Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 2
E abnorme e, conseguentemente, è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con cui il giudice del rinvio, interpretando erroneamente la disposizione di cui all'art. 627, comma quinto, cod. proc. pen., rigetta la richiesta, avanzata dai coimputati non impugnanti, di partecipare al giudizio di rinvio, in considerazione degli effetti definitivi derivanti dalla decisione.
Gli effetti della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione per omessa valutazione da parte del giudice di merito della eccezione di incompetenza per territorio si estendono anche ai coimputati non impugnanti, i quali devono poter partecipare al giudizio di rinvio. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice di merito aveva rigettato l'istanza proposta da coimputato non impugnante per la partecipazione al giudizio di rinvio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2014, n. 47323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47323 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 09/10/2014
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - N. 1641
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 10736/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI OL nato il [...];
2) UB NI nato il [...];
3) SC MA nato il [...];
avverso le ordinanze nn. 446/13, 447/13 e 448/13 (proc. n. 923/2013 R.G. App.) CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 13/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLO Emilio;
lette le conclusioni del PG Dott. GAETA Piero che ha chiesto che "la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto, voglia annullare le ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Reggio Calabria nei confronti degli attuali ricorrenti in data 13 settembre 2013, rinviando alla stessa per una nuova valutazione delle originarie istanze difensive proposte nell'interesse di PI OL, SC MA E UB NI".
RITENUTO IN FATTO
1. RI AO, ON AS e CU AN ricorrono, per mezzo del loro comune difensore, avverso le tre ordinanze di contenuto identico emesse in data 13/9/2013 con le quali la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato le istanze da essi separatamente proposte, volte a ottenere di poter partecipare al giudizio di rinvio conseguente alla sentenza di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione su ricorso di altri coimputati, che lamentavano l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale della eccezione di incompetenza per territorio.
Il rigetto di dette istanze era motivato dal rilievo secondo cui "allo stato, non si è verificata alcuna decisione definitiva su motivi non esclusivamente personali", "versandosi ... in una situazione processuale nella quale si è unicamente stabilita la necessità di una nuova valutazione del profilo relativo alla dedotta incompetenza territoriale, senza che su tale motivo sia intervenuta alcuna decisione favorevole definitiva, sicché non è dato, allo stato, rinvenire alcun motivo non esclusivamente personale di cui (gli istanti debbano) giovarsi".
A fondamento dei ricorsi in unico atto proposti deducono gli istanti inosservanza dell'art. 587 c.p.p., commi 1 e 2, nonché vizio di motivazione.
Rilevano, in sintesi, che nella specie sussistevano tutti i presupposti richiesti dalla norma per l'operare dell'effetto estensivo e perché debba, dunque, in funzione di esso, consentirsi la partecipazione al giudizio di rinvio anche degli imputati non impugnanti, essendo - l'impugnazione accolta dalla Corte di cassazione - fondata su ragioni non esclusivamente personali (l'eccezione preliminare d'incompetenza per territorio), come del resto evidenziato nella stessa sentenza di annullamento, avendo questa espressamente esteso, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., gli effetti favorevoli dell'annullamento ad altri due coimputati non ricorrenti, e contrastando con la lettera e lo scopo della norma l'assunto, contenuto nelle ordinanze impugnate, secondo cui sarebbe necessario attendere una decisione favorevole definitiva.
2. Nella sua requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento delle ordinanze impugnate con rinvio alla Corte territoriale per una nuova valutazione delle istanze difensive predette.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1 ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
In senso pienamente conforme alle considerazioni svolte dal P.G., può rilevarsi che la norma che disciplina la fattispecie in esame è (più che l'art. 587 c.p.p..) quella contenuta nell'art. 627 c.p.p., comma 5, a tenore della quale "se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale. L'imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio". Come rimarcato nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Sez. 1^, n. 1454 del 14/10/2013, dep. 2014, Lipari, Rv. 258390), tale norma tende ad assicurare il contraddicono e la par condicio nella delicata valutazione della comunicabilità dell'effetto favorevole della impugnazione accolta al coimputato non impugnante. Non può dubitarsi che di tale estensibilità sussistano i presupposti nel caso di specie, con riferimento agli effetti della sentenza di annullamento da cui trae origine il giudizio di rinvio di che trattasi, discendendo tale pronuncia da una valutazione in diritto incidente sulla competenza territoriale che evidentemente accomuna i soggetti coimputati che versano nella medesima condizione. Nè ha rilievo alcuno la circostanza - ritenuta dirimente nelle ordinanze impugnate ai fini del rigetto della richiesta degli odierni ricorrenti - che non sia stata ancora adottata alcuna definitiva statuizione sulla competenza territoriale, essendo essa oggetto del giudizio di rinvio.
L'argomento va ribaltato nel suo contrario: proprio in quanto il giudice del rinvio è chiamato a statuire in via definitiva sulla competenza territoriale relativa all'intera vicenda processuale, non possono essere pretermessi quegli imputati non impugnanti nei cui confronti opera l'effetto estensivo, essendo la norma volta proprio ad assicurare anche a questi la garanzia del contraddicono sul tema di interesse comune in relazione al quale si è avuta la pronuncia di annullamento per motivi non esclusivamente personali agli imputati impugnanti.
4. Ciò posto, mette conto soggiungere che non può dubitarsi dell'ammissibilità del ricorso avverso le ordinanze che, facendo erronea applicazione della richiamata norma, hanno rigettato la richiesta degli imputati in epigrafe, ancorché si tratti di ordinanze emesse dalla Corte d'appello nel corso degli atti preliminari del giudizio di rinvio.
Ciò in ragione del carattere e degli effetti evidentemente definitivi delle stesse nei confronti dei ricorrenti, i quali non avrebbero altrimenti titolo per impugnare la sentenza emessa a conclusione del grado di giudizio, e nemmeno di averne notizia:
carattere ed effetti tali, dunque, da attribuire ai provvedimenti detti, illegittimi per le ragioni esposte, anche carattere di abnormità che ne giustifica l'autonoma e immediata impugnabilità. È pacifico, infatti, che anche contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari al dibattimento ovvero nel dibattimento, per la quale l'art. 586 c.p.p., consente l'impugnazione solo congiuntamente alla sentenza, è proponibile autonomo ricorso per cassazione allorché esse si configurino come abnormi (principio affermato, ex aliis, da Sez. 1^, n. 2877 del 12/01/2005, Maresca, Rv. 230557 in una fattispecie relativa a provvedimento emesso nel corso degli atti preliminari al dibattimento con cui il tribunale aveva negato validità alla nomina di difensore di fiducia dell'imputato in vinculis effettuata dal padre di quest'ultimo; la Corte ne ha ritenuto l'abnormità sul rilievo -evidentemente ripetibile anche nel caso qui in esame - della sua radicale deviazione dallo schema procedimentale tipico, a causa dell'impedimento frapposto al corretto esercizio del diritto di difesa, non altrimenti suscettibile di rimedio se non con il ricorso immediato, posto che, in caso contrario, la parte, una volta estromessa dal processo, non avrebbe avuto più titolo per proporre impugnazione, non avendo neanche modo di avere notizia della pronuncia della sentenza conclusiva del processo).
5. In accoglimento dei ricorsi va pertanto pronunciato l'annullamento delle ordinanze impugnate con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla le ordinanze pronunciate dalla Corte di appello di Reggio Calabria e rinvia alla detta Corte per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2014