Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2014, n. 47323
CASS
Sentenza 9 ottobre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

E abnorme e, conseguentemente, è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con cui il giudice del rinvio, interpretando erroneamente la disposizione di cui all'art. 627, comma quinto, cod. proc. pen., rigetta la richiesta, avanzata dai coimputati non impugnanti, di partecipare al giudizio di rinvio, in considerazione degli effetti definitivi derivanti dalla decisione.

Gli effetti della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione per omessa valutazione da parte del giudice di merito della eccezione di incompetenza per territorio si estendono anche ai coimputati non impugnanti, i quali devono poter partecipare al giudizio di rinvio. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice di merito aveva rigettato l'istanza proposta da coimputato non impugnante per la partecipazione al giudizio di rinvio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2014, n. 47323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47323
    Data del deposito : 9 ottobre 2014

    Testo completo