnazione in merito.
Al rigetto dei ricorsi di Lu HA, CH IU, Wu IC, Hu AO BA, Hu AO Xi, AO UA, CH JI IN, IU EI, Li AN HU, AO CH JI, Hu Yu MI, consegue la condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di WA XI AN limitatamente al reato di cui all'art. 4 della Legge n. 110 del 1975 (capo R), perché estinto per prescrizione;
annulla, altresi, la sentenza impugnata nei confronti di Li WE LA limitatamente ai delitti di cui ai capi K ed M (artt. 630 cod. pen.) ed F (art. 12 comma 5 T.U. n. 286 del 1998, cosi qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 12 della legge n. 943 del 1986), nonché nei confronti di WA XI AN limitatamente al reato di cui al capo A (art. 416 cod. pen.), e rinvia, per nuovo giudizio in ordine ai suddetti capi e per la rideterminazione della pena, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati;
rigetta i ricorsi di tutti gli altri imputati, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 10 agosto 2000. Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2000