Cass. pen., sez. II, sentenza 10/08/2000, n. 12394
CASS
Sentenza 10 agosto 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

È legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con lo "status" di recidivo infraquinquennale dell'imputato, ritenuto indice di un'effettiva capacità a delinquere e di vera pericolosità sociale.

In conformità sia del dettato costituzionale, sia dell'art. 6 lett. e)- della convenzione europea dei diritti dell'uomo 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, nei confronti dell'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, il diritto di difesa è assicurato dall'assistenza dell'interprete solo limitatamente agli atti orali, essendo escluso l'obbligo di traduzione degli atti processuali nella sua lingua madre, in forza della regola generale di cui all'art. 109, comma 1, cod. proc. pen., che soffre un'unica eccezione, prevista dall'art. 169, comma 3, stesso codice, con riferimento all'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. (Nella specie, il ricorrente aveva dedotto la nullità del giudizio per difetto di traduzione nella sua lingua di tutti gli atti del procedimento, in essi compreso l'atto di appello del P.M.).

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 568, 570 e 584 cod. proc. pen., nella parte in cui questi non prevedono l'obbligo di traduzione dell'atto di impugnazione del P.M. da notificare allo straniero ignaro della lingua italiana. Da un lato, infatti, il principio di uguaglianza può dirsi violato unicamente nell'ipotesi in cui soggetti in identica posizione ricevano ingiustificatamente un trattamento diverso, mentre nella specie il cittadino e lo straniero si trovano in posizioni ontologicamente diverse, data dalla condizione di non conoscenza della lingua italiana del secondo la quale induce una mera condizione di naturale difficoltà di comprensione che, proprio in quanto tale, non sopprime il diritto di difesa, garantito allo straniero sol che questi ricorra all'ausilio di un traduttore personale; sicché la disparità di trattamento non appare ingiustificata, ma è l'effetto naturale di una differente condizione di partenza. Dall'altro, non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto l'atto di impugnazione è il mezzo con il quale sono mosse censure al provvedimento del giudice, ma non contiene "ex se" alcun ulteriore addebito in ordine al quale insorga una ulteriore necessità difensiva dell'imputato, ne' instaura un nuovo rapporto processuale, sicché non vi è obbligo di traduzione dell'atto stesso che è limitato solo agli atti di contestazione dell'accusa.

La condotta consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione integra il delitto previsto dall'art. 630 cod. pen. solo allorché manchi un preesistente rapporto, quantunque illecito, con la vittima del reato, che abbia dato causa a quella privazione, mentre, quando quel rapporto sussista e ad esso siano collegabili il sequestro e il conseguimento del profitto, ricorre un'ipotesi di concorso tra il reato previsto dall'art. 605 cod. pen. e quello di estorsione. (Nella specie, in riferimento a un'associazione criminale dedita a favorire l'immigrazione clandestina nel nostro Paese, la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito, che aveva qualificato come sequestro di persona "ex" art. 630 cod. pen. la privazione della libertà di un immigrato finalizzata al recupero della perdita economica sofferta dall'associazione a causa della fuga di altri suoi compagni, mentre aveva ritenuto la sussistenza del concorso tra sequestro di persona "ex" art. 605 cod. pen. ed estorsione la privazione della libertà di immigrati mirante ad ottenere da questi il prezzo dell'illecito loro ingresso nel territorio dello Stato).

Commentario1

  • 1Stupefacenti: L'accusa deve provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la finalità di spaccio.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 aprile 2022

    La massima Il giudice monocratico di Lecce - Dott.ssa Maddalena Torella, in tema di reato di spaccio di stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990, ha affermato che "è sempre a carico dell'accusa l'onere di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo stupefacente la cui detenzione si contesta fosse destinato anche solo in parte alla illecita cessione a terzi". La sentenza Svolgimento del processo All'udienza del 4.2.2020, il Tribunale, verificata la regolare notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato e quindi dichiarata l'assenza dello stesso, dichiarava aperto il dibattimento e invitava alle parti alle richieste di prova. Con il consenso delle parti, veniva …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/08/2000, n. 12394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12394
Data del deposito : 10 agosto 2000

Testo completo