Sentenza 29 novembre 2018
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, la misura perde efficacia qualora venga pronunciata una sentenza di condanna non definitiva senza che sia disposta la confisca dei beni a condizione che siano venute meno le esigenze cautelari e si tratti di beni non confiscabili nemmeno in astratto. (In motivazione la Corte ha precisato che il rispetto delle condizioni sopra indicate salvaguarda le esigenze cautelari e, al contempo, evita l'inutile nocumento che deriverebbe all'interessato dal dilazionare al passaggio in giudicato della sentenza la restituzione di un bene non confiscabile in astratto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2018, n. 12229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12229 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2018 |
Testo completo
12229-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2664/2018 GIORGIO FIDELBO -· Presidente - -CC 29/11/2018 ANGELO COSTANZO -Relatore R.G.N. 32586/2018 MIRELLA AGLIASTRO PIERLUIGI DI STEFANO UR SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OU AM nato il [...] avverso l'ordinanza del 26/07/2018 del TRIB. LIBERTA' di ASCOLI PICENO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 26/07/2018, il Tribunale di Ascoli Piceno, rigettando l'appello di HI OI, ha confermato il diniego del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno di revocare il decreto di sequestro preventivo delle somme sequestrategli ex art. 12 sexies legge 7 agosto 1992 n. 356, perché provento dei reati contestatigli ex artt. 81 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo a) e ex artt. 110, 56, 629, commi 1 e 2, cod. pen. (capo b), essendosi formato il giudicato cautelare a seguito della proposizione del riesame, perché l'art. 323, comma 3, cod. proc. pen. prevede che il sequestro preventivo perda efficacia solo se il procedimento si è definitivamente concluso con una sentenza di condanna senza che sia stata disposta la confisca delle cose sequestrate, per cui quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi l'esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell'ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca, potendo quest'ultima intervenire nel successivo grado di giudizio di merito e, ricorrendo l'ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva.
2. Nel ricorso di TO si chiede l'annullamento del provvedimento per violazione dell'art. 323 cod. proc pen. deducendo che è innegabile la lecita provenienza delle somme sequestrate, perché esse derivano da attività lavorativa e da sostegno dei familiari, e che l'art. 323, comma 3, cod. proc pen. va interpretato nel senso che quando è stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva allora gli effetti del sequestro permangono se è stata disposta la confisca delle cose sequestrate, "altrimenti, la misura cautelare non avrebbe alcuna ragione d'essere, in quanto in beni sarebbero acquisti al patrimonio indisponibile dello Stato" (p. 3 del ricorso) e la giurisprudenza sui cui si fonda il provvedimento impugnato è stata superata da altro indirizzo della Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale ha motivato la sua decisione argomentando che quando è intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi l'esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche quando non ne sia stata disposta la confisca, perché non è escludibile a priori che quest'ultima possa intervenire nel successivo grado 2 di giudizio di merito e, ricorrendo l'ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva (Sez. 5, n. 26889 del 20/02/2017, Rv. 270865; Sez. 1, n. 8533 del 09/01/2013, Rv. 254927). Questa interpretazione contrasta con il contenuto testuale della disposizione dettata nell'art. 323, comma 3, cod proc. pen. che, disponendo "se è pronunciata sentenza di condanna gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate" condiziona il permanere degli effetti del sequestro a una situazioni attuale e non anche a una condizione potenziale. Tuttavia, a sua volta, l'art. 323, comma 3, cod. proc. pen., nell'ambito di una necessaria interpretazione sistematica, va raccordato alla regola generale contenuta nell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. che prevede che le cose sequestrate per finalità cautelari siano restituite se sono cessate le esigenze che hanno determinato l'imposizione del vincolo. Ne deriva che con la sentenza di condanna non definitiva il bene sequestrato per esigenze cautelari può essere restituito solo se alla data della pronuncia della sentenza di condanna non definitiva tali esigenze sono cessate, sempreché non si tratti di beni non confiscabili nemmeno in astratto. Questa soluzione che considera la duplicità delle condizioni (l'una positiva, l'altra negativa) sopra indicata, mentre salvaguardia le esigenze cautelari concrete e attuali, evita l'inutile nocumento che deriverebbe all'interessato dal dilazionare al passaggio in giudicato della sentenza l'inevitabile restituzione di un bene neanche confiscabile in astratto (Sez. 3, n. 32714 del 16/04/2015, Rv. 264472). Pertanto l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per una nuova valutazione circa la attualità delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ascoli Piceno. Così deciso il 29/11/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgia Fidelbo Angelo stanzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, 19 MAR 2019 CORTERTE SU IL CANCEL WERE Lorena Fragomeni Z A M E R S S