Sentenza 26 ottobre 2015
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza del GUP che, fondandosi sul mero dubbio circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e rilevato che il verbale di elezione di domicilio risulta redatto esclusivamente in italiano, dichiari la nullità di tutte le notificazioni successive, atteso che la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana.
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- 1. Danno da emoderivati infettiElena Ficociello · https://www.iusinitinere.it/
Con la locuzione danno da emoderivati infetti si fa riferimento ai danni alla salute derivanti dal contagio di virus quali l'HBV (epatite B), l'HCV (epatite C) e l'HIV per vaccinazioni od emotrasfusioni infette. Si tratta di un'ipotesi classica di danno lungolatente e, difatti, nei casi in esame c'è uno sfalsamento temporale tra il momento della condotta lesiva – vaccinazione o emotrasfusione infetta – e quello in cui il danneggiato si avvede di aver contratto il virus, posto che si tratta di patologie che hanno un lungo periodo di incubazione ed i cui sintomi si palesano anche a distanza di un ragguardevole lasso temprale dal contagio. Si badi che in tema di danno da emoderivati infetti …
Leggi di più… - 2. Conoscenza di lingua italiana è accertamento di merito (Cass. 37010/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2015, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2015 |
Testo completo
71 1 3 6 / 1 6 ле REPUBBLICA ITALANA IN NOME DEL POPOLO ITALANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE 1 UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 1484 ALFREDO GUARDIANODott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI N. 10593/2015 - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO nei confronti di: AS AL SI N. IL 01/01/1990 L avverso l'ordinanza n. 8901/2014 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del 16/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. resim Gell ch he - илбо concluse fu l'enu. frower wat wo евм ш жите чи fuguer + Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale, all'udienza del 16/01/2015, ritenendo sussistere il legittimo dubbio che l'imputato non avesse compreso di essere sottoposto a procedimento penale, ha dichiarato l'inefficacia dell'elezione di domicilio effettuata da SA LI NA e la nullità di tutte le notificazioni conseguenti, ivi inclusa quella relativa all'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Il ricorrente rileva che dall'annotazione redatta dalla Polizia Giudiziaria non emergeva alcuna difficoltà linguistica dell'imputato Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, si è osservato che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (per la riaffermazione del principio, si veda, ad es., Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 - dep. 30/01/2014, L., Rv. 257786). Ciò posto, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento già espresso in passato da questa Corte, secondo cui è abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale, acquisito il verbale di elezione di domicilio dell'imputato, dichiari la nullità del decreto di citazione e di tutti gli atti di causa in relazione al fatto che non risultava se l'imputato identificato a mezzo di carta di identità rilasciata in Romania - parlasse o capisse l'italiano, poiché la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta (ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., nel testo vigente ratione temporis ed applicabile anche nel caso di specie, dal momento che l'elezione di domicilio della quale si discute risale al novembre del 2012) solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana (Sez. 4, n. 45944 del 11/11/2009, Baiaram, Rv. 245994), laddove il provvedimento impugnato fa riferimento ad un "legittimo dubbio", che non si accompagna ad alcuna indicazione del fondamento di tale conclusione e che, anzi, è smentito dal contenuto delle annotazioni di polizia giudiziaria che rivelano una consapevole interlocuzione dell'imputato. 1
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 26/10/2015 Il Componente estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Alfredo Maria Lombardi W DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 13 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 2