Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2015, n. 1136
CASS
Sentenza 26 ottobre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È abnorme l'ordinanza del GUP che, fondandosi sul mero dubbio circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e rilevato che il verbale di elezione di domicilio risulta redatto esclusivamente in italiano, dichiari la nullità di tutte le notificazioni successive, atteso che la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana.

Commentari2

  • 1Danno da emoderivati infetti
    Elena Ficociello · https://www.iusinitinere.it/

    Con la locuzione danno da emoderivati infetti si fa riferimento ai danni alla salute derivanti dal contagio di virus quali l'HBV (epatite B), l'HCV (epatite C) e l'HIV per vaccinazioni od emotrasfusioni infette. Si tratta di un'ipotesi classica di danno lungolatente e, difatti, nei casi in esame c'è uno sfalsamento temporale tra il momento della condotta lesiva – vaccinazione o emotrasfusione infetta – e quello in cui il danneggiato si avvede di aver contratto il virus, posto che si tratta di patologie che hanno un lungo periodo di incubazione ed i cui sintomi si palesano anche a distanza di un ragguardevole lasso temprale dal contagio. Si badi che in tema di danno da emoderivati infetti …

     Leggi di più…

  • 2Conoscenza di lingua italiana è accertamento di merito (Cass. 37010/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2015, n. 1136
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1136
Data del deposito : 26 ottobre 2015

Testo completo